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18 dicembre 1970
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12 marzo 1987
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7 febbraio 2014
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Art. 6. 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli ((315-bis e 316-bis)) del codice civile , di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
(( 2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile . )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell' articolo 1599 del codice civile .
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
(( 2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile . )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell' articolo 1599 del codice civile .
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) .
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- 1. SEPARAZIONE E DIVORZIO - Conguaglio nella divisione della casa ex coniugalehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 10 giugno 2022 · 39.234818
Se, in sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, la proprietà esclusiva della casa già adibita a residenza coniugale viene attribuita al coniuge affidatario della prole e perciò assegnatario del diritto di abitazione (di cui all'articolo 337-sexies del Codice civile per la separazione coniugale e all'articolo 6, legge 898/1970 per il divorzio), il valore del conguaglio divisionale spettante all'altro coniuge è pari al valore della quota di metà del bene immobile, senza tener conto del valore del diritto di godimento già spettante al coniuge abitatore. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 25/10/2022, n. 2454Provvedimento: […] Analogamente, deve ritenersi cessato il presupposto di speciale tutela della prole, minorenne ovvero maggiorenne ma non indipendente, che possa giustificare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. e dell'art. 6 legge 898/1970 l'assegnazione della ex casa coniugale al genitore convivente (si veda anche Cass.Leggi di più...
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