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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile _________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1336/2023 R.G.,
Promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Stefano Clivio P.IVA_1
e Carlo Alessi;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 5 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Con sentenza n. 533, pubblicata il 31 marzo 2023, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , volta ad “Accertare che il Sig. ha Controparte_1 Controparte_1 indebitamente percepito la somma di € 7.250,00, liquidata a titolo di risarcimento danni per
l'invalidità permanente e per l'effetto - dichiarare tenuto e quindi condannare il Sig.
[...]
al rimborso, in favore della della somma CP_1 Parte_1 di €. 7.250,00 maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “..... deve ritenersi che nel caso di specie parte attrice non ha provato la mancanza di una causa debendi delle somme corrisposte al convenuto siccome il criterio aritmetico proposto come corretto non trova univoco ed oggettivo fondamento nel foglio di sintesi della polizza e nella disciplina contrattuale peraltro non prodotta in atti”.
Avverso tale decisione ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2024, sulla base di una ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 5 novembre 2024.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1 giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Con l'unico motivo dell'impugnazione, deduce Parte_1
l'errata valutazione dei documenti prodotti in giudizio.
Sostiene che il giudice di prime cure è incorso in un errore di lettura della polizza e di calcolo del danno subito dall'assicurato; che l'assicurato, a seguito dell'infortunio aveva subito un'invalidità permanente pari all'8%; che la polizza sottoscritta dall'assicurato ha un massimale pari a € 50.000,00 (“somma assicurata € 50.000,00”); che, quindi, il calcolo da effettuare sulla base della polizza sottoscritta è il seguente: 8% x € 50.000,00 = € 4.000,00; che l'invalidità permanente dell'8% a titolo di danno biologico rientra pacificamente nell'invalidità permanente non grave con massimale stabilito nella polizza sottoscritta dall'assicurato pari a € 50.000,00; che il liquidatore, per errore, ha applicato il massimale errato e cioè quello previsto in caso di morte, pari a € 500.000,00, giungendo ad una liquidazione di € 11.250,00. Soggiunge che il massimale per morte è uguale a quello previsto per invalidità permanente grave e che con la percentuale di invalidità dell'8% evidentemente non può applicarsi né il massimale per morte né tanto meno il massimale per invalidità grave, dato che ex art. 139 del codice delle assicurazioni, solo l'invalidità permanente superiore al 9% viene considerata grave, sicchè il calcolo corretto è: 8% X € 50.000,00 = € 4.000,00.
L'appello è fondato.
E', invero, evidente che il liquidatore della compagnia Parte_1
è incorso in errore nella liquidazione del danno da invalidità permanente
[...] residuata all'assicurato all'esito delle lesioni subite in conseguenza Controparte_1 dell'infortunio.
Invero, il medico fiduciario della compagnia presso cui il si è sottoposto a CP_1 visita medica ha stimato in capo all'infortunato un danno biologico a titolo di invalidità permanente pari all'8%, oltre 120 gg. di inabilità temporanea e spese di cura congrue pari a
€ 84,00.
Orbene, la polizza prevede un massimale di € 50.000,00 per l'invalidità permanente non grave, quale è quella riconosciuta al , sicchè allo stesso competeva a temini di CP_1 polizza, a titolo di indennizzo da invalidità permanente la somma di € 4.000,00 (50.000,00 x
8%).
Ora, posto che al è stato liquidato un indennizzo di complessive € 19.099,00 CP_1
e che tale somma comprende € 7840,00 di diaria per inabilità temporanea (120gg- 8gg di franchigia = 112 gg. X € 70,00) oltre € 9.00 per spese di cura (€ 84-€75 quota a carico assicurato), la somma liquidata a titolo di invalidità permanente ammonta a € 11.250,00
(19.099,00 – 7840,00 – 9,00).
La compagnia quindi, sebbene tenuta Parte_1 contrattualmente a corrispondere la somma di € 4.000,00 a titolo di indennizzo, ha versato al il maggior importo di € 11.250,00, discendendone che ha effettuato un CP_1 pagamento non dovuto e, quindi, in assenza di causa debendi per € 7.250,00.
Ora, posto che la compagnia ha dato prova Parte_1 dell'avvenuto pagamento della complessiva somma pari ad € 19.099,54 e che ai sensi dell'art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, va riconosciuto, in riforma della sentenza gravata, il diritto della compagnia
[...] ad ottenere la restituzione della suddetta somma di € 7.250,00, oltre Parte_1 gli interessi a decorrere dalla domanda, dovendosi ritenere la buona fede del al CP_1 momento della ricezione del pagamento.
L'appello va, in definitiva, accolto, discendendone la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 7.250,00, oltre gli interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (19 dicembre 2019) sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 533, pubblicata il Parte_1
31 marzo 2023, del giudice unico del Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede:
condanna al pagamento in favore d i Controparte_1 [...]
della somma di € 7.250,00, oltre gli interessi legali dal Parte_1
19 dicembre 2019 sino al soddisfo.
Condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo
[...] grado, in complessivi € 2650,00 (ivi compresi €. 500,00 per la fase di studio, €.
400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per fase di trattazione e istruttoria e €
900,00 per la fase decisoria), oltre € 264,00 per esborsi IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre € 382,50 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 febbraio 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena