TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 580/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.11.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC) alla Via Magenta n. 5, presso lo studio dell'Avv. TROPIANO
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare come autista sin dal 1994 e successivamente, dal 2005, come dipendente di Autolinee
Federico S.p.A., in qualità di conducente di autobus di linea per il trasporto dei passeggeri;
dedotto che l'attività lavorativa è caratterizzata da ritmi continui e ripetitivi dovuti al sollevamento e alloggiamento di bagagli pesanti;
dedotto ancora che lo svolgimento dell'attività lavorativa comporta l'assunzione di posture scorrette protratte nel tempo;
dedotto che da tali attività sono derivate distinte malattie professionali diagnosticate in “ernia discale-lombare”, “protusione discale L4-L5 e
L5-S1” e “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle con tendinite del sovraspinoso”; allegato che con le denunce nn. 515453215, 515453213 e 515453216 chiedeva all' il riconoscimento delle suesposte malattie professionali CP_1
causalmente ricollegabili allo svolgimento di attività lavorativa;
dedotto che con tre distinti provvedimenti l'ente procedeva con l'archiviazione delle pratiche, non ravvisando l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e le malattie denunciate;
allegato altresì che in data 3.5.2023 proponeva opposizione avverso i provvedimenti di archiviazione, chiedendone il riesame e allegando il certificato medico a firma del dott. in cui veniva riconosciuto un Parte_2
danno biologico quantificato nel 25%, senza ricevere risposta alcuna;
concludeva chiedendo “Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che le malattie professionali denunciate da
in data 21.01.2021, protocollate a nn. 515453215, n. 515453213 e Parte_1
n.515453216, sono da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa da sempre svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità fin dal 1994, quale autista di mezzi pesanti e che dette patologie determinano un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 25%; 2) in conseguenza, condannare
l' in persona del Direttore “pro-tempore”, al risarcimento del danno in CP_1
corrispondenza al danno biologico per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura quantificata o nella diversa misura accertanda, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di denuncia delle malattie professionali all'effettivo soddisfo come per legge;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ammessa la prova orale, veniva espletata consulenza tecnica in materia medico- legale e ad esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Il ricorrente ha sufficientemente specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda azionata, avendo agito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita vitalizia/indennizzo in capitale in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che la patologia indicata in ricorso sia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa.
I testimoni escussi nel corso del giudizio, uno attuale collega del ricorrente e l'altro ex collega, oggi in pensione, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso è sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e dunque pienamente attendibili.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 22.1.2025, ha Testimone_1
spiegato che generalmente i mezzi utilizzati dagli autisti sono idonei, salvo i casi di malfunzionamento degli ammortizzatori del sedile che comportano una guida disagevole poiché ogni buca o avvallamento determina un contraccolpo alla schiena;
il teste , escusso nella medesima udienza, ha descritto come Testimone_2
viene strutturata la turnazione degli autisti e lo stato dei pullman, in particolare, ha aggiunto che “I pullman fino al 2015 erano difettosi con riferimento al servosterzo e avevano dei problemi con gli ammortizzatori dei sedili che avevano sospensione a molla. Erano sostanzialmente tutti rotti e si aveva la sensazione di essere seduti su un mattone. Dopo il 2015 sono stati presi dei pullman più moderni, che presentano delle sospensioni ad aria. Anche in questo caso i sedili spesso erano malfunzionanti perché si rompevano le sospensioni. Sostanzialmente si era seduti su un materiale rigido e quando si incontravano buche o avvallamenti si subivano dei forti colpi alla schiena.”, infine, ha spiegato che gli autisti sono tenuti a caricare e scaricare i bagagli dei passeggeri una volta giunti a destinazione, nonché a pulire ognuno il proprio mezzo a fine turno.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale, il ctu ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate. Dall'esame del periziando è emerso che le patologie lamentate “ernia discale-lombare”, “protusione discale L4-
L5 e L5-S1” e “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle con tendinite del sovraspinoso” sono da imputare alla lunga attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di autista che ha comportato intensi sforzi fisici.
Il perito, all'esito della visita peritale e della disamina della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
Codice 213: ernia/protrusione discale del tratto lombare con impegno intraforaminale in assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti: 4%
Codice 227: esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla destra, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 1%
Codice 227: esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla sinistra, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 2%
Codice 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sinistra ai gradi estremi: 3%
La conclusione a cui è pervenuto il consulente è che il ricorrente soffre di infermità determinanti un danno biologico ascrivibile a malattia professionale valutate dallo stesso nella misura del 9,65% con applicazione di calcolo a scalare, arrotondato al
10% (dieci%), con decorrenza a far data dal mese di gennaio 2021, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
A seguito delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, il consulente ha spiegato che le percentuali attribuite alle singole menomazioni sono coerenti con quelle previste per ogni codice dalle tabelle ministeriali;
ha spiegato inoltre, che le osservazioni in merito al mancato riconoscimento del nesso eziologico per l'ernia discale in D1-D2 riconducibile, secondo parte ricorrente, al continuo impegno degli arti superiori nelle attività di manovra dello sterzo, non trova fondamento su basi scientifiche. Il ctu ha concludeso confermando la precedente valutazione, condivisa e fatta propria dallo scrivente.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, nei limiti suindicati, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 10% e condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento.
Su tale somma, da corrispondere a partire da data successiva al 28.1.2019, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale delle pretese del ricorrente.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte ricorrente è ridotta nella misura del
10% dal 21.1.2021 (data di presentazione della domanda amministrativa);
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'indennizzo in capitale corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.348,50, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 580/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.11.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC) alla Via Magenta n. 5, presso lo studio dell'Avv. TROPIANO
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare come autista sin dal 1994 e successivamente, dal 2005, come dipendente di Autolinee
Federico S.p.A., in qualità di conducente di autobus di linea per il trasporto dei passeggeri;
dedotto che l'attività lavorativa è caratterizzata da ritmi continui e ripetitivi dovuti al sollevamento e alloggiamento di bagagli pesanti;
dedotto ancora che lo svolgimento dell'attività lavorativa comporta l'assunzione di posture scorrette protratte nel tempo;
dedotto che da tali attività sono derivate distinte malattie professionali diagnosticate in “ernia discale-lombare”, “protusione discale L4-L5 e
L5-S1” e “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle con tendinite del sovraspinoso”; allegato che con le denunce nn. 515453215, 515453213 e 515453216 chiedeva all' il riconoscimento delle suesposte malattie professionali CP_1
causalmente ricollegabili allo svolgimento di attività lavorativa;
dedotto che con tre distinti provvedimenti l'ente procedeva con l'archiviazione delle pratiche, non ravvisando l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e le malattie denunciate;
allegato altresì che in data 3.5.2023 proponeva opposizione avverso i provvedimenti di archiviazione, chiedendone il riesame e allegando il certificato medico a firma del dott. in cui veniva riconosciuto un Parte_2
danno biologico quantificato nel 25%, senza ricevere risposta alcuna;
concludeva chiedendo “Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che le malattie professionali denunciate da
in data 21.01.2021, protocollate a nn. 515453215, n. 515453213 e Parte_1
n.515453216, sono da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa da sempre svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità fin dal 1994, quale autista di mezzi pesanti e che dette patologie determinano un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 25%; 2) in conseguenza, condannare
l' in persona del Direttore “pro-tempore”, al risarcimento del danno in CP_1
corrispondenza al danno biologico per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura quantificata o nella diversa misura accertanda, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di denuncia delle malattie professionali all'effettivo soddisfo come per legge;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ammessa la prova orale, veniva espletata consulenza tecnica in materia medico- legale e ad esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall' . CP_1
Il ricorrente ha sufficientemente specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda azionata, avendo agito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita vitalizia/indennizzo in capitale in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito. Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che la patologia indicata in ricorso sia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa.
I testimoni escussi nel corso del giudizio, uno attuale collega del ricorrente e l'altro ex collega, oggi in pensione, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso è sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e dunque pienamente attendibili.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 22.1.2025, ha Testimone_1
spiegato che generalmente i mezzi utilizzati dagli autisti sono idonei, salvo i casi di malfunzionamento degli ammortizzatori del sedile che comportano una guida disagevole poiché ogni buca o avvallamento determina un contraccolpo alla schiena;
il teste , escusso nella medesima udienza, ha descritto come Testimone_2
viene strutturata la turnazione degli autisti e lo stato dei pullman, in particolare, ha aggiunto che “I pullman fino al 2015 erano difettosi con riferimento al servosterzo e avevano dei problemi con gli ammortizzatori dei sedili che avevano sospensione a molla. Erano sostanzialmente tutti rotti e si aveva la sensazione di essere seduti su un mattone. Dopo il 2015 sono stati presi dei pullman più moderni, che presentano delle sospensioni ad aria. Anche in questo caso i sedili spesso erano malfunzionanti perché si rompevano le sospensioni. Sostanzialmente si era seduti su un materiale rigido e quando si incontravano buche o avvallamenti si subivano dei forti colpi alla schiena.”, infine, ha spiegato che gli autisti sono tenuti a caricare e scaricare i bagagli dei passeggeri una volta giunti a destinazione, nonché a pulire ognuno il proprio mezzo a fine turno.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale, il ctu ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate. Dall'esame del periziando è emerso che le patologie lamentate “ernia discale-lombare”, “protusione discale L4-
L5 e L5-S1” e “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle con tendinite del sovraspinoso” sono da imputare alla lunga attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di autista che ha comportato intensi sforzi fisici.
Il perito, all'esito della visita peritale e della disamina della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
Codice 213: ernia/protrusione discale del tratto lombare con impegno intraforaminale in assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti: 4%
Codice 227: esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla destra, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 1%
Codice 227: esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla sinistra, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 2%
Codice 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sinistra ai gradi estremi: 3%
La conclusione a cui è pervenuto il consulente è che il ricorrente soffre di infermità determinanti un danno biologico ascrivibile a malattia professionale valutate dallo stesso nella misura del 9,65% con applicazione di calcolo a scalare, arrotondato al
10% (dieci%), con decorrenza a far data dal mese di gennaio 2021, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
A seguito delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, il consulente ha spiegato che le percentuali attribuite alle singole menomazioni sono coerenti con quelle previste per ogni codice dalle tabelle ministeriali;
ha spiegato inoltre, che le osservazioni in merito al mancato riconoscimento del nesso eziologico per l'ernia discale in D1-D2 riconducibile, secondo parte ricorrente, al continuo impegno degli arti superiori nelle attività di manovra dello sterzo, non trova fondamento su basi scientifiche. Il ctu ha concludeso confermando la precedente valutazione, condivisa e fatta propria dallo scrivente.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, nei limiti suindicati, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 10% e condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento.
Su tale somma, da corrispondere a partire da data successiva al 28.1.2019, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale delle pretese del ricorrente.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte ricorrente è ridotta nella misura del
10% dal 21.1.2021 (data di presentazione della domanda amministrativa);
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'indennizzo in capitale corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.348,50, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi