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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calo' presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 90/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii da (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 CP_1
, entrambi residenti in [...]in Rio C.F._2
(RE), Via Rivone n. 47, presentato con il patrocinio dell'avv. Michela Del Rio;
letta la relazione particolareggiata dell'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;
osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché coniugi conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che i ricorrenti non hanno presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV ccii;
che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
1 rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 74.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante;
che risultano debiti a carico della sig.ra per circa euro CP_1
110.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante (in solido con il marito) e verso altro ente per l'utilizzo di due carte rotative;
rilevato che i coniugi non sono proprietari di beni immobili, né di altri beni utilmente liquidabili;
che il sig. è unicamente proprietario di una Renault Clio Pt_1 immatricolata nel 2007, targata DH363YM comprata nel 2021 (per euro 400), gravata da fermo amministrativo;
che il debitore è titolare di carta Postepay Evolution n. 5333171098715754, con saldo al 17/05/2025 di euro 392,64; che la sig.ra invece, è unicamente proprietaria di una CP_1
Renault Megane immatricolata nel 2010, targata AD501DW, acquistata usata nel 2021 per il prezzo di euro 5.210,00, anch'essa gravata da fermo amministrativo;
che la debitrice è titolare di carta Postepay Evolution n. 533317*****9642, con saldo al 01/05/2025 di euro 88,45, e di una carta prepagata ricaricabile n. ****0546, rilasciata da Unicredit SpA, con saldo zero;
rilevato ancora che il sig. è impiegato con contratto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.084,31 per 12 mensilità, su cui grava una trattenuta per pignoramento;
che la sig.ra invece, è impiegata con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato in scadenza alla fine del corrente mese di giugno e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.322,71; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che i coniugi vivono assieme ad una delle figlie, maggiorenne e non autosufficiente, in un immobile condotto in locazione;
che i ricorrenti hanno indicato in euro 2.558,30 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
2 osservato che lo stipendio del sig. è, come detto, stato Pt_1 oggetto di pignoramento;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, anche in ragione delle finalità perseguite dal ccii, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che i debitori si sono resi quindi rispettivamente disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma mensile di euro 400 ( e di euro 280 ( , tenuto conto di Pt_1 CP_1 quanto gli stessi contribuiscono in percentuale alle spese familiari (rispettivamente, 59,26% e 40,74% Pt_1 CP_1 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto eventualmente ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per la figlia a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori;
ritenuto che la circostanza per cui il contratto di lavoro della sig.ra scadrà alla fine del corrente mese non determina CP_1
l'inammissibilità della domanda, dovendo esserne valutati i presupposti sulla scorta delle circostanze di fatto presenti al momento della domanda;
osservato che la ricorrente, negli ultimi anni, ha sempre svolto attività di lavoro in forza di contratti a tempo determinato e che è quindi ragionevole ritenere, come ritenuto anche dal Gestore della crisi, che anche in futuro la stessa continuerà ad essere impiegata e, quindi, a percepire reddito;
che la condotta della ricorrente, riferita alla futura ricerca di una nuova occupazione, sarà oggetto di valutazione in sede di decisione sulla proponenda domanda di esdebitazione;
ritenuto quindi che non debba essere esaminata nel merito la domanda subordinata di esdebitazione del debitore incapiente;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le autovetture di loro proprietà e il saldo attivo delle carte di credito in precedenza indicati siano esclusi dalla liquidazione, le prime poiché necessarie ai ricorrenti per esigenze di lavoro e di famiglia, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
3 osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione delle due autovetture e del saldo attivo delle carte di credito possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione nelle conclusioni della propria relazione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie insussistenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sigg.ri (cf: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(cf: , entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Martino in Rio (RE), Via Rivone n. 47; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro
4 cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture e il saldo delle carte prepagate indicate in parte motiva, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;
VII. dispone che la somma mensile percepita dal sig. Parte_1
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.516,00; VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla sig.ra CP_1
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è
[...] pari ad euro 1.042,00 IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 11/06/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
5
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 90/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii da (cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 CP_1
, entrambi residenti in [...]in Rio C.F._2
(RE), Via Rivone n. 47, presentato con il patrocinio dell'avv. Michela Del Rio;
letta la relazione particolareggiata dell'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;
osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché coniugi conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che i ricorrenti non hanno presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV ccii;
che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
1 rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 74.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante;
che risultano debiti a carico della sig.ra per circa euro CP_1
110.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante (in solido con il marito) e verso altro ente per l'utilizzo di due carte rotative;
rilevato che i coniugi non sono proprietari di beni immobili, né di altri beni utilmente liquidabili;
che il sig. è unicamente proprietario di una Renault Clio Pt_1 immatricolata nel 2007, targata DH363YM comprata nel 2021 (per euro 400), gravata da fermo amministrativo;
che il debitore è titolare di carta Postepay Evolution n. 5333171098715754, con saldo al 17/05/2025 di euro 392,64; che la sig.ra invece, è unicamente proprietaria di una CP_1
Renault Megane immatricolata nel 2010, targata AD501DW, acquistata usata nel 2021 per il prezzo di euro 5.210,00, anch'essa gravata da fermo amministrativo;
che la debitrice è titolare di carta Postepay Evolution n. 533317*****9642, con saldo al 01/05/2025 di euro 88,45, e di una carta prepagata ricaricabile n. ****0546, rilasciata da Unicredit SpA, con saldo zero;
rilevato ancora che il sig. è impiegato con contratto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.084,31 per 12 mensilità, su cui grava una trattenuta per pignoramento;
che la sig.ra invece, è impiegata con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato in scadenza alla fine del corrente mese di giugno e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.322,71; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che i coniugi vivono assieme ad una delle figlie, maggiorenne e non autosufficiente, in un immobile condotto in locazione;
che i ricorrenti hanno indicato in euro 2.558,30 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
2 osservato che lo stipendio del sig. è, come detto, stato Pt_1 oggetto di pignoramento;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, anche in ragione delle finalità perseguite dal ccii, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che i debitori si sono resi quindi rispettivamente disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma mensile di euro 400 ( e di euro 280 ( , tenuto conto di Pt_1 CP_1 quanto gli stessi contribuiscono in percentuale alle spese familiari (rispettivamente, 59,26% e 40,74% Pt_1 CP_1 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto eventualmente ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per la figlia a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori;
ritenuto che la circostanza per cui il contratto di lavoro della sig.ra scadrà alla fine del corrente mese non determina CP_1
l'inammissibilità della domanda, dovendo esserne valutati i presupposti sulla scorta delle circostanze di fatto presenti al momento della domanda;
osservato che la ricorrente, negli ultimi anni, ha sempre svolto attività di lavoro in forza di contratti a tempo determinato e che è quindi ragionevole ritenere, come ritenuto anche dal Gestore della crisi, che anche in futuro la stessa continuerà ad essere impiegata e, quindi, a percepire reddito;
che la condotta della ricorrente, riferita alla futura ricerca di una nuova occupazione, sarà oggetto di valutazione in sede di decisione sulla proponenda domanda di esdebitazione;
ritenuto quindi che non debba essere esaminata nel merito la domanda subordinata di esdebitazione del debitore incapiente;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le autovetture di loro proprietà e il saldo attivo delle carte di credito in precedenza indicati siano esclusi dalla liquidazione, le prime poiché necessarie ai ricorrenti per esigenze di lavoro e di famiglia, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
3 osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione delle due autovetture e del saldo attivo delle carte di credito possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione nelle conclusioni della propria relazione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie insussistenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sigg.ri (cf: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(cf: , entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Martino in Rio (RE), Via Rivone n. 47; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro
4 cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture e il saldo delle carte prepagate indicate in parte motiva, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;
VII. dispone che la somma mensile percepita dal sig. Parte_1
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.516,00; VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla sig.ra CP_1
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è
[...] pari ad euro 1.042,00 IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 11/06/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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