Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 512/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Schisano (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio in Napoli (NA) al Vico Belledonne a Chiaia n. 16 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. Pierangela Abbate (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio in Napoli (NA) alla Via Toledo n. 272 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
pagina 1 di 6
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 17.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 08.02.2025, i ricorrenti e , premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 20.10.2012, dalla cui unione nascevano due figli, (il 23.07.2013) e Per_1 Per_2
(il 24.03.2020), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.06.2025, sostituita con note scritte, depositate il 27.05.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunzia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
pagina 2 di 6 “1- Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza e/domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata, a mezzo lettera raccomandata a/r, almeno i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento.
2- Assegnare la casa coniugale, sita in Giugliano in Campania (NA) alla via San Vito, 30 – di proprietà esclusiva della sig.ra alla stessa che vi continuerà ad abitare unitamente ai Pt_2
figli e , con tutti i mobili, gli arredi e gli oggetti ivi contenuti. Per_1 Per_2
3- Autorizzare il sig. al ritiro di tutti i beni di sua proprietà ed i suoi effetti personali Pt_1
entro la data del 28.02.2025 con espressa avvertenza che le parti concorderanno tempi e modalità del trasloco.
4- I figli minori (di anni 11) e (di anni 4) saranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per i minori relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle frequentazioni mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni di reciproca spettanza, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
La prole non dovrà mai essere coinvolta in eventuali dissidi ed incomprensioni fra essi genitori che ne garantiranno sempre la loro serenità.
In merito alla frequentazione padre/figli, il sig. potrà tenere con sé i figli ogni Parte_1
volta che lo vorrà compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e sportivi dei minori, ed in ogni caso, come da calendario che segue, salvo ulteriori diversi e migliori accordi che potranno intervenire, di volta in volta, fra essi genitori, con l'espressa avvertenza che il sig.
avrà sempre cura di prelevare ed accompagnare i minori presso la residenza Parte_3
materna:
a) 2 giorni alla settimana, preferibilmente il Mercoledì e Giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00, tenuto conto del cd. dopo scuola già frequentato dal primogenito con Per_1 accompagnamento presso l'abitazione materna.
b) durante il week and, a settimane alterne, dalle ore 10:00 e/o dall'uscita da scuola del alle ore 20.00 della con accompagnamento dei minori presso Pt_4 Pt_5
l'abitazione materna.
c) durante il periodo estivo (dal mese di Giugno dopo il termine dell'anno scolastico sino al
I Settembre) da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, per pagina 3 di 6 un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare le località, gli itinerari di viaggi e le strutture ove si recheranno in vacanza con i figli.
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 22 Dicembre alla sera del 30 Dicembre, con un genitore e dalla sera del 30 Dicembre alla sera del 6 Gennaio con l'altro;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal pomeriggio del Mercoledì della settimana Santa alla sera del Lunedì in Albis;
f) durante gli eventuali ponti e/o ulteriori festività annuali, previa accordo fra le parti da concordarsi almeno 7 giorni prima dell'evento ed in ogni caso anche i ponti e le festività dovranno essere alternate fra essi genitori;
g) laddove non sia possibile un accordo fra le parti per passare congiuntamente il giorno del compleanno ed onomastico della prole, i minori e , trascorreranno il Per_1 Per_2
giorno del loro compleanno ed onomastico, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni e a ricorrenze alternate tra i genitori;
mentre trascorreranno con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, festa della mamma e del papà.
5- A far data dal mese di Febbraio 2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , il Parte_2 Per_1 Per_2 complessivo importo pari ad € 900,00 mensili (novecento/00), (euro 450,00 quattrocentocinquanta/00 mensili per ciascun figlio) da corrispondersi mediante bonifico bancario in un'unica soluzione sul c/c della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_2
successivo adeguamento automatico annuale sulla scorta degli indici Istat, a far data dal mese di
Febbraio 2026.
6- Ad integrazione dell'importo del contributo al mantenimento erogato mensilmente dal sig.
in favore della prole, la sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Pt_1 Parte_2
Unico erogato dallo Stato in favore dei figli e di tanto si è tenuto conto nella determinazione del suddetto contributo economico paterno di cui al precedente punto 5).
7- Le spese straordinarie da sostenersi in favore dei minori e , preventivamente Per_1 Per_2
concordate fra i genitori e così come indicate e tassativamente specificate dal corrente
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Napoli Nord, di cui le parti hanno preso espressa visione, saranno suddivise nella misura del 50% fra essi genitori.
pagina 4 di 6 8- I coniugi, aventi entrambe ampia capacità lavorativa, dichiarano e si danno atto di essere economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto.
9- Le parti, ora per allora, si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco e relativo alla prole.
10- Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del presente atto s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare.
11- Le parti dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere.
12- Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
13- Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(NA) il 03.05.1984, e , nata a [...] il [...], ai Parte_2 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello pagina 5 di 6 stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 51, Parte II,
Serie A, sez. D, Anno 2012);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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