(( 2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile . )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell' articolo 1599 del codice civile .
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .