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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Maria Rosaria Rizzo Consigliere
Assunta Marini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4683 R.G.A.C. dell'anno 2021, decisa all'udienza del 07/05/2025 e vertente
TRA
, C.F. ), rappresentato e difeso dallo Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Napoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Gabriele Sorrentino ( ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Roma, Via Ruggero Leoncavallo n. 27, giustaprocura in atti;
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 25 Giugno 2021.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa- annullare e/o riformare integralmente la Sentenza n.
11157/2021 resa nel procedimento r.g. 36983/2020 del Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA
PRELIMINARE 1. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE 2. accogliere il presente appello ed in riforma integrale della sentenza appellata annullarla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto altresì revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
IN
SUBORDINE 3. accogliere il presente appello ed in riforma integrale della sentenza appellata annullarla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto previa dichiarazione di tempestività dell'opposizione revocare altresì il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di merito, rideterminando eventualmente la minor somma dovuta secondo giustizia. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni deduzione, eccezione e domanda ex adverso proposte: ● IN VIA PRELIMINARE IN RITO: - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova, per tutti i motivi e tutte le ragioni esposte nel presente scritto difensivo;
● NEL MERITO: - 1) previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare integralmente l'odierno appello proposto dal
Sig. , con ricorso del 29 luglio 2020, con tutte le domande ivi Parte_1
formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto calendate nel presente scritto difensivo;
- 2) conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.11157/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma (R.G. 36983/2020), in persona del Giudice Dott. DANIELE D'ANGELO, in data 25 giugno 2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.6341/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, in data 20 aprile 2020, a conclusione della procedura monitoria identificata con il n. di R.G. 14902/2020; ANCORA NEL MERITO ED IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello sub nn.1), 2) e 4) formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rideterminare, alla luce di tutto quanto argomentato e prodotto documentalmente dalla , gli importi oggetto del decreto Controparte_1
ingiuntivo n.6341/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 20 aprile
2020, a conclusione della procedura monitoria identificata con il n. di R.G. 14902/2020
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Controparte_1
di € 733,81 (Euro settecentotrentatre/81), ovvero di quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla data di maturazione sino a quella dell'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, nonché di quello di primo grado, da liquidarsi secondo i parametri previsti ex D.M. 55/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae fondamento dalla richiesta di emissione di decreto ingiuntivo avanzata dalla ed avente ad oggetto il pagamento di € 9.463,98 Controparte_1
per canoni di locazione, oneri accessori e imposta di registro in relazione al contratto di locazione stipulato con il 01.10.2009 e registrato il 09.10.2009, Parte_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Bernardino Bernardini 120, scala D, interno 14, piano 4, oltre la pertinente cantina n. 14.
, nella propria opposizione, eccepisce il mancato esperimento del Parte_1
tentativo di mediazione e la prescrizione delle somme azionate per gli anni 2012 e 2013 nonché l'incertezza delle somme richieste a titolo di oneri accessori.
Si è costituita la contestando l'avversa opposizione ed Controparte_1
eccependone, in via preliminare, la tardività. La , infatti, ritiene Controparte_1
che la notifica si sarebbe perfezionata il 23.05.2020 così che da quel momento decorreva il termine di 40 giorni per presentare l'opposizione. Il termine, allora, sarebbe scaduto il 02.07.2020, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 6.7.2020.
, a sostegno della propria eccezione produce (cfr. allegato 4 al Controparte_1
ricorso) la prova dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 890/1982 sulla cui relata si legge che, stante l'irreperibilità del destinatario e la notifica ai sensi del D.L. 18/2020, il plico è stato depositato presso l'Ufficio Postale il 15.05.2020 ma la comunicazione di avvenuto deposito è stata inviata il 12.05.2020.
In sede di prima udienza, eccepisce la nullità della notifica per Parte_1
violazione dell'art. 8, commi 1 e 4 della L. 890/1982 perché il deposito del plico presso l'Ufficio Postale sarebbe avvenuto solo dopo la comunicazione.
Con sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25/06/2021, il
Tribunale così provvede: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'opposizione inammissibile perché tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 6341/2020 emesso il 20.04.2020 dal Tribunale di Roma e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.618,00 per compensi ed € 242,70 per spese generali,
[...]
oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita la la quale ha contestato l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 07 Maggio 2025 la causa è stata decisa.
Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione di legge dell'art. 8 della l.
890/1982”, lamenta l'appellante che ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere tardiva l'opposizione sull'assunto che il procedimento notificatorio si fosse perfezionato decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito del 12.05.2020, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata il 22.05.2020 e che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 01.07.2020.
Di contro invece, dalla lettura del disposto di cui al comma 1 e 4 dell'art. 8 della L.
890/82, deduce l'appellante si evince che il perfezionamento della notifica richiede il compimento cronologico di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che dovrà dichiararsi nulla la notificazione eseguita ai sensi della predetta norma in caso di violazione di uno di tali adempimenti.
La censura è infondata.
I commi 4 e 5 dell'art 8 L 890/1982 dispongono quanto segue:
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
Nella fattispecie in esame l'avviso di avvenuto deposito è stato effettuato con raccomandata n. 62883328068-9 del 12 Maggio 2020 pertanto i termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo (40 giorni) iniziavano a decorrere dal 22 Maggio
2020. Non risulta quindi rilevante la data di quando poi il plico è stato effettivamente depositato.
Pertanto, questa Corte ritiene condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “violazione di legge dell'art. 157 c.p.c. - illogicità e contraddittorietà della motivazione - errata valutazione delle risultanze documentali” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto l'eccezione formulata dall'attuale parte appellante, ossia che il deposito del plico presso l'Ufficio postale sia avvenuto successivamente rispetto alla spedizione dell'avviso di avvenuto deposito, sia tardiva in quanto eccezione formulata alla prima udienza e non formulata nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto considerando la manifesta illogicità della motivazione nonché la inesatta interpretazione delle risultanze documentali, il Tribunale ha errato nel condannare la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte.
L'appellante, infine, ripropone le questioni di merito prospettate in primo grado.
Tutte le riportate censure sono assorbite dal rigetto del primo motivo di appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
25/06/2021, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
1.984,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma, 07.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Maria Rosaria Rizzo Consigliere
Assunta Marini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4683 R.G.A.C. dell'anno 2021, decisa all'udienza del 07/05/2025 e vertente
TRA
, C.F. ), rappresentato e difeso dallo Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Napoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Gabriele Sorrentino ( ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Roma, Via Ruggero Leoncavallo n. 27, giustaprocura in atti;
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 25 Giugno 2021.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa- annullare e/o riformare integralmente la Sentenza n.
11157/2021 resa nel procedimento r.g. 36983/2020 del Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA
PRELIMINARE 1. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE 2. accogliere il presente appello ed in riforma integrale della sentenza appellata annullarla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto altresì revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
IN
SUBORDINE 3. accogliere il presente appello ed in riforma integrale della sentenza appellata annullarla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto previa dichiarazione di tempestività dell'opposizione revocare altresì il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di merito, rideterminando eventualmente la minor somma dovuta secondo giustizia. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni deduzione, eccezione e domanda ex adverso proposte: ● IN VIA PRELIMINARE IN RITO: - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova, per tutti i motivi e tutte le ragioni esposte nel presente scritto difensivo;
● NEL MERITO: - 1) previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare integralmente l'odierno appello proposto dal
Sig. , con ricorso del 29 luglio 2020, con tutte le domande ivi Parte_1
formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto calendate nel presente scritto difensivo;
- 2) conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.11157/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma (R.G. 36983/2020), in persona del Giudice Dott. DANIELE D'ANGELO, in data 25 giugno 2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.6341/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, in data 20 aprile 2020, a conclusione della procedura monitoria identificata con il n. di R.G. 14902/2020; ANCORA NEL MERITO ED IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello sub nn.1), 2) e 4) formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rideterminare, alla luce di tutto quanto argomentato e prodotto documentalmente dalla , gli importi oggetto del decreto Controparte_1
ingiuntivo n.6341/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 20 aprile
2020, a conclusione della procedura monitoria identificata con il n. di R.G. 14902/2020
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Controparte_1
di € 733,81 (Euro settecentotrentatre/81), ovvero di quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla data di maturazione sino a quella dell'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, nonché di quello di primo grado, da liquidarsi secondo i parametri previsti ex D.M. 55/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae fondamento dalla richiesta di emissione di decreto ingiuntivo avanzata dalla ed avente ad oggetto il pagamento di € 9.463,98 Controparte_1
per canoni di locazione, oneri accessori e imposta di registro in relazione al contratto di locazione stipulato con il 01.10.2009 e registrato il 09.10.2009, Parte_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Bernardino Bernardini 120, scala D, interno 14, piano 4, oltre la pertinente cantina n. 14.
, nella propria opposizione, eccepisce il mancato esperimento del Parte_1
tentativo di mediazione e la prescrizione delle somme azionate per gli anni 2012 e 2013 nonché l'incertezza delle somme richieste a titolo di oneri accessori.
Si è costituita la contestando l'avversa opposizione ed Controparte_1
eccependone, in via preliminare, la tardività. La , infatti, ritiene Controparte_1
che la notifica si sarebbe perfezionata il 23.05.2020 così che da quel momento decorreva il termine di 40 giorni per presentare l'opposizione. Il termine, allora, sarebbe scaduto il 02.07.2020, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 6.7.2020.
, a sostegno della propria eccezione produce (cfr. allegato 4 al Controparte_1
ricorso) la prova dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 890/1982 sulla cui relata si legge che, stante l'irreperibilità del destinatario e la notifica ai sensi del D.L. 18/2020, il plico è stato depositato presso l'Ufficio Postale il 15.05.2020 ma la comunicazione di avvenuto deposito è stata inviata il 12.05.2020.
In sede di prima udienza, eccepisce la nullità della notifica per Parte_1
violazione dell'art. 8, commi 1 e 4 della L. 890/1982 perché il deposito del plico presso l'Ufficio Postale sarebbe avvenuto solo dopo la comunicazione.
Con sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25/06/2021, il
Tribunale così provvede: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'opposizione inammissibile perché tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 6341/2020 emesso il 20.04.2020 dal Tribunale di Roma e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.618,00 per compensi ed € 242,70 per spese generali,
[...]
oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita la la quale ha contestato l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 07 Maggio 2025 la causa è stata decisa.
Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione di legge dell'art. 8 della l.
890/1982”, lamenta l'appellante che ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere tardiva l'opposizione sull'assunto che il procedimento notificatorio si fosse perfezionato decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito del 12.05.2020, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata il 22.05.2020 e che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 01.07.2020.
Di contro invece, dalla lettura del disposto di cui al comma 1 e 4 dell'art. 8 della L.
890/82, deduce l'appellante si evince che il perfezionamento della notifica richiede il compimento cronologico di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che dovrà dichiararsi nulla la notificazione eseguita ai sensi della predetta norma in caso di violazione di uno di tali adempimenti.
La censura è infondata.
I commi 4 e 5 dell'art 8 L 890/1982 dispongono quanto segue:
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
Nella fattispecie in esame l'avviso di avvenuto deposito è stato effettuato con raccomandata n. 62883328068-9 del 12 Maggio 2020 pertanto i termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo (40 giorni) iniziavano a decorrere dal 22 Maggio
2020. Non risulta quindi rilevante la data di quando poi il plico è stato effettivamente depositato.
Pertanto, questa Corte ritiene condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “violazione di legge dell'art. 157 c.p.c. - illogicità e contraddittorietà della motivazione - errata valutazione delle risultanze documentali” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto l'eccezione formulata dall'attuale parte appellante, ossia che il deposito del plico presso l'Ufficio postale sia avvenuto successivamente rispetto alla spedizione dell'avviso di avvenuto deposito, sia tardiva in quanto eccezione formulata alla prima udienza e non formulata nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto considerando la manifesta illogicità della motivazione nonché la inesatta interpretazione delle risultanze documentali, il Tribunale ha errato nel condannare la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte.
L'appellante, infine, ripropone le questioni di merito prospettate in primo grado.
Tutte le riportate censure sono assorbite dal rigetto del primo motivo di appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11157/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
25/06/2021, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
1.984,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma, 07.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati