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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/11/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
2022 1151
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2022 1151 R.G.
PROMOSSO DA
ato a Palagonia il 28/02/1975 ( ), elett. dom . Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palagonia v. V. Bellini n. 18 presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.92, , difesa dall'Avv. Concetta Di Pasquale;
CodiceFiscale_2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza del 7.10.2024, le parti, personalmente presenti, accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore per una definizione consensuale del giudizio e pertanto i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi alle condizioni proposte dal Giudice.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 18.10.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 6.8.1998 e dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(Catania 03.11.2000), (Catania 27.12.2003) e (Caltagirone Persona_2 Persona_3
24.04.2010).
Il ricorrente esponeva che a far data dalla pronuncia di separazione, omologata con decreto del
18.5.2021, non era più intervenuta alcuna riconciliazione con la moglie e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il sig. assegnava pertanto le seguenti conclusioni: Pt_1
-Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da iscrivere ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
-Confermare i provvedimenti emessi con il citato decreto di omologazione e non disporre alcun assegno divorzile in favore di alcuno delle parti, come già richiesto ed ottenuto in sede di separazione consensuale, in quanto i predetti sono attualmente economicamente autosufficienti. Nulla disporre, invece, per gli assegni familiari che sono stati ormai aboliti.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_1
evidenziava che:
1) il ricorrente è in arretrato nel pagamento dell'assegno di mantenimento da tre mesi, creando grosse difficoltà economiche alle figlie;
2) il ricorrente non ha mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie così come stabilito nell'accordo di separazione;
2 3) le due figlie, di cui una minorenne, frequentano la scuola e l'Università e necessitano dell'assegno di mantenimento per un importo certamente non inferiore ad euro 500,00 mensili, atteso che le spese per il mantenimento della figlia ono aumentate;
Per_2
Domandava pertanto che l'importo fissato a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli fosse elevato almeno in euro 500 mensili.
All'esito della udienza presidenziale del 12.5.2023, sentiti i coniugi, il Presidente confermava provvisoriamente le condizioni della separazione.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, alla udienza del 7.10.2024 il Giudice proponeva alle parti il seguente accordo sulle condizioni di divorzio:
“la figlia minore viene affidata in modo condiviso a entrambi i genitori e collocata presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, liberamente, ogniqualvolta lo vorrà.
Il sig. si impegna a prestare il consenso al rilascio del documento di identità della Parte_1 minore valido per l'espatrio.
Si conferma il contributo a carico del padre di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè Persona_4
previamente concordate e documentate.
La sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico previsto per le figlie corrisposto CP_1 dall'Inps.
Spese del giudizio compensate tra le parti”
Le parti dichiaravano quindi di accettare la superiore proposta e la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che emetteva parere favorevole.
Tanto considerato, valgono le seguenti considerazioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
3 Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 18.5.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Per quanto attiene alle ulteriori questioni il Tribunale ritiene di poter fare proprie le condizioni proposte alle parti dal Giudice istruttore, in quanto conformi alla legge e rispondenti anche agli interessi della prole.
Visto l'esito del giudizio e l'accordo raggiunto dai coniugi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6.8.1998 a Palagonia, atto trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, Anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. ORDINA all'INPS di versare direttamente l'importo dell'Assegno Unico erogato per i figli delle parti per l'intero a favore della sig.ra Controparte_1
3. COMPENSA le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 8.11.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2022 1151 R.G.
PROMOSSO DA
ato a Palagonia il 28/02/1975 ( ), elett. dom . Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palagonia v. V. Bellini n. 18 presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.92, , difesa dall'Avv. Concetta Di Pasquale;
CodiceFiscale_2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza del 7.10.2024, le parti, personalmente presenti, accettavano la proposta formulata dal
Giudice istruttore per una definizione consensuale del giudizio e pertanto i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi alle condizioni proposte dal Giudice.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 18.10.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 6.8.1998 e dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(Catania 03.11.2000), (Catania 27.12.2003) e (Caltagirone Persona_2 Persona_3
24.04.2010).
Il ricorrente esponeva che a far data dalla pronuncia di separazione, omologata con decreto del
18.5.2021, non era più intervenuta alcuna riconciliazione con la moglie e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il sig. assegnava pertanto le seguenti conclusioni: Pt_1
-Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da iscrivere ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
-Confermare i provvedimenti emessi con il citato decreto di omologazione e non disporre alcun assegno divorzile in favore di alcuno delle parti, come già richiesto ed ottenuto in sede di separazione consensuale, in quanto i predetti sono attualmente economicamente autosufficienti. Nulla disporre, invece, per gli assegni familiari che sono stati ormai aboliti.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_1
evidenziava che:
1) il ricorrente è in arretrato nel pagamento dell'assegno di mantenimento da tre mesi, creando grosse difficoltà economiche alle figlie;
2) il ricorrente non ha mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie così come stabilito nell'accordo di separazione;
2 3) le due figlie, di cui una minorenne, frequentano la scuola e l'Università e necessitano dell'assegno di mantenimento per un importo certamente non inferiore ad euro 500,00 mensili, atteso che le spese per il mantenimento della figlia ono aumentate;
Per_2
Domandava pertanto che l'importo fissato a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli fosse elevato almeno in euro 500 mensili.
All'esito della udienza presidenziale del 12.5.2023, sentiti i coniugi, il Presidente confermava provvisoriamente le condizioni della separazione.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, alla udienza del 7.10.2024 il Giudice proponeva alle parti il seguente accordo sulle condizioni di divorzio:
“la figlia minore viene affidata in modo condiviso a entrambi i genitori e collocata presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, liberamente, ogniqualvolta lo vorrà.
Il sig. si impegna a prestare il consenso al rilascio del documento di identità della Parte_1 minore valido per l'espatrio.
Si conferma il contributo a carico del padre di euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè Persona_4
previamente concordate e documentate.
La sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico previsto per le figlie corrisposto CP_1 dall'Inps.
Spese del giudizio compensate tra le parti”
Le parti dichiaravano quindi di accettare la superiore proposta e la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che emetteva parere favorevole.
Tanto considerato, valgono le seguenti considerazioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
3 Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 18.5.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Per quanto attiene alle ulteriori questioni il Tribunale ritiene di poter fare proprie le condizioni proposte alle parti dal Giudice istruttore, in quanto conformi alla legge e rispondenti anche agli interessi della prole.
Visto l'esito del giudizio e l'accordo raggiunto dai coniugi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6.8.1998 a Palagonia, atto trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, Anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. ORDINA all'INPS di versare direttamente l'importo dell'Assegno Unico erogato per i figli delle parti per l'intero a favore della sig.ra Controparte_1
3. COMPENSA le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 8.11.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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