Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.9323/2013 avente ad oggetto: occupazione senza titolo
TRA
, Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentate e difese Parte_3 dall'avv. Marcello Fortunato con il quale elettivamente domiciliano in Salerno alla via SS MARTIRI SALERNITANI n.31 giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
-ricorrente
E
in persona del Sindaco Legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sara di Cunzolo con la quale elettivamente domicilia come in atti
-resistente -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto Sindacale prot. 1101 del 15.02.1982, il Comune di CP_1
disponeva l'occupazione d'urgenza dei terreni per cui è causa, per
[...]
complessivi mq 18.132, per il collocamento di 95 containers al fine di fronteggiare l'emergenza conseguente al sisma del 23.11.1980 .-
1
degli altri comproprietari chiedeva la riclassificazione dell'area per una nuova
“Pianificazione Urbanistica” (cfr. nota del prot. 8858 del 19.11.2012 – cfr. CP_1
doc. 7). Con nota prot. 8009 del 17.10.2011, il rappresentava di non poter, CP_1
allo stato, accogliere la richiesta della IG.ra , precisando, tuttavia, che in Pt_1 data 24.10.2011 l'Amministrazione Comunale avrebbe stipulato convenzione con il
Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e che, pertanto, la sua richiesta sarebbe stata vagliata in quella sede.-
Per l'annullamento della predetta nota, le ricorrenti adivano il TAR Campania.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 387 del 16.02.2012 (cfr. doc. 9), in ottemperanza della quale con deliberazione n. 55 del 13 aprile 2015, era adottato il piano per la Riclassificazione urbanistica dell'area (cfr. doc. 10), successivamente approvato con deliberazione n. 3 del 30 agosto 2016 (cfr. doc. 11)
Con il ricorso in oggetto le ricorrenti adivano l'intestato Tribunale, al fine di ottenere da parte del di la restituzione dell'area di CP_1 Controparte_1 loro proprietà nello stato in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso, ovvero il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima a far data dal
17.11.2005 fino al momento di effettiva restituzione. Nelle more, con atto di transazione del 17 dicembre 2014 (cfr. doc. 12), in relazione alla sentenza n. 9/2009 del Tribunale di Salerno, intervenuta a definizione del giudizio promosso dalle ricorrenti per il pagamento delle indennità successive al 1993 e vista anche l'imminente adozione del piano di riclassificazione che avrebbe consentito alle ricorrenti di edificare sull'area, a fronte del pagamento da parte del della CP_1 somma di € 20.400,00, le parti ritenevano definitivamente conclusa la controversia
2 con null'altro a che pretendere. Nonostante ciò, le ricorrenti non rinunciavano al presente procedimento e dopo innumerevoli rinvii, veniva ammessa CTU e nominato l' Ing. - Persona_1
In data 13.10.2022, il CTU depositava la propria relazione tecnica. Con comunicazione di cancelleria di fissazione dell'udienza del 14.07.2023, poi rinviata al 08.09.2023, inoltrata a mezzo pec all'indirizzo del Comune, quest'ultimo apprendeva della pendenza del presente giudizio e con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, - in via pregiudiziale, dichiarare l'azione improcedibile per cessata materia del contendere;
- nel merito, in ogni caso, rigettare le avverse domande in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il fosse CP_1
condannato nei limiti della somma dovuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo per il periodo successivo al 2014 e sino alla restituzione dell'area, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto in favore delle ricorrenti dal Controparte_1
, in ragione della compensazione delle predette somme con il maggior CP_1
credito vantato dal - in via istruttoria, disporsi la rinnovazione della CTU CP_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritto ed onorari digiudizio, oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge”.Successivamente, all'udienza del 22.12.2023, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 23.02.2024 e tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………
Va accolta l'eccezione di l'improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere, sulla base di plurime circostanze sopravvenute.
Le ricorrenti, le quali hanno presentato il presente ricorso ormai nel lontano 2013, hanno, infatti omesso di rappresentare in giudizio la circostanza che, a far data dal
17 dicembre 2014, la controversia deve intendersi definitivamente composta (cfr. doc. 12) con null'altro a che pretendere da parte delle IG.re , Parte_1
, e dal Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_1
in relazione ai terreni oggetto del presente giudizio.
[...] CP_1
3 Infatti il Comune di ha liquidato in favore delle ricorrenti Controparte_1
tutte le somme a titolo di indennità loro spettanti al 2014.
Alle indennità per il periodo di “occupazione” successivo, le stesse hanno, invece, espressamente rinunciato con atto di transazione (cfr. doc. 12), avendo ottenuto, in ottemperanza della sentenza n. 387 del 16.02.2012 (cfr. doc. 9), la riclassificazione dell'area con deliberazione n. 3 del 30 agosto 2016 (cfr. doc. 11) per la successiva edificazione, come richiesto con apposita istanza nel 2011 doc. 7).
Con atto di transazione del 17.12.2014, infatti, il , Controparte_1
nella persona del Sindaco pro-tempore, e la IG.ra , in proprio e in Pt_1
rappresentanza delle IG.re e , hanno Parte_3 Pt_2 Parte_3 deciso di comune accordo di “porre fine alla questione” così ritenendola
“definitivamente conclusa” specificando che “al pagamento della somma di euro
20.400,00 concordata con lo stesso comune nessuna pretesa poteva più essere avanzata.-
E' infondata e va rigettata altresì, la richiesta di condanna del al CP_1
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c., dal momento che, dagli accordi intervenuti tra le parti, le aree sarebbero state sgomberate non appena fosse stato presentato il piano urbanistico attuativo (PUA) e successivi permessi a costruire. Piano urbanistico in forza del quale oggi le ricorrenti pretenderebbero di aver diritto al maggior danno per la mancata realizzazione delle opere pur non avendolo mai presentato al per l'approvazione, sino al novembre dello CP_1
scorso anno.-
Ed invero il ha immediatamente provveduto allo sgombero delle aree .- CP_1
Appare, invece, evidente la mala fede delle ricorrenti nell'aver alimentato il presente procedimento, sino a richiedere l'ammissione di una CTU, con notevole dispendio e inutile spreco di attività processuale.
Come noto, ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. qualora la parte abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
4 Per tale ragione, il ha diritto a veder risarcito il CP_1 Controparte_1
proprio danno, da determinarsi in via equitativa, essendo stato coinvolto in un giudizio con ogni evidenza improcedibile già a far data dal dicembre 2014, per cessata materia del contendere,
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda per intervenuta transazione tra le parti;
2) Condanna le ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €7.052,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge;
3) Le spese di ctu restano a definitivo carico delle parti soccombenti;
4) Condanna le ricorrenti al pagamento di € 1000,00 a titolo di risarcimento in via equitativa in favore del convenuto;
CP_1
Così deciso in Salerno,18.03.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
5