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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 630/2025 R.G. vertente tra:
(C.F ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Tassoni n. 8/10, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: 1)autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
2)autorizzare la signora ad asportare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale;
CP_1
3)dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto alcun mantenimento dovrà essere versato né all'uno né all'altro.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre a spese a forfait 15%, CPA, IVA e successive occorrende.
Con ogni più ampia riserva.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 29.01.2025 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 Controparte_1 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente e procedeva all'audizione di , il quale dichiarava: “mia moglie vive Parte_1 ancora con me anche se ha la residenza anagrafica nella casa di sua proprietà. Mia moglie sa del ricorso e anche dell'udienza di oggi anche se non ha voluto nemmeno aprire la raccomandata e non l'ha ritirata. Ha stracciato l'avviso della raccomandata. Non so perché non abbia mai spostato la residenza. Mia moglie passa dalla casa di sua proprietà a controllarla e a ritirare la posta;
non l'ha mia concessa in affitto. La nostra unione è entrata in crisi anche perché ci sono stati problemi nella gestione dei rapporti con le mie figlie. Mia moglie non accetta la mia decisione di separarmi per motivi affettivi perché è convinta di riuscire a recuperare in futuro. Confermo che mia moglie lavora”. Il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio civile in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da parte ricorrente nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 29.01.2025, così provvede:
[...]
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ES AN (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 630/2025 R.G. vertente tra:
(C.F ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Tassoni n. 8/10, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: 1)autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
2)autorizzare la signora ad asportare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale;
CP_1
3)dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto alcun mantenimento dovrà essere versato né all'uno né all'altro.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre a spese a forfait 15%, CPA, IVA e successive occorrende.
Con ogni più ampia riserva.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 29.01.2025 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 Controparte_1 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente e procedeva all'audizione di , il quale dichiarava: “mia moglie vive Parte_1 ancora con me anche se ha la residenza anagrafica nella casa di sua proprietà. Mia moglie sa del ricorso e anche dell'udienza di oggi anche se non ha voluto nemmeno aprire la raccomandata e non l'ha ritirata. Ha stracciato l'avviso della raccomandata. Non so perché non abbia mai spostato la residenza. Mia moglie passa dalla casa di sua proprietà a controllarla e a ritirare la posta;
non l'ha mia concessa in affitto. La nostra unione è entrata in crisi anche perché ci sono stati problemi nella gestione dei rapporti con le mie figlie. Mia moglie non accetta la mia decisione di separarmi per motivi affettivi perché è convinta di riuscire a recuperare in futuro. Confermo che mia moglie lavora”. Il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio civile in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da parte ricorrente nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 29.01.2025, così provvede:
[...]
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in ES AN (MB) il giorno 28.04.2018 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES AN, anno 2018, n. 4, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ES AN (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi