Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2024, proposto da
Fallimento Simpe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direttore Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di AP pro tempore , Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di AP, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore e avv. Giuseppe Romano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a) del Decreto n. 24 del 12.3.2024 a firma del Direttore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di AP che decreta: “ di procedere all'acquisizione coattiva ex art. 63, comma 4, l. 488/98 del compendio immobiliare di proprietà della SIMPE Spa in fallimento (C.F. 05164401217), che insiste su un lotto individuato al Catasto del Comune di Acerra (NA), Contrada Pagliarone n. CM, ai fogli e alle particelle indicate in motivazione, sulla base della perizia del dott. Ing. Davide Portolano, dell'estensione di 135.019 m. 2; dare atto che il presente si estende ad ogni accessorio e pertinenza presente in loco e determina, ai sensi della citata norma, l'acquisizione al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di AP della piena proprietà dell'immobile innanzi descritto e, conseguentemente, costituisce titolo per la trascrizione del trasferimento medesimo nei Registri immobiliari in favore dello stesso Ente acquirente e contro SIMPE Spa in fallimento; di disporre che il Conservatore dei Registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di AP esegua la trascrizione predetta esonerandolo da qualsiasi responsabilità in merito; e di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo”;
b) di tutti gli atti richiamati e/o comunque presupposti del provvedimento sub a) e quindi in particolare dei seguenti atti:
b1) della Deliberazione del Comitato Direttivo dell'indicato Consorzio n. 34 del 14.3.2017 con cui si delibera di: “prendere atto delle situazioni di crisi determinate negli agglomerati industriali ASI della Provincia di AP che si concretizzano in una serie di stabilimenti inattivi; di affermare, quale indirizzo politico gestionale, la volontà di recuperare per fini produttivi; detti stabilimenti utilizzando gli strumenti, normativi e statutari disponibili; di ricorre a studi di fattibilità, caso per caso, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il concreto intervento del consorzio; di attribuire al Direttore del Consorzio ampia delega per assumere i provvedimenti che si rendessero necessari per l'attuazione del presente deliberato”;
b2) ove occorra del Decreto in data 27.3.2018 n. 20 a firma del Direttore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di AP che dà comunicazione della procedura di cui all'art. 63 della L. 448 del 1998 per l'acquisizione del compendio e dell'area di proprietà della SIMPE s.p.a. in fallimento - siti in agglomerato ASI di Acerra (NA) contrada Pagliarone;
c) ove occorra dei provvedimenti assunti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consorzio ASI di AP nei confronti dell'avv. Giuseppe Romano nel procedimento di contestazione dell'art. 18 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 da lui avviato in data 18 dicembre 2015 e concluso con il provvedimento, prot. 1111 del 1° marzo 2016, di archiviazione per pretesa insussistenza di deleghe gestionali dirette;
d) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale a quelli che qui precedono.
nonché per la condanna del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di AP, in persona del legale rappresentate p.t., al risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, subentrata alle originarie concessionarie di un’area sita all’interno del perimetro del P.I.P. di Acerra, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di AP ha deliberato di procedere all’acquisizione coattiva ex art. 63, comma 4, l. 488/98 del compendio immobiliare di sua proprietà.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi
1) violazione e falsa applicazione degli art. 63 l. 448/1998; violazione e falsa applicazione artt. 8 e 10 L.R. del 6.12.2013 n. 19 e art. 10 della L.R. 16/98; violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D.P.R. 218/78; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L. n. 1/1978; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento in ragione della mancanza di un efficace vincolo preordinato all’espropriazione. Infatti, il Piano di Sviluppo Industriale per l’area di Acerra, approvato a seguito delle osservazioni contenute nel D.P.C.M del 14 ottobre 1968 e modificato a seguito delle variazioni approvate dal Presidente della Regione Campania con Decreti n. 1919 del 27 marzo 1975, n. 2357 del 6 maggio 1975, n. 00295 del 21 gennaio 1982, n. 16144 del 6 ottobre 1987, è decaduto, essendo decorso il termine decennale di efficacia previsto dall’art. 25 della l. 3 gennaio 1978, n. 1 e dall’art. 52 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 della L. 448/1998; 3 e 10 della L.R. del 6 dicembre 2013 n. 19; 17 dello statuto A.S.I.; incompetenza.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto impugnato gravame, poiché adottato dal Direttore Generale, in luogo del Comitato direttivo.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della L. 448/1998; della delibera del comitato direttivo A.S.I. del 14 marzo 2017 n.34; 3 e 10 della L.R. del 6 dicembre 2013 n. 19; 17 dello statuto A.S.I.; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; immotivato contrasto con i precedenti.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con la delibera del Direttore Generale n° 34 del 14.03.2017, con la quale si subordina l’esercizio del potere ablatorio del Consorzio all’analisi della fattibilità delle singole operazioni di recupero, sulla base delle prospettive di tipo economico e della domanda di spazi attrezzati per nuove iniziative. La decisione di riacquisizione del compendio immobiliare SIMPE sarebbe stata adottata senza che sia stata espletata alcuna istruttoria sulla fattibilità degli interventi.
4) Violazione e/o falsa applicazione art. 63 L. n. 448/1998, nonchè art. 10, L.R. n. 19/2013; violazione e/o falsa applicazione art. 3, L. n. 241/1990; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e difetto d’istruttoria.
Sotto un primo profilo si contesta la violazione degli artt. dell’art. 63 co 1 e 2, poiché il Consorzio non avrebbe rilevato che le aree sulle quali insistono gli stabilimenti non sono state acquistate dal Consorzio, ma direttamente da soggetti privati, ciò che impedirebbe l’esercizio del potere ablatorio.
Sotto ulteriore profilo, il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui il prezzo di vendita delle aree e dei fabbricati viene compensato con i finanziamenti asseritamente percepiti dalla società.
5) Violazione e falsa applicazione della L.190/12; del D.Lgs. 39/13; della delibera A.N.A.C. 26/11/15, n.141; degli artt. 3 L.R. 19/13 e 17 dello statuto A.S.I.
L’atto di acquisizione sarebbe illegittimo per l’illegittima composizione del Comitato direttivo che ha conferito la delega al Direttore generale per l’adozione dell’atto.
All’adozione dell’atto avrebbe partecipato anche il Presidente del Consorzio, avv. Giuseppe Romano, la cui nomina sarebbe nulla per violazione dell’art.7, co.2, lett. c) D.Lgs. 39/13.
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L. n. 241 del 1990, violazione degli art. 1326 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.2-bis, della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione della disciplina sull’autotutela di cui all’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990; violazione del principio di tutela dell’affidamento, della correttezza e della buona fede.
Il provvedimento sarebbe illegittimo poiché contrastante con l’avvenuto perfezionamento dell’accordo per la vendita del compendio, avvenuta mediante l’accettazione da parte del Consorzio delle condizioni di acquisto proposte dalla ricorrente con lettera del 18.3.2021.
Si sarebbe formato un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 L. 241/90 o una cessione volontaria di aree ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 327/2001.
Il decreto di riacquisizione coattiva dei beni violerebbe gli artt. 11. L. n.241/90 e art. 1372 c.c., secondo cui i contratti hanno forza di legge tra le parti, atteso che il perfezionamento dell’accordo avrebbe imposto al Consorzio di procedere all’acquisto dei beni secondo le modalità pattuite, precludendo, dunque, l’esercizio del potere coattivo e del conseguente decreto n. 24 del 12.3.2024. Il provvedimento sarebbe, inoltre, nullo per carenza di potere, nonché per difetto di motivazione sull’interesse pubblico al recesso dall’accordo precedentemente concluso.
Il ricorrente ha, altresì, formulato, in via principale, domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima adozione del decreto di esproprio, consistenti nel mancato versamento del prezzo del trasferimento per tutti gli immobili di proprietà della società fallita insistenti nel comprensorio ex Area Montefibre di Acerra per complessivi € 1.350.190,00, nei costi di gestione e di manutenzione delle aree e degli impianti, nonché per la predisposizione della documentazione per l’accordo di cessione e per gli incarichi conferiti ai geometri CO e EN, per il pagamento dell’IMU per le annualità 2018-2024, pari ad un importo complessivo di euro 300.000,00, nonché il danno da perdita di chance, considerato che gli atti e la condotta posta in essere dalla p.a. hanno comportato non solo la perdita della possibilità di vendere all’asta i beni e/o di coltivare altre trattative con ulteriori soggetti interessati all’acquisto dei beni in oggetto, ma anche la mancata accettazione e/o negoziazione di molteplici proposte vincolanti di acquisto delle aree e/o immobili per un totale di euro 1.145.000,00, corredate dal versamento di apposite cauzioni restituite per effetto delle intese raggiunte con il Consorzio.
In via subordinata, ove non si ritenesse perfezionato l’accordo, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative negoziali.
Ha chiesto, infine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 della l. 23.12.1998 n. 448 nonchè dell’art. 10 della l. Regione Campania del 6.12.2013 n. 19.
Ha rassegnato, infine, le seguenti conclusioni:
Si conclude, affinchè codesto Ecc.mo Collegio, voglia accogliere il ricorso e i suoi motivi e per l’effetto:
a) annullare gli atti impugnati indicati in epigrafe;
b) accertare l’intervenuta conclusione ed efficacia dell’accordo inter partes sulla cessione dei beni del compendio immobiliare della società SIMPE Spa in favore del Consorzio ASI al prezzo e alle condizioni pattuite, nonché l’inadempimento dell’amministrazione resistente degli obblighi derivanti dal medesimo accordo;
c) condannare l’amministrazione resistente a porre in essere tutte: «le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio» e disporre «misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile» ex art. 34 co.1 lett. c) c.p.a. per l’esecuzione dell’accordo suddetto;
d) condannare l’amministrazione resistente al risarcimento per equivalente del danno ingiusto ex art. 30 e ss c.p.a., corrispondente al danno patrimoniale, compreso il mancato versamento della somma di euro 1.350.190,00, i danni complessivi di euro 391.497,00 per tutte le altre voci, nonché al danno da perdita di chance come calcolata in atti o secondo diversa misura definita dal giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, anche con pronuncia ex art. 34, co.4, c.p.a., tesa a stabilire i criteri in base ai quali parte resistente formuli una proposta di risarcimento;
e) in via subordinata, condannare l’amministrazione resistente al risarcimento per equivalente del danno ingiusto ex art. 30 e ss c.p.a., corrispondente al danno patrimoniale, compreso il mancato versamento della somma di euro 1.350.190,00, i danni complessivi di euro 391.497,00 per tutte le altre voci, nonché il danno da perdita di chance come in atti o secondo diversa misura definita dal giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, anche con pronuncia ex art. 34, co.4, c.p.a., tesa a stabilire i criteri in base ai quali parte resistente formuli una proposta di risarcimento;
f) in via ulteriormente gradata, condannare l’amministrazione resistente al versamento degli indennizzi per i pregiudizi subiti dai ricorrenti dovuti per la revoca e/o il recesso in via di autotutela dagli accordi sopradescritti in relazione alle voci indicate a tutti i precedenti motivi di ricorso e in particolare i p. VI. 3 e VII;
g) condannare parte resistente alla cancellazione della trascrizione del provvedimento n. 24/2024 presso la conservatoria dei registri immobiliari presso l’Agenzia del Territorio di AP ove intervenuta.
Si è costituito il Consorzio ASI che ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del quarto motivo di ricorso, controdeducendo nel merito delle altre censure e domande proposte da parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 12/3/2025 il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile definizione della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale con sentenza declinatoria della giurisdizione.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento è, nel suo complesso, infondata, salvo che per il quarto motivo, da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. Infondato è il primo motivo, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento, perchè adottato in assenza di un efficace vincolo espropriativo. Secondo recente e condivisa giurisprudenza, il potere dei Consorzi A.S.I. di riacquistare coattivamente le aree comprese nei P.I.P. che non siano state utilizzate per le finalità di sviluppo industriale alle quali sono destinate non costituisce esercizio di un potere espropriativo. Non è, dunque, richiesta, per il legittimo esercizio del potere previsto dall’art. 63 L. 448/98, la sussistenza di un vincolo preordinato all’espropriazione attualmente efficace. Il suddetto potere, al contrario, è connaturato – e dunque funzionale - al perseguimento delle finalità istituzionali attribuite dalla legge ai Consorzi ASI. Dunque, non è soggetto all’efficacia dei vincoli espropriativi previsti dal Piano A.S.I. - che riguardano le opere di urbanizzazione da realizzarsi e che decadono decorso il decennio dall’approvazione del P.I.P. - ma essendo funzionale a rendere effettiva la destinazione urbanistica impressa all’area, rappresenta uno strumento atto a garantire la peculiare conformazione della proprietà delle aree ricomprese nel perimetro dei P.I.P. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 4 ottobre 2023, n. 2187 “entro il peculiare contesto applicativo degli artt. 63 della L. n. 448 del 1998 e 10 della L.R. Campania n. 19 del 2013, il potere di riacquisto ivi disciplinato è da intendersi subordinato non già all'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, bensì funzionalmente immanente alla destinazione produttiva impressa in via conformativa alle aree PIP dal PRTC A.; conseguentemente, il decorso del termine decennale di efficacia di quest'ultimo - come rimarcato da Cons. Stato, sez. IV, n. 930/2008 e n. 8710/2019 - comporta solo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 218 del 1978, il venir meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, laddove perdurano, invece, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1150 del 1942, le destinazioni urbanistiche ivi previste ed i connessi vincoli conformativi operanti a presidio dei sottesi obiettivi di S.I., alla cui effettività, stabilità e continuità è strumentale il peculiare meccanismo di retrocessione contemplato dal legislatore statale e regionale lo statuto proprietario delle aree PIP si connota, cioè, come geneticamente e intrinsecamente conformato dal potere di riacquisto dell'ente consortile concedente, che è connaturato alla destinazione produttiva, in quanto finalizzato a garantire la realizzazione degli insediamenti programmati, e che prescinde, quindi, dall' imposizione del vincolo espropriativo ad opera del PRTC A. eventualmente decaduto” ).
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza richiamata, opinare diversamente - ossia considerare la prerogativa ex artt. 63 della L. n. 448 del 1998 e 10 della L.R. Campania n. 19 del 2013 soggetta al termine decadenziale di efficacia dei vincoli espropriativi imposti dal PRTC A. - significherebbe depotenziare, se non neutralizzare, la funzione di governo consortile del territorio, preordinata alla salvaguardia ed alla promozione dello S.I. delle aree PIP, le quali rischierebbero finire in disuso per ingiustificata inerzia delle relative imprese titolari, senza possibilità di rimediarvi da parte dell'ente deputato alla programmazione, regolazione e gestione del comparto.
3. Anche il secondo motivo, con il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto oggetto del gravame, poiché adottato da un soggetto incompetente, ossia dal Direttore Generale, in luogo del Comitato direttivo in violazione dell’art. 3 della LRC 19/13 e dell’art. 17 dello Stato consortile, è infondato.
Come lo stesso ricorrente riconosce, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base della delega conferita dal Comitato direttivo al Direttore Generale con la delibera n. 34 del 2021, approvata in attuazione dell’art. 21 dello Statuto del Consorzio, il quale stabilisce: “A tutti gli uffici del Consorzio sovraintende il direttore generale che sovraintende alla gestione amministrativa dell’Ente e alla disciplina del personale garantendo il buon andamento degli uffici e dei servizi, l’attuazione dei decreti consortili e l’efficiente funzionamento del Consorzio. Partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo. Infine, svolge le attività e le funzioni che, in ordine ai singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale”.
Con delibera n. 34 del 2021 ha espresso l’indirizzo politico-istituzionale di riacquistare la proprietà delle aree non utilizzate per le finalità del piano A.S.I. attribuendo al Direttore generale la più ampia delega per dare attuazione al deliberato.
Neppure fondato è l’ulteriore profilo di incompetenza dedotto, concernente la pretesa sussistenza di una competenza residua, in capo al Comitato direttivo, quanto alla valutazione, caso per caso, della fattibilità dell’intervento del Consorzio.
La delibera, infatti, non contiene alcuna riserva in tal senso in capo al Comitato. La delibera, infatti, dispone di “affermare come indirizzo politico e gestionale, la volontà di recuperare per fini produttivi detti stabilimenti detti strumenti utilizzando gli strumenti statutari e normativi disponibili” e “di conferire al Direttore del Consorzio ampia delega per assumere i provvedimenti che si rendessero necessari per la concreta attuazione del presente deliberato”.
4. È infondato il terzo motivo, con il quale si deduce il difetto di istruttoria e motivazione per l’omessa acquisizione di uno studio di fattibilità per valutare la concreta efficacia dell’intervento del Consorzio, come previsto dalla delibera n.34/17. Con l’atto di indirizzo il Comitato direttivo ha deliberato, tra l’altro “di ricorrere a studi di fattibilità, caso per caso, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il concreto intervento del Consorzio ”. Nelle premesse della delibera si afferma: “per una compiuta e efficace azione (…) è opportuno passare per una preliminare analisi della fattibilità delle singole operazioni che tenga conto dei termini economici e della domanda di spazi attrezzati per nuove iniziative ”. Il provvedimento impugnato, pur non citando uno “studio di fattibilità ” così definito per la valutazione della sussistenza dei presupposti di un efficace intervento del Consorzio, mostra comunque di aver effettuato una valutazione circa la realizzabilità degli obiettivi di riconduzione dell’area alla destinazione produttiva e i termini economici del riacquisto, avendo, da un lato, considerato che una vendita dei beni attraverso la procedura fallimentare, “cercando unicamente di massimizzare il prezzo di vendita ”, non forniva garanzie di perseguimento degli “obiettivi di riqualificazione del sistema produttivo, l’adeguamento della dotazione infrastrutturale e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo industriale dell’area ”, dall’altro, nel fissare il prezzo del compendio, ha tenuto conto del valore stimato nella relazione dell’ing. Portolani, depositata in data 20.9.2017 nell’ambito della procedura fallimentare.
A fronte della ritenuta e non contestata insussistenza di garanzie di perseguimento degli obiettivi di riconduzione dell’area alle finalità produttive dalla vendita nell’ambito della procedura fallimentare, la valutazione di opportunità dell’esercizio del potere di riscatto non appare immotivata, non essendo necessario per comprendere le ragioni della scelta di intervento, che fosse valutata anche la domanda di spazi attrezzati. La delibera 34/17 sul punto non specifica in modo puntuale le verifiche da compiersi, riferendosi più genericamente alla valutazione della sussistenza delle condizioni di concreto intervento del Consorzio.
5. In parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione è il quarto motivo di ricorso.
5.1. In primo luogo è infondato il rilievo (motivo IV.1) con cui si sostiene che, nella specie, non sussisterebbero i presupposti per il riacquisto del bene, poiché la società ha comprato il compendio sul mercato da soggetti privati e non dal Consorzio. Come noto, il paradigma normativo di riferimento non delinea un’ipotesi di riscatto del bene in favore del suo originario proprietario, quanto, piuttosto, un procedimento per consentire che l’area, inserita nel piano regolatore consortile e non più utilizzata a fini produttivi, venga rimessa nella disponibilità del Consorzio per una nuova assegnazione ad altro soggetto in grado di perseguire le finalità istituzionali relative all’ambito. Tale finalità giustifica l’applicabilità dello strumento del riacquisto anche nel caso in cui il compendio sia pervenuto all’impresa senza l’intervento del Consorzio. In termini, cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/05/2021, n.5583: “L'art. 63, l. n. 448/1998, quando fissa per i consorzi di sviluppo industriale la facoltà di riacquistare le aree cedute ed eventualmente gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, nell'ipotesi in cui la relativa attività sia cessata, non va inteso in senso meramente letterale, quale esercizio, cioè, di una sorta di riscatto dell'area pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile. La facoltà di riacquisto presuppone che l'acquisto e l'uso del diritto di proprietà dell'area, da parte dell'imprenditore, siano momenti esecutivi del governo consortile del proprio territorio per il solo fatto che l'area stessa sia inserita nel relativo Piano regolatore consortile, pur se tale acquisto sia avvenuto senza un previo intervento del Consorzio. Sicché, quest'ultimo, laddove se ne verificano i presupposti, non fa che rimettere, secondo un prudente ma discrezionale apprezzamento, l'area e gli impianti dismessi dall'imprenditore, che prima li aveva usati e che non abbia più un interesse attuale e concreto a renderli produttivi, a disposizione (in vendita o in affitto) di altri imprenditori per colà impiantare nuove iniziative industriali. Il riacquisto può, pertanto, avvenire anche nei casi in cui l'area non sia stata ceduta dal Consorzio, ma acquistata direttamente dal privato; ai fini del riacquisto, l'elemento determinante è, infatti, che l'area sia compresa nel territorio consortile, mentre è irrilevante il modo di acquisto di essa da parte del destinatario del provvedimento”.
Del resto, l’art. 63 consente ai Consorzi di provvedere anche in caso di fallimento, e con prevalenza sull’interesse concorsuale dei creditori e sul programma di liquidazione fallimentare.
5.2. Con altri due profili di censura (IV.2 e IV.3) il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha escluso ogni indennizzo, (motivo IV.2) avendo erroneamente compensato gli importi da esso dovuti sia per l’acquisto delle aree, che per gli stabilimenti con le somme conseguite da SIMPE a titolo di finanziamenti pubblici, senza considerare che la compensazione suddetta sarebbe consentita ai sensi dell’art. 63, co. 3, l. n. 448/1998 solo per il prezzo di acquisto degli stabilimenti. Sotto altro profilo, si deduce il difetto d’istruttoria nella parte in cui l’Amministrazione ha compensato le somme spettanti alla società ricorrente per il riacquisto delle aree e degli impianti mediante delle linee di finanziamento mai ricevute (motivo IV.4).
Va accolta, con riguardo ad entrambi i profili di censura sopra richiamati (IV.2 e IV.3) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata in proposito dalla parte resistente, giacché la contestazione riguarda, in sostanza, il prezzo del riacquisto del bene e integra, pertanto, una questione di tipo meramente patrimoniale rientrante nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ( “La domanda relativa al prezzo del riacquisto, integrando “una questione di tipo meramente patrimoniale”, dev’essere conosciuta dal giudice ordinario”, cfr. ex multis , Cass. SU n. 4462 del 2011, Cass. SU n. 22809 del2010 e Cass. SU n. 22810 del 2010).
5.3 E’, invece, infondato il quarto profilo di censura articolato nel quarto motivo, con il quale si deduce il difetto di istruttoria per non avere il Consorzio valutato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 63, co.1, l. n. 448/1998 e del corrispondente art. 10, co. 1, l.r. 19/2013. Afferma il ricorrente che entrambe le norme stabiliscono che i Consorzi ASI: «hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione». Il Consorzio non avrebbe considerato che la società avrebbe acquistato l’impianto CP3 da NGP Spa. La censura non coglie nel segno, trascurando di considerare che l’art. 63 L. 448/98 prevede, quale presupposto del potere di riacquisto, diverso ed autonomo, rispetto all’omessa costruzione dell’impianto entro i cinque anni dall’assegnazione, l’avvio di una procedura concorsuale in capo alla società assegnataria delle aree (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2010, n. 3644; “il Collegio, alla luce di una interpretazione letterale, logica e sistematica, che il co. 3 prevede un autonomo presupposto per la facoltà di riacquisto, diverso rispetto ai presupposti dei co. precedenti. (…) Pertanto il presupposto della procedura concorsuale è autonomo e sostitutivo rispetto al presupposto di un periodo temporale di inattività.
Sul piano letterale, tale soluzione trova il suo fondamento nella già richiamata circostanza che il co. 4 richiama solo le facoltà dei co. precedenti, e non anche i relativi presupposti.
Sul piano logico, l’intento è di consentire il recupero di un’area industriale e relativo compendio per sottrarli alla procedura concorsuale che potrebbe comportarne lo smembramento e dunque un uso non compatibile con le esigenze produttive.
Se lo scopo è quello di salvaguardare la produttività non avrebbe senso imporre ai Consorzi di aspettare tre o cinque anni anche in presenza di procedure fallimentari.” ).
6. Anche il quinto motivo, con il quale si contesta la legittimità del provvedimento impugnato per invalida costituzione del Comitato Direttivo che ha conferito la delega al Direttore del Consorzio a causa della partecipazione del Presidente, avv. Romano, il quale verserebbe nella causa di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. c D.Lgs. 30/2013, è infondato.
Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 39/2013 si è concluso con l’archiviazione. Tale provvedimento è stato annullato dal commissario ad acta che la Regione Campania aveva nominato per dare attuazione all’ordine proveniente da ANAC di dichiarare la nullità dell’incarico.
L’atto del commissario ad acta è stato a sua volta annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 126 del 11.1.2018, la quale ha contestualmente riconosciuto sussistente la causa di inconferibilità dell’incarico, respingendo i motivi di gravame proposti avverso la delibera di ANAC n. 141/15 di accertamento costitutivo dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riconosciuto che tale potere di accertamento non si traduce anche in un potere d’ordine dell’ANAC al responsabile per la prevenzione della corruzione, che è invece l’unico competente a contestare la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità dell’incarico”.
L’avvenuto annullamento giurisdizionale del provvedimento del commissario ad acta ha determinato la reviviscenza del provvedimento di archiviazione del procedimento di contestazione della causa di inconferibilità. L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento di tale archiviazione in questa sede non potrebbe produrre effetti diretti sulla legittimità della delibera n. 34/17, poiché determinerebbe solo l’obbligo, in via conformativa per il Consorzio di riaprire il procedimento. Solo con la sua conclusione, ove fosse dichiarata la nullità della nomina del Presidente, dovrebbero esserne tratte le conseguenze in termini di legittima composizione del Comitato Direttivo.
In ogni caso il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, non essendo superata la prova di resistenza. Infatti la presenza del Presidente alla deliberazione n. 34/17 non ha inciso sul contenuto del provvedimento, atteso che il Comitato direttivo era validamente costituito ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del Consorzio, “il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto” e per la validità delle sue deliberazioni “è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto ”. Pertanto, anche escludendo la partecipazione del Presidente, l’esito della deliberazione non sarebbe stato diverso.
7. Il sesto motivo è altresì infondato. Il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità per carenza di potere o da illegittimità per eccesso di potere, poiché prima della sua adozione, tra le parti, si sarebbe già perfezionato un accordo di cessione dell’area ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990 (qualificabile alla stregua di una cessione volontaria di aree ai sensi del D.P.R. 327/2001 avente efficacia immediatamente traslativa della proprietà). Il perfezionamento della fattispecie si sarebbe determinato a seguito del positivo riscontro da parte del Consorzio della proposta del 1.3.2021 formulata dai curatori fallimentari. Né il provvedimento art. 63, comma 4, L. 448/98 si potrebbe considerare quale espressione del legittimo esercizio del potere di revoca o di annullamento d’ufficio, non ricorrendone, né essendo stati esplicitati i presupposti di interesse pubblico, né la previsione di un indennizzo per l’esercizio dei poteri di secondo grado.
Secondo il ricorrente, l’ente avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede che informano l’attività amministrativa in considerazione del considerevole lasso di tempo (7 anni) intercorso tra l’inizio del procedimento coattivo di acquisizione e la sua conclusione. Inoltre, la circostanza che il lungo arco temporale sia stato caratterizzato da una fase di trattative violerebbe l’affidamento del privato che aveva confidato nella conclusione dell’accordo piuttosto che nell’esercizio autoritativo del potere da parte del Consorzio.
Infine, il ricorrente ritiene che il provvedimento di cui all’art. 63 comma 4, proprio perché intervenuto a distanza di tempo, avrebbe necessitato di una nuova comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990.
7.1. La tesi di parte ricorrente non convince. Anzitutto non è configurabile nel caso di specie l’avvenuto perfezionamento dell’accordo di cui all’art. 45 D.P.R. 327/2001 (cessione volontaria di aree) che, com’è noto, s’inserisce all’interno dei procedimenti espropriativi. Come si è innanzi precisato, il potere di riacquisto ai sensi dell’art. 63 L. 448/98, non ha natura espropriativa e non è disciplinato dalle disposizioni del D.P.R. 327/2001.
Neppure può configurarsi un accordo sostitutivo di provvedimento, poiché le trattative intercorse tra le parti miravano ad una compravendita immobiliare di diritto privato nell’ambito di una più ampia fattispecie transattiva e non a “sostituire ”, ai sensi dell’art. 11 L. 241/90, il provvedimento di riacquisto ai sensi del citato art. 63. Va osservato, in particolare che, l’esercizio del potere di riacquisto, ha tra i suoi elementi essenziali anche lo scomputo dei contributi pubblici erogati all’impresa, che nell’individuazione del prezzo di vendita, secondo gli scambi epistolari intercorsi tra le parti, non è stato contemplato (cfr. art. 63, comma 3, L. 448/98 “3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.” ).
Pertanto è da escludersi che le parti abbiano inteso stipulare un accordo sostitutivo di provvedimento, avendo di mira esclusivamente la conclusione di una compravendita immobiliare di diritto privato.
Peraltro, l’art. 11 L. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, prevede che gli accordi integrativi e sostitutivi dei provvedimenti amministrativi siano motivati e preceduti da una determinazione dell’organo competente per l’adozione del provvedimento che esterni le ragioni di interesse pubblico sottese all’accordo ( “4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento” ).
Di tale deliberazione non v’è traccia negli atti depositati in giudizio e, dunque, non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui si sarebbe concluso un accordo sostitutivo di provvedimento. Difettano, infatti, nel caso di specie sia i requisiti di forma, che quelli di sostanzia dell’esercizio del potere di riacquisto di cui all’art. 63 L. 448/98.
7.2. Neppure può ritenersi perfezionato un accordo privatistico tra le parti per la compravendita del bene. Infatti risulta dagli atti che, dopo la proposta dei curatori fallimentari del 1.3.2021 – seguita da una richiesta di integrazione documentale da parte del Consorzio avente ad oggetto i titoli di provenienza degli immobili e le pratiche di condono pendenti, nonché di effettuare talune variazioni catastali (cfr. nota consorzio ASI del 10.9.2021) – i curatori chiedevano, con mail del 7.6.2022, che il Consorzio integrasse la suddetta proposta con l’incremento del prezzo dell’importo dell’IMU per tre annualità ( “in ragione del lungo tempo trascorso da quando l’ASI ha comunicato il provvedimento che ha dato luogo al contenzioso che, con la cessione, si transigerebbe (e mi riferisco, soprattutto, ai due anni decorsi tra il 2019 e il 2021), è necessario che l’ASI integri la proposta (illo tempore – 2019 – accettata) con un significativo contributo al pagamento dell’IMU, nel frattempo rimasta a carico della procedura fallimentare ”). E’ incontestato che l’integrazione di prezzo richiesta ammontasse a € 300.000,00, ossia ad un importo che senza dubbio costituiva una modifica rilevante delle condizioni economiche dell’originaria proposta, in cui il prezzo di vendita era stato fissato in € 1.350.000,00.
Una siffatta modifica delle condizioni economiche della proposta del 1.3.2021, mai espressamente accettata, è tale da indurre a ritenere non perfezionato l’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 1326 c.c., dovendo piuttosto qualificarsi la suddetta richiesta quale nuova proposta contrattuale.
L’esistenza di tale controproposta è documentata anche nella nota della ricorrente, acquisita al protocollo del Consorzio in data 15.7.2022, nella quale si fa riferimento alla precedente richiesta di un aumento del prezzo di vendita.
Nella suddetta nota, peraltro, il fallimento dichiara di voler stipulare il contratto alle condizioni originariamente autorizzate dal Giudice delegato il 15.6.2021 al prezzo di € 1.350.190,00, revocando, così, la nuova proposta del 1.2.2021.
A tale rinnovata proposta contrattuale, tuttavia, il Consorzio ha replicato in data 18.7.2022 affermando che, a seguito della ricezione della documentazione inerente i titoli di provenienza dei beni e l’emersione di ipoteche, era necessario procedere ad approfondimenti, nonché dar corso a procedimenti deliberativi interni sull’intera operazione.
Successivamente il fallimento ha effettuato ulteriori solleciti e, con nota del 12.4.2023, ha modificato ulteriormente le condizioni di vendita, comunicando che, stante il tempo trascorso, avrebbe proceduto a sottoporre la vendita a procedura competitiva e, nel trasmettere la bozza di “proposta irrevocabile ” chiedeva al Consorzio di introdurre una clausola di rinuncia al potere di riacquisto ai sensi dell’art. 63 L. 448/98. La clausola aveva il seguente tenore “il Consorzio dichiara di volere rinunziare, come in effetti, rinunzia, definitivamente ed incondizionatamente, al diritto di riacquisto come previsto ai sensi dell’art. 63 l. 448/1998, indipendentemente dall’esito della procedura competitiva e, quindi, anche per la ipotesi in cui, all’esito della stessa, non dovesse risultare aggiudicatario degli immobili posti in vendita”.
Dunque, le trattative di compravendita, sicuramente giunte ad uno stato avanzato, non possono ritenersi mai concluse, essendo mancata, sia rispetto alla proposta del 1.3.2021, sia rispetto alle successive proposte, una definitiva espressione di volontà delle parti di ritenere concluso l’accordo.
In disparte la proposta di modifica del prezzo del 7.6.2022 proveniente dal fallimento (che comunque testimonia del non intervenuto accordo alla data del 1.3.2021 come afferma il ricorrente), il Consorzio, a seguito della scoperta dei gravami ipotecari sugli immobili oggetto della trattativa, aveva, infatti, espresso chiaramente la necessità di approfondimenti e di coinvolgimento degli organi deliberativi, manifestando la propria contrarietà a ritenere concluso l’accordo. Ma soprattutto ad evidenziare la mancata conclusione dell’accordo è la nota del 13 aprile 2023 con la quale il fallimento dichiara sostanzialmente interrotta la trattativa affermando di voler procedere alla vendita del compendio, anche frazionato, tramite procedura competitiva, il chè appare incompatibile con la volontà di vendere alle condizioni della nota del 1° marzo 2021. Inoltre la proposta irrevocabile d’acquisto avrebbe dovuto essere corredata da una clausola di rinuncia all’esercizio dei poteri dell’art. 64 L. 448/98 che costituiva ulteriore modifica contrastante con la legge.
Non essendosi perfezionato alcun accordo, non risultano fondate né le censure di nullità del provvedimento per carenza di potere, nè le censure di difetto di motivazione per non aver tenuto conto dei vincoli contrattuali asseritamente sorti, né di violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, non costituendo il provvedimento impugnato esercizio di autotutela.
Quanto al tempo trascorso e alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative, si tratta di profili che non rilevano ai fini della legittimità del provvedimento.
7.3. Neppure ha pregio l’ultimo profilo di censura con il quale si lamenta l’omessa reiterazione della comunicazione di avvio del procedimento a seguito dell’avvio delle trattative andate fallite. Allorchè la serie procedimentale - avviata con una rituale comunicazione di avvio del procedimento - non si sia esaurita con l’adozione di un provvedimento definitivo espresso, non v’è obbligo di reiterazione della comunicazione stessa, avendo la parte avuto modo di illustrare le proprie ragioni nei termini all’epoca impartiti. D’altro canto il ricorrente non ha esplicitato quali elementi ulteriori avrebbe potuto addurre, nella sede procedimentale, per modificare il dispositivo del provvedimento.
Il provvedimento di riacquisto impugnato, dunque, non è affetto dai vizi dedotti nel sesto motivo.
8. L’infondatezza della domanda di annullamento impone il rigetto della domanda di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, difettando l’antigiuridicità della condotta. Per costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, “La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano; di conseguenza, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo, prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale, sia quelli di carattere soggettivo, vale a dire dolo o colpa del danneggiante.” (Consiglio di Stato, sez. V, 05/01/2024, n.219). Nel caso in cui s’invochi il ristoro di danni derivanti da attività amministrativa, la riscontrata legittimità dell’attività stessa, impedisce di ritenere il danno prodottosi “ contra ius ”, con conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., al cui paradigma legale è riconducibile la responsabilità da attività provvedimentale illegittima.
9. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale formulata in via subordinata, come preannunciato in sede di udienza di discussione con rilievo d’ufficio della relativa eccezione, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò che il ricorrente fa valere, infatti, è la responsabilità dell’Amministrazione per i danni subiti a causa, prima dell’ingiustificato protrarsi e poi, per l’ingiustificata interruzione delle trattative intervenute tra le parti per la compravendita del complesso immobiliare. Come si è innanzi rilevato, le suddette trattative avevano ad oggetto la stipula di un contratto di compravendita dell’immobile nell’ambito di un più ampio accordo transattivo autorizzato dagli organi della procedura fallimentare, non sussistendo i presupposti né di forma, né di sostanza perché esse possano essere qualificate come volte alla stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 63 L. 448/98.
La giurisdizione su tale pretesa, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti e va ripartita secondo il criterio generale del petitum sostanziale. La situazione giuridica azionata, afferisce esclusivamente a una posizione di diritto soggettivo del fallimento, stante la natura privatistica dell’attività contrattuale cui miravano le trattative, sganciate dall’esercizio di poteri autoritativi da parte del Consorzio. Essa, pertanto, rientra nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
10. Da ultimo, va dichiarata inammissibile per genericità - non essendo stati specificati i profili rispetto ai quali sussisterebbe la violazione dei parametri costituzionali richiamati - e, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 L. 448/98 prospettata dal ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 della Costituzione, in particolare, nella parte in cui consente all’Amministrazione che esercita il potere di riacquisto, lo scomputo dei finanziamenti erogati in favore delle imprese insediate nelle aree P.I.P., in deroga al principio della par condicio creditorum.
Secondo autorevole e condivisa giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 664), il procedimento disciplinato dall’art. 63 della l. 23 dicembre 1998, n. 448 costituisce uno strumento di natura pubblica volto a ripristinarne la destinazione funzionale dell’area su cui il bene di produzione insiste.
L’assegnazione in proprietà o la concessione in uso di aree a prezzi inferiori a quelli di mercato costituiscono uno strumento di intervento pubblico per la promozione delle attività imprenditoriali mediante abbattimento di costi (quindi con effetto economicamente equivalente alla concessione di diversi tipi di incentivo finanziario) per la realizzazione di stabilimenti produttivi. In ragione di ciò, considerato che la mancata utilizzazione delle aree e dei complessi immobiliari in questione comporta la vanificazione delle finalità perseguite con tale iniziativa, è prevista dall’art. 63 della l. n. 448 del 1998 la riacquisizione da parte del consorzio dei beni assegnati alle imprese e da queste lasciati improduttivi.
Non sussiste, pertanto, un contrasto della disposizione con l’art. 42 della Costituzione. E’ stato, anzi, osservato che la normativa in questione, piuttosto che determinare una violazione del principio costituzionale, ne costituisce piena applicazione nell’ottica del perseguimento degli interessi prioritari di natura sociale che giustificano la limitazione del diritto di proprietà, al fine di favorire lo sviluppo industriale mediante l’attribuzione di concreti strumenti operativi ai soggetti che ne devono agevolare l’attuazione (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-quater, 23 ottobre 2019, n. 12198; id., Sez. II-bis, 15/05/2018, n. 5410).
Peraltro, anche in relazione ai rapporti con i creditori (anche ipotecari), la giurisprudenza ha chiarito che la facoltà di riacquisto delle aree assegnate per l’impianto di stabilimenti industriali persegue un indubbio interesse pubblico alla promozione di processi di crescita dell’economia nazionale, che si collocano su di un “piano gerarchicamente superiore a quello del rispetto della “par condicio” dei creditori nell’ambito della procedura fallimentare in corso ” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2010, n. 1637). Né il richiamo della par condicio creditorum prevista dall’art. 2741 c.c. assume rilievo se si considera la discrezionalità del legislatore, il preminente interesse pubblico a cui è improntata la materia de qua ed il garantito soddisfacimento delle ragioni dei creditori sull’importo pecuniario relativo al prezzo della riacquisizione. (così da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2021, n. 7251).
11. In conclusione, il ricorso è in parte respinto e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con riguardo alle domande concernenti il prezzo di riacquisto formulate con il quarto motivo e alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.
12. Le spese di giudizio possono essere compensate per la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione delle domande concernenti il prezzo di riacquisto formulate con il quarto motivo di ricorso e della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, essendo le relative controversie devolute alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale esse potranno essere riproposte nei termini e con le modalità previste dall’art. 11 c.p.a.
- dichiara infondate le residue domande.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO