Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.