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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. VI Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilenia Francesca Greco, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivan Bellanti, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 13.11.2024 (a cui si fa integrale rinvio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 17.5.2021 , premesso di aver contratto a Gela, in Parte_1
data 14.12.2006, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Gela con atto di matrimonio n. 67 Parte I Serie A Uff. 1 – anno 2006, unione dalla quale
1 sono nati i figli , nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e Persona_1 Persona_2
, nata a [...] il [...], chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Persona_3 dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima.
Esponeva che la coppia aveva stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita a Gela in via
Bari n. 14, immobile concesso in comodato d'uso dai genitori della . CP_1
Allegava che la vita matrimoniale si era svolta serenamente fino a quando la moglie – cedendo alle pressioni della famiglia d'origine – aveva scelto unilateralmente di accogliere nella casa coniugale il proprio fratello e ciò al fine di consentirgli di ivi scontare la pena che gli era stata inflitta per reati di maltrattamento verso i fanciulli, circostanza che destabilizzava il rapporto di coppia rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Aggiungeva che tale situazione di fatto aveva arrecato grave pregiudizio alla crescita del figlio
VI – il quale figura quale persone offesa in un processo per maltrattamenti, instaurato nei confronti del fratello della resistente – tale da determinare l'affidamento del minore alle cure della zia paterna e il suo allontanamento dalla casa familiare.
Precisava che, nonostante gli sforzi compiuti per comporre la frattura nei rapporti coniugali, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile per le condotte negligenti realizzate dalla
– la quale ometteva di occuparsi in maniera adeguata della prole minorenne, ragione per CP_1
cui i figli della coppia sono stati, di fatto, accuditi dalle zie paterne, le quali si occupano di ogni aspetto sanitario e scolastico che li riguarda – specie da quando, nel febbraio del 2021, la resistente ha impedito al marito di rientrare nella casa familiare, sostituendo la serratura del cancello di ingresso senza fornirgli una chiave.
Deduceva che sebbene non si sia mai sottratto – coadiuvato dalle proprie sorelle – allo svolgimento dei compiti di cura e gestione dei figli minori, il mancato rispetto della resistente circa gli accordi raggiunti in materia di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e le condotte irresponsabili dalla stessa poste in essere lo avevano costretto a formalizzare querela nei confronti della moglie.
Concludeva, infine, formulando le seguenti richieste: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
2) Affidare in via esclusiva i figli, e CP_1 Persona_2
al ricorrente, con domiciliazione presso l'abitazione dello stesso, alla luce delle Persona_3
condotte e del clima di tensione imputabile alla resistente;
3) Emettere tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia”.
Sentito il solo ricorrente all'udienza presidenziale del 27.9.2021 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale di CP_1
2 – pur resa regolarmente edotta della pendenza del giudizio – veniva in via d'urgenza CP_1
conferito incarico al Consultorio Familiare di procedere all'audizione dei figli minori della coppia e delle stesse parti al fine di fornire elementi utili al loro affidamento, in considerazione della riferita pendenza presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico della resistente e tenuto conto della gravità dei fatti riferiti dal ricorrente in sede di audizione personale.
Con la memoria difensiva del 6.12.2021 si costituiva in giudizio , contestando CP_1
quanto esposto in ricorso e rappresentando di aver sempre ottemperato ai doveri discendenti dal vincolo coniugale pur con le difficoltà determinate dall'atteggiamento autoritario e dispotico del marito.
Precisava, in ordine alle vicende che hanno determinato l'affidamento del figlio VI alla sorella del marito, che il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta – contrariamente a quanto prospettato in sede di ricorso – era finalizzato ad ovviare ad un momento transitorio di difficoltà economica della famiglia, peraltro causata dalla scarsa propensione al lavoro del ricorrente, e che la stabilizzazione di tale assetto è stata favorita da un inganno ordito dal e dalle sue sorelle tesa a sottrarre il minore dalle cure della madre. Pt_1
Aggiungeva che, dal momento della separazione di fatto, il marito dapprima si era limitato a prelevare i figli dalla residenza materna per affidarli alle cure delle sue sorelle – salvo riaccompagnarli in orario serale – ma che, dal mese di ottobre, lo stesso si è addirittura rifiutato di ricondurli presso l'abitazione materna e ciò nonostante i solleciti e le denunce sporte dalla resistente.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via riconvenzionale ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi e , addebitandone la responsabilità a Parte_1 CP_1 quest'ultimo, per l'inosservanza dei doveri di collaborazione ed assistenza, così come meglio esposto in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine all'assegno di mantenimento;
In via principale rigettare la richiesta di addebito della separazione alla sig.ra , per i motivi Pt_1
rassegnati nel presente atto;
ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi per la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
affidare i figli minori, in modo esclusivo alla madre, ivi domiciliandoli presso la dimora familiare di Gela, onerando il padre a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli e la moglie e disciplinando il diritto di visita del padre;
rifondere di tutte le spese competenze ed onorari sostenute nel presente giudizio”.
Sentite ambedue le parti all'udienza del 6.12.2021, con ordinanza del 9.12.2021 veniva rinnovato l'incarico demandato al Consultorio Familiare di Gela di procedere all'ascolto dei figli della coppia
3 non eseguito a causa della mancata collaborazione del ricorrente, il quale si era rifiutato di condurre i minori presso i locali dei Servizi.
Preso atto del contenuto della relazione trasmessa in data 21.1.2022 dal Consultorio Familiare di
Gela, all'esito dell'udienza celebrata in data 7.2.2022 veniva disposto con ordinanza – emessa in pari data – l'ascolto dei minori e – assunto con l'ausilio di un esperto Persona_2 Persona_3
psicologo – al fine di acquisire ulteriori elementi essenziali per l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.
Assunto l'ascolto dei minori e preso atto delle rilevanti carenze genitoriali riscontrante in capo ad ambedue i genitori, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 708
c.p.c., con i quali: i figli e venivano affidati ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
stabilendone, tuttavia, la domiciliazione degli stessi presso la residenza della zia paterna Parte_2
; venivano stabiliti sia le modalità di esercizio del diritto di frequentazione da parte dei
[...]
genitori, sia gli obblighi di contribuzione al loro mantenimento;
venivano, altresì, confermate le condizioni di affidamento già stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con riguardo al minore . Persona_1
La causa veniva, quindi, istruita con l'interrogatorio formale di , con le CP_1
dichiarazioni rese dalla testimone (madre della resistente), con gli Testimone_1
accertamenti demandati alla rete territoriale dei Servizi (Servizi Sociali del comune di Gela,
Consultorio Familiare e N.P.I. i quali sono stati chiamati a prendere in carico il nucleo familiare per attività di accertamento delle capacità genitoriali delle parti del presente giudizio e di supporto) e con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 13.11.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nessuna delle parti presentava le difese conclusive.
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti e dalla profonda conflittualità che contraddistingue il rapporto tra i due coniugi (emersa anche durante l'espletamento delle attività di sostegno del nucleo familiare) – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare dal mese di febbraio del 2021, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi
4 tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domande di addebito della separazione avanzate – in via principale e in via riconvenzionale – dalle parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, non sussistono elementi idonei a sostenere una pronuncia di addebito a carico dell'una o dell'altra parte, poiché non sono emerse evidenze di gravi violazioni dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale – ascrivibili in via esclusiva alla ricorrente ovvero al resistente
– che abbiano determinato a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale.
Difatti, benché parte ricorrente abbia individuato nell'inserimento del cognato all'interno dell'abitazione familiare – dal percepito come un'insopportabile imposizione – la causa Pt_1
5 principale della compromissione della relazione coniugale, lo stesso non ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare in giudizio il nesso eziologico tra tale circostanza – peraltro, risalente a ben sette anni prima la cessazione della convivenza tra le parti – e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale e ciò specie se si tiene conto che il rapporto di coniugi è stato mantenuto fermo anche in seguito all'affidamento del maggiore dei figli della coppia VI alla sorella del
. Pt_1
Invero, sebbene risulti incontestato – sulla scorta delle concordi prospettazioni delle parti – che l'inserimento del fratello della abbia costituito un elemento di destabilizzazione del CP_1
consorzio familiare, non sono emersi sufficienti elementi per fondare una pronuncia di addebito della separazione a carico della resistente, atteso che tale vicenda – i cui risvolti giudiziari hanno senz'altro contribuito a turbare la serenità familiare delle parti – si inserisce nella dinamica più ampia di un conflitto che non appare circoscritto al solo rapporto di coppia ma che si estende alle famiglie di origine di ambedue le parti, sicché appare maggiormente plausibile che la disgregazione del consorzio familiare sia stata, in realtà, determinata dai crescenti contrasti personali ed economici che hanno visto contrapposte le due famiglie d'origine da cui sia il che la hanno Pt_1 CP_1 difficoltà dall'affrancarsi, trovando nei propri familiari la fonte di un sostegno affettivo e materiale anche nella gestione delle esigenze dei figli minorenni (situazione di fatto che è emersa anche all'esito degli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare, il quale in più occasioni ha evidenziato i rapporti altamente conflittuali tra le due famiglie e segnalato le ridotte capacità delle odierne parti di “svincolarsi” dalla famiglia d'origine. Cfr. relazioni del Consultorio del 2.11.201 e del 26.1.2022).
Neppure sono suscettibili di rivestire valore causale le negligenze ascritte dal ricorrente alla moglie nella gestione e nella cura dei figli minorenni della coppia poiché, nonostante siano emerse – invero, in seguito agli accertamenti compiuti dal Tribunale – delle chiare carenze della CP_1
nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale (che verranno, in seguito, più dettagliatamente esaminate), astrattamente suscettibili di inverare una ipotesi di violazione dei doveri coniugali di assistenza, collaborazione (anche nella scelta dell'indirizzo di vita della famiglia) e cura dei figli cui agli artt. 143 e 147 c.c., nel caso di specie non vi è alcuna prova le difficoltà della resistente nell'accudimento della prole abbiano costituito l'antecedente causale della crisi e ciò – ancor prima che per le ragioni già sopra esposte – tenuto conto delle altrettanto gravi disfunzioni genitoriali riscontrate in capo al il quale, per come esposto in ricorso, ha delegato alle proprie sorelle Pt_1
le principali attività di cura e gestione dei propri figli.
6 In ordine, invece, alla domanda di addebito proposta da occorre, invero, osservare CP_1 che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Ebbene, nel caso di specie è sufficiente rilevare l'estrema genericità delle condotte ascritte al marito e l'insussistenza di qualsivoglia supporto probatorio in grado di corroborare la versione secondo la quale la crisi della coppia sarebbe stata determinata, in via esclusiva, dal carattere dispotico e collerico del marito (e ciò in quanto la resistente ha articolato prove testimoniali inammissibili, poiché generiche e prive di alcun riferimento temporale).
Per tali ragioni, dunque, le domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti non possono trovare accoglimento.
4. Domanda di affidamento dei figli minorenni , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Persona_2 Persona_3
In ordine alle domande avente ad oggetto l'affidamento dei figli minorenni della coppia PE
, nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e , nata a
[...] Persona_2 Persona_3
Gela il 18.6.2016, è necessario premettere che il Collegio non può certo trascurare di considerare che il nucleo familiare è stato attraversato da periodi di violenta fibrillazione che hanno: dapprima, determinato l'allontanamento del consorzio familiare del maggiore degli figli della coppia,
, su disposizione del Tribunale per i Minorenni che l'ha affidato in via temporanea Persona_1
alla zia paterna, ; in seguito alla dissoluzione della convivenza coniugale, visto Persona_4
contrapposti i due coniugi in una gestione disfunzionale dei figli – coinvolti nelle dinamiche conflittuali tra i genitori – con sostanziale delega dei compiti di accudimento alle sorelle del ricorrente (Cfr. relazione del Consultorio del 2.11.2021 e del 26.1.2022); infine – parzialmente superando i provvedimenti resi in sede di ordinanza presidenziale dell'11.4.2022 – comportato la completa disgregazione del nucleo familiare poiché tutti i figli della coppia sono stati affidati in via temporanea alle cure della zia paterna al fine di riunire la fratria e offrire alla Persona_4
prole un assetto dotato di una certa stabilità.
Occorre, inoltre, tenere conto dell'apertura a tutela dei figli della coppia di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni – avente r.g. n10000096/2014 V.G. (a cui è riunito il procedimento r.g.
n. 10000044/2021, introdotto in data 12.5.2021) avviato su ricorso del Minorile Parte_3
7 ai sensi dell'art. 333 c.c. nei confronti delle odierne parti e ciò al fine di chiarire il perimetro entro il quale l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi per dettare una regolamentazione dell'affidamento dei figli minorenni della coppia.
Va, difatti, rammentato che i provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono essenzialmente di due tipi: limitativi, poiché incidenti solo sull'esercizio della situazione giuridica soggettiva (art. 333 c.c.); ablativi, che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva (art. 330 c.c.).
È necessario, sul punto, stante la pendenza di un giudizio de potestate avviato su impulso del
P.M.M., chiarire che il riparto della competenza (e, di conseguenza, dei poteri di intervento) tra
Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni è disciplinato dall'art. 38 disp. att. c.c. nel testo risultante dalla novella apportata dalla L. n. 219 del 2012 applicabile – ratione temporis – al presente giudizio e che dispone: “sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all'art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.
Ai fini del presente giudizio, appare inoltre opportuno richiamare l'Ordinanza n. 1349 del
26/1/2015 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello" precisando – con riferimento al diverso caso in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione (analogamente al caso che ci occupa) – che "il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del
8 giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 Carta di Nizza" (principio confermato da Cassazione, Ordinanza n. 20202 del 31/7/2018; Ordinanza n. 2833 del 12/2/2015).
Ebbene, nel valutare gli esiti delle attività svolte con il nucleo familiare – anche allargato – da parte dei Servizi incaricati che si sono imposte in ragione delle vicissitudini che hanno interessato i figli delle parti (professionalità ulteriormente coinvolte nell'attività di accertamento del possesso di adeguate capacità genitoriali da parte di e , nonché investite del Parte_1 CP_1
compito dioffrire a questi ultimi un sostegno rispetto al loro ruolo di genitori), il Tribunale terrà conto di essere chiamato a dettare una regolamentazione dei rapporti personali tra ciascuno dei coniugi e la prole minorenne, la quale – naturalmente – sarà suscettibile di essere eventualmente incisa dal provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni pronuncerà in ordine alla domanda di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale avanzata nei confronti delle odierne parti.
Ciò premesso, la complessità della vicenda impone che vengano fornite le necessarie coordinate ermeneutiche su cui verrà fondato il giudizio in punto di affidamento dei minori.
a. Inquadramento normativo
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione. Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica – strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale – che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
9 Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis
c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella sussistenza di gravi carenze delle capacità genitoriali di uno o di entrambi i genitori e di (anche transitorie) disfunzioni nello svolgimento del ruolo di cura e guida del figlio minorenne, potenzialmente in grado di incidere i presupposti per il mantenimento di una sana ed equilibrata relazione parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli (rilevando che sia il che la hanno proposto domanda di affido esclusivo della prole) occorrerà Pt_1 CP_1
dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento
10 esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione,
Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore – se esistente – deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Non può, infine, trascurarsi l'ipotesi residuale espressamente contemplata dall'art. art. 337 ter
c.c., ove – con riferimento ai giudizi individuati dall'art. 337 bis c.c. (tra cui è compreso quello di separazione personale tra i coniugi) – è stabilito che il giudice “Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare” richiamando implicitamente l'affidamento familiare disciplinato dalla L. n. 184/1983.
Tale interpretazione, peraltro fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza, n. 29814 del 27/10/2023), è confortata dalla circostanza che la norma cristallizzata nell'art. 337 ter c.c. non è priva di antecedenti, possedendo un contenuto dispositivo sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 155 c.c. e analogo a quanto previsto dall'art. 6, co. 8 L. n. 898/1970, il quale prevedeva espressamente che, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale potesse procedere all'affidamento familiare di cui art. 2 della L. n. 184 del 1983 (entrambi oggetto della riforma sullo status filiationis operata con il D.Lgs. n. 154 del 2013).
Appare, inoltre, utile osservare che tale ricostruzione sistematica appare, altresì, linea con quanto previsto D.Lgs. n. 149 del 2022 (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis,
11 come già chiarito) che ha introdotto, nello stesso titolo destinato alla regolamentazione dell'affido familiare della L. n. 184 del 1983, l'art. 5 bis (cui il precedente art. 4 rinvia), che disciplina espressamente l'affidamento familiare e l'affidamento ai servizi sociali
Inoltre, non può trascurarsi che l'art. 4, co. 3 della L. n. 184 del 1983 attribuisce alla cognizione giudiziale il potere di disporre l'affido etero-familiare anche se non vi è accordo sul punto dei genitori (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4797 del 14/2/2022), soluzione che costituisce l'extrema ratio e che appare ipotizzabile nei soli casi in cui non risulti possibile collocare la prole minorenne presso l'uno o l'altro dei genitori a motivo della sussistenza di situazioni – anche se aventi carattere temporaneo – da cui emerga una loro assoluta incapacità di assicurare sufficienti standard di cura e protezione anche se coadiuvati dall'assistenza dei servizi territoriali.
Esso costituisce un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 7558 del
27/3/2018). Tale forma di affidamento, in altri termini, postula che “a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano (art. 2, co. 1 L. 184/1983) chiarendosi al proposito che “l'affidamento familiare è cioè anch'esso posto a tutela del minore, ma, a differenza dell'adozione, non mira al definitivo inserimento di questi nella nuova famiglia, ed è diretto a sopperire ad una temporanea situazione di carenza della famiglia di origine”.
La situazione prevista quale presupposto dell'affidamento, difatti, ai sensi dei relativi articoli della L. n. 184/1983 si differenzia radicalmente da quella che legittima la pronuncia della dichiarazione di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve apparire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l'interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine, valutazione che peraltro è sottratta a questo Tribunale in pendenza di un procedimento de potestate presso il competente Tribunale per i Minorenni.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un
12 figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU,
23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte
EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Per_5
Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Per_6
Italia).
b. La posizione delle parti rispetto alla prole minorenne. Affidamento familiare.
Tutto ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del presente procedimento sono emersi elementi che depongono per una inidoneità delle odierne parti ad assicurare il superiore interesse dei minori ad avere una stabile consuetudine di vita nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, poiché né il né la appaiono Pt_1 CP_1
dotati di strumenti capaci se non di eliminare, almeno di attenuare, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire ai figli le condizioni per un sereno ed armonioso sviluppo psicofisico.
Invero, i coniugi – lungi dal superare la situazione di criticità che ha comportato l'affidamento temporaneo del figlio VI alla zia – si sono mostrati Persona_4
incapaci di gestire in autonomia la conflittualità residuata in seguito alla decisione di separarsi, vicenda che ha, invece, costituito l'occasione per la definitiva rottura dei rapporti tra le rispettive famiglie d'origine che – lungi dall'assumere la veste di mediatori – hanno rivestito un ruolo attivo nella campagna denigratoria avviata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, attuata a mezzo di molteplici denunce reciproche presentate alla
Pubblica Autorità (e prodotte agli atti).
La criticità della dinamica familiare in cui sono stati coinvolti i minori emerge già dalla lettura delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Gela nelle prime fasi delle attività svolte con il nucleo familiare su incarico del Tribunale (Cfr. relazione del 2.11.2021:
“(…)Nessuno dei due genitori, singolarmente inteso, appare in grado di occuparsi autonomamente dei figli (…) In particolare, dai colloqui psico-clinici con i genitori e dalle osservazioni comportamentali e relazionali tra genitori e figli e tra i fratelli stessi, si rilevano:per entrambi i genitori, scarsa autonomia e differenziazione personale;
scarsa riflessività e responsività; relazione di coppia caotica;
problemi di "svincolo" dalle famiglie
13 di origine e di invischiamento/delega educativa;
disturbi/limiti a carico della personalità, correlati a carenze socio-affettive e culturali;
stili educativi permissivi/indulgenti/passivi e scarse capacità genitoriali”) e costituisce il segno di una complessiva inadeguatezza del e della nello svolgimento delle funzioni accudenti ed educative proprie Pt_1 CP_1
della figura genitoriale che impedisce – a questo collegio – di poter considerare la possibilità di affidare i figli minorenni all'uno o all'altro genitore.
Difatti, nonostante il massiccio intervento della rete territoriale dei servizi a sostegno del nucleo familiare – attraverso il coordinato operare di differenti professionalità (psicologi, educatori, neuropsichiatri infantili) – non è possibile apprezzare alcun significativo progresso rispetto alla situazione iniziale.
Non può, invero, trascurarsi il giudizio negativo espresso nella relazione a firma congiunta, depositata in data 3.7.2024 all'esito dell'attività di accertamento delle capacità genitoriali delle parti, in cui viene rappresentata “la presenza, rispettivamente in entrambi i genitori, sigg. e , di “disturbi a carico della personalità e della Parte_1 CP_1 funzione genitoriale” da carenze socio-cognitive e culturali, persone dallo scarso potenziale di cambiamento;
da un punto di vista qualitativo e quantitativo i genitori si sono mostrati incostanti nelle modalità di cura/protezione/educazione/guida e mostrano una carenza di consapevolezza riflessiva”.
Con riguardo a deve sottolinearsi che lo stesso, pur supportato dalle Parte_1 proprie sorelle, “ha manifestato un comportamento riottoso e schivo, manifestando problemi di “discontrollo” delle proprie emozioni;
lo stesso non porta avanti alcuna richiesta e/o interesse”, sostanzialmente assumendo un atteggiamento che conferma il profilo tratteggiato nelle prime fasi dell'incarico (in cui era stato rilevato in capo al ricorrente una condizione di “disabilità sociale lieve;
scarsa garanzia ai figli di serenità, calore, ascolto, continuità affettiva e relazionale;
astio nei confronti dell'altro genitore;
interesse ai benefici economici;
disattento ai bisogni affettivi e psicologici dei figli;
scarsa capacità di ascolto”). Peraltro, l'assenza di qualsivoglia progressione positiva nel corso degli accertamenti compiuti dagli esperti si accompagna ad un atteggiamento svalutante nei confronti dell'altro genitore che non consente neppure di ipotizzare che lo stesso possa garantire l'adeguata assistenza ai figli nel complesso percorso di riavvicinamento alla figura materna, suggerito nella relazione del 3.7.2024 che evidenzia una grave compromissione del rapporto affettivo di tutti i figli con la . CP_1
14 , d'altro canto, risulta “affetta da disfunzione psichiatrica associabile a CP_1 patologie delle cure primarie e problemi socio-relazionali” e – pur collaborando con i servizi e rispondendo positivamente agli interventi, se sollecitata (“è apparsa inizialmente passiva nella relazione con i figli mostrando di non avere iniziativa sia nella conduzione dei giochi che nel sollecitare i figli alla comunicazione;
su incoraggiamento degli operatori si è mostrata affettuosa, senza eccedere troppo nelle manifestazioni, sebbene non corrisposta dai figli;
ha assecondato i figli nel gioco mostrandosi interessata ma il suo potenziale educativo nell'interazione con i figli risulta improntato sul permissivismo/indulgenza”) – non appare essere la figura genitoriale adatta a costituire un riferimento sicuro per la prole, tenuto conto, da un lato, della sostanziale rottura dei rapporti tra questa e il figlio VI, il quale si è deliberatamente sottratto agli incontri con la madre, e, dall'altro della compromissione della relazione personale e affettiva con gli altri due figli (e, in modo particolare, ) che sembrano rifiutarla quale figura di Per_2
riferimento, respingendo i suoi tentativi di avvicinamento come manifestato chiaramente in sede di ascolto (cfr. verbale di causa dell'11.4.2022 in cui entrambi i minori dichiarano di non voler vivere con la madre, descrivendo episodi sintomatici di condotte se non violente quanto meno negligenti in capo alla resistente).
Ebbene, sulla scorta degli elementi sopra indicati e considerata l'assenza di realistiche aspettative di un prossimo recupero delle competenze genitoriali delle parti (ipotesi recisamente esclusa dalla psicologa che ha esaminato le parti. Cfr. relazione del Consultorio del 5.11.2024: “si evidenzia che le parti, e , tenuto conto dei Parte_1 CP_1
bisogni di base psicoevolutivi dei minori, manifestano uno scarso potenziale di cambiamento e un carente/insoddisfacente livello di competenza genitoriale, correlato a ridotta capacità intellettiva e a debole consapevolezza riflessiva4, tale da incidere sul funzionamento genitoriale, sul benessere soggettivo e sull'equilibrio adattivo dei figli”), il collegio non può che ricorrere ad un soggetto diverso dai genitori che offra le minime garanzie di stabilità nella vita dei minori e, allo stesso tempo, assicuri un attivo coinvolgimento nel percorso di supporto che gli stessi dovranno intraprendere per verificare l'esistenza di margini di recupero della relazione parentale con la madre.
Tale figura di riferimento appare potersi individuare nella zia paterna dei minori,
[...]
, nata a [...] il [...] già domiciliataria dei figli della coppia in forza dei Persona_4
decreti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta emessi, rispettivamente in data
15 3.5.2016 (con riguardo al minore VI) e in data 5.12.2023 (con riguardo ai minori e . Per_2 Per_3
Difatti, benché il Tribunale sia consapevole che – per il legame che la Persona_4
lega al ricorrente – non è soggetto terzo rispetto alle dinamiche Parte_1
conflittuali in cui le parti sono rimaste inestricabilmente incagliate, la stessa si è rivelata essere una costante figura di riferimento per tutti i figli della coppia, come dimostrato: dall'essersi presa cura del nipote VI, senza soluzione di continuità, dal 2016; dal suo coinvolgimento fattivo nella gestione delle incombenze di cura dei figli delle parti e ciò ancor prima di essere designata quale domiciliataria dei minori (come di desume, tra le altre cose, dalle dichiarazioni rese dagli stessi e in sede di ascolto); dalla Per_2 Per_3
valutazione positiva compiuta dalla rete territoriale dei Servizi incaricati, la quale, nel formulare parere favorevole ad un collocamento dei minori presso la zia paterna, evidenziano che “Tra i tre minori e le zie paterne, e , Persona_4 Parte_2 le quali condividono la cura, l'educazione, mostrando di sintonizzarsi con i bisogni di ciascun nipotino, si è colto un legame affettivo ben consolidato, caratterizzato da vicinanza fisica, emotiva e positiva interazione, degno di considerazione”; nonché dall'efficace gestione dei nipoti che, nonostante le travagliate vicende che li hanno interessati, sono apparsi ai servizi “inseriti nel contesto socio-scolastico e ambientale, dimostrano modesta capacità di autonomia e abilità nei processi di apprendimento scolastico ove riescono a portare avanti, ciascuno rispetto al grado di istruzione e formazione acquisita, compiti semplici, sotto diretta supervisione(vedi documentazione scolastica acquisita); risultano in regola con il calendario vaccinale, come da documentazione sanitaria(acquisita in cartella)” (Cfr. relazione del 3.7.2025).
I superiori elementi consentono, quindi, di ritenere che i figli minorenni della coppia debbano essere affidati alla zia paterna, , valutazione che non richiede – Persona_4
contrariamente a quanto prospettato dalla resistente – ulteriori accertamenti da compiere a mezzo di una C.T.U., la quale si sarebbe tradotta, in un quadro così definito, in un defatigante attività istruttoria priva di reale utilità e ciò in conformità al principio secondo cui “L'adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le capacità genitoriali
e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l'acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione,
16 accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori. (requisiti, nel caso di specie sussistenti tenuto conto delle valutazioni compiute all'equipe multidisciplinare più volte richiamata.
Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 32856 del 16/12/2024).
Ciò detto, appare indispensabile garantire un pari accesso dei minori ad ambedue le figure genitoriali sicché deve essere previsto un diritto di visita che tenga conto dell'attuale frattura nella relazione tra la resistente e i figli e che sarà strutturato nei CP_1
seguenti termini:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con Parte_1
l'affidataria ma, in caso di disaccordo: almeno due pomeriggi a Persona_4
settimana, dalle 16:00 alle 22:00; a settimane alterne, nella giornata di domenica, dalle
10:00 alle 21:00;
- La madre potrà vedere i figli a cadenza settimanale presso i locali dei CP_1
Servizi Sociali alla presenza di un esperto che la coadiuvi nel percorso di progressivo recupero della sua relazione personale e affettiva con i minori;
L'affidataria
[...]
dovrà cooperare con i servizi incaricati per assicurare il proficuo Persona_4 svolgimento dell'incarico agli stessi affidato.
Peraltro, proprio in un'ottica di auspicabile recupero della relazione personale ed affettiva tra la resistente e i figli e recependo la sollecitazione proveniente dal Consultorio Familiare di Gela, appare necessario:
- demandare alla N.P.I. competente per il territorio di Gela la presa in carico di PE
, nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e ,
[...] Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...] al fine di avviare un percorso di supporto psicologico teso, in primo luogo, ad indagare sulle ragioni profonde del rifiuto maturato nei confronti della madre (valutandone, altresì, l'origine spontanea ovvero etero-indotta) e volto, sussistendone le condizioni, ad una riabilitazione della figura materna;
- incaricare il Consultorio Familiare di Gela di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato con le parti previa acquisizione del loro consenso;
- incaricare i Servizi Sociali del comune di Gela di:
o organizzare degli incontri tra i minori nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] e la Persona_2 Persona_3
madre a carattere almeno settimanale
17 o monitorare periodicamente il nucleo familiare e relazionare sull'eventuale permanenza del rifiuto dei figli maschi nei confronti della figura materna;
Lo svolgimento dei superiori incarichi conferiti alla rete territoriale dei servizi dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento dei minori.
La delicatezza di tali incarichi e la loro presumibile durata impongono di determinare in mesi 24 la durata temporale del disposto affidamento familiare dei minori, decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione, termine “prorogabile, dal Tribunale per i
Minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore” (art. 4 L. 184/1983) iniziativa che può essere intrapresa su impulso dei Servizi Sociali incaricati di fornire assistenza al nucleo.
c. Contributo al mantenimento dei minori , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Persona_2 Persona_3
In ordine al mantenimento dei figli occorre, inoltre, premettere che il nostro ordinamento pone in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata – obbligo avente fondamento costituzionale (art. 30 Cost.) che trova la propria fonte diretta negli artt. 316 bis e 337 ter c.c. (corrispondente al diritto del figlio riconosciuto dall'art. 315 bis c.c.) – al fine di assicurare il soddisfacimento di una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020)e ciò anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo.
Tuttavia, tale obbligo gravante su ciascun genitore – separato o divorziato – si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio sicché ne consegue che in caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento familiare non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (ancorché a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza,
l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè – nella specie
18 – dell'affidataria la quale non ha proposto una domanda in tal senso, Persona_4
non avendo nemmeno partecipato al giudizio.
A fondamento di tale pronuncia, difatti, non sarebbe possibile neppure richiamare analogicamente il disposto dell'art. 25 il R.D.L. n. 20 luglio 1934, n. 1404 (sostituito dalla
L. 25 luglio 1956, n. 888), istitutivo del Tribunale per i Minorenni, il cui comma 5 dispone che “le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono
a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente” e ciò in quanto, sulla base di tale disposizione “l'ente pubblico può far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa del rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio i servizi sociali ma ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico del giudizio, al quale l'ente era rimasto estraneo, avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, in misura differente a quei costi e senza una domanda dell'ente che ne avrebbe interesse” (Cfr. Cassazione Sentenza n. 23583 del 28/7/2022; Ordinanza n. 22536 del 9/8/2021).
Analogamente, questo Tribunale non ha il potere di porre a carico delle odierne parti un obbligo di contribuzione al mantenimento della prole da versarsi in favore di Persona_4
– quale affidataria della prole – poiché soggetto che benché coinvolto nell'attività di
[...]
accertamento e sostegno delegata nel contesto del presente giudizio non è mai divenuta parte, conclusione coerente che: da un lato, non pregiudica il diritto dei minori ad essere mantenuti garantito dall'immanente obbligo dei genitori di provvedere in tal senso e al quale si giustappone il medesimo obbligo dell'affidatario, chiamato ai sensi dell'art. 5 della
L. n. 184/1983 ad “accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione”; dall'altro, non priva di tutela l'affidatario il quale – in altra sede – potrà sempre fare valere le proprie pretese nei confronti dei genitori della prole minorenne.
Per tale ragione, dunque, il collegio deve revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico di ambedue le parti dall'ordinanza presidenziale dell'11.4.2022.
5. Domanda di mantenimento avanzata da CP_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte resistente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
19 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge che è soggetto che benché privo di CP_1
occupazione può contare sulle entrate derivanti da misure di sostegno al reddito di natura pubblica – come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (Cfr. verbale di causa del 20.3.2024), sicché deve escludersi la sussistenza di una effettiva differenza di forza economica tra i due coniugi e ciò specie se si tiene conto della circostanza che la stessa risulta disporre della casa familiare
(concessa in comodato d'uso dalla madre) e che il ricorrente ha dichiarato di svolgere solo Pt_1
saltuariamente lavori da operaio con contratti a termine (allegazioni che appaiono coerenti con quanto prospettato dalla stessa , la quale ha addebitato al marito di essere scarsamente CP_1
propenso al lavoro).
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla teste (Cfr. verbale di udienza del 20.3.2024) – la Tes_1
quale ha riferito che la figlia talvolta svolge attività lavorativa da badante, sebbene percepisca retribuzioni particolarmente basse – lasciano presumere, anche considerando la giovane età della resistente, il possesso da parte della di una sia pure generica capacità lavorativa. CP_1
Dunque, i superiori elementi non possono che determinare l'infondatezza della pretesa avanzata in sede di memoria di costituzione, sicché la domanda di mantenimento avanzata da CP_1
deve essere rigettata.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
20
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio civile a Gela, CP_1
in data 14.12.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 67 Parte I Serie A Uff. 1 – anno 2006;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
3) nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e Controparte_2 Persona_2
, nata a [...] il [...], alla zia paterna , nata a [...] il Persona_3 Persona_4
12.7.1970, stabilendone la domiciliazione prevalente presso la sua residenza;
4) DISPONE che l'affidamento abbia una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) DISPONE, altresì, che provveda al mantenimento, all'educazione e Persona_4 all'istruzione dei minori e prescrive che l'affidataria si attenga alle condizioni stabilite nella presente sentenza e collabori fattivamente con la rete territoriale dei servizi incaricati;
6) REGOLA il diritto di frequentazione dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...], con i Persona_2 Persona_3
genitori nei seguenti termini:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con Parte_1
l'affidataria ma, in caso di disaccordo: almeno due pomeriggi a Persona_4
settimana, dalle 16:00 alle 22:00; a settimane alterne, nella giornata di domenica, dalle
10:00 alle 21:00;
- La madre potrà vedere i figli a cadenza settimanale presso i locali dei CP_1
Servizi Sociali alla presenza di un esperto che la coadiuvi nel percorso di progressivo recupero della sua relazione personale e affettiva con i minori;
L'affidataria
[...]
dovrà cooperare con i servizi incaricati per assicurare il proficuo Persona_4
svolgimento degli incontri;
7) INCARICA la N.P.I. competente per il territorio di Gela di prendere in carico PE
, nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e ,
[...] Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...], al fine di avviare un percorso di supporto psicologico teso, in primo luogo, ad indagare sulle ragioni profonde del rifiuto maturato nei confronti della madre
21 (valutandone, altresì, l'origine spontanea ovvero etero-indotta) e volto, sussistendone le condizioni, ad una riabilitazione della figura materna;
8) INCARICA il Consultorio Familiare di Gela di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato con le parti previa acquisizione del loro consenso;
9) INCARICA i Servizi Sociali del comune di Gela di:
- organizzare degli incontri a cadenza almeno settimanale tra i minori , Persona_1 nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e , nata a Persona_2 Persona_3
Gela il 18.6.2016 e la madre a carattere almeno settimanale;
CP_1
- monitorare periodicamente il nucleo familiare e relazionare sull'eventuale permanenza del rifiuto dei figli maschi nei confronti della figura materna;
10) DISPONE che la N.P.I. di Gela, il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
11) REVOCA l'obbligo di contribuzione posto a carico delle parti con l'ordinanza dell'11.4.2022;
12) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da;
CP_1
13) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
14) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9/6/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. VI Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilenia Francesca Greco, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivan Bellanti, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 13.11.2024 (a cui si fa integrale rinvio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 17.5.2021 , premesso di aver contratto a Gela, in Parte_1
data 14.12.2006, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Gela con atto di matrimonio n. 67 Parte I Serie A Uff. 1 – anno 2006, unione dalla quale
1 sono nati i figli , nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e Persona_1 Persona_2
, nata a [...] il [...], chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Persona_3 dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima.
Esponeva che la coppia aveva stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita a Gela in via
Bari n. 14, immobile concesso in comodato d'uso dai genitori della . CP_1
Allegava che la vita matrimoniale si era svolta serenamente fino a quando la moglie – cedendo alle pressioni della famiglia d'origine – aveva scelto unilateralmente di accogliere nella casa coniugale il proprio fratello e ciò al fine di consentirgli di ivi scontare la pena che gli era stata inflitta per reati di maltrattamento verso i fanciulli, circostanza che destabilizzava il rapporto di coppia rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Aggiungeva che tale situazione di fatto aveva arrecato grave pregiudizio alla crescita del figlio
VI – il quale figura quale persone offesa in un processo per maltrattamenti, instaurato nei confronti del fratello della resistente – tale da determinare l'affidamento del minore alle cure della zia paterna e il suo allontanamento dalla casa familiare.
Precisava che, nonostante gli sforzi compiuti per comporre la frattura nei rapporti coniugali, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile per le condotte negligenti realizzate dalla
– la quale ometteva di occuparsi in maniera adeguata della prole minorenne, ragione per CP_1
cui i figli della coppia sono stati, di fatto, accuditi dalle zie paterne, le quali si occupano di ogni aspetto sanitario e scolastico che li riguarda – specie da quando, nel febbraio del 2021, la resistente ha impedito al marito di rientrare nella casa familiare, sostituendo la serratura del cancello di ingresso senza fornirgli una chiave.
Deduceva che sebbene non si sia mai sottratto – coadiuvato dalle proprie sorelle – allo svolgimento dei compiti di cura e gestione dei figli minori, il mancato rispetto della resistente circa gli accordi raggiunti in materia di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e le condotte irresponsabili dalla stessa poste in essere lo avevano costretto a formalizzare querela nei confronti della moglie.
Concludeva, infine, formulando le seguenti richieste: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
2) Affidare in via esclusiva i figli, e CP_1 Persona_2
al ricorrente, con domiciliazione presso l'abitazione dello stesso, alla luce delle Persona_3
condotte e del clima di tensione imputabile alla resistente;
3) Emettere tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia”.
Sentito il solo ricorrente all'udienza presidenziale del 27.9.2021 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale di CP_1
2 – pur resa regolarmente edotta della pendenza del giudizio – veniva in via d'urgenza CP_1
conferito incarico al Consultorio Familiare di procedere all'audizione dei figli minori della coppia e delle stesse parti al fine di fornire elementi utili al loro affidamento, in considerazione della riferita pendenza presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico della resistente e tenuto conto della gravità dei fatti riferiti dal ricorrente in sede di audizione personale.
Con la memoria difensiva del 6.12.2021 si costituiva in giudizio , contestando CP_1
quanto esposto in ricorso e rappresentando di aver sempre ottemperato ai doveri discendenti dal vincolo coniugale pur con le difficoltà determinate dall'atteggiamento autoritario e dispotico del marito.
Precisava, in ordine alle vicende che hanno determinato l'affidamento del figlio VI alla sorella del marito, che il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta – contrariamente a quanto prospettato in sede di ricorso – era finalizzato ad ovviare ad un momento transitorio di difficoltà economica della famiglia, peraltro causata dalla scarsa propensione al lavoro del ricorrente, e che la stabilizzazione di tale assetto è stata favorita da un inganno ordito dal e dalle sue sorelle tesa a sottrarre il minore dalle cure della madre. Pt_1
Aggiungeva che, dal momento della separazione di fatto, il marito dapprima si era limitato a prelevare i figli dalla residenza materna per affidarli alle cure delle sue sorelle – salvo riaccompagnarli in orario serale – ma che, dal mese di ottobre, lo stesso si è addirittura rifiutato di ricondurli presso l'abitazione materna e ciò nonostante i solleciti e le denunce sporte dalla resistente.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via riconvenzionale ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi e , addebitandone la responsabilità a Parte_1 CP_1 quest'ultimo, per l'inosservanza dei doveri di collaborazione ed assistenza, così come meglio esposto in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine all'assegno di mantenimento;
In via principale rigettare la richiesta di addebito della separazione alla sig.ra , per i motivi Pt_1
rassegnati nel presente atto;
ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi per la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
affidare i figli minori, in modo esclusivo alla madre, ivi domiciliandoli presso la dimora familiare di Gela, onerando il padre a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli e la moglie e disciplinando il diritto di visita del padre;
rifondere di tutte le spese competenze ed onorari sostenute nel presente giudizio”.
Sentite ambedue le parti all'udienza del 6.12.2021, con ordinanza del 9.12.2021 veniva rinnovato l'incarico demandato al Consultorio Familiare di Gela di procedere all'ascolto dei figli della coppia
3 non eseguito a causa della mancata collaborazione del ricorrente, il quale si era rifiutato di condurre i minori presso i locali dei Servizi.
Preso atto del contenuto della relazione trasmessa in data 21.1.2022 dal Consultorio Familiare di
Gela, all'esito dell'udienza celebrata in data 7.2.2022 veniva disposto con ordinanza – emessa in pari data – l'ascolto dei minori e – assunto con l'ausilio di un esperto Persona_2 Persona_3
psicologo – al fine di acquisire ulteriori elementi essenziali per l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.
Assunto l'ascolto dei minori e preso atto delle rilevanti carenze genitoriali riscontrante in capo ad ambedue i genitori, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 708
c.p.c., con i quali: i figli e venivano affidati ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
stabilendone, tuttavia, la domiciliazione degli stessi presso la residenza della zia paterna Parte_2
; venivano stabiliti sia le modalità di esercizio del diritto di frequentazione da parte dei
[...]
genitori, sia gli obblighi di contribuzione al loro mantenimento;
venivano, altresì, confermate le condizioni di affidamento già stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con riguardo al minore . Persona_1
La causa veniva, quindi, istruita con l'interrogatorio formale di , con le CP_1
dichiarazioni rese dalla testimone (madre della resistente), con gli Testimone_1
accertamenti demandati alla rete territoriale dei Servizi (Servizi Sociali del comune di Gela,
Consultorio Familiare e N.P.I. i quali sono stati chiamati a prendere in carico il nucleo familiare per attività di accertamento delle capacità genitoriali delle parti del presente giudizio e di supporto) e con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 13.11.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nessuna delle parti presentava le difese conclusive.
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti e dalla profonda conflittualità che contraddistingue il rapporto tra i due coniugi (emersa anche durante l'espletamento delle attività di sostegno del nucleo familiare) – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare dal mese di febbraio del 2021, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi
4 tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domande di addebito della separazione avanzate – in via principale e in via riconvenzionale – dalle parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, non sussistono elementi idonei a sostenere una pronuncia di addebito a carico dell'una o dell'altra parte, poiché non sono emerse evidenze di gravi violazioni dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale – ascrivibili in via esclusiva alla ricorrente ovvero al resistente
– che abbiano determinato a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale.
Difatti, benché parte ricorrente abbia individuato nell'inserimento del cognato all'interno dell'abitazione familiare – dal percepito come un'insopportabile imposizione – la causa Pt_1
5 principale della compromissione della relazione coniugale, lo stesso non ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare in giudizio il nesso eziologico tra tale circostanza – peraltro, risalente a ben sette anni prima la cessazione della convivenza tra le parti – e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale e ciò specie se si tiene conto che il rapporto di coniugi è stato mantenuto fermo anche in seguito all'affidamento del maggiore dei figli della coppia VI alla sorella del
. Pt_1
Invero, sebbene risulti incontestato – sulla scorta delle concordi prospettazioni delle parti – che l'inserimento del fratello della abbia costituito un elemento di destabilizzazione del CP_1
consorzio familiare, non sono emersi sufficienti elementi per fondare una pronuncia di addebito della separazione a carico della resistente, atteso che tale vicenda – i cui risvolti giudiziari hanno senz'altro contribuito a turbare la serenità familiare delle parti – si inserisce nella dinamica più ampia di un conflitto che non appare circoscritto al solo rapporto di coppia ma che si estende alle famiglie di origine di ambedue le parti, sicché appare maggiormente plausibile che la disgregazione del consorzio familiare sia stata, in realtà, determinata dai crescenti contrasti personali ed economici che hanno visto contrapposte le due famiglie d'origine da cui sia il che la hanno Pt_1 CP_1 difficoltà dall'affrancarsi, trovando nei propri familiari la fonte di un sostegno affettivo e materiale anche nella gestione delle esigenze dei figli minorenni (situazione di fatto che è emersa anche all'esito degli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare, il quale in più occasioni ha evidenziato i rapporti altamente conflittuali tra le due famiglie e segnalato le ridotte capacità delle odierne parti di “svincolarsi” dalla famiglia d'origine. Cfr. relazioni del Consultorio del 2.11.201 e del 26.1.2022).
Neppure sono suscettibili di rivestire valore causale le negligenze ascritte dal ricorrente alla moglie nella gestione e nella cura dei figli minorenni della coppia poiché, nonostante siano emerse – invero, in seguito agli accertamenti compiuti dal Tribunale – delle chiare carenze della CP_1
nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale (che verranno, in seguito, più dettagliatamente esaminate), astrattamente suscettibili di inverare una ipotesi di violazione dei doveri coniugali di assistenza, collaborazione (anche nella scelta dell'indirizzo di vita della famiglia) e cura dei figli cui agli artt. 143 e 147 c.c., nel caso di specie non vi è alcuna prova le difficoltà della resistente nell'accudimento della prole abbiano costituito l'antecedente causale della crisi e ciò – ancor prima che per le ragioni già sopra esposte – tenuto conto delle altrettanto gravi disfunzioni genitoriali riscontrate in capo al il quale, per come esposto in ricorso, ha delegato alle proprie sorelle Pt_1
le principali attività di cura e gestione dei propri figli.
6 In ordine, invece, alla domanda di addebito proposta da occorre, invero, osservare CP_1 che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Ebbene, nel caso di specie è sufficiente rilevare l'estrema genericità delle condotte ascritte al marito e l'insussistenza di qualsivoglia supporto probatorio in grado di corroborare la versione secondo la quale la crisi della coppia sarebbe stata determinata, in via esclusiva, dal carattere dispotico e collerico del marito (e ciò in quanto la resistente ha articolato prove testimoniali inammissibili, poiché generiche e prive di alcun riferimento temporale).
Per tali ragioni, dunque, le domande di addebito della separazione proposta da entrambe le parti non possono trovare accoglimento.
4. Domanda di affidamento dei figli minorenni , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Persona_2 Persona_3
In ordine alle domande avente ad oggetto l'affidamento dei figli minorenni della coppia PE
, nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e , nata a
[...] Persona_2 Persona_3
Gela il 18.6.2016, è necessario premettere che il Collegio non può certo trascurare di considerare che il nucleo familiare è stato attraversato da periodi di violenta fibrillazione che hanno: dapprima, determinato l'allontanamento del consorzio familiare del maggiore degli figli della coppia,
, su disposizione del Tribunale per i Minorenni che l'ha affidato in via temporanea Persona_1
alla zia paterna, ; in seguito alla dissoluzione della convivenza coniugale, visto Persona_4
contrapposti i due coniugi in una gestione disfunzionale dei figli – coinvolti nelle dinamiche conflittuali tra i genitori – con sostanziale delega dei compiti di accudimento alle sorelle del ricorrente (Cfr. relazione del Consultorio del 2.11.2021 e del 26.1.2022); infine – parzialmente superando i provvedimenti resi in sede di ordinanza presidenziale dell'11.4.2022 – comportato la completa disgregazione del nucleo familiare poiché tutti i figli della coppia sono stati affidati in via temporanea alle cure della zia paterna al fine di riunire la fratria e offrire alla Persona_4
prole un assetto dotato di una certa stabilità.
Occorre, inoltre, tenere conto dell'apertura a tutela dei figli della coppia di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni – avente r.g. n10000096/2014 V.G. (a cui è riunito il procedimento r.g.
n. 10000044/2021, introdotto in data 12.5.2021) avviato su ricorso del Minorile Parte_3
7 ai sensi dell'art. 333 c.c. nei confronti delle odierne parti e ciò al fine di chiarire il perimetro entro il quale l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi per dettare una regolamentazione dell'affidamento dei figli minorenni della coppia.
Va, difatti, rammentato che i provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono essenzialmente di due tipi: limitativi, poiché incidenti solo sull'esercizio della situazione giuridica soggettiva (art. 333 c.c.); ablativi, che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva (art. 330 c.c.).
È necessario, sul punto, stante la pendenza di un giudizio de potestate avviato su impulso del
P.M.M., chiarire che il riparto della competenza (e, di conseguenza, dei poteri di intervento) tra
Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni è disciplinato dall'art. 38 disp. att. c.c. nel testo risultante dalla novella apportata dalla L. n. 219 del 2012 applicabile – ratione temporis – al presente giudizio e che dispone: “sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all'art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.
Ai fini del presente giudizio, appare inoltre opportuno richiamare l'Ordinanza n. 1349 del
26/1/2015 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello" precisando – con riferimento al diverso caso in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione (analogamente al caso che ci occupa) – che "il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del
8 giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 Carta di Nizza" (principio confermato da Cassazione, Ordinanza n. 20202 del 31/7/2018; Ordinanza n. 2833 del 12/2/2015).
Ebbene, nel valutare gli esiti delle attività svolte con il nucleo familiare – anche allargato – da parte dei Servizi incaricati che si sono imposte in ragione delle vicissitudini che hanno interessato i figli delle parti (professionalità ulteriormente coinvolte nell'attività di accertamento del possesso di adeguate capacità genitoriali da parte di e , nonché investite del Parte_1 CP_1
compito dioffrire a questi ultimi un sostegno rispetto al loro ruolo di genitori), il Tribunale terrà conto di essere chiamato a dettare una regolamentazione dei rapporti personali tra ciascuno dei coniugi e la prole minorenne, la quale – naturalmente – sarà suscettibile di essere eventualmente incisa dal provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni pronuncerà in ordine alla domanda di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale avanzata nei confronti delle odierne parti.
Ciò premesso, la complessità della vicenda impone che vengano fornite le necessarie coordinate ermeneutiche su cui verrà fondato il giudizio in punto di affidamento dei minori.
a. Inquadramento normativo
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione. Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica – strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale – che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
9 Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis
c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella sussistenza di gravi carenze delle capacità genitoriali di uno o di entrambi i genitori e di (anche transitorie) disfunzioni nello svolgimento del ruolo di cura e guida del figlio minorenne, potenzialmente in grado di incidere i presupposti per il mantenimento di una sana ed equilibrata relazione parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli (rilevando che sia il che la hanno proposto domanda di affido esclusivo della prole) occorrerà Pt_1 CP_1
dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento
10 esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione,
Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore – se esistente – deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Non può, infine, trascurarsi l'ipotesi residuale espressamente contemplata dall'art. art. 337 ter
c.c., ove – con riferimento ai giudizi individuati dall'art. 337 bis c.c. (tra cui è compreso quello di separazione personale tra i coniugi) – è stabilito che il giudice “Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare” richiamando implicitamente l'affidamento familiare disciplinato dalla L. n. 184/1983.
Tale interpretazione, peraltro fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza, n. 29814 del 27/10/2023), è confortata dalla circostanza che la norma cristallizzata nell'art. 337 ter c.c. non è priva di antecedenti, possedendo un contenuto dispositivo sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 155 c.c. e analogo a quanto previsto dall'art. 6, co. 8 L. n. 898/1970, il quale prevedeva espressamente che, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale potesse procedere all'affidamento familiare di cui art. 2 della L. n. 184 del 1983 (entrambi oggetto della riforma sullo status filiationis operata con il D.Lgs. n. 154 del 2013).
Appare, inoltre, utile osservare che tale ricostruzione sistematica appare, altresì, linea con quanto previsto D.Lgs. n. 149 del 2022 (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis,
11 come già chiarito) che ha introdotto, nello stesso titolo destinato alla regolamentazione dell'affido familiare della L. n. 184 del 1983, l'art. 5 bis (cui il precedente art. 4 rinvia), che disciplina espressamente l'affidamento familiare e l'affidamento ai servizi sociali
Inoltre, non può trascurarsi che l'art. 4, co. 3 della L. n. 184 del 1983 attribuisce alla cognizione giudiziale il potere di disporre l'affido etero-familiare anche se non vi è accordo sul punto dei genitori (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4797 del 14/2/2022), soluzione che costituisce l'extrema ratio e che appare ipotizzabile nei soli casi in cui non risulti possibile collocare la prole minorenne presso l'uno o l'altro dei genitori a motivo della sussistenza di situazioni – anche se aventi carattere temporaneo – da cui emerga una loro assoluta incapacità di assicurare sufficienti standard di cura e protezione anche se coadiuvati dall'assistenza dei servizi territoriali.
Esso costituisce un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 7558 del
27/3/2018). Tale forma di affidamento, in altri termini, postula che “a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano (art. 2, co. 1 L. 184/1983) chiarendosi al proposito che “l'affidamento familiare è cioè anch'esso posto a tutela del minore, ma, a differenza dell'adozione, non mira al definitivo inserimento di questi nella nuova famiglia, ed è diretto a sopperire ad una temporanea situazione di carenza della famiglia di origine”.
La situazione prevista quale presupposto dell'affidamento, difatti, ai sensi dei relativi articoli della L. n. 184/1983 si differenzia radicalmente da quella che legittima la pronuncia della dichiarazione di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve apparire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l'interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine, valutazione che peraltro è sottratta a questo Tribunale in pendenza di un procedimento de potestate presso il competente Tribunale per i Minorenni.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un
12 figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU,
23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte
EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Per_5
Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Per_6
Italia).
b. La posizione delle parti rispetto alla prole minorenne. Affidamento familiare.
Tutto ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del presente procedimento sono emersi elementi che depongono per una inidoneità delle odierne parti ad assicurare il superiore interesse dei minori ad avere una stabile consuetudine di vita nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, poiché né il né la appaiono Pt_1 CP_1
dotati di strumenti capaci se non di eliminare, almeno di attenuare, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire ai figli le condizioni per un sereno ed armonioso sviluppo psicofisico.
Invero, i coniugi – lungi dal superare la situazione di criticità che ha comportato l'affidamento temporaneo del figlio VI alla zia – si sono mostrati Persona_4
incapaci di gestire in autonomia la conflittualità residuata in seguito alla decisione di separarsi, vicenda che ha, invece, costituito l'occasione per la definitiva rottura dei rapporti tra le rispettive famiglie d'origine che – lungi dall'assumere la veste di mediatori – hanno rivestito un ruolo attivo nella campagna denigratoria avviata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, attuata a mezzo di molteplici denunce reciproche presentate alla
Pubblica Autorità (e prodotte agli atti).
La criticità della dinamica familiare in cui sono stati coinvolti i minori emerge già dalla lettura delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Gela nelle prime fasi delle attività svolte con il nucleo familiare su incarico del Tribunale (Cfr. relazione del 2.11.2021:
“(…)Nessuno dei due genitori, singolarmente inteso, appare in grado di occuparsi autonomamente dei figli (…) In particolare, dai colloqui psico-clinici con i genitori e dalle osservazioni comportamentali e relazionali tra genitori e figli e tra i fratelli stessi, si rilevano:per entrambi i genitori, scarsa autonomia e differenziazione personale;
scarsa riflessività e responsività; relazione di coppia caotica;
problemi di "svincolo" dalle famiglie
13 di origine e di invischiamento/delega educativa;
disturbi/limiti a carico della personalità, correlati a carenze socio-affettive e culturali;
stili educativi permissivi/indulgenti/passivi e scarse capacità genitoriali”) e costituisce il segno di una complessiva inadeguatezza del e della nello svolgimento delle funzioni accudenti ed educative proprie Pt_1 CP_1
della figura genitoriale che impedisce – a questo collegio – di poter considerare la possibilità di affidare i figli minorenni all'uno o all'altro genitore.
Difatti, nonostante il massiccio intervento della rete territoriale dei servizi a sostegno del nucleo familiare – attraverso il coordinato operare di differenti professionalità (psicologi, educatori, neuropsichiatri infantili) – non è possibile apprezzare alcun significativo progresso rispetto alla situazione iniziale.
Non può, invero, trascurarsi il giudizio negativo espresso nella relazione a firma congiunta, depositata in data 3.7.2024 all'esito dell'attività di accertamento delle capacità genitoriali delle parti, in cui viene rappresentata “la presenza, rispettivamente in entrambi i genitori, sigg. e , di “disturbi a carico della personalità e della Parte_1 CP_1 funzione genitoriale” da carenze socio-cognitive e culturali, persone dallo scarso potenziale di cambiamento;
da un punto di vista qualitativo e quantitativo i genitori si sono mostrati incostanti nelle modalità di cura/protezione/educazione/guida e mostrano una carenza di consapevolezza riflessiva”.
Con riguardo a deve sottolinearsi che lo stesso, pur supportato dalle Parte_1 proprie sorelle, “ha manifestato un comportamento riottoso e schivo, manifestando problemi di “discontrollo” delle proprie emozioni;
lo stesso non porta avanti alcuna richiesta e/o interesse”, sostanzialmente assumendo un atteggiamento che conferma il profilo tratteggiato nelle prime fasi dell'incarico (in cui era stato rilevato in capo al ricorrente una condizione di “disabilità sociale lieve;
scarsa garanzia ai figli di serenità, calore, ascolto, continuità affettiva e relazionale;
astio nei confronti dell'altro genitore;
interesse ai benefici economici;
disattento ai bisogni affettivi e psicologici dei figli;
scarsa capacità di ascolto”). Peraltro, l'assenza di qualsivoglia progressione positiva nel corso degli accertamenti compiuti dagli esperti si accompagna ad un atteggiamento svalutante nei confronti dell'altro genitore che non consente neppure di ipotizzare che lo stesso possa garantire l'adeguata assistenza ai figli nel complesso percorso di riavvicinamento alla figura materna, suggerito nella relazione del 3.7.2024 che evidenzia una grave compromissione del rapporto affettivo di tutti i figli con la . CP_1
14 , d'altro canto, risulta “affetta da disfunzione psichiatrica associabile a CP_1 patologie delle cure primarie e problemi socio-relazionali” e – pur collaborando con i servizi e rispondendo positivamente agli interventi, se sollecitata (“è apparsa inizialmente passiva nella relazione con i figli mostrando di non avere iniziativa sia nella conduzione dei giochi che nel sollecitare i figli alla comunicazione;
su incoraggiamento degli operatori si è mostrata affettuosa, senza eccedere troppo nelle manifestazioni, sebbene non corrisposta dai figli;
ha assecondato i figli nel gioco mostrandosi interessata ma il suo potenziale educativo nell'interazione con i figli risulta improntato sul permissivismo/indulgenza”) – non appare essere la figura genitoriale adatta a costituire un riferimento sicuro per la prole, tenuto conto, da un lato, della sostanziale rottura dei rapporti tra questa e il figlio VI, il quale si è deliberatamente sottratto agli incontri con la madre, e, dall'altro della compromissione della relazione personale e affettiva con gli altri due figli (e, in modo particolare, ) che sembrano rifiutarla quale figura di Per_2
riferimento, respingendo i suoi tentativi di avvicinamento come manifestato chiaramente in sede di ascolto (cfr. verbale di causa dell'11.4.2022 in cui entrambi i minori dichiarano di non voler vivere con la madre, descrivendo episodi sintomatici di condotte se non violente quanto meno negligenti in capo alla resistente).
Ebbene, sulla scorta degli elementi sopra indicati e considerata l'assenza di realistiche aspettative di un prossimo recupero delle competenze genitoriali delle parti (ipotesi recisamente esclusa dalla psicologa che ha esaminato le parti. Cfr. relazione del Consultorio del 5.11.2024: “si evidenzia che le parti, e , tenuto conto dei Parte_1 CP_1
bisogni di base psicoevolutivi dei minori, manifestano uno scarso potenziale di cambiamento e un carente/insoddisfacente livello di competenza genitoriale, correlato a ridotta capacità intellettiva e a debole consapevolezza riflessiva4, tale da incidere sul funzionamento genitoriale, sul benessere soggettivo e sull'equilibrio adattivo dei figli”), il collegio non può che ricorrere ad un soggetto diverso dai genitori che offra le minime garanzie di stabilità nella vita dei minori e, allo stesso tempo, assicuri un attivo coinvolgimento nel percorso di supporto che gli stessi dovranno intraprendere per verificare l'esistenza di margini di recupero della relazione parentale con la madre.
Tale figura di riferimento appare potersi individuare nella zia paterna dei minori,
[...]
, nata a [...] il [...] già domiciliataria dei figli della coppia in forza dei Persona_4
decreti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta emessi, rispettivamente in data
15 3.5.2016 (con riguardo al minore VI) e in data 5.12.2023 (con riguardo ai minori e . Per_2 Per_3
Difatti, benché il Tribunale sia consapevole che – per il legame che la Persona_4
lega al ricorrente – non è soggetto terzo rispetto alle dinamiche Parte_1
conflittuali in cui le parti sono rimaste inestricabilmente incagliate, la stessa si è rivelata essere una costante figura di riferimento per tutti i figli della coppia, come dimostrato: dall'essersi presa cura del nipote VI, senza soluzione di continuità, dal 2016; dal suo coinvolgimento fattivo nella gestione delle incombenze di cura dei figli delle parti e ciò ancor prima di essere designata quale domiciliataria dei minori (come di desume, tra le altre cose, dalle dichiarazioni rese dagli stessi e in sede di ascolto); dalla Per_2 Per_3
valutazione positiva compiuta dalla rete territoriale dei Servizi incaricati, la quale, nel formulare parere favorevole ad un collocamento dei minori presso la zia paterna, evidenziano che “Tra i tre minori e le zie paterne, e , Persona_4 Parte_2 le quali condividono la cura, l'educazione, mostrando di sintonizzarsi con i bisogni di ciascun nipotino, si è colto un legame affettivo ben consolidato, caratterizzato da vicinanza fisica, emotiva e positiva interazione, degno di considerazione”; nonché dall'efficace gestione dei nipoti che, nonostante le travagliate vicende che li hanno interessati, sono apparsi ai servizi “inseriti nel contesto socio-scolastico e ambientale, dimostrano modesta capacità di autonomia e abilità nei processi di apprendimento scolastico ove riescono a portare avanti, ciascuno rispetto al grado di istruzione e formazione acquisita, compiti semplici, sotto diretta supervisione(vedi documentazione scolastica acquisita); risultano in regola con il calendario vaccinale, come da documentazione sanitaria(acquisita in cartella)” (Cfr. relazione del 3.7.2025).
I superiori elementi consentono, quindi, di ritenere che i figli minorenni della coppia debbano essere affidati alla zia paterna, , valutazione che non richiede – Persona_4
contrariamente a quanto prospettato dalla resistente – ulteriori accertamenti da compiere a mezzo di una C.T.U., la quale si sarebbe tradotta, in un quadro così definito, in un defatigante attività istruttoria priva di reale utilità e ciò in conformità al principio secondo cui “L'adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le capacità genitoriali
e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l'acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione,
16 accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori. (requisiti, nel caso di specie sussistenti tenuto conto delle valutazioni compiute all'equipe multidisciplinare più volte richiamata.
Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 32856 del 16/12/2024).
Ciò detto, appare indispensabile garantire un pari accesso dei minori ad ambedue le figure genitoriali sicché deve essere previsto un diritto di visita che tenga conto dell'attuale frattura nella relazione tra la resistente e i figli e che sarà strutturato nei CP_1
seguenti termini:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con Parte_1
l'affidataria ma, in caso di disaccordo: almeno due pomeriggi a Persona_4
settimana, dalle 16:00 alle 22:00; a settimane alterne, nella giornata di domenica, dalle
10:00 alle 21:00;
- La madre potrà vedere i figli a cadenza settimanale presso i locali dei CP_1
Servizi Sociali alla presenza di un esperto che la coadiuvi nel percorso di progressivo recupero della sua relazione personale e affettiva con i minori;
L'affidataria
[...]
dovrà cooperare con i servizi incaricati per assicurare il proficuo Persona_4 svolgimento dell'incarico agli stessi affidato.
Peraltro, proprio in un'ottica di auspicabile recupero della relazione personale ed affettiva tra la resistente e i figli e recependo la sollecitazione proveniente dal Consultorio Familiare di Gela, appare necessario:
- demandare alla N.P.I. competente per il territorio di Gela la presa in carico di PE
, nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e ,
[...] Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...] al fine di avviare un percorso di supporto psicologico teso, in primo luogo, ad indagare sulle ragioni profonde del rifiuto maturato nei confronti della madre (valutandone, altresì, l'origine spontanea ovvero etero-indotta) e volto, sussistendone le condizioni, ad una riabilitazione della figura materna;
- incaricare il Consultorio Familiare di Gela di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato con le parti previa acquisizione del loro consenso;
- incaricare i Servizi Sociali del comune di Gela di:
o organizzare degli incontri tra i minori nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] e la Persona_2 Persona_3
madre a carattere almeno settimanale
17 o monitorare periodicamente il nucleo familiare e relazionare sull'eventuale permanenza del rifiuto dei figli maschi nei confronti della figura materna;
Lo svolgimento dei superiori incarichi conferiti alla rete territoriale dei servizi dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento dei minori.
La delicatezza di tali incarichi e la loro presumibile durata impongono di determinare in mesi 24 la durata temporale del disposto affidamento familiare dei minori, decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione, termine “prorogabile, dal Tribunale per i
Minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore” (art. 4 L. 184/1983) iniziativa che può essere intrapresa su impulso dei Servizi Sociali incaricati di fornire assistenza al nucleo.
c. Contributo al mantenimento dei minori , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Persona_2 Persona_3
In ordine al mantenimento dei figli occorre, inoltre, premettere che il nostro ordinamento pone in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata – obbligo avente fondamento costituzionale (art. 30 Cost.) che trova la propria fonte diretta negli artt. 316 bis e 337 ter c.c. (corrispondente al diritto del figlio riconosciuto dall'art. 315 bis c.c.) – al fine di assicurare il soddisfacimento di una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020)e ciò anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo.
Tuttavia, tale obbligo gravante su ciascun genitore – separato o divorziato – si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio sicché ne consegue che in caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento familiare non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (ancorché a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza,
l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè – nella specie
18 – dell'affidataria la quale non ha proposto una domanda in tal senso, Persona_4
non avendo nemmeno partecipato al giudizio.
A fondamento di tale pronuncia, difatti, non sarebbe possibile neppure richiamare analogicamente il disposto dell'art. 25 il R.D.L. n. 20 luglio 1934, n. 1404 (sostituito dalla
L. 25 luglio 1956, n. 888), istitutivo del Tribunale per i Minorenni, il cui comma 5 dispone che “le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono
a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente” e ciò in quanto, sulla base di tale disposizione “l'ente pubblico può far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa del rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio i servizi sociali ma ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico del giudizio, al quale l'ente era rimasto estraneo, avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, in misura differente a quei costi e senza una domanda dell'ente che ne avrebbe interesse” (Cfr. Cassazione Sentenza n. 23583 del 28/7/2022; Ordinanza n. 22536 del 9/8/2021).
Analogamente, questo Tribunale non ha il potere di porre a carico delle odierne parti un obbligo di contribuzione al mantenimento della prole da versarsi in favore di Persona_4
– quale affidataria della prole – poiché soggetto che benché coinvolto nell'attività di
[...]
accertamento e sostegno delegata nel contesto del presente giudizio non è mai divenuta parte, conclusione coerente che: da un lato, non pregiudica il diritto dei minori ad essere mantenuti garantito dall'immanente obbligo dei genitori di provvedere in tal senso e al quale si giustappone il medesimo obbligo dell'affidatario, chiamato ai sensi dell'art. 5 della
L. n. 184/1983 ad “accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione”; dall'altro, non priva di tutela l'affidatario il quale – in altra sede – potrà sempre fare valere le proprie pretese nei confronti dei genitori della prole minorenne.
Per tale ragione, dunque, il collegio deve revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico di ambedue le parti dall'ordinanza presidenziale dell'11.4.2022.
5. Domanda di mantenimento avanzata da CP_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte resistente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
19 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge che è soggetto che benché privo di CP_1
occupazione può contare sulle entrate derivanti da misure di sostegno al reddito di natura pubblica – come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (Cfr. verbale di causa del 20.3.2024), sicché deve escludersi la sussistenza di una effettiva differenza di forza economica tra i due coniugi e ciò specie se si tiene conto della circostanza che la stessa risulta disporre della casa familiare
(concessa in comodato d'uso dalla madre) e che il ricorrente ha dichiarato di svolgere solo Pt_1
saltuariamente lavori da operaio con contratti a termine (allegazioni che appaiono coerenti con quanto prospettato dalla stessa , la quale ha addebitato al marito di essere scarsamente CP_1
propenso al lavoro).
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla teste (Cfr. verbale di udienza del 20.3.2024) – la Tes_1
quale ha riferito che la figlia talvolta svolge attività lavorativa da badante, sebbene percepisca retribuzioni particolarmente basse – lasciano presumere, anche considerando la giovane età della resistente, il possesso da parte della di una sia pure generica capacità lavorativa. CP_1
Dunque, i superiori elementi non possono che determinare l'infondatezza della pretesa avanzata in sede di memoria di costituzione, sicché la domanda di mantenimento avanzata da CP_1
deve essere rigettata.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
20
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio civile a Gela, CP_1
in data 14.12.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 67 Parte I Serie A Uff. 1 – anno 2006;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
3) nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e Controparte_2 Persona_2
, nata a [...] il [...], alla zia paterna , nata a [...] il Persona_3 Persona_4
12.7.1970, stabilendone la domiciliazione prevalente presso la sua residenza;
4) DISPONE che l'affidamento abbia una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) DISPONE, altresì, che provveda al mantenimento, all'educazione e Persona_4 all'istruzione dei minori e prescrive che l'affidataria si attenga alle condizioni stabilite nella presente sentenza e collabori fattivamente con la rete territoriale dei servizi incaricati;
6) REGOLA il diritto di frequentazione dei minori nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...], con i Persona_2 Persona_3
genitori nei seguenti termini:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con Parte_1
l'affidataria ma, in caso di disaccordo: almeno due pomeriggi a Persona_4
settimana, dalle 16:00 alle 22:00; a settimane alterne, nella giornata di domenica, dalle
10:00 alle 21:00;
- La madre potrà vedere i figli a cadenza settimanale presso i locali dei CP_1
Servizi Sociali alla presenza di un esperto che la coadiuvi nel percorso di progressivo recupero della sua relazione personale e affettiva con i minori;
L'affidataria
[...]
dovrà cooperare con i servizi incaricati per assicurare il proficuo Persona_4
svolgimento degli incontri;
7) INCARICA la N.P.I. competente per il territorio di Gela di prendere in carico PE
, nato a [...] il [...], nato a [...] l'[...] e ,
[...] Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...], al fine di avviare un percorso di supporto psicologico teso, in primo luogo, ad indagare sulle ragioni profonde del rifiuto maturato nei confronti della madre
21 (valutandone, altresì, l'origine spontanea ovvero etero-indotta) e volto, sussistendone le condizioni, ad una riabilitazione della figura materna;
8) INCARICA il Consultorio Familiare di Gela di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato con le parti previa acquisizione del loro consenso;
9) INCARICA i Servizi Sociali del comune di Gela di:
- organizzare degli incontri a cadenza almeno settimanale tra i minori , Persona_1 nato a [...] il [...], , nato a [...] l'[...] e , nata a Persona_2 Persona_3
Gela il 18.6.2016 e la madre a carattere almeno settimanale;
CP_1
- monitorare periodicamente il nucleo familiare e relazionare sull'eventuale permanenza del rifiuto dei figli maschi nei confronti della figura materna;
10) DISPONE che la N.P.I. di Gela, il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
11) REVOCA l'obbligo di contribuzione posto a carico delle parti con l'ordinanza dell'11.4.2022;
12) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da;
CP_1
13) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
14) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9/6/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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