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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 442/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
FATTO e DIRITTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Fano in data
26/08/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
Con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale ivi indicando le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore e quelle di mantenimento a favore della coniuge, nonché, infine, la regolazione degli ulteriori aspetti patrimoniali quali trasferimenti immobiliari. Nello specifico è stato previsto il mantenimento ordinario (nell'importo di € 300,00 mensili) e straordinario della figlia minore interamente ed integralmente a carico del marito, il trasferimento della casa familiare di proprietà del marito a favore della figlia minore, oltre al mantenimento economico nell'importo di € 300,00 mensili a carico del marito e a favore della moglie.
L'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 20/05/2025 veniva sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini perentori per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza.
Sennonché, nelle more dell'emarginato procedimento, in data 12/05/2025, veniva, depositato ricorso per la nomina urgente di un amministratore di sostegno a favore del sig. essendo lo stesso “affetto da “malattia di Alzheimer in Parte_2
sindrome depressiva. Leuconecefalopatia ischemica. Pregresso disturbo alcol-relato.
Edentulia parziale”, che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi”.
L'avv. Sofia Vitali difensore di entrambi i coniugi depositava in data 16.05.2025 comunicazione di revoca dell'incarico da parte di e dichiarazione di Parte_2
rinuncia al mandato difensivo conferitogli da Parte_1
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19/05/2025, si costituiva l'amministratore di sostegno del sig. dando atto che quest'ultimo Pt_2
“risulta affetto, dunque, da patologie tali che, pur non privandolo totalmente delle facoltà intellettive e volitive, gli impediscono la formazione di una volontà cosciente”
e con ciò evidenziando che “la procura alle liti rilasciata all'Avv. Sofia Vitali e
l'accordo di separazione depositati nel presente giudizio sono stati firmati da , Pt_2
lo stesso non era capace di intendere e di volere, essendo da tempo affetto da Alzheimer in sindrome depressiva, in carico al Centro Disturbi Cognitivi dal 06 giugno 2024 e seguito dal dall'ottobre 2023 per disturbo alcolico”. Pt_3
Pertanto, l'amministratore di sostegno nell'interesse del hiedeva il rigetto del Pt_2
ricorso di separazione consensuale dei coniugi per revoca del consenso espressa da all'accordo di separazione. Parte_2 Ciò posto, il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, stante la revoca del consenso manifestata, nelle more del procedimento, da parte del sig. beneficiario di amministrazione di sostegno. Parte_2
Invero, l'accordo – elemento essenziale sotteso al ricorso congiunto di cui alla disciplina ex art. 473 bis 51 c.p.c. – non può dirsi perfezionato in quanto privo del requisito della concorde volontà sino al momento della decisione giudiziale. Sul punto, infatti, va ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale, oltre alla domanda congiunta, presuppone anche, che le parti in sede di udienza di comparizione non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma, altresì, che confermino entrambe la loro volontà concorde che la domanda di separazione venga omologata alle condizioni e conclusioni concordate, in tal mondo rinnovando il consenso già manifestato in sede di ricorso introduttivo.
L'Autorità Giudiziaria è quindi chiamata a verificare la permanenza della volontà espressa dalle parti in sede di ricorso introduttivo, non avendo l'atto di omologa una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, rappresentando, invece, una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Ai fini dell'omologa è quindi necessario che i coniugi, in sede di comparizione personale, dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso.
Nel caso di specie, il per il tramite del suo amministratore di sostegno, non Pt_2
ha confermato la volontà asseritamente espressa in sede di ricorso, per cui, non sussistendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile il ricorso per la separazione personale proposto dai coniugi
E Parte_1 Parte_2
Spese di lite compensate in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata oltre che fattuale per come emersa nelle more del procedimento.
Deciso in data 04/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
FATTO e DIRITTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Fano in data
26/08/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
Con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale ivi indicando le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore e quelle di mantenimento a favore della coniuge, nonché, infine, la regolazione degli ulteriori aspetti patrimoniali quali trasferimenti immobiliari. Nello specifico è stato previsto il mantenimento ordinario (nell'importo di € 300,00 mensili) e straordinario della figlia minore interamente ed integralmente a carico del marito, il trasferimento della casa familiare di proprietà del marito a favore della figlia minore, oltre al mantenimento economico nell'importo di € 300,00 mensili a carico del marito e a favore della moglie.
L'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 20/05/2025 veniva sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini perentori per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza.
Sennonché, nelle more dell'emarginato procedimento, in data 12/05/2025, veniva, depositato ricorso per la nomina urgente di un amministratore di sostegno a favore del sig. essendo lo stesso “affetto da “malattia di Alzheimer in Parte_2
sindrome depressiva. Leuconecefalopatia ischemica. Pregresso disturbo alcol-relato.
Edentulia parziale”, che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi”.
L'avv. Sofia Vitali difensore di entrambi i coniugi depositava in data 16.05.2025 comunicazione di revoca dell'incarico da parte di e dichiarazione di Parte_2
rinuncia al mandato difensivo conferitogli da Parte_1
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19/05/2025, si costituiva l'amministratore di sostegno del sig. dando atto che quest'ultimo Pt_2
“risulta affetto, dunque, da patologie tali che, pur non privandolo totalmente delle facoltà intellettive e volitive, gli impediscono la formazione di una volontà cosciente”
e con ciò evidenziando che “la procura alle liti rilasciata all'Avv. Sofia Vitali e
l'accordo di separazione depositati nel presente giudizio sono stati firmati da , Pt_2
lo stesso non era capace di intendere e di volere, essendo da tempo affetto da Alzheimer in sindrome depressiva, in carico al Centro Disturbi Cognitivi dal 06 giugno 2024 e seguito dal dall'ottobre 2023 per disturbo alcolico”. Pt_3
Pertanto, l'amministratore di sostegno nell'interesse del hiedeva il rigetto del Pt_2
ricorso di separazione consensuale dei coniugi per revoca del consenso espressa da all'accordo di separazione. Parte_2 Ciò posto, il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, stante la revoca del consenso manifestata, nelle more del procedimento, da parte del sig. beneficiario di amministrazione di sostegno. Parte_2
Invero, l'accordo – elemento essenziale sotteso al ricorso congiunto di cui alla disciplina ex art. 473 bis 51 c.p.c. – non può dirsi perfezionato in quanto privo del requisito della concorde volontà sino al momento della decisione giudiziale. Sul punto, infatti, va ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale, oltre alla domanda congiunta, presuppone anche, che le parti in sede di udienza di comparizione non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma, altresì, che confermino entrambe la loro volontà concorde che la domanda di separazione venga omologata alle condizioni e conclusioni concordate, in tal mondo rinnovando il consenso già manifestato in sede di ricorso introduttivo.
L'Autorità Giudiziaria è quindi chiamata a verificare la permanenza della volontà espressa dalle parti in sede di ricorso introduttivo, non avendo l'atto di omologa una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, rappresentando, invece, una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Ai fini dell'omologa è quindi necessario che i coniugi, in sede di comparizione personale, dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso.
Nel caso di specie, il per il tramite del suo amministratore di sostegno, non Pt_2
ha confermato la volontà asseritamente espressa in sede di ricorso, per cui, non sussistendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile il ricorso per la separazione personale proposto dai coniugi
E Parte_1 Parte_2
Spese di lite compensate in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata oltre che fattuale per come emersa nelle more del procedimento.
Deciso in data 04/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni