Articolo 315 del Codice civile
Articolo 318Articolo 315 bis
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
1 gennaio 2013
Art. 315

(( (Stato giuridico della filiazione). )) ((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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