Legge 8 febbraio 2006, n. 54

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  • 1Codice penale e riserva di codice
    Sergio Seminara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Sergio Seminara Sommario: 1. La riserva di codice: il fondamento storico; – 1.1. I precedenti progettuali della riserva di codice; – 1.2. L'art. 3-bis c.p. come norma di indirizzo o di sistema – 2. Limiti e finalità della riserva di codice – 3. Codice penale e accessibilità della legge – 4. Quale futuro per la riserva di codice nella prospettiva della riforma del codice penale? – 5. Linee conclusive dell'indagine. 1. La riserva di codice: il fondamento storico. Chi non ricorda l'incontro tra Renzo Tramaglino e il dottor Azzecca-garbugli nel capitolo III de I promessi sposi? Non appena il primo pose all'altro il quesito «se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è …

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  • 2Pagina Diritto Economia
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

  • 3La consulenza dell’avvocato nel diritto di famiglia
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html

  • 4Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 5Corte Costituzionale, no alla sanzione amministrativa per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli
    Avv. Lina Nicolosi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Nel Teeteto Platone fa dire a Socrate che gli oratori sono schiavi, incalzati dalla clessidra, mentre i filosofi sono liberi perché possono parlare quanto vogliono. Ciò detto, avuto riguardo alle questioni sollevate, la motivazione della recentissima sentenza n. 145/20 della Corte Costituzionale è significativamente articolata. “Non è incluso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere applicata anche la sanzione pecuniaria amministrativa, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in favore della prole, già sanzionato penalmente”. Questo, in estrema sintesi, il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento. Il fatto. Il …

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2017, n. 16601
    Provvedimento: 1 6 6 0 1 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PRIVATO - Risarcimento - Presidente Sezione - punitivo Dott. SERGIO DI AMATO Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU Presidente Sezione - R.G.N. 13310/2014 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - C I.. Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13310-2014 …
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    • condizioni·
    • riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia·
    • risarcimenti “punitivi”·
    • ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano·
    • principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c·
    • sussistenza·
    • dichiarazione di efficacia di sentenze straniere·
    • delibazione (giudizio di)

  • 2Trib. Parma, sentenza 25/10/2024, n. 1356
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1500 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CORTESI VENTURINI CECILIA parte attrice contro C.F. ), Controparte_1 C.F._2 parte convenuta contumace e (C.F. ), in persona della Controparte_2 C.F._3 …
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    • art. 337-quater c.c.·
    • assegno divorzile·
    • mantenimento figli·
    • affidamento super esclusivo·
    • divorzio·
    • responsabilità genitoriale·
    • art. 147 cod. civ.·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • art. 155 cod. civ.·
    • compensazione spese di lite

  • 3Trib. Palermo, sentenza 03/10/2024, n. 4728
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14512 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente TRA , nato a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MANTO GIOVANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti; – parte ricorrente – CONTRO , nata a [...], in data [...], elettivamen- CP_1 …
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    • art. 337-ter c.c.·
    • regime di visita·
    • mantenimento figli minori·
    • art. 337-quater c.c.·
    • spese straordinarie·
    • collocamento prevalente·
    • divorzio·
    • monitoraggio Servizio Sociale·
    • valutazione neuropsichiatria infantile·
    • affidamento condiviso

  • 4Trib. Piacenza, sentenza 20/12/2024, n. 185
    Provvedimento: Oggetto: divorzio congiunto REPUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO *.*.*.* Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i: Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est. Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P. ha pronunciat o l a seguent e S E N T E N Z A nell a caus a civil e di cess azione degli effet ti civili del m atri monio prom ossa con ri cors o congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 6.6.2024 da (C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1 27.12.1990 a Crem ona , rappresent at a e di fesa dall 'Avv. El ena Facci ni, el ett ivament …
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    • spese straordinarie·
    • cessazione effetti civili matrimonio·
    • ascolto prole·
    • affidamento condiviso·
    • art. 473-bis.51 c.p.c.·
    • interesse del minore·
    • divorzio congiunto·
    • contributo mantenimento·
    • compensazione spese legali·
    • assegnazione casa coniugale

  • 5Trib. Milano, sentenza 16/10/2024, n. 1529
    Provvedimento: N. 6966/2024 V.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/06/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Cremonesi del Foro di Milano, con studio in Vaprio d'Adda (MI), Via G. Matteotti n. 5, pec Email_1 presso il quale ha …
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    • mantenimento figlio·
    • spese straordinarie·
    • rinuncia assegno divorzio·
    • assegnazione casa familiare·
    • art. 473 bis c.p.c.·
    • trasferimento proprietà immobiliare·
    • omologazione accordo divorzio·
    • affidamento condiviso·
    • art. 3 L. 898/1970·
    • divorzio congiunto
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifiche al codice civile 1. L' articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    «Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
    Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
    La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
    Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente.
    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:
    1) le attuali esigenze del figlio;
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
    L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
    2. Dopo l' articolo 155 del codice civile , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
    Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell' articolo 96 del codice di procedura civile .
    Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.
    Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
    Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
    Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita' dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
    Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
    - Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
    Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.
    Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».
    Avvertenza:
    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
  • Art. 2. Modifiche al codice di procedura civile 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile , e' aggiunto il seguente:
    «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
    2. Dopo l' articolo 709-bis del codice di procedura civile , e' inserito il seguente:
    «Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potesta' genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
    A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
    1) ammonire il genitore inadempiente;
    2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
    3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
    4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
    I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
    Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
    Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».
    - Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell' art. 708 del codice di procedura civile , in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
    Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
    Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
    Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».
  • Articolo 3
    Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".