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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3457/2023 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex artt. 337 ter, quater e quinquies c.c.”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in LATINA Parte_1
(LT) alla Piazza Bruno Buozzi n. 9, presso lo studio dell'Avv. ROCCATO MONICA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ROMA CP_1
(RM) alla via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell'Avv. CAMEROTA DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti.
1 N. R.G. 3457/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio intrattenuta con la sig.ra erano nate le figlie (il CP_1
18/09/2011) e (il 17/04/2014); che con decreto n. 17382/2018 del 27/09/2018 il Tribunale di Per_2
IN recepiva le condizioni di cui al ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedeva che il Tribunale: disponesse il provvisorio collocamento Per_ della figlia minore presso il padre;
in parziale modifica delle condizioni concordate, disponesse l'affido esclusivo delle minori al padre, con collocamento presso lo stesso;
regolamentasse il diritto di visita materno;
revocasse l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente;
disponesse la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori;
revocasse l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e per l'effetto ne ordinasse la restituzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo di: confermare i provvedimenti di CP_1 carattere economico e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
ammonire il genitore inadempiente;
individuare la somma di denaro dovuta per la violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento;
disporre il risarcimento dei danni in capo al resistente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti e della minore, CTU e monitoraggio dei Servizi Sociali. Per_ Con provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 4.12.2023 la minore veniva collocata in via prevalente presso il padre;
con successiva ordinanza del 23/12/2023 il Giudice, in parziale Per_ modifica delle condizioni consensuali, disponeva il collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore a settimane alterne, ferme restando le altre condizioni.
Con ordinanza del 14/02/2024 il Giudice disponeva in via temporanea l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la Per_2
Per_ madre e della figlia presso il padre;
regolamentava il diritto di visita di entrambi i genitori, revocava l'obbligo in capo al padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in Per_ favore della figlia confermando un assegno di mantenimento in favore della figlia per € Per_2
850,00 mensili;
confermava la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori e disponeva la presa in carico del nucleo da parte del di Itri. Parte_2
All'udienza del 24/09/2025 le parti davano atto del miglioramento dei rapporti e chiedevano un rinvio essendo pendenti le trattative per la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza cartolare del 10/12/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da contenzioso in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note scritte di udienza.
2 N. R.G. 3457/2023
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiano conformi alla legge e agli interessi della prole Per_ (affido congiunto delle figlie con collocamento della figlia presso il padre e della figlia Per_2 presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita di entrambi i genitori;
contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre per € 965,21 mensili oltre rivalutazione Per_2
Per_ ISTAT;
mantenimento diretto della figlia a carico del padre;
spese straordinarie ripartite al
50% tra i genitori;
assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ). CP_1
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara regolati come da accordo sottoscritto dalle parti e confermato all'udienza cartolare del
10/12/2025, i rapporti tra le parti e le figlie minori;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
IN, 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3457/2023 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex artt. 337 ter, quater e quinquies c.c.”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in LATINA Parte_1
(LT) alla Piazza Bruno Buozzi n. 9, presso lo studio dell'Avv. ROCCATO MONICA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ROMA CP_1
(RM) alla via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell'Avv. CAMEROTA DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti.
1 N. R.G. 3457/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio intrattenuta con la sig.ra erano nate le figlie (il CP_1
18/09/2011) e (il 17/04/2014); che con decreto n. 17382/2018 del 27/09/2018 il Tribunale di Per_2
IN recepiva le condizioni di cui al ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedeva che il Tribunale: disponesse il provvisorio collocamento Per_ della figlia minore presso il padre;
in parziale modifica delle condizioni concordate, disponesse l'affido esclusivo delle minori al padre, con collocamento presso lo stesso;
regolamentasse il diritto di visita materno;
revocasse l'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente;
disponesse la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori;
revocasse l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e per l'effetto ne ordinasse la restituzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo di: confermare i provvedimenti di CP_1 carattere economico e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
ammonire il genitore inadempiente;
individuare la somma di denaro dovuta per la violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento;
disporre il risarcimento dei danni in capo al resistente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti e della minore, CTU e monitoraggio dei Servizi Sociali. Per_ Con provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 4.12.2023 la minore veniva collocata in via prevalente presso il padre;
con successiva ordinanza del 23/12/2023 il Giudice, in parziale Per_ modifica delle condizioni consensuali, disponeva il collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore a settimane alterne, ferme restando le altre condizioni.
Con ordinanza del 14/02/2024 il Giudice disponeva in via temporanea l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la Per_2
Per_ madre e della figlia presso il padre;
regolamentava il diritto di visita di entrambi i genitori, revocava l'obbligo in capo al padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in Per_ favore della figlia confermando un assegno di mantenimento in favore della figlia per € Per_2
850,00 mensili;
confermava la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori e disponeva la presa in carico del nucleo da parte del di Itri. Parte_2
All'udienza del 24/09/2025 le parti davano atto del miglioramento dei rapporti e chiedevano un rinvio essendo pendenti le trattative per la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza cartolare del 10/12/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da contenzioso in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note scritte di udienza.
2 N. R.G. 3457/2023
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiano conformi alla legge e agli interessi della prole Per_ (affido congiunto delle figlie con collocamento della figlia presso il padre e della figlia Per_2 presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita di entrambi i genitori;
contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre per € 965,21 mensili oltre rivalutazione Per_2
Per_ ISTAT;
mantenimento diretto della figlia a carico del padre;
spese straordinarie ripartite al
50% tra i genitori;
assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ). CP_1
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara regolati come da accordo sottoscritto dalle parti e confermato all'udienza cartolare del
10/12/2025, i rapporti tra le parti e le figlie minori;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
IN, 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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