Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 543/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 del registro generale per gli affari di conteziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.3.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Roma n.16 presso lo studio dell'avv.to Alessandra Maini e avv.to Luca Esposito che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Feraldi n.16 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Rovere che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.3.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Bordighera il 11.6.2000 con;
che il Tribunale di Controparte_1
Imperia con sentenza in data 12.7.2018 (n.422/18) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio - chiedeva al Tribunale di voler modificare quanto ivi stabilito avuto riguardo al contributo posto a proprio carico per il mantenimento della Per_ IG (21 anni, essendo nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa Controparte_1 chiedeva rigettarsi le domande di controparte.
Avviate tra loro trattative positivamente orientate ad una definizione concordata del contenzioso, le parti in corso di causa raggiungevano un accordo. Disposta dal
Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto, concordando sulla medio tempore Per_ intervenuta indipendenza economica della IG maggiorenne e, conseguentemente, sulla possibilità di revocare il contributo paterno al suo mantenimento.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Imperia con sentenza di divorzio in data 12.7.2018 (n.422/18) nel senso che, fermo il resto:
1) revoca, con decorrenza dal mese di novembre 2024, il contributo posto a carico del padre con la sentenza di divorzio per il mantenimento ordinario e Per_ straordinario della IG , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 28.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 2