((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.)) ------------- AGGIORNAMENTO (72)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 155, quarto comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi".