Articolo 337 bis del Codice civile
Articolo 336Articolo 337 ter
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7 febbraio 2014
Art. 337-bis.

((Ambito di applicazione)) ((In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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