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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/11/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 414/2025
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti LEONARDO GIANLUCA Parte_1
Per , NTroparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte ricorrente che dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice , verificata la ritualità della notifica del ricorso e del NTr decreto di fissazione di prima udienza al , dichiara la contumacia dello stesso
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per la cessazione della NTr materia del contendere con condanna del alla rifusione delle spese di lite per le motivazioni esposte nella memoria depositata in data 5.11.2025 e dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, il procuratore della parte ricorrente dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pag. 1 RG n.414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to LEONARDO Parte_1
GIANLUCA
ricorrente
C O N T R O
CP_1 NTroparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale Parte_1
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to LEONARDO Parte_1
GIANLUCA
ricorrente
C O N T R O
NTroparte_1
convenuto contumace pag. 2 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
NT
per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che è docente precario che Parte_1 ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025 e non ha potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S, della Cassazione e della CGUE e concludeva chiedendo NT la condanna del all'attribuzione del beneficio ad esso spettante NT Il non si costitutiva e , pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarato contumace NT Con nota depositata in data 5.11.2025 la parte ricorrente dichiarava che il , a seguito della proposizione del ricorso, ha accreditato il bonus docente a per l'anno scolastico Parte_1 oggetto di giudizio e tuttavia chiedeva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite rilevando che il docente è stato costretto a rivolgersi ad un legale che giustamente deve essere retribuito per il lavoro effettuato, costi, anche di introduzione della causa, che evidentemente non possono ricadere su chi si vede obbligato ad intraprendere un giudizio per vedersi riconosciuto un diritto consolidato da unanime giurisprudenza oramai da diversi anni.
Evidenziava inoltre che prima di presentare ricorso giudiziale, è stata inviata in data 13.5.2025 lettera-diffida del 13.05.2025 al e che il convenuto non ha NTroparte_2 dato riscontro alla stessa, nonostante a quella data fosse già a conoscenza sia della Sentenza della
Cassazione del 2023, sia dell'onere dell'accreditamento del bonus sin dall'inizio dell'anno scolastico, sia delle modifiche introdotte dal decreto legge numero 45 del 7 aprile 2025.
pag. 3 La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il ricorrente è stato soddisfatto della pretesa azionata.
Tuttavia, le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza virtuale in quanto non vi alcun dubbio in ordine alla fondatezza della domanda come statuito dalla unanime giurisprudenza , nonché dalla legge
Vi è da aggiungere che trattasi della carta docenti relativa all'anno 2024/2025 e che il ricorrente NT ha provato ad evitare il ricorso con la diffida del 13.5.2025 senza avere alcun riscontro dal ed è stato quindi costretto a promuovere il presente procedimento
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: NT dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 258,00 , oltre rimb. forf. ,
IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 13.11.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 4
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 414/2025
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti LEONARDO GIANLUCA Parte_1
Per , NTroparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte ricorrente che dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il giudice , verificata la ritualità della notifica del ricorso e del NTr decreto di fissazione di prima udienza al , dichiara la contumacia dello stesso
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per la cessazione della NTr materia del contendere con condanna del alla rifusione delle spese di lite per le motivazioni esposte nella memoria depositata in data 5.11.2025 e dichiara inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, il procuratore della parte ricorrente dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pag. 1 RG n.414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to LEONARDO Parte_1
GIANLUCA
ricorrente
C O N T R O
CP_1 NTroparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale Parte_1
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to LEONARDO Parte_1
GIANLUCA
ricorrente
C O N T R O
NTroparte_1
convenuto contumace pag. 2 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
NT
per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che è docente precario che Parte_1 ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025 e non ha potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S, della Cassazione e della CGUE e concludeva chiedendo NT la condanna del all'attribuzione del beneficio ad esso spettante NT Il non si costitutiva e , pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarato contumace NT Con nota depositata in data 5.11.2025 la parte ricorrente dichiarava che il , a seguito della proposizione del ricorso, ha accreditato il bonus docente a per l'anno scolastico Parte_1 oggetto di giudizio e tuttavia chiedeva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite rilevando che il docente è stato costretto a rivolgersi ad un legale che giustamente deve essere retribuito per il lavoro effettuato, costi, anche di introduzione della causa, che evidentemente non possono ricadere su chi si vede obbligato ad intraprendere un giudizio per vedersi riconosciuto un diritto consolidato da unanime giurisprudenza oramai da diversi anni.
Evidenziava inoltre che prima di presentare ricorso giudiziale, è stata inviata in data 13.5.2025 lettera-diffida del 13.05.2025 al e che il convenuto non ha NTroparte_2 dato riscontro alla stessa, nonostante a quella data fosse già a conoscenza sia della Sentenza della
Cassazione del 2023, sia dell'onere dell'accreditamento del bonus sin dall'inizio dell'anno scolastico, sia delle modifiche introdotte dal decreto legge numero 45 del 7 aprile 2025.
pag. 3 La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il ricorrente è stato soddisfatto della pretesa azionata.
Tuttavia, le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza virtuale in quanto non vi alcun dubbio in ordine alla fondatezza della domanda come statuito dalla unanime giurisprudenza , nonché dalla legge
Vi è da aggiungere che trattasi della carta docenti relativa all'anno 2024/2025 e che il ricorrente NT ha provato ad evitare il ricorso con la diffida del 13.5.2025 senza avere alcun riscontro dal ed è stato quindi costretto a promuovere il presente procedimento
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , così provvede: NT dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 258,00 , oltre rimb. forf. ,
IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 13.11.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 4