Sentenza 6 luglio 1983
Massime • 3
Ad integrare il concetto di residenza, quale abituale dimora di una persona, sono richiesti un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza del soggetto in un determinato luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi in modo duraturo. Per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza, non è necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo. ( V 792/77, mass n 384389; ( V 312/67, mass n 326148; ( V 565/65, mass n 311030).*
In caso di trasgressione di norme valutarie, il danno per lo stato è presunto, e l'infrazione è sanzionata anche nella Forma del tentativo; costituisce pertanto illecito punibile la negoziazione di titoli in valuta estera non effettuata attraverso gli organi valutari, in violazione degli artt. 4 e 7 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476, rimanendo irrilevante che le somme portate dai titoli non siano state riscosse. ( V 4844/81, mass n 415554; ( V 1055/74, mass n 369000).*
In materia di infrazioni valutarie, l'omessa dichiarazione di crediti di un residente,verso un non residente, nella previsione dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 giugno 1956 n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956 n. 786, integra ed esaurisce la materialità dell'illecito, senza che sia necessaria alcuna indagine al fine di accertare il verificarsi di un danno in concreto per lo stato, essendo il danno considerato in re ipsa nello schema normativo della violazione.*
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1983, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1983 |
Testo completo
Ad integrare il concetto di residenza, quale abituale dimora di una persona, sono richiesti un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza del soggetto in un determinato luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi in modo duraturo. Per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza, non è necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo. ( V 792/77, mass n 384389; ( V 312/67, mass n 326148; ( V 565/65, mass n 311030).*