Articolo 332 del Codice civile
Articolo 339Articolo 341
Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 332.

Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale))

Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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