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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 562/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 7/6/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 30/01/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA RITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Olbia il 8/6/2002 Controparte_1
(atto n. 35, parte I, anno 2002), dal quale sono nati i figli (30/8/2003) e Per_1 Persona_2
(14/8/2009), deducendo:
che la casa coniugale sita in Olbia via Sa Cupa n. 16 è di proprietà del resistente;
che è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una totale differenza di stile di vita e profonda incompatibilità̀ caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che il resistente è sempre stato prodigo e poco collaborativo: non provvedeva ai bisogni della famiglia ed è sempre stato inaffidabile sotto il profilo della contribuzione economica;
la di lui ludopatia ha influito negativamente sulla vita coniugale fino a giungere ad una separazione di fatto;
che i tentativi della ricorrente di salvare il matrimonio sono stati vani;
che la situazione è divenuta negli anni intollerabile fino a divenire determinante nella decisione di addivenire alla separazione e al divorzio legale;
che la casa coniugale è stata venduta con un accordo tra i coniugi che prevedeva che il resistente avrebbe corrisposto alla ricorrente la metà del ricavato della vendita, ma solo una parte è stata corrisposta;
che durante la vita familiare i coniugi avevano contratto un prestito con cessione del quinto dello stipendio che gravava unicamente sullo stipendio della ricorrente, con importo residuo di €
10.000,00; che da quando si sono separati di fatto, il non ha mai corrisposto alcuna forma di CP_1
contribuzione al mantenimento a favore dei figli;
che il figlio maggiore è un giocatore semi professionista di calcio e percepisce piccole Per_1
somme di denaro mentre quasi quindicenne, non è economicamente autonoma;
Per_2
che vani sono stati i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Persona_2
2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre la quale comunicherà al padre, tempestivamente, l'indirizzo in Olbia;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa e tenendo conto della volontà della figlia;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola fino al dopo cena, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del sabato sino alle 18,00 della domenica;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il
corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00 per entrambi i Controparte_1
figli, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
- Condannare il marito, sig. , alla somma di € 15.000,00 a titolo di addebito della Controparte_1
separazione;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
non si è costituito nel procedimento ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice istruttore, stante la richiesta del procuratore della parte ricorrente di procedere alla decisione ed in assenza di istanze istruttorie, ha riservato la decisione al
Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di separazione personale proposta da debba essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una Parte_1
riconciliazione, anche per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, e la mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Va dichiarata, pertanto, la separazione coniugale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che la domanda di addebito formulata da debba essere respinta in assenza di prova in punto di Parte_1
3 nesso di causalità.
Invero, sul punto non è stata dedotta alcuna testimonianza né è stata prodotta documentazione, di talchè la relativa domanda deve reputarsi del tutto sfornita di supporto probatorio.
Di qui il rigetto anche della domanda di risarcimento danni per addebito della separazione.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, in assenza deduzione di situazione ostative e/o deponenti per altro assetto, può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di affidamento condiviso della figlia minore Entrambi i genitori eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla indicata figlia minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il disinteresse mostrato dal resistente anche in sede processuale convince il Collegio giudicante circa l'opportunità della collocazione della figlia minore presso la madre. Persona_2
Del pari possono trovare accoglimento le richieste della parte ricorrente circa il diritto di visita del genitore non collocatario, apparendo essere sufficientemente tutelanti l'interesse di quest'ultimo a coltivare il rapporto genitoriale con la propria figlia.
Quanto agli aspetti economici della controversia, ovvero alla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei due figli di complessivi € 600,00, stante la documentazione reddituale depositata in atti e l'età dei due figli, congrua appare la somma sopra indicata ai fini del contributo al mantenimento degli stessi da porre a carico del padre CP_1
, il quale, da ultimo, dovrà partecipare nella misura del 50% anche alle spese Parte_2
straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
Quanto alla decorrenza di tale assegno a carico del , si dispone che la decorrenza di tale CP_1 obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento coincida con la data di introduzione del presente giudizio.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla parziale soccombenza anche della ricorrente, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Olbia il 8/6/2002 (atto n. 35, parte I, anno 2002);
[...]
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
4 Olbia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 35, parte I);
3. RESPINGE la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
;
[...]
4. RIGETTA la domanda di risarcimento danno derivante da addebito della separazione formulata da;
Parte_1
5. la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Pt_3 Persona_2 regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
6. DETERMINA le modalità del diritto di visita paterno come da ricorso introduttivo del giudizio;
7. DISPONE che contribuisca al mantenimento di entrambi figli Controparte_2
mediante versamento in favore di di un assegno mensile di € 600,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio;
8. DISPONE che le spese straordinarie concernenti i figli, previamente concordate, siano assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo la tipologia e le modalità individuate dalle linee guida del CNF datate 29.11.2017;
9. DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 7/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 562/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 7/6/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 30/01/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA RITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Olbia il 8/6/2002 Controparte_1
(atto n. 35, parte I, anno 2002), dal quale sono nati i figli (30/8/2003) e Per_1 Persona_2
(14/8/2009), deducendo:
che la casa coniugale sita in Olbia via Sa Cupa n. 16 è di proprietà del resistente;
che è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una totale differenza di stile di vita e profonda incompatibilità̀ caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che il resistente è sempre stato prodigo e poco collaborativo: non provvedeva ai bisogni della famiglia ed è sempre stato inaffidabile sotto il profilo della contribuzione economica;
la di lui ludopatia ha influito negativamente sulla vita coniugale fino a giungere ad una separazione di fatto;
che i tentativi della ricorrente di salvare il matrimonio sono stati vani;
che la situazione è divenuta negli anni intollerabile fino a divenire determinante nella decisione di addivenire alla separazione e al divorzio legale;
che la casa coniugale è stata venduta con un accordo tra i coniugi che prevedeva che il resistente avrebbe corrisposto alla ricorrente la metà del ricavato della vendita, ma solo una parte è stata corrisposta;
che durante la vita familiare i coniugi avevano contratto un prestito con cessione del quinto dello stipendio che gravava unicamente sullo stipendio della ricorrente, con importo residuo di €
10.000,00; che da quando si sono separati di fatto, il non ha mai corrisposto alcuna forma di CP_1
contribuzione al mantenimento a favore dei figli;
che il figlio maggiore è un giocatore semi professionista di calcio e percepisce piccole Per_1
somme di denaro mentre quasi quindicenne, non è economicamente autonoma;
Per_2
che vani sono stati i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Persona_2
2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre la quale comunicherà al padre, tempestivamente, l'indirizzo in Olbia;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa e tenendo conto della volontà della figlia;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola fino al dopo cena, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del sabato sino alle 18,00 della domenica;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il
corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00 per entrambi i Controparte_1
figli, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
- Condannare il marito, sig. , alla somma di € 15.000,00 a titolo di addebito della Controparte_1
separazione;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
non si è costituito nel procedimento ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice istruttore, stante la richiesta del procuratore della parte ricorrente di procedere alla decisione ed in assenza di istanze istruttorie, ha riservato la decisione al
Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di separazione personale proposta da debba essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una Parte_1
riconciliazione, anche per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, e la mancata costituzione del resistente nel presente giudizio, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Va dichiarata, pertanto, la separazione coniugale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che la domanda di addebito formulata da debba essere respinta in assenza di prova in punto di Parte_1
3 nesso di causalità.
Invero, sul punto non è stata dedotta alcuna testimonianza né è stata prodotta documentazione, di talchè la relativa domanda deve reputarsi del tutto sfornita di supporto probatorio.
Di qui il rigetto anche della domanda di risarcimento danni per addebito della separazione.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, in assenza deduzione di situazione ostative e/o deponenti per altro assetto, può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di affidamento condiviso della figlia minore Entrambi i genitori eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla indicata figlia minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il disinteresse mostrato dal resistente anche in sede processuale convince il Collegio giudicante circa l'opportunità della collocazione della figlia minore presso la madre. Persona_2
Del pari possono trovare accoglimento le richieste della parte ricorrente circa il diritto di visita del genitore non collocatario, apparendo essere sufficientemente tutelanti l'interesse di quest'ultimo a coltivare il rapporto genitoriale con la propria figlia.
Quanto agli aspetti economici della controversia, ovvero alla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei due figli di complessivi € 600,00, stante la documentazione reddituale depositata in atti e l'età dei due figli, congrua appare la somma sopra indicata ai fini del contributo al mantenimento degli stessi da porre a carico del padre CP_1
, il quale, da ultimo, dovrà partecipare nella misura del 50% anche alle spese Parte_2
straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
Quanto alla decorrenza di tale assegno a carico del , si dispone che la decorrenza di tale CP_1 obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento coincida con la data di introduzione del presente giudizio.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla parziale soccombenza anche della ricorrente, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Olbia il 8/6/2002 (atto n. 35, parte I, anno 2002);
[...]
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
4 Olbia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 35, parte I);
3. RESPINGE la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
;
[...]
4. RIGETTA la domanda di risarcimento danno derivante da addebito della separazione formulata da;
Parte_1
5. la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Pt_3 Persona_2 regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
6. DETERMINA le modalità del diritto di visita paterno come da ricorso introduttivo del giudizio;
7. DISPONE che contribuisca al mantenimento di entrambi figli Controparte_2
mediante versamento in favore di di un assegno mensile di € 600,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio;
8. DISPONE che le spese straordinarie concernenti i figli, previamente concordate, siano assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo la tipologia e le modalità individuate dalle linee guida del CNF datate 29.11.2017;
9. DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 7/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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