Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare, con relativi Annesso, scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese, il 12 gennaio 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare, con relativi Annesso, scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese, il 12 gennaio 1955.