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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 647 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco La Mura e Gennaro Di C.F._1
Somma ed elettivamente domiciliato in Gragnano (Na) alla via Nuova San Leone n. 99, come da procura in calce all'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato il 19.04.2018; opponente
E
ora Controparte_1 [...]
e come da atto notarile di fusione per Controparte_2 CP_3 incorporazione del 18.03.2019, rep. n. 41.033 - racc. n. 20.043, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Gradara (Pu) alla via Mancini n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Barbiani ed elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla Via Del Cannone n. 46 presso lo studio dell'avv. Antonio Crispino, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.07.2018; opposta
NONCHE'
limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_4
Conegliano (Tv) alla via Vittorio Alfieri 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso -Belluno e cod. fisc. , e, per essa, la mandataria con sede P.IVA_1 CP_5 legale in Verona al Viale dell'Agricoltura 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e cod. fis. , partita iva , giusta procura conferita con atto con P.IVA_2 P.IVA_3 autentica notarile rep. n. 306162 – racc. n. 37282, in persona della dott.ssa Persona_1 quale procuratore con poteri di firma giusta procura conferita con atto notarile del 17.06.2020,
1 rep. n. 56707 - racc. n. 16500, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli, come da procura speciale in calce all'atto di intervento del successore nel diritto a titolo particolare ex art. 111
c.p.c. depositato il 28.06.2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Grosseto alla via Cesare Battisti n. 85; terza intervenuta
Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 28.05.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 19.04.2018, ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificato, in data 4.04.2018, dalla (già Controparte_1 [...]
nei Comuni di e Verucchio), in virtù del contratto Controparte_6 CP_1 di mutuo stipulato con atto notarile del 3.03.2011, rep. 39.012 – racc. 14.355, per la somma di euro 267.700,90, comprensiva delle competenze professionali (a fronte di un'esposizione debitoria pari, alla data del 14.11.2017, ad euro 266.912,98). Premesso che il suddetto contratto di mutuo (garantito da iscrizione ipotecaria per la somma di euro 420.000,00 su due unità immobiliari site in Scalea indicate in catasto al foglio 1, particella 1133, sub. 96 e 95) è stato da lui stipulato, quale mutuatario, per l'importo di euro 210.000,00 al fine estinguere un precedente contratto di mutuo concluso con atto notarile del 13.05.2004, rep. 34.389 – racc. n. 11.912, e l'esposizione debitoria maturata dalla società COEDI s.r.l. nei confronti del medesimo istituto di credito, a fondamento dell'opposizione ha dedotto: - l'inesistenza del titolo esecutivo, avendo acquisito, a fronte di un importo finanziato di euro 210.000,00, la disponibilità giuridica della sola somma di euro 30.000,00, essendo stata incassata la restante parte dalla medesima banca mutuante per estinguere pregresse esposizioni debitorie;
- la nullità del contratto di mutuo, stante la mancanza del requisito di certezza e liquidità del credito a seguito dell'illegittima applicazione del piano di ammortamento implicante un fenomeno di anatocismo e la mancanza di un'univoca indicazione del tasso di interesse pattuito, nonché la sperequazione tra quello previsto in contratto e quello applicato;
- l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti ed effettivamente applicati, anche operando la somma tra quelli corrispettivi e quelli di mora, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.; - l'omessa specifica approvazione di clausole vessatorie;
- l'irregolarità dell'atto di precetto opposto, attesa l'omessa specifica indicazione degli importi richiesti e delle modalità di calcolo utilizzate. Pertanto, stante la ritenuta illegittimità del contratto di mutuo sotteso all'atto di precetto opposto e delle somme con esso richiesto, oltre che l'irregolarità del medesimo atto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via del tutto Parte_1 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto alla base del precetto notificato per tutte le motivazioni esplicitate nel corso della narrativa del presente atto;
2. nel
2 merito accertare e dichiarare che il contratto di mutuo posto alla base dell'atto di precetto notificato non costituisce valido titolo esecutivo per le motivazioni esplicitate nel corso della narrativa del presente atto;
3. sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o irregolarità del contratto di mutuo per tutte le motivazioni esplicitate dettagliatamente nel corso della narrativa del presente atto, ovvero per violazione dell'art. 1283
e 1284 c.c. e per inesistenza - irregolarità del titolo esecutivo, per applicazione del piano di ammortamento con illegittimo effetto anatocistico, per incertezza ed indeterminatezza del quantum del credito azionato, per illegittima previsione contrattuale di richiesta di pagamento di interessi passivi anticipati senza scomputo della sorte capitale, per mancanza di univoca indicazione del tasso e sperequazione tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato, per incertezza del tasso di interesse passivo applicato, per usurarietà dei tassi passivi pattuiti e complessivamente applicati, per irritualità di approvazione delle clausole vessatorie;
4. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o irregolarità del precetto per tutte le motivazioni esplicitate nel corso della narrativa del presente atto e dichiararne l'inefficacia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, irregolarità e improcedibilità di qualsivoglia procedura esecutiva eventualmente intrapresa sulla scorta del titolo e del precetto impugnato;
5. per l'effetto, in conformità, della espletanda CTU contabile condannare la
[...]
(già nei Controparte_1 Controparte_6 comuni di e alla restituzione in favore della parte opponente CP_1 Controparte_7 di tutto quanto percepito illegittimamente a vario titolo nel corso del rapporto contrattuale;
6. in subordine accertare e dichiarare che avendo il signor corrisposto parte delle Parte_1 rate dovute, ed avendo quindi corrisposto notevoli importi a titolo di interessi passivi e dovendo questi ultimi essere scomputati dalla sorte capitale e restituiti all'opponente, quest'ultimo è creditore nei confronti dell'Istituto di Credito opposto di una somma che sarà accertata in seguito ad idonea CTU ovvero in linea ulteriormente gradata accertare e dichiarare che gli importi eventualmente dovuti, se dovuti, sono quantificati nella nuova e diversa misura così come sarà rideterminata dalla espletanda CTU attesa l'usurarietà originaria del contratto di mutuo per la quale non essendo dovuto dal mutuatario alcun interesse, i pagamenti già effettuati devono essere reimputati unicamente a deconto del capitale mutuato;
7. condannare la
[...]
(già nei Controparte_1 Controparte_6 CP_ comuni di e Verucchio – – alla refusione delle spese e competenze di giudizio CP_1 CP_1 in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
Con comparsa, ritualmente depositata il 31.07.2018, si è costituita in giudizio la
[...]
già Banca di Credito Cooperativo Controparte_1
Valmarecchia nei Comuni di Rimini e Verucchio (Rimini) ed ora Controparte_8
stante l'atto notarile del 18.03.2019, Controparte_9 rep. n. 41.033 - racc. n. 20.043 (prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), in
3 virtù del quale la si è fusa per Controparte_10 incorporazione nella con Controparte_1 efficacia dall'1.04.2019 e l'incorporante ha assunto la nuova denominazione
[...]
Nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha Controparte_9 rilevato: - con riguardo alla presunta nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto opposto per mancanza di causa, l'avvenuto accredito il 3.03.2011 (ovvero nella stessa data della stipula dell'atto notarile) in favore dell'opponente della somma mutuata di euro
210.000,00 sul conto corrente n. 90-00-0031858 acceso presso la medesima banca mutuante ed a lui intestato (come da quietanza rilasciata con la sottoscrizione dell'atto notarile) e, in ogni caso,
l'indubbia validità, per pacifica giurisprudenza, di un mutuo fondiario anche se impiegato per ripianare precedenti esposizioni debitorie, non essendovi vincoli di destinazione delle somme erogate;
- con riguardo alla presunta nullità del mutuo per l'illegittima applicazione del piano di ammortamento, l'impossibile configurabilità concettualmente di un fenomeno anatocistico in un mutuo con un ammortamento cosiddetto “alla francese” e, con riferimento al tasso di mora, la piena legittimità delle previsioni dell'art. 2 del contratto di mutuo, poiché conformi alle disposizioni dell'art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000; - con riguardo alla presunta usura contrattuale, la validità dei tassi di interesse corrispettivi e moratori pattuiti, non potendo, in ogni caso, procedersi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, alla loro sommatoria;
- con riguardo alla presunta illegittimità di clausole vessatorie, l'assoluta genericità della relativa eccezione (stante, tra l'altro, l'omessa indicazione delle clausole in questione) e, comunque, la piena validità delle condizioni generali di contratto relative alle operazioni di finanziamento ipotecario compendiate nell'allegato C (costituente parte integrante dell'atto notarile) debitamente sottoscritte dalle parti ed espressamente richiamate nell'art. 9 del contratto;
- con riguardo alla presunta irregolarità formale dell'atto di precetto, la congrua specificazione nello stesso delle somme dovute dall'opponente sia per l'esposizione debitoria maturata a seguito della costituzione in mora e decadenza dal beneficio del termine (pari ad euro 266.912,98), sia a titolo di competenze professionali, anche in considerazione del fatto che, già con lettera raccomandata dell'11.10.2017, lamentando il mancato pagamento delle rate a partire da quella n.
19, scaduta il 3.10.2012, era stata comunicata la risoluzione di diritto ex artt. 1456 e 1186 c.c. del contratto di mutuo, con l'intimazione del pagamento della somma di euro 265.550,38, oltre interessi e spese sino al saldo. Pertanto, la società opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito: rigettare, perché infondata in fatto e diritto l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte dal sig. e con esse tutte le domande attoree svolte nei Parte_1 confronti di . Con condanna di parte attrice al pagamento delle Controparte_1 spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa”.
4 Con atto depositato il 28.06.2021 è intervenuta in giudizio, quale successore a titolo particolare della società opposta ex art. 111 c.p.c., la , per essa, la mandataria Controparte_4 CP_5
stante l'asserita intervenuta cessione in favore della prima, con contratto del 18.11.2020, ai
[...] sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione (come da avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prodotti in atti), del credito oggetto di causa. La stessa, eccepita la carenza della di legittimazione passiva della Controparte_4 in ordine a eventuali pretese risarcitorie e restitutorie derivanti da fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito (stante l'avvenuta sua successione nel solo lato attivo del rapporto di credito in contestazione), facendo proprie tutte le difese già prospettate dalla società opposta, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni da essa rassegnate.
Disattesa, con ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione delle parti (tenuta in data
2.04.2019), l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario sotteso all'atto di precetto opposto, in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
Acquisito detto elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate, nonché, in particolare, l'opponente ha rilevato la carenza di legittimazione sostanziale della terza intervenuta, stante la mancata prova sia dell'effettiva cessione in suo favore del credito oggetto di causa (attesa la mancata produzione del relativo contratto), sia dell'inclusione di tale credito tra quelli di cui agli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ex art. 58 Tub prodotti in atti.
Esaminati gli atti di causa (compresa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il
20.09.2021), l'esposizione debitoria dell'opponente oggetto dell'atto di precetto impugnato va rideterminata nella somma di euro 250.151,91, in luogo di quella pari ad euro 266.912,98 in esso indicata.
Considerata la costituzione in giudizio in corso di causa della (quale Controparte_4 asserita cessionaria ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, con contratto del
18.11.2020, del credito già vantato dalla società opposta), è opportuno chiarire, in via preliminare, gli effetti di una tale cessione anche sul piano processuale, per poi, approfondire, la questione della legittimazione sostanziale della medesima società.
Come noto, l'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la parte cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti secondo quanto richiesto, in via
5 ordinaria, dall'art. 1264 c.c.. In ogni caso, tale adempimento pubblicitario (analogamente alla notifica della cessione di cui all'art. 1264 c.c.) è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Quindi, il credito oggetto di cessione è nella titolarità della parte cessionaria sin dal momento in cui il contratto di cessione si
è perfezionato, la quale, pertanto, è legittimata a ricevere la prestazione dovuta, anche se gli adempimenti previsti dagli artt. 58 Tub e 1264 c.c. non sono ancora stati eseguiti. In altri termini, la cessione del credito si realizza con la stipula del contratto di cessione in blocco dei crediti, con la conseguenza che da tale momento la parte cessionaria è legittimata a ricevere la prestazione, ma il debitore ceduto è, comunque, liberato se adempie al creditore cedente prima dei suddetti adempimenti (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 17.3.2006 n. 5997). Pertanto, se nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto di cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto (richiesti dal richiamato art. 1264 c.c.), nel caso di applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 58 Tub, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto,
è richiesta la sola prova che essa sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mentre, secondo la disciplina ordinaria, è sufficiente che la parte cessionaria provi gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. III dell'8.10.2010 n. 20914 e, in modo conforme, Cass. civ. sez. I del 16.06.2006 n. 13954).
Altresì, sul piano processuale, come noto, la successione nel processo si realizza solo in caso di successione a titolo universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c., mentre la successione nel diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare contemplata dall'art. 111 c.p.c. non priva, di regola, il cedente della legittimazione attiva. Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la vicenda successoria conseguente al trasferimento di rapporti ex art. 58 Tub dà luogo ad un trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare regolato dall'art. 111
c.p.c., non potendo tale norma (che opera solo sul piano del diritto sostanziale) comportare l'applicazione di regole diverse da quelle vigenti in via generale in riferimento a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. del
26.08.2014 n. 18258, Cass. civ. del 16.11.2011 n. 23992 e Cass. civ. del 3.05.2010 n. 10653).
Quindi, l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. comporta che, salva l'estromissione su consenso delle parti, il processo prosegue con la parte originaria, la quale mantiene la sua legittimazione ad causam, sebbene la sentenza pronunciata nei suoi confronti spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria, essendo quest'ultima legittimata all'intervento nel processo (oltre che all'impugnazione della sentenza), in virtù, però, di una legittimazione autonoma rispetto a quella della propria dante causa, distinta e non sostitutiva (cfr. in questi termini Cass. civ. del 15.10.2014
n. 21773 e Cass. civ. del 12.04.2006 n. 8515).
6 Tanto premesso, viste le contestazioni mosse da parte opponente (nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.05.2025) in ordine alla legittimazione sostanziale della terza intervenuta (non avendo provato di essere effettivamente titolare del credito oggetto di causa), è opportuno, in primo luogo, precisare che la titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (diversa dalla legitimatio ad causam che attiene al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole), attenendo al merito della lite, investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 5.03.2012 n. 3404, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 14.06.2006 n. 13756). In particolare, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere, sicché spetta a chi vanta tale diritto allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera della controparte o lo svolgimento da parte della stessa di difese incompatibili con la sua negazione. Invero, le deduzioni con cui si contesta la titolarità del diritto oggetto di causa costituiscono mere difese, non potendo qualificarsi come eccezioni proponibili,
a pena di decadenza, entro determinati termini perentori;
sicché tali difese possono essere proposte in ogni fase del giudizio (compreso l'appello), nonché il giudice può rilevare la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio, se evincibile dagli atti di causa e dal compendio probatorio
(cfr. in tal senso la nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del
16.02.2016 n. 2951, cui si è uniformata la successiva unanime giurisprudenza sia di legittimità, che di merito). Dunque, la terza intervenuta avrebbe dovuto fornire prova della propria legittimazione sostanziale, vale a dire dell'effettiva titolarità in capo alla stessa, quale cessionaria, del credito oggetto di causa (cfr. in proposito Cass. civ. sez. III del 7.10.2024 n. 26127, secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n.
385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”, nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857, secondo cui “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
7 Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (cfr. Cass. civ. sez. III ord. n. 22151 del 5.09.2019). In particolare, è necessario tenere sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub. Sicché,
“in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023). (…) Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (…) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (cfr. Cass. civ. sez. I dell'8.11.2024 n. 28790 in motivazione). Ebbene, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la società terza intervenuta (anche in seguito alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da il 16.05.2025) non ha offerto alcuna prova dell'effettiva cessione Parte_1 in suo favore del credito oggetto del contendere (mediante la produzione dell'asserito contratto del 18.11.2020), né, tra l'altro, dagli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale prodotti in atti è dato evincere l'effettiva inclusione con certezza nelle operazioni di cessione ivi richiamate del credito in questione, stante l'omessa indicazione di criteri sufficientemente precisi. Pertanto, le domande proposte dalla terza intervenuta (sostanzialmente coincidenti con quelle spiegate dall'opposta) devono ritenersi infondate, attesa la mancata prova della legittimazione sostanziale della stessa.
8 Posto quanto sopra, innanzitutto, visto il tenore dei motivi di opposizione articolati nell'atto introduttivo del giudizio, va rilevato che il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del 2.12.2004 n. 22665, Cass. civ. del 4.08.2006 n. 17760 e Cass. civ. del 17.09.2007 n.
19331). Dunque, l'interposta domanda, al di là del nomen iuris con cui è stata rubricata, è giuridicamente qualificabile alla luce del petitum e della causa petendi. In particolare, in materia di esecuzione forzata, la differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva (vale a dire, il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni), mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa (e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione e la loro notifica, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis) (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
13.11.2009 n. 24047, nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. III del 5.5.2009 n. 10296, Cass. civ. sez. III del 25.11.2002 n. 16569 e Cass. civ. sez. lav. del 26.05.2017 n. 13381, secondo cui
“In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva). Invero, l'opposizione ad atto di precetto può configurare un'opposizione sia all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma ingiunta ovvero ne chieda la declaratoria della nullità del medesimo atto per vizi formali o della notifica;
sicché, se tale opposizione è accolta, nel primo caso, persiste l'idoneità del precetto (sia pure per un minore ammontare) a fungere da presupposto per l'esecuzione, mentre, nella seconda ipotesi, il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 26.02.1998 n. 2123).
Ebbene, innanzitutto, non è meritevole di plauso l'unica doglianza prospettata da Parte_1 qualificabile come un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (essendo
[...] stato, in ogni caso, rispettato il termine perentorio di venti giorni previsto dal primo comma di tale norma). In particolare, si fa riferimento alla denunciata l'irregolarità formale dell'atto di precetto opposto poiché carente della specifica indicazione degli importi richiesti e delle modalità di calcolo adottate. Per pacifica giurisprudenza, infatti, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c.) non richiede, quale requisito formale, a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata
9 in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. in questi termini, tra le altre, Cass. civ. sez. III del
19.02.2013 n. 4008). Dunque, alcuna nullità o, comunque, irregolarità formale può prospettarsi con riguardo all'atto di precetto per cui è causa, avendo la società opposta chiaramente indicato il credito intimato anche richiamando le pattuizioni del contratto di mutuo fondiario ad esso sotteso, oltre che (ai fini della quantificazione della medesima pretesa creditoria) la lettera raccomandata dell'11.10.2017 (prodotta in atti) precedentemente inviata.
Esaminando, invece, i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., in primo luogo, va disattesa la censura con cui è stata contestata l'esistenza del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto impugnato, non potendo a tanto valere il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3.03.2011 per il mancato perfezionamento dello stesso, stante l'utilizzo della maggior parte delle somme accreditate (pari ad euro 210.000,00) per estinguere pregresse esposizioni debitorie, avendo l'opponente, quale mutuatario, ottenuto la disponibilità materiale e giuridica della sola somma di euro 30.000,00.
Invero, posto che alcuna contestazione è stata mossa in ordine all'effettivo accredito in favore dell'opponente della somma mutuata mediante il versamento della stessa su un conto corrente a lui intestato (come da quietanza rilasciata nell'atto notarile e prova documentale offerta dalla società opposta con l'allegato n. 3 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione), per pacifica giurisprudenza, un contratto di mutuo è valido anche se volto ad estinguere pregresse esposizioni debitorie (cfr. in questo senso, ex ceteris, Cass. civ. dell'11.01.2001 n. 317, Cass. civ. del
20.04.2007 n. 9511, Cass. civ. del 26.03.2012 n. 4792, Cass. civ. del 27.12.2013 n. 28662 e Cass. civ. del 12.09.2014 n. 19282). E' stato, infatti, rilevato (come argomentato anche dalla società opposta) che il mutuo fondiario non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione, con la conseguenza che la somma erogata può essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, consentendone in tal modo una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione da parte del mutuatario di una garanzia reale. Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, dal momento che, per la sua validità, la somma erogata non deve essere diretta ad uno specifico fine che il mutuatario è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione della stessa, risultando connotato, piuttosto, dalla possibilità della concessione di una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di beni immobili, rustici o urbani. D'altra parte, il credito fondiario, storicamente nato come credito a lungo termine allo scopo di concedere liquidità a chi, avendo proprietà immobiliari, poteva offrire garanzie di rimborso, continua a mantenere la funzione di smobilizzo di tali beni e deve essere annoverato nella categoria dei crediti speciali in senso debole, vale a dire di quelli caratterizzati da una disciplina derogatrice di quella comune, ma non da un vincolo legale di destinazione del finanziamento. Tale assunto rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale il
10 credito fondiario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado e nel quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione, come quella menzionata nella stessa sedes materiae per il credito alle opere pubbliche (cfr. l'art. 42 del citato d.lgs. n. 385/1993). Pertanto, come rilevato anche di recente in sede giurisprudenziale, “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. civ. sez. un. del 5.03.2025 n.
5841).
Avuto riguardo, poi, agli altri motivi di opposizione prospettati da , occorre Parte_1 rilevare (come dedotto anche dalla società opposta e a dispetto, invece, delle doglianze articolate dall'opponente) che, per costante giurisprudenza, il piano di ammortamento a rata costante (noto come ammortamento “alla francese”) non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto lo stesso può sussistere soltanto se, in violazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via. Nell'ammortamento “alla francese”, invece, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata. Pertanto, alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale afferente ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. civ. del 19.03.2025 n. 7382, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale
11 sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”).
Inoltre, con riguardo all'anatocismo in operazioni di finanziamento con rimborso rateale della somma data in prestito, non può farsi a meno di richiamare l'art. 3 della delibera Cicr del
9.02.2000 (applicabile ai contratti - come quello in esame – sottoscritti a partire dal 1° luglio
2000). Invero, con tale norma è stato disposto, in deroga all'art. 1283 c.c., che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. Ebbene, nel caso di specie, le parti, nell'art. 2 del contratto di mutuo di cui si discute hanno espressamente previsto, in conformità di detta norma (come evidenziato anche dalla società opposta), l'obbligo del mutuatario di corrispondere alla banca mutuante su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento, un interesse di mora pari al vigente tasso contrattuale aumentato sino ad un massimo di tre punti e, comunque, nel rispetto della soglia antiusura. Dunque, è stata contrattualmente prevista la possibile applicazione di interessi di mora sull'intera rata non pagata (comprensiva di una quota interessi) senza la configurabilità di alcun illegittimo fenomeno di anatocismo.
