Articolo 334 del Codice civile
Articolo 333Articolo 327
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 334.

((Rimozione dall'amministrazione.)) ((Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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