Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 332.
Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale))
Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale))
Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Commentari • 86
- 1. reintegrazione responsabilità genitorialehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 188.67972
[…] Leg.: Art. 332 c.c. - artt.44 e ss. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 55Provvedimento: Proc. n. 1390/2024 R.G. (art. 332 Cod. Civ.) […] Nella causa promossa ex art. 332 c.c. dal Patrocinio della madre ricorrente sig.ra Parte_1 , […] Con ricorso ex artt. 332 c.c. depositato in data 16.09.2024 il Patrocinio della madre dei minori ha avanzato istanza di reintegra della ricorrente nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori PE e Persona_2 essendone stata dichiarata decadutaLeggi di più...
- sostegno educativo domiciliare·
- collaborazione familiare·
- tutela minori·
- affidamento minori·
- reintegro responsabilità genitoriale·
- decadenza responsabilità genitoriale·
- monitoraggio Servizio sociale·
- sostegno psicologico·
- art. 332 c.c.·
- interesse del minore