Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Cinnirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno, recepito il parere di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha rigettato la domanda di equo indennizzo inoltrata dall'interessato;
- di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale, antecedente o successivo di cui il ricorrente non ha avuto alcuna notizia;
nonché, per l'accertamento
relativamente al quadro morboso diagnosticato all'interessato a riguardo della-OMISSIS-, della sussistenza della dipendenza di questo da causa di servizio, in riforma del parere negativo prot.n.-OMISSIS- in proposito adottato dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio all'Adunanza n. -OMISSIS-u richiesta formulata dal Ministero dell'Interno in data 18/03/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno, previo conforme parere reso dal competente Comitato di Verifica, ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e l’equo indennizzo.
Col medesimo atto introduttivo del giudizio è stata altresì domandato l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata.
In via istruttoria, da ultimo, parte ricorrente ha chiesto a questo Organo giudicante: i) di ordinare all’Amministrazione il deposito in giudizio di una serie di documenti che comproverebbero la gravosità del servizio reso; ii) di disporre, in contraddittorio con le parti, una verificazione ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
2. Nello specifico, il ricorrente è risultato essere affetto da “ -OMISSIS- ”, che il Comitato di Verifica ha ritenuto non essere dipendente da causa di servizio sulla scorta delle seguenti ragioni “… dipendente, arruolato il -OMISSIS- Polizia di Stato è stato impiegato negli ordinari servizi di istituto previsti per la categoria. Dalla visione degli atti disponibili non si evince pertanto un sensibile rischio occupazione-OMISSIS- rispetto a quello incidente sulla categoria e ruolo ricoperto. Di contro, sussistono, come evidenziato negli atti sanitari, fattori di rischio extraprofessionali (-OMISSIS-) che appaiono prevalenti nel determinismo dell’infermità in questione. … non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso un aggravamento del rischio occupazionale -OMISSIS- che abbia potuto prevalere sui fattori di rischio extraprofessionali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi ”.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Vizi autonomi del diniego. Violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 , per non avere il Ministero dell’Interno chiesto un nuovo parere al Comitato di Verifica.
II) i vizi derivati dal parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Violazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 14 D.P.R. n. 461 del 2001 , per difetto di motivazione e di istruttoria.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, con memoria del 7 febbraio 2025, ha dapprima chiesto l’estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica per difetto di legittimazione passiva, eccependo l’inammissibilità della domanda di accertamento formulata col gravame e chiedendo, comunque, il respingimento del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria finale e successiva replica parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni, prendendo posizione sulle eccezioni in rito e in merito formulate dall’Avvocatura dello Stato.
3. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio deve anzitutto confermare il proprio orientamento (sent. n. 3330/2024) sul possesso di legittimazione passiva in capo al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così come già evidenziato con la pronuncia richiamata, deve ritenersi che “ i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi (cfr., ex multis, C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377) ”. Il decreto con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce, in ogni caso, “atto complesso”, in cui la natura vincolante del parere reso dal predetto Comitato (Cons. Stato, Sez. II, 18.11.2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 1.03.2024, n. 4240) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici ”.
Del resto, il parere obbligatorio e vincolante reso dal Comitato di Verifica assurge al rango di atto consultivo endoprocedimentale in grado di proiettare la propria portata lesiva sul provvedimento ministeriale a valle, dovendosi respingere l’eccezione formulata dalla difesa erariale.
5. Ad essere fondata, invece, è l’ulteriore questione eccepita dalle controparti pubbliche sull’inammissibilità della domanda di accertamento della dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente formulata a questo Organo giudicante.
Tale accertamento, invero, è rimesso alla discrezionalità tecnica delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di riconoscimento dettato dal d.P.R. n. 461/2001, “ Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ”, rispetto alla quale, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, al giudice non è consentito sostituirsi alle valutazioni effettuate dall’Amministrazione.
Come di recente precisato dalla giurisprudenza proprio in tema di cause di servizio, “ Gli accertamenti del Comitato di verifica sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio sono ascrivibili alla discrezionalità tecnica, con i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale su tali decisioni, ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evinca l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito ” (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 124/2024).
Per tali ragioni, la domanda di accertamento formulata col ricorso deve essere dichiarata inammissibile, così come eccepito dalla difesa erariale.
6. Il Collegio, poi, non ritiene di dover disporre approfondimenti istruttori, ritenendo di potersi procedere all’esame della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati veicolata dall’atto introduttivo del giudizio, alla luce delle censure di legittimità dedotte col gravame e degli atti depositati.
7. Esaurito il vaglio delle questioni pregiudiziali occorre delibare la domanda caducatoria formulata col gravame, potendosi esaminare in maniera congiunta le due censure ivi dedotte alla luce della loro infondatezza.
8. In primo luogo, non sussiste alcuna violazione dell’art. 14, del d.P.R. n. 461/2001 da parte del Ministero dell’Interno, tenuto conto che la disposizione richiamata, al comma 1, secondo periodo, prevede come “ Entro lo stesso termine (venti giorni, ndr) l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta ”.
Il ricorrente ritiene che il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto avvalersi di tale facoltà avuto riguardo al caso di specie, andando così a sostituire una propria valutazione all’apprezzamento discrezionale riservato all’Amministrazione e facendone discendere il mancato adempimento ad un obbligo di legge non sussistente nel caso di specie.
Così come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa, invero, “… è il Comitato di verifica per le cause di servizio che deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, essendo detto parere vincolante, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere a detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi ” (Cons. Stato, Sez. I, n. 743/2024).
A venire in rilievo, dunque, è una mera facoltà, e non un obbligo dell’Amministrazione, non potendo il ricorrente contestare la scelta dell’Amministrazione di conformarsi al parere ricevuto nel caso in esame.
9. Per quanto attiene, invece, al paventato difetto di motivazione del parere reso dal Comitato di Verifica, il Collegio deve rilevare come, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’atto impugnato sia stato redatto in maniera tale da rendere conoscibile ab externo , in maniera chiara ed esaustiva, le valutazioni effettuate e le conclusioni cui è giunto l’organo collegiale in commento, che si appuntano, da un lato, sulla preesistenza di fattori di rischio legati all’anamnesi dell’istante che si sposano con la patologia cardiaca sofferta e, dall’altro lato, sulla rilevata non abnormità delle attività di servizio dal medesimo svolta nel corso della sua vita lavorativa.
Riguardo a quest’ultimo punto, in particolare, la giustizia amministrativa ha ricordato “ che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, o di polizia, costituendone un aspetto caratterizzante. Tale prova può quindi ritenersi fornita solo se si dimostra con rigore scientifico che l’infermità è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall’attività di servizio o che l’accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l’attività di servizio, in sintesi, deve assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell’esistenza del soggetto ” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9569, 6 novembre 2023; Consiglio di Stato, Sezione II, 14 giugno 2023, n. 5832; id. Consiglio di Stato Sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009; Tar Lazio, Sezione I quater, n. 11 del 02/01/2023; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 25 agosto 2022, n. 7454).
In altri termini, “ Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (T.A.R. Friuli, sent. n. 321/2024).
In tal senso, quindi, è onere del ricorrente dimostrare in che misura le sue condizioni di lavoro effettive si sarebbero discostate, in maniera significativa e determinante, dall’ordinaria attività di servizio svolta ai fini della produzione del danno fisico sofferto, circostanza questa che difetta nel caso in esame, non potendosi avallare i contenuti della perizia di parte depositata unitamente all’atto introduttivo del giudizio.
Sempre sull’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, questo T.A.R. ha già avuto modo di evidenziare come “… un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, laddove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto, costituenti rischio specifico dell'evento morboso: l'esposizione a situazioni di disagio e a potenziali fonti di stress è una condizione connessa alla tipica prestazione lavorativa di un appartenente alla Polizia di Stato, non sufficiente, da sola, a giocare un ruolo determinante nel procedimento inerente al riconoscimento della causa di servizio ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione Quinta, n. 1165/2024).
Peraltro, va rammentato come “ Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, n. 8757/2024).
Con l’odierno ricorso il ricorrente effettua una minuziosa ricostruzione dei fatti relativi alla sua vita lavorativa dai quali non emerge, tuttavia, la dimostrazione del nesso di causalità che avvincerebbe questi ultimi alla patologia sofferta, anche alla luce dei predominanti fattori di rischio evidenziati dal Comitato di Verifica nel suo parere.
10. Le stesse affermazioni sul fatto che l’organo collegiale in questione non avrebbe tenuto in considerazione tutti i precedenti di servizio del ricorrente sono generiche e non risultano suffragate dalla documentazione versata in atti.
11. Venendo, poi, alla questione del sindacato giurisdizionale del g.a. sulla discrezionalità tecnica riservata al Comitato di Verifica nella valutazione dell’incidenza, sul piano causale, dell’attività di servizio svolta dai dipendenti pubblici ai fini dell’insorgenza di una patologia, va rilevato come pur volendo aderire alla condivisibile tesi che sostiene come esso non debba arrestarsi “… al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma (debba essere condotto) sulla scorta della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo… ”(Cons. Stato, Sezione VII, sent. n. 7421/2024), non si giunge a risultati diversi.
Il citato orientamento, per vero, precisa come l’attività del giudice non debba comunque spingersi fino a sindacare il merito di scelte opinabili riservate alla p.a., dovendo tuttavia verificare se tali scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso specifico.
Nel caso di specie, con gli atti di parte ricorrente non è stata dimostrata alcuna non attendibilità scientifica delle valutazioni compiute dall’organo collegiale, essendo stata piuttosto prospettata una diversa valutazione delle medesime circostanze atta a sostituire, in maniera non consentita, l’apprezzamento di una consulenza a privata a quello effettuato dal Comitato di Verifica, dovendosi aderire alla consolidata giurisprudenza che esclude la contestabilità del parere in commento alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai medici compulsati autonomamente dalla parte (cfr. Tar Lazio, Sezione Prima, n. 13056, 3 agosto 2023; Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477).
In tal senso, eventuali approfondimenti istruttori da parte del giudice (verificazione o CTU) possono essere disposti solo laddove emergano fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dal Comitato nell’esame della pratica amministrativa sub iudice ovvero sulla sussistenza di errori commessi dal medesimo organo collegiale nella sua applicazione ai fatti di servizio apprezzati che, tuttavia, non si rilevano nel caso di specie.
12. In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
13. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese relative all’odierno giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.