CA
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile per la riforma della sentenza n. 3063/2019 del Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata il 14.11.19, iscritto al n. 1506/2020 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023 e pendente
TRA
Part
i. codice fiscale e partita iva in persona Parte_2 P.IVA_1
del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. dottor
[...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in CP_1
appello dall'Avvocato Luca Caravella (codice fiscale , C.F._1
-Appellante -
e
(già , Controparte_2 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
, titolare dell'impresa individuale denominata “ Controparte_4 Organizzazione_1
”,
[...]
-Appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.5.20 a mezzo pec ai procuratori
Part domiciliatari delle parti appellate, i. dopo aver analitica- Parte_2
mente descritto il rapporto negoziale intercorso con la (oggi , Controparte_3 Pt_2
avente ad oggetto la gestione di merce da distribuire ai punti vendita ubicati in Pt_2
Lazio, Molise, parte della Basilicata e Calabria, con descrizione delle conte- Pt_2
stazioni nel tempo intimate alla , appaltatrice, per ammanchi nella gestione CP_3
del magazzino e l'utilizzo di subappaltatori, indicazioni delle anticipazioni di ingenti somme versate alle maestranze della e della sua subappaltatrice Controparte_2 [...]
, elencazione degli inadempimenti dell'appaltatrice e dei danni Controparte_5
Part patiti dalla Di. che allegava essere posti alla base della Parte_2
decisione di recedere ex art. 1671 cod. civ. dal contratto di appalto;
dopo aver descritto l'accordo sindacale per l'ingresso del nuovo partner logistico, e le reciproche contesta-
zioni tra le originarie parti negoziali, evidenziava come, in tale contesto, l'impresa indi-
viduale , denominata “ ”, Organizzazione_1 Organizzazione_1
avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo in danno di e dei Controparte_2
Part suoi coobbligati, uno dei quali la i. per quest'ultimo limi- Parte_2
tatamente alla somma di Euro 49.998,58, al fine di conseguire il pagamento della somma complessiva di Euro 170.360,00 per le asserite prestazioni di trasporto, eseguite quale subvettore per conto dell'allora Controparte_3
Part Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione i. per “vedere Parte_2
accertato e dichiarato certo, liquido ed esigibile nonché dovuto, per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti della ai sensi dell'art. 7 ter del d. lgs. Controparte_6
n. 286/2005, l'asserito credito azionato derivante dalle asserite prestazioni svolte dalla
Pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
impresa individuale del Signor per trasporto di merci, per conto della Org_1
(vettore), a sua volta obbligata ad eseguire le prestazioni anche per Controparte_3
conto della odierna opponente;
b) per l'effetto, invocare il beneficium ordinis e, quindi, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale c) di- Controparte_2
chiarare non dovute le spese e competenze della fase monitoria e di quella odierna,
oltre gli interessi moratori.”
Part La Di. allegava l'inadempimento della Parte_2 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa creditoria della impresa individuale, la natura solidale dell'obbligazione sussidiaria, con necessario preventivo esercizio delle azioni giudizia-
rie, specificate dalla legge, nei confronti del debitore principale, l'assenza di comuni-
cazioni da parte dell'asserito creditore.
Replicava in giudizio l'impresa individuale opposta facendo presente, preliminarmente,
di aver estinto il debito solidale con gli altri obbligati, e CP_7 Org_2
dopo la notifica del decreto ingiuntivo e che l'obbligata principale aveva ricono-
[...]
Par sciuto il debito con Di. di Euro 49.998,58 rinunziando, con Parte_2
accordo a latere, ad ogni impugnazione del d.i. n. 4135/2017, per la quale diveniva de-
finitivo.
Il giudizio, dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei
Part confronti della società Opponente per l'importo di euro Controparte_8
Part 49.998,58 che la i. versava, si concludeva con la sen- Parte_2
tenza n. 3063, datata 11 novembre 2019, depositata in cancelleria il 14 novembre 2019,
Part con la quale il Tribunale di Napoli Nord revocava il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €. 49.998,58, Controparte_8
dichiarava inammissibile la chiamata in causa di compensava le Controparte_2
Part spese di lite nei rapporti tra e condannava Controparte_9
Part
al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_8 CP_2
quantificate in €. 5.534,00 oltre accessori.
Pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Il giudice motivava il governo delle spese di lite, come appena sintetizzato, con la man-
canza di effettivo interesse, da parte dell'attuale appellante, alla chiamata in causa della argomentando in parte motiva come Ce. Di non CP_2 Parte_2
avesse proposto alcuna domanda, nemmeno di accertamento, nei riguardi della
[...]
e come l'estensione del contraddittorio nei riguardi di tale società fosse Parte_3
stato sostanzialmente inutile.
2. Avverso la condanna alle spese in favore dell'obbligata principale Controparte_10
i. proponeva appello allegando l'esistenza di una contrad-
[...] Parte_2
dizione tra il dispositivo di condanna e la parte motiva, perché in quest'ultima si dava atto che l'opponente non aveva proposto alcuna domanda, nemmeno di accertamento,
nei confronti del vettore ma si è era limitata a chiedere la preventiva CP_2
escussione del suo patrimonio da parte della e, di conseguenza, la Org_1
Part Di. non poteva essere tenuta al pagamento delle spese di Parte_2
lite.
La finalità della notifica dell'atto di citazione in opposizione alla obbligata principale era stata di litis denuntiatio, alla non era addebitabile alcun Parte_4
inadempimento e si trovava ad essere convenuta in giudizio esclusivamente ex lege per il mancato pagamento imputabile unicamente alla Controparte_2
Il giudice riconosceva la legittimità della mera notifica dell'atto di opposizione alla
[...]
rilevandone l'effetto per il solo “diritto di regresso”, revocava il d.i. e com- Parte_3
Part pensava le spese con l'impresa opposta, in mancanza di colpa addebitabile alla i.
quale coobbligato ex lege;
rigettava ogni eccezione, anche in Parte_2
rito, sollevata dalla con la sua volontaria scelta di costituirsi in giudizio Controparte_2
e contraddittoriamente condannava l'opponente alla refusione di spese e competenze proprio alla contraddicendo il principio di causalità. Evidenziava come Controparte_2
il giudice non avesse ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalla e, Controparte_2
ciò nonostante, avesse condannato la al pagamento delle Parte_4
Pagina 4 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
spese di lite, in violazione del principio di causalità ex art. 91 c.p.c. non potendo, oltre-
tutto, esser qualificata come parte processuale . Controparte_2
Per l'appellante era anche erronea l'affermazione, di cui all'impugnata sentenza, se-
condo la quale non sussisteva un effettivo interesse alla chiamata in causa del vettore,
posto che questo aveva un interesse a comparire per eccepire, sostanzialmente, que-
stioni che potevano inficiare il rapporto processuale principale, instauratosi tra la oppo-
nente e l'opposta. La Ce. Di. non aveva formulato alcuna do- Parte_2
manda nei confronti della e quest'ultima non aveva alcuna interesse Controparte_2
a contraddire sui vizi della astratta chiamata in causa mentre era legittimata, essendo obbligata in rivalsa, a svolgere contestazioni sul rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, potendo svolgere contestazioni che, ove accolte, avrebbero comportato la definizione in rito del giudizio originario. Sussisteva il diritto della Parte_5
ad ottenere la refusione delle spese di lite in proprio favore da parte della
[...]
perché la lite era stata conseguenza dell'inadempimento nei confronti Controparte_2
della impresa doveva opporsi per non versare Organizzazione_3
somme superiori alla sorte capitale di Euro 49.998,58 per spese e competenze, anche nell'interesse della Controparte_2
L'appellante invocava l'applicazione degli artt. 88 e 92, comma 1 ultima parte, c.p.c. in virtù del contegno tenuto da giudicato tale da giustificare l'addebito Controparte_2
delle spese di giudizio.
Così concludeva: “Dichiarare parzialmente viziata in fatto ed in diritto la sentenza n.
3063/2019 (rep. n. 5608/2019) del Tribunale di Napoli Nord – G. Unico dott. Pasquale
Ucci, datata 11 novembre 2019, depositata in cancelleria in data 14 novembre 2019,
non notificata, nella causa inter partes, iscritta al n. 11212/2017 di R.G., e vedere, di
conseguenza e previa sua riforma parziale, rigettate tutte le eccezioni sollevate in primo
grado, accertata e dichiarata la responsabilità della condotta processuale ed extra pro-
cessuale della per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, Controparte_2
Pagina 5 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Part condannare la al pagamento in favore della i. Controparte_2 Parte_2
delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati
[...]
di I.V.A. e C.P.A. come per legge, confermando, per tutto il resto, la sentenza gravata”.
3. All'udienza del 24 ottobre 2023 la Corte tratteneva la causa in decisione con ces-
sione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della difesa finale. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. La Corte dichiara la contumacia di e di , titolare Controparte_2 Controparte_4
dell'impresa individuale denominata “ ”, non co- Organizzazione_1
stituitisi in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche eseguite tramite PEC.
5. La Corte evidenzia come le conclusioni precisate nell'atto introduttivo dell'atto di ci-
tazione in opposizione al decreto ingiuntivo in primo grado, da parte della
[...]
prevedessero, in via preliminare, tra l'altro, “accertare e dichiarare il Parte_4
beneficio della preventiva escussione dell'obbligata principale e, nel Controparte_2
merito, “condannare la , quale obbligata principale, al pagamento delle CP_6
somme dovute, oltre accessori, con conseguente escussione preventiva del suo patri-
monio…”
Il giudice di primo grado precisava, nel ritenere non proposta alcuna domanda nei ri-
guardi della da parte della di voler con CP_6 Parte_4
ciò intendere non l'assenza di qualsivoglia pronuncia bensì che l'opponente “si è limitata a chiedere la preventiva escussione del suo patrimonio da parte della Parte_6
” e che la chiamata in causa aveva lo scopo di ottenere una pronuncia in danno
[...]
della coobbligata solidale. L'inutilità della chiamata in causa discendeva dall'aver la
[...]
, prima della notifica dell'atto di opposizione, già comunicato alla CP_11 [...]
di riconoscere il debito nei confronti del sub vettore. Parte_4
La Corte non concorda con il giudice circa l'assenza della domanda, ritenuta indubita-
bilmente proposta, come evidentemente risultava dalla semplice lettura delle
Pagina 6 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
conclusioni precisate. La Corte intende le domande proposte del tutto infondate, in quanto la preventiva escussione era questione inerente la fase esecutiva successiva all'accertamento del credito avvenuto, per la , prima della notifica dell'atto di CP_2
Part citazione in opposizione. E' infondato quindi l'appello proposto perché era la Di.
a causare l'intervento in giudizio della , era sempre Parte_2 CP_2
l'attuale appellante a chiedere la pronuncia del giudice nei confronti dell'obbligata prin-
cipale e le pretese mosse risultavano del tutto infondate tanto da comportare, in virtù
dell'ordinario principio di soccombenza, l'impugnata pronuncia sul governo delle spese di lite.
La finalità della notifica dell'atto di citazione in opposizione alla obbligata principale non era di semplice litis denuntiatio, come sostenuto dalla Parte_4
proprio per la richiesta al giudice di emettere provvedimenti che avrebbero dovuto pro-
durre effetti nei riguardi della e, a tal riguardo, in nulla incideva l'ina- Controparte_2
dempimento di quest'ultima società all'origine della pretesa azionata in sede monitoria.
La era parte processuale perché ingiustamente coinvolta nel conten- Controparte_2
zioso dalla nonostante l'adesione della stessa Parte_4 [...]
alle ragioni creditorie azionate, con la conseguenza di non poter sollevare CP_12
eccezione alcuna alla nell'azione di rivalsa da quest'ul- Parte_4
tima eventualmente successivamente promossa, anche per le spese legali liquidate nel procedimento monitorio. La Corte, infine, non rinveniva alcuna possibilità di applicazione degli artt. 88 e 92, comma 1 ultima parte, c.p.c. in danno della da Controparte_2
che, oltretutto, comunicava l'adesione alle ragioni di credito azionate con il decreto in-
giuntivo prima che la promuovesse l'opposizione. Parte_4
6. La contumacia del appellati esonera la Corte dal dover decidere sulle spese di lite del grado.
7. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass.
14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) –, della
Pagina 7 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P. Q. M.
Part definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Di. Parte_2
avverso la sentenza sentenza n. 3063/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 14.11.19, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla dispone per le spese di lite del grado c) Dichiara la sussistenza, per parte appellante, dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 16 2.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile per la riforma della sentenza n. 3063/2019 del Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata il 14.11.19, iscritto al n. 1506/2020 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023 e pendente
TRA
Part
i. codice fiscale e partita iva in persona Parte_2 P.IVA_1
del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. dottor
[...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in CP_1
appello dall'Avvocato Luca Caravella (codice fiscale , C.F._1
-Appellante -
e
(già , Controparte_2 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
, titolare dell'impresa individuale denominata “ Controparte_4 Organizzazione_1
”,
[...]
-Appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.5.20 a mezzo pec ai procuratori
Part domiciliatari delle parti appellate, i. dopo aver analitica- Parte_2
mente descritto il rapporto negoziale intercorso con la (oggi , Controparte_3 Pt_2
avente ad oggetto la gestione di merce da distribuire ai punti vendita ubicati in Pt_2
Lazio, Molise, parte della Basilicata e Calabria, con descrizione delle conte- Pt_2
stazioni nel tempo intimate alla , appaltatrice, per ammanchi nella gestione CP_3
del magazzino e l'utilizzo di subappaltatori, indicazioni delle anticipazioni di ingenti somme versate alle maestranze della e della sua subappaltatrice Controparte_2 [...]
, elencazione degli inadempimenti dell'appaltatrice e dei danni Controparte_5
Part patiti dalla Di. che allegava essere posti alla base della Parte_2
decisione di recedere ex art. 1671 cod. civ. dal contratto di appalto;
dopo aver descritto l'accordo sindacale per l'ingresso del nuovo partner logistico, e le reciproche contesta-
zioni tra le originarie parti negoziali, evidenziava come, in tale contesto, l'impresa indi-
viduale , denominata “ ”, Organizzazione_1 Organizzazione_1
avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo in danno di e dei Controparte_2
Part suoi coobbligati, uno dei quali la i. per quest'ultimo limi- Parte_2
tatamente alla somma di Euro 49.998,58, al fine di conseguire il pagamento della somma complessiva di Euro 170.360,00 per le asserite prestazioni di trasporto, eseguite quale subvettore per conto dell'allora Controparte_3
Part Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione i. per “vedere Parte_2
accertato e dichiarato certo, liquido ed esigibile nonché dovuto, per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti della ai sensi dell'art. 7 ter del d. lgs. Controparte_6
n. 286/2005, l'asserito credito azionato derivante dalle asserite prestazioni svolte dalla
Pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
impresa individuale del Signor per trasporto di merci, per conto della Org_1
(vettore), a sua volta obbligata ad eseguire le prestazioni anche per Controparte_3
conto della odierna opponente;
b) per l'effetto, invocare il beneficium ordinis e, quindi, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale c) di- Controparte_2
chiarare non dovute le spese e competenze della fase monitoria e di quella odierna,
oltre gli interessi moratori.”
Part La Di. allegava l'inadempimento della Parte_2 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa creditoria della impresa individuale, la natura solidale dell'obbligazione sussidiaria, con necessario preventivo esercizio delle azioni giudizia-
rie, specificate dalla legge, nei confronti del debitore principale, l'assenza di comuni-
cazioni da parte dell'asserito creditore.
Replicava in giudizio l'impresa individuale opposta facendo presente, preliminarmente,
di aver estinto il debito solidale con gli altri obbligati, e CP_7 Org_2
dopo la notifica del decreto ingiuntivo e che l'obbligata principale aveva ricono-
[...]
Par sciuto il debito con Di. di Euro 49.998,58 rinunziando, con Parte_2
accordo a latere, ad ogni impugnazione del d.i. n. 4135/2017, per la quale diveniva de-
finitivo.
