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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7729 /2024 R.G.TRIB.
/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Andrea Perelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7729 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale proposto da nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Cacciamani del foro C.F._2 di Bologna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 3.7.2024, e notificato il 12.7.2024, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 9.3.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 10.1.2024, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi fosse stata trasmessa memoria del legale, con allegata documentazione, cui era seguita la conferma del parere negativo da parte della CT, in data 18.6.2024; che non fossero
1 emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, esprimendo parere negativo sull'istanza, ha ritenuto che, seppure il richiedente fosse presente in Italia dal 2015, non risultasse avere intrapreso alcun percorso di integrazione socio lavorativa sul territorio nazionale, non ritenendosi condizione sufficiente la sola presenza sul territorio di due sorelle e due fratelli. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il signor è in Italia dal 2015 e, nonostante la prolungata irregolarità del Pt_1 suo soggiorno, non risulta avere mai avuto pregiudizi penali;
che, in precedenza, ha provveduto al proprio sostentamento lavorando nel settore agricolo, seppur senza contratti di lavoro in regola, ed oggi vive grazie all'aiuto dei suoi famigliari, presenti sul territorio nazionale, e della sua attuale compagna RE AY, con cui convive;
che in Italia vivono, tutti in regola con il permesso di soggiorno, i suoi fratelli:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, che risiede a Molinella Persona_1
(Bo);
nata in [...] il [...] e residente a [...]; Parte_2
nato in [...] il [...] e residente a Reggio Emilia;
Parte_3 nato in [...] il [...] residente a Reggio Emilia in via Manara 10 Parte_4 con i rispettivi nuclei familiari. Ciò premesso ha allegato, nel caso in esame, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela di cui all'articolo 8 CEDU, considerato che un eventuale rimpatrio in Nigeria, Paese da cui manca da quasi 10 anni, con inevitabile affievolimento dei legami culturali e sociali, determinerebbe uno sradicamento dal territorio italiano con compromissione del suo diritto alla vita privata come realizzatosi in Italia nel corso di questi anni. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Genova emesso in data 12 luglio 2024 notificato in pari data accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova di rilascio del permesso di soggiorno condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” Con il ricorso è stata depositata la seguente documentazione:
- passaporto nigeriano del ricorrente rilasciato il 17.11.2022 (nell'autorità è indicato: PARIS- FRANCE);
- ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno nanti Questura di Genova in data 9.3.2023;
- attestato di competenza rilasciato al richiedente in data 29.07.2016 dalla Scuola di bottega artigiani di San Paolo (Brescia);
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nata in [...] il [...]) da cui risulta Persona_2 iscritta nella famiglia composta da: (n. 26.8.1980 in Nigeria); Persona_3 [...]
n. il 13.11.2012 a CA (nata il [...] a [...] Per_4 CP_2
2 RE) ed (nata il [...] a [...] e dal quale Controparte_3 risultano residenti nel Comune di Rubiera (Reggio Emilia) Via G. Reni 8;
-certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nato in [...] il [...]) da cui risulta iscritto Persona_5 nella famiglia composta da lui stesso e residente in [...];
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nato in [...] il [...]) e da cui risulta iscritto Parte_3 nella famiglia anagrafica composta da: (nata il [...] in [...]); Persona_6
(nato il [...] a [...]); (nato Parte_5 Parte_6 milia); ( ilia); Parte_7
(nato il [...] in [...]); (nato il [...] in Persona_7 Persona_8
Nigeria) tutti residenti in [...];
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia e stato civile rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nata in [...] il [...]) da cui Persona_9 la stessa risulta coniu nato a [...] il [...]) dal CP_4
29.12.2016 e residente insieme allo stesso e a (nata il [...] Persona_10 in provincia di SA) in Molinella (BO) Via Morosini Giuseppe 9;
- carta di identità italiana di rilasciata dal Comune di Reggio Parte_3
Emilia il 12.9.2018;
- carta identità italiana di (cittadinanza Nigeria) rilasciata Persona_2 dal Comune di Rubiera il 22.08.2020;
-carta identità di (cittadinanza ITALIANA), rilasciata da Persona_11 comune di Molinella il 17.03.2022;
- dichiarazione a firma del ricorrente e della compagna, RE AY, nata in [...] il [...], nella quale riferiscono di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale/materiale e di coabitare a Voghera, in Via Rino Balladore 1 (documento del 15.07.2024, firmato a Bologna); nello stesso viene indicato che il richiedente ha residenza a Genova, Via Daneo 106 mentre la compagna sarebbe residente in [...];
-passaporto nigeriano della compagna unitamente alla striscia relativa alla richiesta di protezione speciale nanti la Questura di Genova, formalizzata in data 29.01.2024;
-certificato di residenza relativo alla compagna, RE AY del 29.01.2024, ove la stessa risulta residente in [...];
-dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in favore della compagna, dal 15.03.2024 al 01.12.2024, in appartamento sito in Genova, Corso Martinetti 29/1, vidimata;
Con successiva memoria autorizzata è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale con validità dal 10.10.2024 al 01.04.2025 in appartamento sito in Voghera, via Rino Balladore 1/1, vidimata;
- lettera del 12.09.2024 di rinnovo del contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato a nome della compagna RE, presso HU PA (agenzia per il lavoro) fino al 10.11.2024;
- buste paga per lavoro prestato presso Sapiens Spa dalla compagna RE AY per i mesi di novembre e dicembre 2023 (dalla busta paga di dicembre risulta imponibile fiscale annuo pari ad € 3.383,32 e assunzione il 30.10.2023) e da gennaio ad aprile 2024 (imponibile fiscale parziale pari ad € 5.549,81);
3 - buste paga per lavoro prestato dalla compagna presso HU da giugno ad agosto 2024 (imponibile fiscale parziale pari ad € 4.110,01 ed assunzione dal 13.6.2024);
- modello C2 storico CPI Pavia relativo alla compagna, aggiornato al 10.02.2025, da cui risulta occupata a far data dal 13.06.2024 presso HU PA con contratto a tempo determinato e qualifica di addetta al carico/scarico merci. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ch to come il richiedente fosse stato irregolare sul TN per otto anni e che, dall'istruttoria effettuata, non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 Dlgs 286/98. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, senza allegare la documentazione citata in comparsa. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, risulta incensurato e dal certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Genova, aggiornato a settembre 2024, nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito e la documentazione prodotta, la Giudice, con decreto del 2.10.2024, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata successivamente all'audizione del richiedente, all'udienza del 6.2.2025, all'esito della quale è stata disposta l'audizione, in qualità di teste, della signora RE AY. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente - che ha dimostrato di comprendere e parlare l'italiano, pur essendosi avvalso dell'interprete per le frasi più complesse - in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2015, proveniente dalla Libia, e di avere formulato domanda di protezione internazionale, poi rigettata nel 2017 dalla Commissione e successivamente dal Tribunale. Della sua famiglia di origine, in Nigeria, sono rimasti solo la madre e la sorella minore, con cui ha interrotto i contatti da circa due anni, mentre in Italia vivono due sorelle e due fratelli (una residente a Bologna, i due fratelli a Reggio Emilia e l'altra sorella in una località da lui non conosciuta), con cui ha contatti telefonici sporadici, andando a Pt_ trovare solo il fratello , saltuariamente. Ha riferito di essere stato ospite di un CAS di Brescia, per due anni, fino al rigetto della sua domanda di asilo, e di avere conseguito il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e partecipato ad un corso da meccanico. Ha poi chiarito di essersi trasferito in Austria, dopo il rigetto della sua domanda, per sei mesi, e poi in Francia, per sette mesi, tra il 2018 ed il 2019. Rientrato in Italia, ha vissuto, tra il 2019 al 2024, a Genova, ospite di un connazionale, per poi trasferirsi a Voghera nel 2024, insieme alla sua compagna, in casa di un connazionale, in via Rino Balladore. Richiesto di riferire in ordine alla sua storia sentimentale ha dichiarato che la compagna si chiama RE AY, di stare insieme a lei da tre anni, di averla conosciuta tramite Per_1 un'amica, durante una festa a Genova, quando ancora lei viveva in una comunità di Quarto;
ggiunto che da circa un anno e mezzo convivono, dapprima a Genova, nell'abitazione ove lui viveva, e poi a Voghera, dove la ragazza ha trovato lavoro avendo un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ha proseguito riferendo che la stessa lavora da due anni, dapprima per un Hotel dia Genova e, attualmente, come magazziniere, presso la ditta Shebaa a Cittadella (Voghera), con un guadagno mensile di circa 1.200-1.400 €.
4 Dal punto di vista lavorativo ha riferito di avere sempre lavorato, nel settore dei traslochi, ma sempre non in regola, non avendo ricevuto il codice fiscale, mentre trascorre il tempo libero sempre con AY, anche vendendo a Genova a trovare i loro amici. E' stata sentita la fidanzata AY, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la quale ha confermato la relazione sentimentale con il ricorrente, da tre anni, e la loro convivenza more uxorio. Più nel dettaglio la teste ha così risposto alle domande della Giudice:
“D quando e come hai conosciuto il ricorrente? R l'ho conosciuto a Genova nel 2022; l'ho conosciuto a casa di una mia amica nigeriana, che era con me nel Per_13
Campo; D da quanto tempo state insieme? Avete dei progetti insieme? R ci siamo messi insieme nel febbraio 2022, lo stesso mese che ci siamo conosciuti;
ci vogliamo sposare D hai conosciuto la sua famiglia? Chi e quando? R si l'ho conosciuta, con delle Parte_8 videochiamate, già dal 2023; ho conosciuto sua mamma;
mi è rimasta simpatica;
lei è contenta che stiamo insieme ed anche del nostro progetto di sposarci D ha conosciuto dei tuoi familiari? R si, mio zio ma anche mia mamma che stanno Parte_8 Pt_1 in Nigeria D sai che familiari ha in Italia ? Li frequenta? R si, c'è sua sorella ma non Pt_1 so come si chiama;
con lei si parlano al telefono ma non l'ho mai vista di persona;
ho anche conosciuto un suo fratello che è in Francia;
per il resto non so dire D da quanto tempo vivete insieme? R dal 2023; io sono stata in un Centro di accoglienza fino al 2023; da quando ne sono uscita siamo andati a vivere insieme;
all'inizio siamo andati a vivere a Quezzi con altri nigeriani;
avevamo una stanza per noi due D: adesso dove vivi e con chi? R vivo a Voghera in via Rino Balladore 1/1, con;
siamo in un appartamento ed abbiamo per Pt_1 noi una stanza, nelle altre stanze vivono altri due nigeriani;
il padrone di casa lo conosco come Precious, non so se è in affitto o altro;
D chi è che ha Persona_14 rilasciato la dichiarazione di ospitalità? R è Precious D: da quanto tempo vivi lì ? R: a gennaio prossimo saranno due anni D avete un contratto di affitto? Quanto pagate per stare lì? R paghiamo 380,00 al mese D: stai lavorando? Che lavoro fai? R lavoro in un hotel per le pulizie, da circa 5 mesi;
sono in regola e lavoro part time 4 ore al giorno;
talvolta anche più ore, guadagno circa 900/1.000. L'hotel è a Milano e vado con il treno D: come vi mantenete con il ricorrente? Lui che lavoro fa? Quanto guadagna? R: lavora in nero, fa dei lavoretti;
Pt_1 ad es la raccolta delle olive. Lui fa fatica a trovare lavoro perché non ha i documenti in regola” All'esito parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va osservato che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 9.3.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
5 all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali
6 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e, più recentemente, dalla Prima Sezione civile con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell'inclusione
7 sociale realizzatasi nel corso del lungo periodo di permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, nonché dell'importante legame affettivo presente sul territorio nazionale, tutti elementi che denotano un radicamento effettivo sul territorio nazionale. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, ha vissuto per i primi anni in regola, quale richiedente protezione internazionale, fruendo anche del sistema di accoglienza statale che gli ha consentito un percorso scolastico e formativo professionale. Dopo il rigetto della domanda ed un periodo trascorso fra l'Austria e la Francia fra il 2018 ed il 2019, ha vissuto irregolarmente sul TN fino alla presentazione della domanda di Pt_1 protezione speciale, il 9.3.2023, cui peraltro non è conseguito, come sarebbe stato suo diritto, il rilascio del codice fiscale. In questi anni, dopo un brevissimo periodo in cui ha vissuto ospite della sorella , Per_1 ha vissuto a Genova, ove ha conosciuto l'attuale compagna AY e avviato con lei la convivenza more uxorio, con progetti matrimoniali. La coppia ad oggi vive a Voghera, come da dichiarazione di ospitalità prodotta, per motivi di lavoro, avendo trovato AY una occupazione in quella zona, e si mantiene grazie ai guadagni della ragazza ed alle entrate derivanti da lavori occasionali svolti da