È, poi, noto che, ai fini della valida pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale è necessaria, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la forma scritta ad substantiam, sicché, nel caso di violazione di tale norma imperativa, deve rilevarsi la nullità della pattuizione con cui è stata determinata, in via convenzionale, la misura del tasso di interesse, con la sua sostituzione con quello legale. Tuttavia, l'esigenza della forma scritta di cui al citato art. 1284, comma 3, c.c. deve ritenersi soddisfatta non solo nel caso di indicazione in cifre nel documento negoziale del tasso di interesse specificamente pattuito, ma anche laddove, in ottemperanza ai principi generali di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti e elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso convenzionale
(cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 29.11.1996 n. 10657, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2008 n. 11466, Cass. civ. sez. I del 23.09.2002 n. 13823). Infatti, ai fini della validità di tale ultima modalità di determinazione del tasso di interesse, cosiddetta per relationem, è condizione necessaria e sufficiente il riferimento a criteri prestabiliti ed elementi fattuali esterni oggettivamente verificabili, tanto da escludere che il parametro previsto consenta, in sostanza, il potere di ingerenza di una parte (ovvero dell'istituto di credito) e, quindi, la possibile unilaterale determinazione ad opera della stessa dell'interesse concretamente applicabile (cfr. al riguardo, tra
12 le altre, Cass. civ. del 13.06.2024 n. 16456, secondo cui “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”). È, dunque, sufficiente che il tasso di interesse convenzionale sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza incertezza ed alcun margine di discrezionalità in favore dell'istituto di credito, a nulla rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e il grado di perizia richiesta per la sua esecuzione. Inoltre, a nulla rileva, ai fini della validità di un contratto di mutuo con un piano di ammortamento “alla francese" (come nella specie), l'assenza di una pattuizione e dell'indicazione della modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi (cfr. al riguardo Cass. civ. del
19.03.2025 n. 7382 già citata, e Cass. civ. sez. un. del 29.05.2024 n. 15130, con cui è stato sostenuto che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”). Così come, tenuto conto della tipologia contrattuale in esame, alcuna nullità sarebbe potuta derivare dall'omessa specifica indicazione in forma scritta del TAEG (o ISC) (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. del 19.09.2024 n. 25199, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Con riguardo, infine, all'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, deve darsi atto dell'ormai pacifica applicabilità della disciplina antiusura anche a quelli di mora. Invero, a fronte del dibattito sorto sul punto in ambito dottrinario e giurisprudenziale, come noto, è intervenuto il legislatore con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.. In particolare, con tale disposizione normativa è stato stabilito: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
13 legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi, considerato l'espresso riferimento normativo agli interessi pattuiti “a qualunque titolo”, ha cominciato ad avere sempre più riscontro la tesi secondo cui anche gli interessi moratori soggiacessero alla disciplina prevista dagli artt.
1815 c.c. e 644 c.p. (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 5286/2000, Cass. civ. n. 5324/2003, Cass. civ.
n. 6992/2007). Anche con la sentenza n. 350 del 9.01.2013 (richiamata dall'opponente), la
Suprema Corte ha ribadito che l'interesse di mora deve essere pattuito nel rispetto del limite del tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula contrattuale, senza, comunque, in alcun modo avallare un'eventuale sommatoria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle misure percentuali del tasso di interesse corrispettivo e moratorio pattuito. In ogni caso, la questione ha trovato un punto fermo nell'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
18.09.2020 n. 19597, con cui è stato, tra l'altro, rilevato: “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1,
c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Dunque, detta sentenza ha ribadito il principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, precisando che la mancata ricomprensione di tali interessi nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove essi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Infatti, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM
14 come rilevato nei suddetti decreti. Tanto, precisando, altresì, che, nel caso di effettivo riscontro dell'usurarietà degli interessi di mora, gli stessi, in applicazione della regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 c.c., sarebbero, comunque, dovuti (a dispetto di quanto dedotto dall'opponente), sebbene in misura pari agli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
In ogni caso, pur soggiacendo anche gli interessi mora alla disciplina in tema di usura, deve escludersi, per giurisprudenza unanime, qualsivoglia sommatoria degli stessi con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, trattandosi (come rilevato pure dalla società opposta) di entità del tutto autonome, eterogenee e differenti non solo per natura e funzione, ma anche per la base di calcolo presa in considerazione.
La sommatoria di detti interessi, infatti, genererebbe un “tasso creativo” non convenuto tra le parti, né concretamente applicabile (cfr. in proposito, ex plurimis, Tribunale Napoli sez. II del
21.05.2020 n. 3546, con cui è stato ribadito che, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, data la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie;
infatti, se gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, gli interessi corrispettivi, invece, riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario;
quindi, l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va valutata con riferimento all'entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che si tratta di oneri dovuti in via alternativa e la loro sommatoria rappresenterebbe un “non tasso” od “un tasso creativo”, in quanto relativo ad interessi mai pattuiti e non concretamente applicabili;
nonché, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. del 4.11.2021 n. 31615, secondo cui “Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Così come, è ormai pacifico che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, non deve tenersi conto della commissione di estinzione anticipata. Per costante giurisprudenza, infatti, non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del superamento delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione anticipata, che viene chiesta dal creditore e pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata (per i più
15 svariati liberi motivi) e compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio, accordando il prestito. La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta, quindi, che essa non è computabile ai fini della verifica della non usurarietà. Si tratta, infatti, di una commissione non collegata all'erogazione del credito, non essendo una remunerazione a favore dell'istituto di credito dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, al contrario, il corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni ad essa connessi. Pertanto, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ. sez. III del 7.03.2022 n. 7352, nonché, in modo conforme, ex multis, Cass. civ. n. 23866/2022,
Cass. civ. n. 4597/2023 e Cass. civ. dell'8.07.2024 n. 18497).
Inoltre, è indubbio che a nulla rileva la cosiddetta “usura sopravvenuta”. E', infatti, noto che le
Sezioni Unite della Corte della Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di avallare la tesi (seguita dall'unanime successiva giurisprudenza) che nega la configurabilità della “usura sopravvenuta”, affermando il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
In ultimo, per quanto concerne il motivo di opposizione riguardante l'illegittimità di presunte clausole vessatorie inserite nel contratto di mutuo stipulato il 3.03.2011, non può che rilevarsi
(come evidenziato anche dalla società opposta) l'assoluta genericità di tale doglianza, stante l'omessa indicazione sia delle clausole asseritamente illegittime, che delle ragioni sottese alla vessatorietà delle stesse. Tanto, peraltro, non senza evidenziare, con riguardo alle condizioni generali di contratto compendiate nell'allegato C (ipotizzando che l'opponente abbia inteso riferirsi alle relative clausole), che tali condizioni oltre che specificamente sottoscritte dalle parti, sono state espressamente richiamate nell'art. 9 del contratto di mutuo fondiario, così da formare parte integrante dello stesso.
16 Ebbene, posto quanto rilevato, deve darsi atto, anche sulla base delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti (da ritenere condivisibile nei termini di seguito indicati, in quanto compiutamente motivata e basata su un'attenta disamina della documentazione prodotta) della legittimità del credito azionato con il precetto per cui è causa nei limiti dell'importo di euro 250.151,91, in luogo di quello di euro 266.912,98 in esso indicato (escluse le competenze professionali).
Invero, il c.t.u. ha rilevato: “Il contratto di Mutuo, stipulato in data 03/03/2011, prevede un importo finanziato di euro 210.000,00. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Non si prevedono periodi di preammortamento. Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 240 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati a tasso fisso del 5.30%, a partire dal 03/03/2011 fino alla data del 03.03.2016, successivamente al tasso variabile indicizzato parametro “Rendistato lordo media aritmetica semplice sei mesi precedenti”, pubblicato sul Sole 24 Ore, arrotondato al decimo superiore, maggiorato di 1,50 punti (alla data della stipula pari al 3,60% +1,5 = 5,10%).
Ritengo prioritario, al fine di poter rispondere in maniera adeguata al quesito postomi dalla S.V.
Ill.ma, precisare che, ai fini della determinazione di usura, trattasi di un mutuo ipotecario fondiario rientrante nella categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”. Nelle
“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, di agosto 2009, alla pag. 6, Cat.
7. Mutui, si legge: “I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corriposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determintata utilizzando un tasso variabile (cd. Mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base
a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”. Nella fattispecie, il contratto prevede rate calcolate al tasso fisso del 5,30% fino alla rata
(mensile) n. 60, ossia per 5 anni. Non vi è alcun dubbio che il contratto debba considerarsi, ai fini del calcolo dell'usura, come mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso. Viene inoltre convenuto un tasso di mora fisso, nella misura del 8,30%, previsto da contratto pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3,00 punti percentuali, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento” (cfr. pagine 19 e 20 della relazione di consulenza in atti). Altresì, con particolare riguardo alla verifica del TAEG, è stato rilevato: “Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 5,300%. Non sono state considerate spese iniziali (non prevedendo nulla, in tal senso, il documento di sintesi delle condizioni economiche e non
17 rilevando altro dal contratto di mutuo) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (di € 10,00/rata rilevabili dal documento di sintesi delle condizioni economiche). Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 5,514%.Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/01/2011 -
31/03/2011 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO”; nonché, in riferimento al tasso di mora convenuto, è stato osservato: “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,30% (ossia 5,30% + 3 punti).
Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 03.03.2011, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati (pari al 9,435%, ossia (4,19+2,1) x 1,5). Ciò in quanto per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene, dunque, la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
In ogni caso, nel contratto, art. 2 (“Determinazione del tasso di interesse e modalità di rimborso”), è stata prevista la clausola di salvaguardia: “comunque nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni”” (cfr. pagine 20 e 21 dell'elaborato peritale in atti).
Quindi, il c.t.u. anche attenendosi ai principi sopra richiamati, ha, correttamente, rilevato,: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 03/03/2011, sommate le commissioni, le remunerazioni
a qualsiasi titolo, le spese connesse e rilevabili dalla documentazione in atti (escluse imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)” (cfr. pagina 22 della relazione di consulenza in atti).
Invece, non sono condivisibili, alla luce di quanto sopra osservato, le considerazioni del c.t.u. nella parte in cui ha ritenuto non rispettate le norme civilistiche in punto di determinabilità dell'oggetto del contratto e di trasparenza delle condizioni economiche praticate, stante la mancata specifica indicazione nel contratto di mutuo sia della tipologia di ammortamento utilizzata (vale a dire, quello “alla francese” a rate costanti, come, comunque, indicato nel piano di ammortamento), sia delle voci considerate ai fini della determinazione TAEG.
Con riguardo, poi, al calcolo degli interessi di mora, ribadita la legittimità delle pattuizioni di cui all'art. 2 del contratto di mutuo de quo (poiché conformi all'art. 3 della delibera Cicr del
9.02.2000), deve rilevarsi che il c.t.u., applicando tali pattuizioni (e, quindi, calcolando gli interessi di mora sull'intera rata), ha escluso qualsivoglia fenomeno di usura, stante l'applicazione nel corso del rapporto di un tasso sempre nei limiti di legge, mentre dal ricalcolo del piano di
18 ammortamento eseguito è scaturito un importo di interessi moratori illegittimi pari all'irrisoria somma di euro 0,09.
Tuttavia, il c.t.u. ha evidenziato che, seppur nell'art. 9, comma 2, del “Capitolato delle condizioni generali di contratto relative alle operazioni di finanziamento ipotecario”, era stato previsto “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all'art. 5 e accessori tutti nella misura prevista dalle tabelle allegate al contratto di finanziamento …”, l'art. 5 del contratto di mutuo (espressamente richiamato in tale norma per il calcolo degli interessi di mora) riguardava gli adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia prestata, nulla prevedendo in merito al calcolo dei medesimi interessi (cfr. pagina 50 dell'elaborato peritale in atti); quindi, ha ritenuto, in modo condivisibile, di applicare il tasso di interesse legale.
Dunque, in conclusione, devono ritenersi corrette le conclusioni del c.t.u. con cui, nel ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, ha quantificato un'esposizione debitoria dell'opponente pari ad euro 250.151,91, a fronte dell'importo di euro 266.912,98 (escluse le competenze professionali) indicato nell'atto di precetto opposto (cfr. pagine 50 e 51 dell'elaborato peritale in atti). L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, quindi, deve ritenersi valida nei limiti di detta somma, oltre interessi legali ed oneri accessori (cfr. in tal senso, Cass. civ. del 30.01.2013
n. 2160, secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per
l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”, nonché, in modo conforme, ex plurimis,
Cass. civ. del 29.2.2008 n. 5515 e Cass. civ. dell'11.3.1992 n. 2938).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va condannato al loro Parte_1 pagamento in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55/2014, con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Invece, con riguardo al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e la terza intervenuta, si ritiene opportuno disporre la loro compensazione, tenuto conto dell'attività difensiva prestata (stante la costituzione in giudizio della , per essa, della solo in data 28.06.2021 con una piena Controparte_4 CP_5 adesione alle difese e domande già proposte dalla società opposta) e della pronuncia solo di recente degli arresti giurisprudenziali richiamati con riguardo alla prova della legittimazione sostanziale della suddetta terza intervenuta (a fronte delle contestazioni mosse da Parte_1
per la prima volta, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.05.2025).
[...]
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico dell'opponente (spese, per la precisione, liquidate, con decreto del 21.09.2021, nella
19 complessiva somma di euro 4.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, previa decurtazione dell'acconto disposto in corso di causa, se versato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 647/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla e, per essa, dalla mandataria Controparte_4 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., stante la mancata prova della legittimazione
[...] sostanziale della stessa;
- ridetermina l'esposizione debitoria facente capo a indicata nell'atto di precetto Parte_1 oggetto di causa nella somma di euro 250.151,91, oltre interessi legali e oneri accessori;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella
[...] complessiva somma di euro 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra e la e, per essa, la mandataria in persona Parte_1 Controparte_4 CP_5 del legale rappresentante p.t.;
- pone definitivamente a carico di , le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1 liquidate nella complessiva somma di euro 4.500,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, se dovute.
Paola, 13.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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