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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Gambacciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa, via Pisacane 1
[...]
[...
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Maria Parte_2
OL EN e VI LO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via
Boncompagni 16
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7754/2023 pubblicata in data 14/9/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di quest'ultimo alla Parte_2 riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla l. n.
228/2012 di competenza , con decorrenza dal 01/01/2020, da calcolarsi sulla base del Parte_1 sistema di calcolo pro quota retributivo per le annualità fino al 2012, e contributivo per quelle successive, con conseguente condanna di alla riliquidazione della quota di pensione di Parte_1 sua competenza, calcolata come sopra, con decorrenza dal 01/01/2020, ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza maggiorate da interessi legali
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Parte_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, premesso di avere maturato i requisiti prescritti per la pensione anticipata “in Parte_2 cumulo” (anzianità contributiva complessiva di 40 anni, 11 mesi ed una settimana di contributi complessivi, di cui 15 anni e 167 giorni presso e 28 anni, 4 mesi e 3 settimane presso il Parte_1 CP_ Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e presso la Gestione Separata di cui 25 anni, 5 mesi e
3 settimane non coincidenti) e di avere conseguentemente presentato presso , in data Parte_1
21/10/2019, la relativa domanda di pensione (in regime di cumulo gratuito ex art. 1 comma 239 l.
n.228/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 195, lett. a e b) della l. 232/2016) aveva agito in giudizio contestando la liquidazione effettuata da tale ente della relativa quota di pensione, in quanto determinata (per l'importo di € 12.309,46 lordi annui con decorrenza dal 01/01/2020) secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 24 bis del Regolamento di previdenza Parte_1
(ove prevede la liquidazione con il metodo contributivo per coloro che non avevano conseguito presso l'anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata, Parte_1 pari a 33 anni e 6 mesi nel 2020) lamentando che tali disposizioni regolamentari avrebbero violato quanto stabilito dal vigente art. 1, comma 246, l. 228/2012 e successive modifiche, ove prevede che il criterio di calcolo della quota di competenza di debba tenere conto dell'anzianità Parte_1 contributiva complessivamente maturata in tutte le gestioni oggetto di cumulo.
Rivendicava pertanto il suo diritto alla riliquidazione della quota NA della pensione in suo godimento con applicazione del sistema retributivo previsto dal Regolamento NA per gli anni contributivi sino al 2012 incluso e solo per gli anni successivi con il sistema contributivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda, richiamando ex. 118 disp. att. c.p.c. numerosi precedenti di merito.
Premesso come fosse pacifico in causa il possesso da parte dell'appellante dei requisiti contributivi previsti dalla legge per avanzare la domanda di riliquidazione della quota di pensione
NA in regime di cumulo gratuito, e premesso il contenuto della disciplina legislativa dettata dall'art. 1, commi 239, 241, 245 e 246 della l. 228/2012 e successive modificazioni, affermava l'inapplicabilità dell'art. 24 bis del Regolamento (introdotto con delibera NA del Parte_1
12-13/10/2017), alla fattispecie in esame in quanto in contrasto con il comma 246 dell'art. 1 della l. 228/2012, con conseguente diritto del ricorrente al calcolo misto (o pro rata) previsto dall'art. 20 , comma 2, del Regolamento e in particolare al calcolo retributivo per il periodo antecedente al
31/12/2012.
Rilevava come essendo pacifica la richiesta da parte del ricorrente del calcolo della quota di trattamento pensionistico per il periodo di contribuzione anteriore al 2012, detto calcolo dovesse avvenire sulla base del criterio retributivo fino a tale data, avendo il ricorrente maturato un'anzianità contributiva non coincidente per oltre quarant'anni.
Con due motivi contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1
l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'art. 24 bis del Regolamento per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 245, legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge n.232/2016, dell'art. 24 bis del RG NA (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94) – nonché dei canoni dell'esegesi delle norme ex art. 12 preleggi, nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 cod. civ. relativamente all'interpretazione del suddetto regolamento e quindi delle norme dettate in tema di interpretazione e dei principi generali di ermeneutica contrattuale - nonché degli artt. 1 e 2 d.lgs. 509/94, art. 3, co. 12 legge 335/1995 (mod. ed integr. dall'art. 1, co. 763, l. 296/2006 e dall'art. 1, co. 488, l. 147/2013), art.24 comma 24, d.l.
201/2011 (convertito in legge 214/2011) – tempus regit actum e principio della domanda in materia pensionistica. l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate”;
“violazione dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c. il criterio ermeneutico generale”.
Ribadisce in particolare la legittimità di tale disposizione regolamentare in quanto non contrastante con l'art. 1, comma 239 e ss., della l. 228/2012 costituendone anzi specifica attuazione e rivendicando in ogni caso il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, anche derogando (o abrogando) precedenti leggi incidenti su trattamenti pensionistici.
Si osserva, in via preliminare, che non è stato oggetto di impugnazione l'accertamento con il quale il primo Giudice ha ritenuto pacifico il possesso in capo all'odierno appellato dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di liquidazione della quota di pensione, in regime di cumulo gratuito, di competenza di . Parte_1
Tanto premesso l'appello è infondato.
Risultano innanzitutto infondate le contestazioni dell'ente appellante in ordine alla ritenuta inapplicabilità da parte del Tribunale del criterio di calcolo previsto dall'art. 24 bis del
Regolamento.
Tale questione è stata già decisa da questa Corte (cfr. CdA n. 4556/2023 dell'8/1/2024 e CdA
n. 3791/2024 del 25/11/2024 prodotte in atti) con argomenti che vanno qui riproposti anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. non fornendo il gravame ragioni decisive di segno contrario.
. L'art. 1 della L. n. 228/2012 stabilisce: - al comma 239 che: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”; - al comma 241 che: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239
e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”;
- al comma 245 che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”;
- al comma 246 che: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la 6 quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”
L'individuazione della portata precettiva delle norme in esame deve essere operata sulla scorta dell'art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, in forza del quale, come chiarito dalla
Suprema Corte con orientamento consolidato, devono essere privilegiati, al fine, il criterio interpretativo letterale e quello teleologico, mentre il criterio della mens legis acquista un ruolo paritetico e comprimario soltanto se, nonostante l'impiego degli altri due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, salva l'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo invece consentito all'interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa. La Suprema Corte ha pure chiarito che il richiamo da parte dell'art. 12 al criterio del “significato proprio” delle parole deve indurre a ritenere che, ogni qualvolta le parole, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un determinato significato in un certo ramo dell'ordinamento giuridico, allora esse sono state impiegate dal legislatore proprio in quest'ultimo senso, sicché - quantomeno di regola- le nozioni di significato “proprio” e di significato “tecnico giuridico” vengono a coincidere (v., per tutte, Cass. 24165/2018, Cass. SU n. 23051/2022).
Stante il descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che la portata precettiva dell'art. 1, commi 239 ss. individuata dal Tribunale è condivisibile appieno. Invero, le disposizioni in esame sono inequivoche nel dire che:
- il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse casse o gestioni vale al fine sia della maturazione del diritto a pensione, sia della sua misura;
- in caso di cumulo gratuito, il diritto a pensione è unico. I requisiti anagrafico e di contribuzione per stabilirne l'insorgenza sono i più elevati tra quelli previsti da ciascuno degli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della relativa facoltà, mentre gli ulteriori requisiti
-diversi da età e anzianità contributiva- sono quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato risulta da ultimo iscritto;
- l'unico trattamento liquidato all'assicurato è il risultato di più quote a carico di ciascuna gestione. Ogni quota è determinata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;
- per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione delle regole di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo;
- soltanto con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1° gennaio 2012 la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, a dire quindi che per il periodo precedente è ben possibile il calcolo secondo il sistema retributivo.
La ratio di questo sistema normativo è peraltro evidente: il legislatore ha inteso garantire le ragioni degli assicurati colpiti da mobilità lavorativa, la cui posizione contributiva è frastagliata in quanto scaturente da plurime e distinte situazioni lavorative riferibili, come tali, a gestioni e pure a enti previdenziali diversi, il che, in difetto della possibilità di cumulo, potrebbe precludere l'insorgenza del diritto a pensione in ognuna delle ridette gestioni, oppure potrebbe consentirlo ma secondo una misura minima, in quanto rapportata soltanto ai pochi contributi accreditati nella gestione d'interesse.
La scelta del legislatore è del resto coerente con l'art. 38 della Costituzione, dacché, proprio evitando la dispersione della contribuzione -comunque- versata nelle varie gestioni dagli assicurati con vita lavorativa “mobile”, l'ordinamento garantisce loro, a fronte dell'avveramento del rischio assicurato “vecchiaia”, mezzi adeguati alle esigenze di vita (comma 2) e, nel contempo, riduce lo spazio per un intervento di assistenza sociale volto al loro mantenimento ove sprovvisti dei ridetti mezzi, intervento che sarebbe ex se a esclusivo e diretto carico delle finanze statali (comma 1).
Inoltre, questa scelta è stata operata nella ragionevole ottica (art. 3 Cost.) di colmare il divario tra tale categoria di assicurati e la categoria degli assicurati con vita lavorativa “stanziale”, i quali, proprio per effetto della -reale- unicità della posizione contributiva, non vedono pregiudicato nell'an, ovvero nel quantum il loro diritto a pensione.
A confortare queste considerazioni soccorre altresì l'analisi della posizione che l'istituto del cumulo gratuito ha all'interno dell'intero ordinamento pensionistico, il quale contempla anche gli istituti, contigui, della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla L. n. 29/1979, peraltro richiamati nell'incipit dell'art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012. Infatti (e tenendo conto delle specificità più salienti):
- con il cumulo facoltativo l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, di tutti i contributi versati in suo favore per segmenti temporali non coincidenti e in relazione a plurime gestioni e casse, accedendo a pensione nell'ultima gestione assicurativa, ma secondo il numero totale richiesto nella gestione, anche diversa, che contempla quello più alto e con calcolo del trattamento pensionistico in pro rata secondo il regime previsto allo scopo in ciascuna gestione, comunque individuato alla stregua del complessivo montante contributivo;
- con la ricongiunzione l'assicurato sposta materialmente in una certa gestione tutti i contributi versati in altre gestioni, con onere -in genere- a suo carico, avvalendosene per calcolare ivi un'unica pensione. La determinazione del diritto e della misura della pensione unica è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante, che dunque ben possono essere più vantaggiose -e in genere lo sono, all'evidenza- rispetto alle norme in vigore nelle gestioni accentrate;
- con la totalizzazione, l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, della somma virtuale di diversi periodi contributivi per ottenere la pensione in pro rata. Le quote di pensione sono calcolate dalle diverse gestioni previdenziali sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Il sistema di calcolo è quello proprio di ciascuna gestione soltanto se il lavoratore ha maturato ivi il 8 diritto a una pensione autonoma, mentre in caso contrario si applica il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
È dunque chiaro che nel cumulo gratuito l'anzianità maturata presso le varie gestioni è fondamentale, in quanto rileva nel suo insieme non solo per accertare il diritto a pensione, ma anche per definire le modalità di calcolo dei singoli pro rata, così com'è chiaro che il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (ossia, l'interesse dell'assicurato a sfruttare la sua intera posizione contributiva e l'interesse del sistema previdenziale a sopportare costi non esagerati, stante la gratuità del meccanismo in parola) è realizzato subordinando l'accesso alla pensione in cumulo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più stringenti tra tutti quelli partitamente richiesti dalle gestioni cumulate, giacché in tal modo, a fronte dell'ampliamento della platea dei pensionati, si pianifica la sostenibilità degli oneri pensionistici avendo riguardo a una loro stima “in proiezione” in rapporto alle aspettative di vita dei pensionati, ponderate giusta criteri di normalità. Questo sistema supera dunque gli aspetti penalizzanti per la posizione pensionistica degli assicurati con mobilità lavorativa, che sono insiti nei sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva, e lo supera con meccanismi che si profilano ragionevoli ed equi ove valutati, come devesi, nell'ottica della tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantita e del buon andamento dell'amministrazione preposta all'assistenza e alla previdenza pubblica (artt.
97 e 38, co. 4 Cost.).
Resta dunque confermata la validità dell'interpretazione dell'art. 1, co. 239 ss. della L. n.
228/2012, qui sostenuta confermativa di quella del Tribunale.
Passando all'esame delle critiche del gravame, da trattare congiuntamente, sono privi di margini di condivisibilità gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il primato del nuovo Regolamento di nella normazione, interna all'ente, della fattispecie della pensione Parte_1 in cumulo gratuito e, per l'effetto, la legittimità dell'applicazione di tale Regolamento alla fattispecie controversa.
Più in particolare, l'appellante ritiene applicabile al caso di specie il nuovo Regolamento della adottato nell'ottobre 2017 con efficacia dal 15 marzo 2018, sull'assunto che -riepilogando- Pt_1
, una volta in vigore anche per le casse privatizzate il nuovo istituto della pensione in cumulo gratuito, fosse necessario colmare nell'ordinamento di il “vuoto” normativo in Parte_1 punto di sistema di calcolo del pro rata di una tale pensione, scopo questo da perseguire, giusta l'autonomia normativa dell'ente, con una disciplina ad hoc che assicurasse nel contempo economicità di gestione ed equilibrio finanziario. Tale vuoto normativo, quindi, sarebbe stato colmato dal nuovo Regolamento dell'ente, il cui art. 24 bis stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si deve far riferimento alla sola anzianità contributiva maturata presso l'ente e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata erogabile a carico della , Pt_1 allora la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
Il comma 245 dell'art. 1 è d'immediata e diretta applicazione, dal momento che la L. n. 228/2018 non solo non richiede alle casse privatizzate l'emanazione di regole specifiche per stabilire il metodo di calcolo per il pro rata della pensione in cumulo a loro carico e tanto pur se si tratta (come si è visto) di istituto in effetti diverso da quelli contigui e già in vigore nel sistema, ma al contrario stabilisce apertamente che le ridette regole di calcolo sono quelle “previste da ciascun ordinamento”, con locuzione che rinvia senza dubbio alcuno alla disciplina che ciascuna
, a prescindere dall'introduzione del meccanismo del cumulo, già contemplava per la Pt_1 liquidazione della pensione (la norma dice infatti “previste”, con uso del participio passato, e non
“da prevedere” o concetti analoghi, idonei a porre una tale azione regolamentare nel tempo futuro). E che tanto sia vero è palesato dal combinato disposto dei commi 239, 245 e 246 dell'art. 1 citato, perché la valorizzazione dei metodi di calcolo già esistenti in ciascuna gestione è stata presa in considerazione dalla L. n. 228/2012 a fronte dell'evenienza che tali metodi di calcolo, al di fuori del cumulo contributivo gratuito, non avrebbero potuto assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico per assenza dei requisito contributivo ordinariamente previsto presso ciascun ente, mentre è proprio a seguito della novella legislativa che i periodi assicurativi cumulati tra loro sono divenuti idonei ad assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico, con effetto pro quota per ciascuna gestione cumulata.
In secondo luogo, va evidenziato che l'art. 1, co. 246 della L. n. 228/2012 stabilisce dichiaratamente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo gratuito devono essere computati
“tutti i periodi contributivi non coincidenti di cui al comma 239”, con dizione inequivoca che pone in nesso di derivazione la scelta del metodo di calcolo del pro rata con il totale dell'anzianità contributiva dell'assicurato espresso dalla somma dei periodi di assicurazione non coincidenti maturati nelle varie gestioni.
Quindi, in ottemperanza al criterio della gerarchia delle fonti, il nuovo Regolamento di non si può porre in contrasto con la norma di fonte primaria, stabilendo, per quanto Parte_1 riguarda il calcolo del pro rata della pensione in cumulo gratuito di sua pertinenza, che il relativo sistema sia espresso dalla sola anzianità contributiva maturata presso la propria gestione e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
La tesi contraria non può essere propugnata neppure sostenendo che ha il potere Parte_1 di disciplinare in via regolamentare la fattispecie in tali termini, stante l'autonomia normativa attribuita dal legislatore alle casse privatizzate per perseguire la stabilità di bilancio.
Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 stabilisce che le casse privatizzate “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, a dire quindi che l'autoregolamentazione di ciascuna cassa vale sul piano dell'operatività degli enti, con interventi tarati su ciascuna categoria professionale e nella prospettiva dell'impiego sostenibile delle risorse della cassa previdenziale di riferimento, ma comunque sempre nel quadro 10 di norme di rango superiore che assicurano, a effetti come tali imperativi, l'unità di sistema a protezione di tutti i lavoratori interessati.
D'altro canto, la Suprema Corte ha chiarito che è principio generale “di sistema” quello secondo cui va garantita la "posizione previdenziale" maturata dal lavoratore, che si traduce concretamente nell'operatività di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa, secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia, valore che non può essere completamente sterilizzato ad opera del legislatore e tanto meno ad opera degli enti previdenziali (v., ex multis,
Cass. n. 16415/2019: “… è stato infatti affermato che, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Questa Corte è giunta ad affermare tale principio sul rilievo che « ...il diritto soggettivo alla pensione, che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda
l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte Cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 2 6 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio
1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432, 22 novembre 2000 n. 525). Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate. In tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.» …”).
Neppure può valere in senso favorevole a l'argomento secondo cui la norma Parte_1 regolamentare in cognizione sarebbe legittima in quanto è stata introdotta per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e in quanto è stata approvata dai Ministeri competenti.
Infatti l'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012 è volto, come si è detto, a riequilibrare il sistema pensionistico in favore dei lavoratori “non stanziali”, penalizzati rispetto a quelli “stanziali” nell'an ovvero nel quantum della pensione a causa del sezionamento dei loro contributi in più gestioni, penalizzazione che il legislatore, pur consapevole -per assioma- della norma che impone alle casse privatizzate l'equilibrio di bilancio pluriennale, ha inteso superare con l'istituto in questione, nella composita logica di tutela e bilanciamento d'interessi di pari rango costituzionale, sopra riferita. D'altro canto, l'approvazione del nuovo Regolamento da parte dei vigilanti CP_2 non è ex se idonea a certificare la legittimità delle norme con esso introdotte (v. art. 14 L. n.
335/1995), essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio adito, sussistendo controversia in merito, pronunciarsi sul punto previa qualificazione dei fatti di causa e loro riconduzione nel corretto quadro normativo di riferimento (artt. 112, 113 cpc).
Risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 195, della l. 232/2016, sollevata in via subordinata dall'ente appellante, per contrasto con l'art. 81 Cost. essendo sufficiente evidenziare a tale proposito l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'invocato parametro costituzionale.
La gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, quale quello appellante, risulta infatti autonoma e non gravante sulla finanza statale o degli enti pubblici in quanto finanziata tramite i contributi degli iscritti con la conseguenza che la norma contestata, in quanto priva di oneri a carico dello Stato o di enti pubblici non può ritenersi soggetta, in particolare, alla regola della copertura ex art. 81, comma 3 Cost.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La natura delle questioni trattate ancora oggetto di dibattiti giurisprudenziali e di contrasti interpretativi per come attestato dai precedenti di merito in atti, giustificano la compensazione delle spese del grado. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 17.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Gambacciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa, via Pisacane 1
[...]
