TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 968/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
22/01/2025
DA
(c. f. Parte_1
nata TO MI (Repubblica Dominicana) il C.F._1
23/11/1978,
(c. f. ) nato a Parte_2 C.F._2
SA (VA) il 16/11/1972, rappresentati e difesi da Avv.to TOMASSONI ANTONELLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. Parte_1
nata TO MI (Repubblica Dominicana) il C.F._1
23/11/1978,
1 (c. f. ) nato a Parte_2 C.F._2
SA (VA) il 16/11/1972, celebrato il 15.08.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) al Num. 29 - PARTE II -
SERIE C - ANNO 2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
2 Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) (Atto Num. 29 - PARTE II -
SERIE C - ANNO 2008) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 2.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
N N. 968/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Claudia Dal Martello GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
22/01/2025
DA
(c. f. Parte_1
nata TO MI (Repubblica Dominicana) il C.F._1
23/11/1978,
(c. f. ) nato a Parte_2 C.F._2
SA (VA) il 16/11/1972, rappresentati e difesi da Avv.to TOMASSONI ANTONELLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. Parte_1
nata TO MI (Repubblica Dominicana) il C.F._1
23/11/1978,
1 (c. f. ) nato a Parte_2 C.F._2
SA (VA) il 16/11/1972, celebrato il 15.08.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) al Num. 29 - PARTE II -
SERIE C - ANNO 2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
2 Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) (Atto Num. 29 - PARTE II -
SERIE C - ANNO 2008) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 2.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3