Pt_1 te, che ha dimostrato durante l'audizione di comprendere e parlare la lingua italiana, seppure ancora a livello elementare, può ritenersi avere ormai radicato le proprie abitudini di vita in Italia, ove si trova da circa 10 anni, dovendosi al contrario ritenere ormai sradicato dal contesto nigeriano, lasciato nel lontano 2015. In Italia, oltre alle relazioni familiari, peraltro non particolarmente curate per come riconosciuto dallo stesso interessato, il ricorrente si è creato un contesto amicale e, soprattutto, l'importante relazione sentimentale che l'istante ha instaurato da oltre tre anni con AY, cittadina nigeriana in regola con il permesso di soggiorno. Come dallo stesso dichiarato e confermato dalla ragazza, convive stabilmente Pt_1 con la compagna e con la stessa ha posto le basi per la formazione di un nucleo familiare solido, con un progetto matrimoniale. Sotto il profilo lavorativo il ricorrente non è riuscito ad oggi a rinvenire incarichi lavorativi in regola, in quanto privo di codice fiscale, situazione che plausibilmente verrà superata con il rilascio del permesso di soggiorno. In conclusione, il patrimonio della personalità del ricorrente può dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
8 nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Solo ad abundatiam, pertanto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Nigeria, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza condizione di insicurezza e instabilità, la quale rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini. Per quanto attiene alle condizioni di mancata tutela e salvaguardia dei diritti umani, secondo l'ultimo report 2023-2024 redatto da Amnesty International, “Sono state emesse sanzioni contro i media e accuse penali contro giornalisti per presunta diffamazione. Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Sono proseguiti gli sgomberi forzati e le autorità non hanno saputo mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti impegnate nel conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di PArizione forzata. La violenza sessuale e di genere è rimasta diffusa. Uomini sono stati incriminati ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio omosessuale. Le persone sfollate dalle loro case e reinsediate in altre località del paese non avevano cibo a sufficienza e accesso ai servizi di prima necessità.”2 In un'immagine più globale della Nigeria, Human Rights Watch riporta come l'accresciuta insicurezza in tutta la Nigeria continui a rappresentare una minaccia per i diritti umani. I gruppi scissionisti di , inclusa la provincia dell'Africa Per_15 occidentale dello Stato islamico, continuano a operare nel nord-est e a compiere attacchi all'interno e all'esterno della regione. Nel nord-ovest, gruppi di banditi emersi dopo anni di conflitto tra pastori nomadi e comunità agricole, rapiscono a scopo di riscatto, saccheggiano, uccidono e mutilano le persone a piacimento. Anche i violenti attori antigovernativi nel sud-est, dove ribolle l'agitazione separatista, minacciano la sicurezza dei cittadini. Le forze di sicurezza, nel rispondere a questi problemi, continuano a essere implicate negli abusi dei diritti. L'insicurezza è rimasta una preoccupazione nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2023, che sono state segnate da violenze alle urne e altre irregolarità. è emerso Parte_9 come il vincitore della corsa presidenziale, succeden Per_16 nel maggio 2023. I risultati delle elezioni sono stati tuttavia contestati in
[...] tribunale.3 Infine, ACLED ci mostra come la Nigeria, nella sua interezza, si posizioni in cima alla classifica per indice di conflitto, considerato di livello 5 “Estremo”: è il 6° Paese più
9 mortale al mondo, il 7° come pericolo per i civili, 17° in quanto a diffusione dei conflitti e 11° in quanto a frammentarietà dei gruppi armati che vi operano. Gran parte del fenomeno del banditismo si concentra nel Nordovest e nella cd. “Middle Belt”, la zona centrale del Paese.4 Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Nigeria, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove sussiste una forte instabilità politica e sociale, laddove in Italia, dove vive ormai da dieci anni, ha costituito il proprio nucleo familiare. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Ciò premesso, valutata l'integrazione sociale e familiare complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio affinché rilasci in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione ulteriore ed idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, sia dal punto familiare che sociale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Si fa RISERVA di provvedere con separato decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza dei limiti di reddito previsti rispetto al limite di legge, precisando per quali anni vi sia stato, eventualmente, il superamento di detti limiti, in relazione al nucleo familiare costituito dal ricorrente e dalla compagna AY RE. (Termine di 15 gg dalla comunicazione del presente decreto per il deposito)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente
10 sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 9.12.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Amnesty International, Rapporto 2023-2024, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa- subsahariana/nigeria/ Cont 3 , Nigeria, https://www.hrw.org/africa/nigeria 4 ACLED, Nigeria: 2024 Conflict Index Infographic, 6 dicembre 2024, https://acleddata.com/2024/12/06/nigeria-2024-conflict-index-infographic/
/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Andrea Perelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7729 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale proposto da nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Cacciamani del foro C.F._2 di Bologna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 3.7.2024, e notificato il 12.7.2024, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 9.3.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 10.1.2024, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi fosse stata trasmessa memoria del legale, con allegata documentazione, cui era seguita la conferma del parere negativo da parte della CT, in data 18.6.2024; che non fossero
1 emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, esprimendo parere negativo sull'istanza, ha ritenuto che, seppure il richiedente fosse presente in Italia dal 2015, non risultasse avere intrapreso alcun percorso di integrazione socio lavorativa sul territorio nazionale, non ritenendosi condizione sufficiente la sola presenza sul territorio di due sorelle e due fratelli. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il signor è in Italia dal 2015 e, nonostante la prolungata irregolarità del Pt_1 suo soggiorno, non risulta avere mai avuto pregiudizi penali;
che, in precedenza, ha provveduto al proprio sostentamento lavorando nel settore agricolo, seppur senza contratti di lavoro in regola, ed oggi vive grazie all'aiuto dei suoi famigliari, presenti sul territorio nazionale, e della sua attuale compagna RE AY, con cui convive;
che in Italia vivono, tutti in regola con il permesso di soggiorno, i suoi fratelli:
, nata in [...] il [...], cittadina italiana, che risiede a Molinella Persona_1
(Bo);
nata in [...] il [...] e residente a [...]; Parte_2
nato in [...] il [...] e residente a Reggio Emilia;
Parte_3 nato in [...] il [...] residente a Reggio Emilia in via Manara 10 Parte_4 con i rispettivi nuclei familiari. Ciò premesso ha allegato, nel caso in esame, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela di cui all'articolo 8 CEDU, considerato che un eventuale rimpatrio in Nigeria, Paese da cui manca da quasi 10 anni, con inevitabile affievolimento dei legami culturali e sociali, determinerebbe uno sradicamento dal territorio italiano con compromissione del suo diritto alla vita privata come realizzatosi in Italia nel corso di questi anni. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Genova emesso in data 12 luglio 2024 notificato in pari data accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova di rilascio del permesso di soggiorno condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” Con il ricorso è stata depositata la seguente documentazione:
- passaporto nigeriano del ricorrente rilasciato il 17.11.2022 (nell'autorità è indicato: PARIS- FRANCE);
- ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno nanti Questura di Genova in data 9.3.2023;
- attestato di competenza rilasciato al richiedente in data 29.07.2016 dalla Scuola di bottega artigiani di San Paolo (Brescia);
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nata in [...] il [...]) da cui risulta Persona_2 iscritta nella famiglia composta da: (n. 26.8.1980 in Nigeria); Persona_3 [...]
n. il 13.11.2012 a CA (nata il [...] a [...] Per_4 CP_2
2 RE) ed (nata il [...] a [...] e dal quale Controparte_3 risultano residenti nel Comune di Rubiera (Reggio Emilia) Via G. Reni 8;
-certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nato in [...] il [...]) da cui risulta iscritto Persona_5 nella famiglia composta da lui stesso e residente in [...];
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nato in [...] il [...]) e da cui risulta iscritto Parte_3 nella famiglia anagrafica composta da: (nata il [...] in [...]); Persona_6
(nato il [...] a [...]); (nato Parte_5 Parte_6 milia); ( ilia); Parte_7
(nato il [...] in [...]); (nato il [...] in Persona_7 Persona_8
Nigeria) tutti residenti in [...];
- certificato contestuale di nascita, residenza e stato famiglia e stato civile rilasciato il 23.07.2024 e relativo a (nata in [...] il [...]) da cui Persona_9 la stessa risulta coniu nato a [...] il [...]) dal CP_4
29.12.2016 e residente insieme allo stesso e a (nata il [...] Persona_10 in provincia di SA) in Molinella (BO) Via Morosini Giuseppe 9;
- carta di identità italiana di rilasciata dal Comune di Reggio Parte_3
Emilia il 12.9.2018;
- carta identità italiana di (cittadinanza Nigeria) rilasciata Persona_2 dal Comune di Rubiera il 22.08.2020;
-carta identità di (cittadinanza ITALIANA), rilasciata da Persona_11 comune di Molinella il 17.03.2022;
- dichiarazione a firma del ricorrente e della compagna, RE AY, nata in [...] il [...], nella quale riferiscono di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale/materiale e di coabitare a Voghera, in Via Rino Balladore 1 (documento del 15.07.2024, firmato a Bologna); nello stesso viene indicato che il richiedente ha residenza a Genova, Via Daneo 106 mentre la compagna sarebbe residente in [...];
-passaporto nigeriano della compagna unitamente alla striscia relativa alla richiesta di protezione speciale nanti la Questura di Genova, formalizzata in data 29.01.2024;
-certificato di residenza relativo alla compagna, RE AY del 29.01.2024, ove la stessa risulta residente in [...];
-dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in favore della compagna, dal 15.03.2024 al 01.12.2024, in appartamento sito in Genova, Corso Martinetti 29/1, vidimata;
Con successiva memoria autorizzata è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale con validità dal 10.10.2024 al 01.04.2025 in appartamento sito in Voghera, via Rino Balladore 1/1, vidimata;
- lettera del 12.09.2024 di rinnovo del contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato a nome della compagna RE, presso HU PA (agenzia per il lavoro) fino al 10.11.2024;
- buste paga per lavoro prestato presso Sapiens Spa dalla compagna RE AY per i mesi di novembre e dicembre 2023 (dalla busta paga di dicembre risulta imponibile fiscale annuo pari ad € 3.383,32 e assunzione il 30.10.2023) e da gennaio ad aprile 2024 (imponibile fiscale parziale pari ad € 5.549,81);
3 - buste paga per lavoro prestato dalla compagna presso HU da giugno ad agosto 2024 (imponibile fiscale parziale pari ad € 4.110,01 ed assunzione dal 13.6.2024);
- modello C2 storico CPI Pavia relativo alla compagna, aggiornato al 10.02.2025, da cui risulta occupata a far data dal 13.06.2024 presso HU PA con contratto a tempo determinato e qualifica di addetta al carico/scarico merci. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ch to come il richiedente fosse stato irregolare sul TN per otto anni e che, dall'istruttoria effettuata, non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 Dlgs 286/98. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, senza allegare la documentazione citata in comparsa. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, risulta incensurato e dal certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Genova, aggiornato a settembre 2024, nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito e la documentazione prodotta, la Giudice, con decreto del 2.10.2024, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata successivamente all'audizione del richiedente, all'udienza del 6.2.2025, all'esito della quale è stata disposta l'audizione, in qualità di teste, della signora RE AY. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente - che ha dimostrato di comprendere e parlare l'italiano, pur essendosi avvalso dell'interprete per le frasi più complesse - in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2015, proveniente dalla Libia, e di avere formulato domanda di protezione internazionale, poi rigettata nel 2017 dalla Commissione e successivamente dal Tribunale. Della sua famiglia di origine, in Nigeria, sono rimasti solo la madre e la sorella minore, con cui ha interrotto i contatti da circa due anni, mentre in Italia vivono due sorelle e due fratelli (una residente a Bologna, i due fratelli a Reggio Emilia e l'altra sorella in una località da lui non conosciuta), con cui ha contatti telefonici sporadici, andando a Pt_ trovare solo il fratello , saltuariamente. Ha riferito di essere stato ospite di un CAS di Brescia, per due anni, fino al rigetto della sua domanda di asilo, e di avere conseguito il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e partecipato ad un corso da meccanico. Ha poi chiarito di essersi trasferito in Austria, dopo il rigetto della sua domanda, per sei mesi, e poi in Francia, per sette mesi, tra il 2018 ed il 2019. Rientrato in Italia, ha vissuto, tra il 2019 al 2024, a Genova, ospite di un connazionale, per poi trasferirsi a Voghera nel 2024, insieme alla sua compagna, in casa di un connazionale, in via Rino Balladore. Richiesto di riferire in ordine alla sua storia sentimentale ha dichiarato che la compagna si chiama RE AY, di stare insieme a lei da tre anni, di averla conosciuta tramite Per_1 un'amica, durante una festa a Genova, quando ancora lei viveva in una comunità di Quarto;
ggiunto che da circa un anno e mezzo convivono, dapprima a Genova, nell'abitazione ove lui viveva, e poi a Voghera, dove la ragazza ha trovato lavoro avendo un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ha proseguito riferendo che la stessa lavora da due anni, dapprima per un Hotel dia Genova e, attualmente, come magazziniere, presso la ditta Shebaa a Cittadella (Voghera), con un guadagno mensile di circa 1.200-1.400 €.
4 Dal punto di vista lavorativo ha riferito di avere sempre lavorato, nel settore dei traslochi, ma sempre non in regola, non avendo ricevuto il codice fiscale, mentre trascorre il tempo libero sempre con AY, anche vendendo a Genova a trovare i loro amici. E' stata sentita la fidanzata AY, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la quale ha confermato la relazione sentimentale con il ricorrente, da tre anni, e la loro convivenza more uxorio. Più nel dettaglio la teste ha così risposto alle domande della Giudice:
“D quando e come hai conosciuto il ricorrente? R l'ho conosciuto a Genova nel 2022; l'ho conosciuto a casa di una mia amica nigeriana, che era con me nel Per_13
Campo; D da quanto tempo state insieme? Avete dei progetti insieme? R ci siamo messi insieme nel febbraio 2022, lo stesso mese che ci siamo conosciuti;
ci vogliamo sposare D hai conosciuto la sua famiglia? Chi e quando? R si l'ho conosciuta, con delle Parte_8 videochiamate, già dal 2023; ho conosciuto sua mamma;
mi è rimasta simpatica;
lei è contenta che stiamo insieme ed anche del nostro progetto di sposarci D ha conosciuto dei tuoi familiari? R si, mio zio ma anche mia mamma che stanno Parte_8 Pt_1 in Nigeria D sai che familiari ha in Italia ? Li frequenta? R si, c'è sua sorella ma non Pt_1 so come si chiama;
con lei si parlano al telefono ma non l'ho mai vista di persona;
ho anche conosciuto un suo fratello che è in Francia;
per il resto non so dire D da quanto tempo vivete insieme? R dal 2023; io sono stata in un Centro di accoglienza fino al 2023; da quando ne sono uscita siamo andati a vivere insieme;
all'inizio siamo andati a vivere a Quezzi con altri nigeriani;
avevamo una stanza per noi due D: adesso dove vivi e con chi? R vivo a Voghera in via Rino Balladore 1/1, con;
siamo in un appartamento ed abbiamo per Pt_1 noi una stanza, nelle altre stanze vivono altri due nigeriani;
il padrone di casa lo conosco come Precious, non so se è in affitto o altro;
D chi è che ha Persona_14 rilasciato la dichiarazione di ospitalità? R è Precious D: da quanto tempo vivi lì ? R: a gennaio prossimo saranno due anni D avete un contratto di affitto? Quanto pagate per stare lì? R paghiamo 380,00 al mese D: stai lavorando? Che lavoro fai? R lavoro in un hotel per le pulizie, da circa 5 mesi;
sono in regola e lavoro part time 4 ore al giorno;
talvolta anche più ore, guadagno circa 900/1.000. L'hotel è a Milano e vado con il treno D: come vi mantenete con il ricorrente? Lui che lavoro fa? Quanto guadagna? R: lavora in nero, fa dei lavoretti;
Pt_1 ad es la raccolta delle olive. Lui fa fatica a trovare lavoro perché non ha i documenti in regola” All'esito parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va osservato che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 9.3.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
5 all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali
6 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e, più recentemente, dalla Prima Sezione civile con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell'inclusione
7 sociale realizzatasi nel corso del lungo periodo di permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, nonché dell'importante legame affettivo presente sul territorio nazionale, tutti elementi che denotano un radicamento effettivo sul territorio nazionale. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2015, ha vissuto per i primi anni in regola, quale richiedente protezione internazionale, fruendo anche del sistema di accoglienza statale che gli ha consentito un percorso scolastico e formativo professionale. Dopo il rigetto della domanda ed un periodo trascorso fra l'Austria e la Francia fra il 2018 ed il 2019, ha vissuto irregolarmente sul TN fino alla presentazione della domanda di Pt_1 protezione speciale, il 9.3.2023, cui peraltro non è conseguito, come sarebbe stato suo diritto, il rilascio del codice fiscale. In questi anni, dopo un brevissimo periodo in cui ha vissuto ospite della sorella , Per_1 ha vissuto a Genova, ove ha conosciuto l'attuale compagna AY e avviato con lei la convivenza more uxorio, con progetti matrimoniali. La coppia ad oggi vive a Voghera, come da dichiarazione di ospitalità prodotta, per motivi di lavoro, avendo trovato AY una occupazione in quella zona, e si mantiene grazie ai guadagni della ragazza ed alle entrate derivanti da lavori occasionali svolti da
Pt_1 te, che ha dimostrato durante l'audizione di comprendere e parlare la lingua italiana, seppure ancora a livello elementare, può ritenersi avere ormai radicato le proprie abitudini di vita in Italia, ove si trova da circa 10 anni, dovendosi al contrario ritenere ormai sradicato dal contesto nigeriano, lasciato nel lontano 2015. In Italia, oltre alle relazioni familiari, peraltro non particolarmente curate per come riconosciuto dallo stesso interessato, il ricorrente si è creato un contesto amicale e, soprattutto, l'importante relazione sentimentale che l'istante ha instaurato da oltre tre anni con AY, cittadina nigeriana in regola con il permesso di soggiorno. Come dallo stesso dichiarato e confermato dalla ragazza, convive stabilmente Pt_1 con la compagna e con la stessa ha posto le basi per la formazione di un nucleo familiare solido, con un progetto matrimoniale. Sotto il profilo lavorativo il ricorrente non è riuscito ad oggi a rinvenire incarichi lavorativi in regola, in quanto privo di codice fiscale, situazione che plausibilmente verrà superata con il rilascio del permesso di soggiorno. In conclusione, il patrimonio della personalità del ricorrente può dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
8 nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Solo ad abundatiam, pertanto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Nigeria, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza condizione di insicurezza e instabilità, la quale rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini. Per quanto attiene alle condizioni di mancata tutela e salvaguardia dei diritti umani, secondo l'ultimo report 2023-2024 redatto da Amnesty International, “Sono state emesse sanzioni contro i media e accuse penali contro giornalisti per presunta diffamazione. Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Sono proseguiti gli sgomberi forzati e le autorità non hanno saputo mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti impegnate nel conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di PArizione forzata. La violenza sessuale e di genere è rimasta diffusa. Uomini sono stati incriminati ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio omosessuale. Le persone sfollate dalle loro case e reinsediate in altre località del paese non avevano cibo a sufficienza e accesso ai servizi di prima necessità.”2 In un'immagine più globale della Nigeria, Human Rights Watch riporta come l'accresciuta insicurezza in tutta la Nigeria continui a rappresentare una minaccia per i diritti umani. I gruppi scissionisti di , inclusa la provincia dell'Africa Per_15 occidentale dello Stato islamico, continuano a operare nel nord-est e a compiere attacchi all'interno e all'esterno della regione. Nel nord-ovest, gruppi di banditi emersi dopo anni di conflitto tra pastori nomadi e comunità agricole, rapiscono a scopo di riscatto, saccheggiano, uccidono e mutilano le persone a piacimento. Anche i violenti attori antigovernativi nel sud-est, dove ribolle l'agitazione separatista, minacciano la sicurezza dei cittadini. Le forze di sicurezza, nel rispondere a questi problemi, continuano a essere implicate negli abusi dei diritti. L'insicurezza è rimasta una preoccupazione nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2023, che sono state segnate da violenze alle urne e altre irregolarità. è emerso Parte_9 come il vincitore della corsa presidenziale, succeden Per_16 nel maggio 2023. I risultati delle elezioni sono stati tuttavia contestati in
[...] tribunale.3 Infine, ACLED ci mostra come la Nigeria, nella sua interezza, si posizioni in cima alla classifica per indice di conflitto, considerato di livello 5 “Estremo”: è il 6° Paese più
9 mortale al mondo, il 7° come pericolo per i civili, 17° in quanto a diffusione dei conflitti e 11° in quanto a frammentarietà dei gruppi armati che vi operano. Gran parte del fenomeno del banditismo si concentra nel Nordovest e nella cd. “Middle Belt”, la zona centrale del Paese.4 Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Nigeria, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove sussiste una forte instabilità politica e sociale, laddove in Italia, dove vive ormai da dieci anni, ha costituito il proprio nucleo familiare. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Ciò premesso, valutata l'integrazione sociale e familiare complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio affinché rilasci in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione ulteriore ed idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, sia dal punto familiare che sociale, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Si fa RISERVA di provvedere con separato decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza dei limiti di reddito previsti rispetto al limite di legge, precisando per quali anni vi sia stato, eventualmente, il superamento di detti limiti, in relazione al nucleo familiare costituito dal ricorrente e dalla compagna AY RE. (Termine di 15 gg dalla comunicazione del presente decreto per il deposito)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente
10 sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 9.12.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 Amnesty International, Rapporto 2023-2024, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa- subsahariana/nigeria/ Cont 3 , Nigeria, https://www.hrw.org/africa/nigeria 4 ACLED, Nigeria: 2024 Conflict Index Infographic, 6 dicembre 2024, https://acleddata.com/2024/12/06/nigeria-2024-conflict-index-infographic/