Articolo 335 del Codice civile
Articolo 314 15Articolo 314 17
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19 aprile 1942
Art. 335.

(Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione).

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale puo' essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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