[...
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Maria Parte_2
OL EN e VI LO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via
Boncompagni 16
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7754/2023 pubblicata in data 14/9/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di quest'ultimo alla Parte_2 riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla l. n.
228/2012 di competenza , con decorrenza dal 01/01/2020, da calcolarsi sulla base del Parte_1 sistema di calcolo pro quota retributivo per le annualità fino al 2012, e contributivo per quelle successive, con conseguente condanna di alla riliquidazione della quota di pensione di Parte_1 sua competenza, calcolata come sopra, con decorrenza dal 01/01/2020, ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza maggiorate da interessi legali
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Parte_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, premesso di avere maturato i requisiti prescritti per la pensione anticipata “in Parte_2 cumulo” (anzianità contributiva complessiva di 40 anni, 11 mesi ed una settimana di contributi complessivi, di cui 15 anni e 167 giorni presso e 28 anni, 4 mesi e 3 settimane presso il Parte_1 CP_ Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e presso la Gestione Separata di cui 25 anni, 5 mesi e
3 settimane non coincidenti) e di avere conseguentemente presentato presso , in data Parte_1
21/10/2019, la relativa domanda di pensione (in regime di cumulo gratuito ex art. 1 comma 239 l.
n.228/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 195, lett. a e b) della l. 232/2016) aveva agito in giudizio contestando la liquidazione effettuata da tale ente della relativa quota di pensione, in quanto determinata (per l'importo di € 12.309,46 lordi annui con decorrenza dal 01/01/2020) secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 24 bis del Regolamento di previdenza Parte_1
(ove prevede la liquidazione con il metodo contributivo per coloro che non avevano conseguito presso l'anzianità contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata, Parte_1 pari a 33 anni e 6 mesi nel 2020) lamentando che tali disposizioni regolamentari avrebbero violato quanto stabilito dal vigente art. 1, comma 246, l. 228/2012 e successive modifiche, ove prevede che il criterio di calcolo della quota di competenza di debba tenere conto dell'anzianità Parte_1 contributiva complessivamente maturata in tutte le gestioni oggetto di cumulo.
Rivendicava pertanto il suo diritto alla riliquidazione della quota NA della pensione in suo godimento con applicazione del sistema retributivo previsto dal Regolamento NA per gli anni contributivi sino al 2012 incluso e solo per gli anni successivi con il sistema contributivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda, richiamando ex. 118 disp. att. c.p.c. numerosi precedenti di merito.
Premesso come fosse pacifico in causa il possesso da parte dell'appellante dei requisiti contributivi previsti dalla legge per avanzare la domanda di riliquidazione della quota di pensione
NA in regime di cumulo gratuito, e premesso il contenuto della disciplina legislativa dettata dall'art. 1, commi 239, 241, 245 e 246 della l. 228/2012 e successive modificazioni, affermava l'inapplicabilità dell'art. 24 bis del Regolamento (introdotto con delibera NA del Parte_1
12-13/10/2017), alla fattispecie in esame in quanto in contrasto con il comma 246 dell'art. 1 della l. 228/2012, con conseguente diritto del ricorrente al calcolo misto (o pro rata) previsto dall'art. 20 , comma 2, del Regolamento e in particolare al calcolo retributivo per il periodo antecedente al
31/12/2012.
Rilevava come essendo pacifica la richiesta da parte del ricorrente del calcolo della quota di trattamento pensionistico per il periodo di contribuzione anteriore al 2012, detto calcolo dovesse avvenire sulla base del criterio retributivo fino a tale data, avendo il ricorrente maturato un'anzianità contributiva non coincidente per oltre quarant'anni.
Con due motivi contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1
l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'art. 24 bis del Regolamento per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 245, legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge n.232/2016, dell'art. 24 bis del RG NA (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94) – nonché dei canoni dell'esegesi delle norme ex art. 12 preleggi, nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 cod. civ. relativamente all'interpretazione del suddetto regolamento e quindi delle norme dettate in tema di interpretazione e dei principi generali di ermeneutica contrattuale - nonché degli artt. 1 e 2 d.lgs. 509/94, art. 3, co. 12 legge 335/1995 (mod. ed integr. dall'art. 1, co. 763, l. 296/2006 e dall'art. 1, co. 488, l. 147/2013), art.24 comma 24, d.l.
201/2011 (convertito in legge 214/2011) – tempus regit actum e principio della domanda in materia pensionistica. l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate”;
“violazione dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c. il criterio ermeneutico generale”.
Ribadisce in particolare la legittimità di tale disposizione regolamentare in quanto non contrastante con l'art. 1, comma 239 e ss., della l. 228/2012 costituendone anzi specifica attuazione e rivendicando in ogni caso il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, anche derogando (o abrogando) precedenti leggi incidenti su trattamenti pensionistici.
Si osserva, in via preliminare, che non è stato oggetto di impugnazione l'accertamento con il quale il primo Giudice ha ritenuto pacifico il possesso in capo all'odierno appellato dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di liquidazione della quota di pensione, in regime di cumulo gratuito, di competenza di . Parte_1
Tanto premesso l'appello è infondato.
Risultano innanzitutto infondate le contestazioni dell'ente appellante in ordine alla ritenuta inapplicabilità da parte del Tribunale del criterio di calcolo previsto dall'art. 24 bis del
Regolamento.
Tale questione è stata già decisa da questa Corte (cfr. CdA n. 4556/2023 dell'8/1/2024 e CdA
n. 3791/2024 del 25/11/2024 prodotte in atti) con argomenti che vanno qui riproposti anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. non fornendo il gravame ragioni decisive di segno contrario.
. L'art. 1 della L. n. 228/2012 stabilisce: - al comma 239 che: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”; - al comma 241 che: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239
e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”;
- al comma 245 che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”;
- al comma 246 che: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la 6 quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”
L'individuazione della portata precettiva delle norme in esame deve essere operata sulla scorta dell'art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, in forza del quale, come chiarito dalla
Suprema Corte con orientamento consolidato, devono essere privilegiati, al fine, il criterio interpretativo letterale e quello teleologico, mentre il criterio della mens legis acquista un ruolo paritetico e comprimario soltanto se, nonostante l'impiego degli altri due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, salva l'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo invece consentito all'interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa. La Suprema Corte ha pure chiarito che il richiamo da parte dell'art. 12 al criterio del “significato proprio” delle parole deve indurre a ritenere che, ogni qualvolta le parole, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un determinato significato in un certo ramo dell'ordinamento giuridico, allora esse sono state impiegate dal legislatore proprio in quest'ultimo senso, sicché - quantomeno di regola- le nozioni di significato “proprio” e di significato “tecnico giuridico” vengono a coincidere (v., per tutte, Cass. 24165/2018, Cass. SU n. 23051/2022).
Stante il descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che la portata precettiva dell'art. 1, commi 239 ss. individuata dal Tribunale è condivisibile appieno. Invero, le disposizioni in esame sono inequivoche nel dire che:
- il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse casse o gestioni vale al fine sia della maturazione del diritto a pensione, sia della sua misura;
- in caso di cumulo gratuito, il diritto a pensione è unico. I requisiti anagrafico e di contribuzione per stabilirne l'insorgenza sono i più elevati tra quelli previsti da ciascuno degli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della relativa facoltà, mentre gli ulteriori requisiti
-diversi da età e anzianità contributiva- sono quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato risulta da ultimo iscritto;
- l'unico trattamento liquidato all'assicurato è il risultato di più quote a carico di ciascuna gestione. Ogni quota è determinata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;
- per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione delle regole di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo;
- soltanto con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1° gennaio 2012 la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, a dire quindi che per il periodo precedente è ben possibile il calcolo secondo il sistema retributivo.
La ratio di questo sistema normativo è peraltro evidente: il legislatore ha inteso garantire le ragioni degli assicurati colpiti da mobilità lavorativa, la cui posizione contributiva è frastagliata in quanto scaturente da plurime e distinte situazioni lavorative riferibili, come tali, a gestioni e pure a enti previdenziali diversi, il che, in difetto della possibilità di cumulo, potrebbe precludere l'insorgenza del diritto a pensione in ognuna delle ridette gestioni, oppure potrebbe consentirlo ma secondo una misura minima, in quanto rapportata soltanto ai pochi contributi accreditati nella gestione d'interesse.
La scelta del legislatore è del resto coerente con l'art. 38 della Costituzione, dacché, proprio evitando la dispersione della contribuzione -comunque- versata nelle varie gestioni dagli assicurati con vita lavorativa “mobile”, l'ordinamento garantisce loro, a fronte dell'avveramento del rischio assicurato “vecchiaia”, mezzi adeguati alle esigenze di vita (comma 2) e, nel contempo, riduce lo spazio per un intervento di assistenza sociale volto al loro mantenimento ove sprovvisti dei ridetti mezzi, intervento che sarebbe ex se a esclusivo e diretto carico delle finanze statali (comma 1).
Inoltre, questa scelta è stata operata nella ragionevole ottica (art. 3 Cost.) di colmare il divario tra tale categoria di assicurati e la categoria degli assicurati con vita lavorativa “stanziale”, i quali, proprio per effetto della -reale- unicità della posizione contributiva, non vedono pregiudicato nell'an, ovvero nel quantum il loro diritto a pensione.
A confortare queste considerazioni soccorre altresì l'analisi della posizione che l'istituto del cumulo gratuito ha all'interno dell'intero ordinamento pensionistico, il quale contempla anche gli istituti, contigui, della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla L. n. 29/1979, peraltro richiamati nell'incipit dell'art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012. Infatti (e tenendo conto delle specificità più salienti):
- con il cumulo facoltativo l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, di tutti i contributi versati in suo favore per segmenti temporali non coincidenti e in relazione a plurime gestioni e casse, accedendo a pensione nell'ultima gestione assicurativa, ma secondo il numero totale richiesto nella gestione, anche diversa, che contempla quello più alto e con calcolo del trattamento pensionistico in pro rata secondo il regime previsto allo scopo in ciascuna gestione, comunque individuato alla stregua del complessivo montante contributivo;
- con la ricongiunzione l'assicurato sposta materialmente in una certa gestione tutti i contributi versati in altre gestioni, con onere -in genere- a suo carico, avvalendosene per calcolare ivi un'unica pensione. La determinazione del diritto e della misura della pensione unica è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante, che dunque ben possono essere più vantaggiose -e in genere lo sono, all'evidenza- rispetto alle norme in vigore nelle gestioni accentrate;
- con la totalizzazione, l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, della somma virtuale di diversi periodi contributivi per ottenere la pensione in pro rata. Le quote di pensione sono calcolate dalle diverse gestioni previdenziali sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Il sistema di calcolo è quello proprio di ciascuna gestione soltanto se il lavoratore ha maturato ivi il 8 diritto a una pensione autonoma, mentre in caso contrario si applica il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
È dunque chiaro che nel cumulo gratuito l'anzianità maturata presso le varie gestioni è fondamentale, in quanto rileva nel suo insieme non solo per accertare il diritto a pensione, ma anche per definire le modalità di calcolo dei singoli pro rata, così com'è chiaro che il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (ossia, l'interesse dell'assicurato a sfruttare la sua intera posizione contributiva e l'interesse del sistema previdenziale a sopportare costi non esagerati, stante la gratuità del meccanismo in parola) è realizzato subordinando l'accesso alla pensione in cumulo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più stringenti tra tutti quelli partitamente richiesti dalle gestioni cumulate, giacché in tal modo, a fronte dell'ampliamento della platea dei pensionati, si pianifica la sostenibilità degli oneri pensionistici avendo riguardo a una loro stima “in proiezione” in rapporto alle aspettative di vita dei pensionati, ponderate giusta criteri di normalità. Questo sistema supera dunque gli aspetti penalizzanti per la posizione pensionistica degli assicurati con mobilità lavorativa, che sono insiti nei sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva, e lo supera con meccanismi che si profilano ragionevoli ed equi ove valutati, come devesi, nell'ottica della tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantita e del buon andamento dell'amministrazione preposta all'assistenza e alla previdenza pubblica (artt.
97 e 38, co. 4 Cost.).
Resta dunque confermata la validità dell'interpretazione dell'art. 1, co. 239 ss. della L. n.
228/2012, qui sostenuta confermativa di quella del Tribunale.
Passando all'esame delle critiche del gravame, da trattare congiuntamente, sono privi di margini di condivisibilità gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il primato del nuovo Regolamento di nella normazione, interna all'ente, della fattispecie della pensione Parte_1 in cumulo gratuito e, per l'effetto, la legittimità dell'applicazione di tale Regolamento alla fattispecie controversa.
Più in particolare, l'appellante ritiene applicabile al caso di specie il nuovo Regolamento della adottato nell'ottobre 2017 con efficacia dal 15 marzo 2018, sull'assunto che -riepilogando- Pt_1
, una volta in vigore anche per le casse privatizzate il nuovo istituto della pensione in cumulo gratuito, fosse necessario colmare nell'ordinamento di il “vuoto” normativo in Parte_1 punto di sistema di calcolo del pro rata di una tale pensione, scopo questo da perseguire, giusta l'autonomia normativa dell'ente, con una disciplina ad hoc che assicurasse nel contempo economicità di gestione ed equilibrio finanziario. Tale vuoto normativo, quindi, sarebbe stato colmato dal nuovo Regolamento dell'ente, il cui art. 24 bis stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si deve far riferimento alla sola anzianità contributiva maturata presso l'ente e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata erogabile a carico della , Pt_1 allora la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
Il comma 245 dell'art. 1 è d'immediata e diretta applicazione, dal momento che la L. n. 228/2018 non solo non richiede alle casse privatizzate l'emanazione di regole specifiche per stabilire il metodo di calcolo per il pro rata della pensione in cumulo a loro carico e tanto pur se si tratta (come si è visto) di istituto in effetti diverso da quelli contigui e già in vigore nel sistema, ma al contrario stabilisce apertamente che le ridette regole di calcolo sono quelle “previste da ciascun ordinamento”, con locuzione che rinvia senza dubbio alcuno alla disciplina che ciascuna
, a prescindere dall'introduzione del meccanismo del cumulo, già contemplava per la Pt_1 liquidazione della pensione (la norma dice infatti “previste”, con uso del participio passato, e non
“da prevedere” o concetti analoghi, idonei a porre una tale azione regolamentare nel tempo futuro). E che tanto sia vero è palesato dal combinato disposto dei commi 239, 245 e 246 dell'art. 1 citato, perché la valorizzazione dei metodi di calcolo già esistenti in ciascuna gestione è stata presa in considerazione dalla L. n. 228/2012 a fronte dell'evenienza che tali metodi di calcolo, al di fuori del cumulo contributivo gratuito, non avrebbero potuto assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico per assenza dei requisito contributivo ordinariamente previsto presso ciascun ente, mentre è proprio a seguito della novella legislativa che i periodi assicurativi cumulati tra loro sono divenuti idonei ad assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico, con effetto pro quota per ciascuna gestione cumulata.
In secondo luogo, va evidenziato che l'art. 1, co. 246 della L. n. 228/2012 stabilisce dichiaratamente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo gratuito devono essere computati
“tutti i periodi contributivi non coincidenti di cui al comma 239”, con dizione inequivoca che pone in nesso di derivazione la scelta del metodo di calcolo del pro rata con il totale dell'anzianità contributiva dell'assicurato espresso dalla somma dei periodi di assicurazione non coincidenti maturati nelle varie gestioni.
Quindi, in ottemperanza al criterio della gerarchia delle fonti, il nuovo Regolamento di non si può porre in contrasto con la norma di fonte primaria, stabilendo, per quanto Parte_1 riguarda il calcolo del pro rata della pensione in cumulo gratuito di sua pertinenza, che il relativo sistema sia espresso dalla sola anzianità contributiva maturata presso la propria gestione e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
La tesi contraria non può essere propugnata neppure sostenendo che ha il potere Parte_1 di disciplinare in via regolamentare la fattispecie in tali termini, stante l'autonomia normativa attribuita dal legislatore alle casse privatizzate per perseguire la stabilità di bilancio.
Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 stabilisce che le casse privatizzate “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, a dire quindi che l'autoregolamentazione di ciascuna cassa vale sul piano dell'operatività degli enti, con interventi tarati su ciascuna categoria professionale e nella prospettiva dell'impiego sostenibile delle risorse della cassa previdenziale di riferimento, ma comunque sempre nel quadro 10 di norme di rango superiore che assicurano, a effetti come tali imperativi, l'unità di sistema a protezione di tutti i lavoratori interessati.
D'altro canto, la Suprema Corte ha chiarito che è principio generale “di sistema” quello secondo cui va garantita la "posizione previdenziale" maturata dal lavoratore, che si traduce concretamente nell'operatività di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa, secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia, valore che non può essere completamente sterilizzato ad opera del legislatore e tanto meno ad opera degli enti previdenziali (v., ex multis,
Cass. n. 16415/2019: “… è stato infatti affermato che, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Questa Corte è giunta ad affermare tale principio sul rilievo che « ...il diritto soggettivo alla pensione, che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda
l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte Cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 2 6 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio
1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432, 22 novembre 2000 n. 525). Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate. In tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.» …”).
Neppure può valere in senso favorevole a l'argomento secondo cui la norma Parte_1 regolamentare in cognizione sarebbe legittima in quanto è stata introdotta per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e in quanto è stata approvata dai Ministeri competenti.
Infatti l'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012 è volto, come si è detto, a riequilibrare il sistema pensionistico in favore dei lavoratori “non stanziali”, penalizzati rispetto a quelli “stanziali” nell'an ovvero nel quantum della pensione a causa del sezionamento dei loro contributi in più gestioni, penalizzazione che il legislatore, pur consapevole -per assioma- della norma che impone alle casse privatizzate l'equilibrio di bilancio pluriennale, ha inteso superare con l'istituto in questione, nella composita logica di tutela e bilanciamento d'interessi di pari rango costituzionale, sopra riferita. D'altro canto, l'approvazione del nuovo Regolamento da parte dei vigilanti CP_2 non è ex se idonea a certificare la legittimità delle norme con esso introdotte (v. art. 14 L. n.
335/1995), essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio adito, sussistendo controversia in merito, pronunciarsi sul punto previa qualificazione dei fatti di causa e loro riconduzione nel corretto quadro normativo di riferimento (artt. 112, 113 cpc).
Risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 195, della l. 232/2016, sollevata in via subordinata dall'ente appellante, per contrasto con l'art. 81 Cost. essendo sufficiente evidenziare a tale proposito l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'invocato parametro costituzionale.
La gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, quale quello appellante, risulta infatti autonoma e non gravante sulla finanza statale o degli enti pubblici in quanto finanziata tramite i contributi degli iscritti con la conseguenza che la norma contestata, in quanto priva di oneri a carico dello Stato o di enti pubblici non può ritenersi soggetta, in particolare, alla regola della copertura ex art. 81, comma 3 Cost.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La natura delle questioni trattate ancora oggetto di dibattiti giurisprudenziali e di contrasti interpretativi per come attestato dai precedenti di merito in atti, giustificano la compensazione delle spese del grado. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 17.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa