Sentenza 27 luglio 2017
Massime • 1
In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2017, n. 18725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18725 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2017 |
Testo completo
18725\17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Primo Presidente f.f. Renato RORDORF R.G. 11494/2012 Presidente di sezione Giovanni AMOROSO Cron. 18725 Presidente di sezione Aurelio CAPPABIANCA Rep. Pietro CAMPANILE Consigliere Ud. 18/7/2017 Rosa Maria DI VIRGILIO Consigliere Biagio VIRGILIO Consigliere Felice MANNA Consigliere Donazione Ettore CIRILLO Consigliere Alberto GIUSTI Consigliere Rel. C .I. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 11494 del 2012 proposto da: CL EN, rappresentata e difesa dall'Avvocato Furio Stradella, con domicilio eletto nello studio dell'Avvocato Andrea Antonelli in Ro- ma, via dei Gracchi, n. 187; ricorrente -
contro
OZ LA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Tarlao, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Luigi Favino in Ro- ma, via Cola di Rienzo, n. 190; controricorrente - Жи 526 17 avverso la sentenza n. 816/11 della Corte d'appello di Trieste, deposi- tata il 20 dicembre 2011. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18 luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Furio Stradella e Alberto Tarlao.
FATTI DI CAUSA
La vicenda riguarda una fattispecie attributiva triangolare a 1.- mezzo banca compiuta a titolo di liberalità: più precisamente, concer- ne un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un or- dine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione ab intestato dell'ordinante NO CI, la figlia del de cuius, EN CI, ha agito in giudizio davanti al Tri- bunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, LA AR, chiedendo, per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente, alla data dell'esecuzione dell'operazione, a euro 241.040,60. Premesso che gli strumenti finanziari (quote di ET e di EN e titoli di Cassamarca) appartenevano al di lei padre ed erano custoditi in un apposito conto di deposito titoli in amministra- zione presso Cassamarca s.p.a. e che la convenuta, nella qualità di delegata, aveva dato ordine alla banca di trasferirli sul proprio conto, l'attrice ha dedotto la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione. La AR si è difesa rilevando che il trasferimento era stato chie- An - 2 - sto direttamente dal titolare dei titoli e solo reiterato da essa delega- ta. Ha sostenuto che l'attribuzione doveva essere considerata, in par- te, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame af- fettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalla cura e dall'assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malat- tia che lo aveva portato alla morte;
in parte, donazione indiretta. -2. Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della liberalità. Accertato che l'ordine alla banca proveniva dal CI, il Tribunale ha distinto tra negozio sottostante (attribuzione patrimoniale alla AR) e ordine alla banca. Secondo il primo giudi- ce, l'ordine alla banca è negozio astratto, autonomo rispetto ai rap- porti inter partes;
il negozio tra le parti è quello che rileva e deve es- sere qualificato come donazione vera e propria;
il trasferimento non può essere ritenuto adempimento di obbligazione naturale ("in quanto i titoli sono stati attribuiti alla AR non con l'intento di adempiere ad un dovere morale e sociale, ma in considerazione dell'assistenza prestata al de cuius durante la sua malattia"), ma piuttosto donazione remuneratoria. Di qui la nullità per difetto di forma. 3. - A diversa conclusione è pervenuta la Corte d'appello di Trie- ste, la quale, con sentenza in data 20 dicembre 2011, ha accolto il gravame proposto in via principale dalla AR e rigettato la doman- da. La Corte territoriale ha osservato, innanzitutto, che "i fatti non sono contestati e che l'istruttoria ha confermato il 'doppio' ordine, ne- cessario perché la banca aveva smarrito il primo ordine, sottoscritto direttamente dal CI". Sempre in punto di fatto, la Corte di Trieste, valorizzando la deposizione testimoniale del direttore della banca, ha ritenuto provato che la AR aveva assistito il CI, precisando che la convivenza tra le parti era cominciata prima che questi scopris- se di essere affetto da un male incurabile. La Corte d'appello ha ricondotto la fattispecie nell'ambito della An - 3 - D donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza della forma pre- scritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberali- tà. I giudici del gravame hanno considerato che, per integrare la libe- ralità di cui all'art. 809 cod. civ., non è indispensabile il collegamento “di due negozi, uno fra donante e donatario, e l'altro fra donante e terzo che realizza lo scopo-donazione", ma basta un solo negozio, con il rispetto delle forme per esso previste. Secondo la Corte di Trieste, l'ordine dato dal beneficiante all'istituto di credito è idoneo a veicolare lo spirito di liberalità. La Corte d'appello ha dichiarato assorbito il motivo di appello con cui l'appellante AR ha sostenuto che l'atto compiuto andava ri- condotto all'adempimento di un'obbligazione naturale;
e ha altresì di- chiarato assorbito l'appello incidentale della CI.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Clari- ci ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. 4.1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 cod. civ., in relazione agli artt. 1852 e 1834 cod. civ.) la ricorrente censura che la Corte di Trieste abbia ritenuto che il mero trasferimento di valori mobiliari, non avente fondamento in al- cun negozio causale sottostante, sia ad ogni effetto una donazione indiretta e, come tale, sottratta al vincolo della forma. Ad avviso della ricorrente, la liberalità attuata a mezzo bonifico non è una donazione indiretta, ma una donazione diretta, la quale richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità. L'esclusione dell'onere della forma - implicitamente prevista, per le donazioni indirette, dall'art. 809 cod. civ. - sarebbe riferibile alle sole fattispecie negoziali causali, laddove nella specie ci si troverebbe di fronte ad una semplice operazione bancaria. Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nel An - 4 - ragionamento della Corte d'appello non vi sarebbe traccia di spiega- zioni circa la ragione per la quale l'art. 809 cod. civ. debba trovare applicazione non solo ai contratti bancari di deposito cointestati, ma anche alle mere esecuzioni di disposizioni di trasferimento titoli dal conto del donante a quello del donatario. 5.- La AR ha resistito con controricorso, in particolare sotto- lineando che la vicenda del trasferimento dei titoli attraverso l'ordine impartito alla banca dal beneficiante è assimilabile all'ipotesi che la - giurisprudenza riconduce alla donazione indiretta della cointestazio- ne del conto corrente con successivo transito sullo stesso di somme appartenenti ad uno solo dei cointestatari. 6. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni in prossimità dell'udienza fissata dinanzi alla Se- zione semplice. 7.- Con ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017, la II Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, segnalando la presenza di orienta- menti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo "frammentato" in ordine alla questione se, per aversi donazione indi- retta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi, o se sia suffi- ciente un solo negozio o, persino, un mero atto non negoziale, ed evidenziando, altresì, la particolare rilevanza della stessa, stante il frequente ricorso a operazioni del tipo di quelle compiute nella specie in funzione trans o post mortem. -8. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
9. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno - depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite solleva un problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le libera- An - 5- lità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberali- tà atipiche): l'uno, definito dall'art. 769 cod. civ. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione;
le altre, contemplate dall'art. 809 cod. civ. come libera- lità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguo- no perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso. Si tratta, in particolare, di stabilire se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un al- tro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal ti- tolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 cod. civ., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 cod. civ., ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione dot- trinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione. Più precisamente, occorre domandarsi se la stabilità del trasferi- mento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordi- nata all'adozione dello schema formale-causale della donazione;
o se l'attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conse- guenza indiretta giustificata dal ricorso ad un'operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio.
1.1. La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze - sul piano della disciplina applicabile. Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazio- -6- ne tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingra- titudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per inte- grare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla di- sciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la li- beralità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782. Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della do- nazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto deci- de di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di libe- ralità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle dona- zioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197). -2. Per rispondere al quesito, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giu- risprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta e di quelle per le quali si è ritenuta invece necessaria l'adozione del con- tratto di donazione per la manifestazione della volontà e per la realiz- zazione dell'interesse liberale. -3. La liberalità non donativa può essere realizzata con un con- tratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente- Au -7- stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest'ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico per lo stipulante. Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del mede- simo, ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste (Cass., Sez. I, 29 luglio 1968, n. 2727). Seguendo quest'ordine di idee, si è ricondotta alla donazione indi- retta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora det- ta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario (Cass., Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. II, 12 novembre 2008, n. 26983). Anche la cointestazione di buoni po- stali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i fi- gli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia ac- certata l'esistenza dell'animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depo- sitario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulte- riore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, qua- le contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fa- re valere i relativi diritti (Cass., Sez. II, 9 maggio 2013, n. 10991).
3.1. Costituisce del pari donazione indiretta il pagamento di - un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass., Sez. I, 3 maggio 1969, n. 1465). Anche qui si assi- An - 8 - ste ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell'adempimento, il quale dispone della propria sfera nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un'obbligazione; il creditore;
ed il debitore, beneficiario della liberalità. -Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso 3.2. la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giu- risprudenza qualifica l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal be- neficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumen- tale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. II, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. VI-2, 2 set- tembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619). -3.3. Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a be- neficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante (Cass., Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di compra- vendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire - appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni cor- rispettive la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scam- - bio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione di maggior valore. - Anche la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità 3.4. An - 9 - (Cass., Sez. II, 3 marzo 1967, n. 507; Cass., Sez. II, 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819). -4. Passando alle ipotesi che sono state ricondotte, attraverso un'opera di perimetrazione, nell'ambito del contratto di donazione, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 23 febbraio 1973, n. 527) ha conside- rato donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a ri- sparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; e ciò sul rilievo che, quando trasferisce detto libretto, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di trasferi- mento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto indiretto della trasmissione, ma ne co- stituiscono direttamente lo scopo. -4.1. Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di cre- dito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rap- porti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostan- ziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sotto- stante. Si è infatti affermato (Cass., Sez. II, 30 marzo 1950, n. 870) che, poiché si rientra nell'ambito dell'art. 809 cod. civ. quando per rag- giungere l'intento di liberalità le parti, anziché utilizzare lo schema negoziale, all'uopo apprestato dalla legge, ne abbiano adottato un al- tro, caratterizzato da causa diversa, la donazione indiretta non è con- figurabile allorché la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria: in tale ipotesi, restando, nei rapporti tra gli originari negoziatori, l'efficacia del titolo formale condizionata alla esistenza ed alla validità an - 10 - del rapporto sottostante, la donazione è impugnabile per la mancanza del requisito della forma dell'atto pubblico. E più di recente (Cass., Sez. II, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. I, 6 marzo 1997, n. 1983) – nel ribadire che qualora un assegno - bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rap- porto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma si è sottolineato che l'esclusione - dell'onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie nego- ziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del rela- tivo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario. 4.2. - E' stata ricondotta alla donazione diretta (da Cass., Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746) l'elargizione come tale di somme di da- naro di importo non modico mediante assegni circolari, in fattispecie nella quale il beneficiante aveva chiesto alla banca presso la quale in- tratteneva un rapporto di conto corrente, su cui era autorizzata ad operare anche la beneficiata, la formazione di un certo numero di as- segni circolari intestati a quest'ultima disponendo che il relativo im- porto fosse addebitato a quel conto (assegni poi utilizzati dalla dona- taria, con autonoma determinazione, per il pagamento del prezzo re- lativo all'acquisto di un fondo).
4.3. La giurisprudenza (Cass., Sez. II, 30 marzo 2006, n. 7507) ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impove- rimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'i- stituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, An - 11 - rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo. 5. - In questa sede non occorre approfondire il profilo teorico dell'inquadramento delle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ. E' un aspetto, questo, sul quale, alla ri- cerca del dato unificante delle liberalità non donative, si è soffermata a lungo la dottrina, delineando un panorama articolato: alcuni autori costruendo gli atti di liberalità diversi dalla donazione come un nego- zio indiretto ed altri muovendo nella direzione di un allontanamento da questa figura;
ora cogliendosi l'elemento unificatore e qualificatore nel risultato o effetto dell'atto, riconducibile all'arricchimento del be- neficiario, definito nel suo aspetto giuridico o in quello economico;
ora mettendosi in luce l'incidenza causale della liberalità nel senso dell'arricchimento dello schema causale minimo eventualmente predi- sposto dal legislatore (arricchimento inteso non come giustapposizio- ne di un "pezzo", ma come possibilità di emersione di un nuovo profi- lo di una causa comunque unitaria). Interessa, piuttosto, considerare gli aspetti di distinzione delle li- beralità non donative rispetto al contratto di donazione. Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offer- ti dall'esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta - è stato sottolineato di liberalità che si realizza- no: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilate- rali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
(c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
(d) con la combinazione di An - 12 - più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui). Va inoltre tenuto conto del significato che la dottrina ha ricondotto alla tipizzazione del contratto di donazione. La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti va- lori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevol- mente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l'onere della forma so- lenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di dona- zione. - L'inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento 6. per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l'accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un'operazione, so- stanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar cor- so al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficia- rio. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità tra soggetto di- sponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione li- berale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, di- verso dal contratto di donazione. E' una soluzione che le Sezioni Unite non condividono, perché l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercor- rente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indiretta- mente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma An - 13 - ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli stru- menti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il vi- rement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante;
dall'altra il trasferimento si realizza, non attraverso un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, me- diante un'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio, rap- presentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro sogget- to. Milita in questa direzione anche l'osservazione secondo cui nel bancogiro, pur inquadrato nello schema della delegazione che si inne- sta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente (Cass., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 25), la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine impartitole, in considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità di conto;
e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione, dove l'art. 1269, se- condo comma, cod. civ. consente al delegato, ancorché debitore del delegante, di non accettare l'incarico. Pertanto, il trasferimento scaturente dall'operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale do- vrà desumersi se l'accreditamento (atto neutro) è sorretto da una iu- sta causa: di talché, ove questa si atteggi come causa donandi, oc- corre, ad evitare la ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il benefi- ciario, a meno che si tratti di donazione di modico valore. -6.1. In particolare, il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell'ambito del contratto a favore di terzo, schema attraverso il quale come si è visto lo stipulante può realizzare un'attribuzione an - 14- patrimoniale indiretta a favore del terzo avente i connotati della spon- taneità e del disinteresse. Nel contratto a favore di terzo, infatti, il patrimonio del promitten- te è direttamente coinvolto nel processo attributivo e non si configura - è stato affermato - come mera "zona di transito" tra lo stipulante e il terzo: l'oggetto dell'attribuzione donandi causa in favore del terzo si identifica con la prestazione del promittente e non con quanto presta- to dallo stipulante al promittente medesimo. A ciò deve aggiungersi che, mentre nel contratto a favore di terzo nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promit- tente, il terzo beneficiario che sia destinatario di un ordine di giro non acquista alcun diritto nei confronti della banca proveniente dal con- tratto che intercorre tra la banca medesima e l'ordinante. Difatti, se- condo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. III, 1° dicembre 2004, n. 22596; Cass., Sez. I, 19 settembre 2008, n. 23864; Cass., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 25, cit.), l'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è ob- bligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con con- seguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può esse- re obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod. civ. 6.2. – Né la fattispecie che qui viene in considerazione è assimila- bile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effet- an -- 15 - tuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario;
laddove nel caso che ci occupa il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza alcuna implementazione liberale, collocandosi l'ordine di bonifico dato alla banca dal benefi- ciante nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento. 7. - In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di ban- cogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipula- zione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».
8. I motivi in cui si compendia il ricorso - - che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione -si ap- palesano, a questo punto, fondati. Ha infatti errato la Corte d'appello a considerare l'ordine di bonifi- co del disponente atto idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo, sulla base di una ritenuta equiparazione all'operazione di cointestazione del deposito in conto corrente, come una donazione indiretta, per la quale soltanto non si richiede la forma solenne previ- sta per la donazione tipica, pur quando il risultato di liberalità sia di ammontare elevato. 9.-La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
An - 16- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an- che per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Cor- te d'appello di Trieste. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Ciusti IL CANCELLERE Paola Francesca CAMPOLI CORTE DEPOSITATO IN CANCELLE 7 LUG. 2017 oggi. CANCELLIERE Rain AN CAMPOLI - 17-