Il giudizio, dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei
Part confronti della società Opponente per l'importo di euro Controparte_8
Part 49.998,58 che la i. versava, si concludeva con la sen- Parte_2
tenza n. 3063, datata 11 novembre 2019, depositata in cancelleria il 14 novembre 2019,
Part con la quale il Tribunale di Napoli Nord revocava il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €. 49.998,58, Controparte_8
dichiarava inammissibile la chiamata in causa di compensava le Controparte_2
Part spese di lite nei rapporti tra e condannava Controparte_9
Part
al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_8 CP_2
quantificate in €. 5.534,00 oltre accessori.
Pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Il giudice motivava il governo delle spese di lite, come appena sintetizzato, con la man-
canza di effettivo interesse, da parte dell'attuale appellante, alla chiamata in causa della argomentando in parte motiva come Ce. Di non CP_2 Parte_2
avesse proposto alcuna domanda, nemmeno di accertamento, nei riguardi della
[...]
e come l'estensione del contraddittorio nei riguardi di tale società fosse Parte_3
stato sostanzialmente inutile.
2. Avverso la condanna alle spese in favore dell'obbligata principale Controparte_10
i. proponeva appello allegando l'esistenza di una contrad-
[...] Parte_2
dizione tra il dispositivo di condanna e la parte motiva, perché in quest'ultima si dava atto che l'opponente non aveva proposto alcuna domanda, nemmeno di accertamento,
nei confronti del vettore ma si è era limitata a chiedere la preventiva CP_2
escussione del suo patrimonio da parte della e, di conseguenza, la Org_1
Part Di. non poteva essere tenuta al pagamento delle spese di Parte_2
lite.
La finalità della notifica dell'atto di citazione in opposizione alla obbligata principale era stata di litis denuntiatio, alla non era addebitabile alcun Parte_4
inadempimento e si trovava ad essere convenuta in giudizio esclusivamente ex lege per il mancato pagamento imputabile unicamente alla Controparte_2
Il giudice riconosceva la legittimità della mera notifica dell'atto di opposizione alla
[...]
rilevandone l'effetto per il solo “diritto di regresso”, revocava il d.i. e com- Parte_3
Part pensava le spese con l'impresa opposta, in mancanza di colpa addebitabile alla i.
quale coobbligato ex lege;
rigettava ogni eccezione, anche in Parte_2
rito, sollevata dalla con la sua volontaria scelta di costituirsi in giudizio Controparte_2
e contraddittoriamente condannava l'opponente alla refusione di spese e competenze proprio alla contraddicendo il principio di causalità. Evidenziava come Controparte_2
il giudice non avesse ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalla e, Controparte_2
ciò nonostante, avesse condannato la al pagamento delle Parte_4
Pagina 4 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
spese di lite, in violazione del principio di causalità ex art. 91 c.p.c. non potendo, oltre-
tutto, esser qualificata come parte processuale . Controparte_2
Per l'appellante era anche erronea l'affermazione, di cui all'impugnata sentenza, se-
condo la quale non sussisteva un effettivo interesse alla chiamata in causa del vettore,
posto che questo aveva un interesse a comparire per eccepire, sostanzialmente, que-
stioni che potevano inficiare il rapporto processuale principale, instauratosi tra la oppo-
nente e l'opposta. La Ce. Di. non aveva formulato alcuna do- Parte_2
manda nei confronti della e quest'ultima non aveva alcuna interesse Controparte_2
a contraddire sui vizi della astratta chiamata in causa mentre era legittimata, essendo obbligata in rivalsa, a svolgere contestazioni sul rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, potendo svolgere contestazioni che, ove accolte, avrebbero comportato la definizione in rito del giudizio originario. Sussisteva il diritto della Parte_5
ad ottenere la refusione delle spese di lite in proprio favore da parte della
[...]
perché la lite era stata conseguenza dell'inadempimento nei confronti Controparte_2
della impresa doveva opporsi per non versare Organizzazione_3
somme superiori alla sorte capitale di Euro 49.998,58 per spese e competenze, anche nell'interesse della Controparte_2
L'appellante invocava l'applicazione degli artt. 88 e 92, comma 1 ultima parte, c.p.c. in virtù del contegno tenuto da giudicato tale da giustificare l'addebito Controparte_2
delle spese di giudizio.
Così concludeva: “Dichiarare parzialmente viziata in fatto ed in diritto la sentenza n.
3063/2019 (rep. n. 5608/2019) del Tribunale di Napoli Nord – G. Unico dott. Pasquale
Ucci, datata 11 novembre 2019, depositata in cancelleria in data 14 novembre 2019,
non notificata, nella causa inter partes, iscritta al n. 11212/2017 di R.G., e vedere, di
conseguenza e previa sua riforma parziale, rigettate tutte le eccezioni sollevate in primo
grado, accertata e dichiarata la responsabilità della condotta processuale ed extra pro-
cessuale della per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, Controparte_2
Pagina 5 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Part condannare la al pagamento in favore della i. Controparte_2 Parte_2
delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati
[...]
di I.V.A. e C.P.A. come per legge, confermando, per tutto il resto, la sentenza gravata”.
3. All'udienza del 24 ottobre 2023 la Corte tratteneva la causa in decisione con ces-
sione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della difesa finale. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. La Corte dichiara la contumacia di e di , titolare Controparte_2 Controparte_4
dell'impresa individuale denominata “ ”, non co- Organizzazione_1
stituitisi in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche eseguite tramite PEC.
5. La Corte evidenzia come le conclusioni precisate nell'atto introduttivo dell'atto di ci-
tazione in opposizione al decreto ingiuntivo in primo grado, da parte della
[...]
prevedessero, in via preliminare, tra l'altro, “accertare e dichiarare il Parte_4
beneficio della preventiva escussione dell'obbligata principale e, nel Controparte_2
merito, “condannare la , quale obbligata principale, al pagamento delle CP_6
somme dovute, oltre accessori, con conseguente escussione preventiva del suo patri-
monio…”
Il giudice di primo grado precisava, nel ritenere non proposta alcuna domanda nei ri-
guardi della da parte della di voler con CP_6 Parte_4
ciò intendere non l'assenza di qualsivoglia pronuncia bensì che l'opponente “si è limitata a chiedere la preventiva escussione del suo patrimonio da parte della Parte_6
” e che la chiamata in causa aveva lo scopo di ottenere una pronuncia in danno
[...]
della coobbligata solidale. L'inutilità della chiamata in causa discendeva dall'aver la
[...]
, prima della notifica dell'atto di opposizione, già comunicato alla CP_11 [...]
di riconoscere il debito nei confronti del sub vettore. Parte_4
La Corte non concorda con il giudice circa l'assenza della domanda, ritenuta indubita-
bilmente proposta, come evidentemente risultava dalla semplice lettura delle
Pagina 6 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
conclusioni precisate. La Corte intende le domande proposte del tutto infondate, in quanto la preventiva escussione era questione inerente la fase esecutiva successiva all'accertamento del credito avvenuto, per la , prima della notifica dell'atto di CP_2
Part citazione in opposizione. E' infondato quindi l'appello proposto perché era la Di.
a causare l'intervento in giudizio della , era sempre Parte_2 CP_2
l'attuale appellante a chiedere la pronuncia del giudice nei confronti dell'obbligata prin-
cipale e le pretese mosse risultavano del tutto infondate tanto da comportare, in virtù
dell'ordinario principio di soccombenza, l'impugnata pronuncia sul governo delle spese di lite.
La finalità della notifica dell'atto di citazione in opposizione alla obbligata principale non era di semplice litis denuntiatio, come sostenuto dalla Parte_4
proprio per la richiesta al giudice di emettere provvedimenti che avrebbero dovuto pro-
durre effetti nei riguardi della e, a tal riguardo, in nulla incideva l'ina- Controparte_2
dempimento di quest'ultima società all'origine della pretesa azionata in sede monitoria.
La era parte processuale perché ingiustamente coinvolta nel conten- Controparte_2
zioso dalla nonostante l'adesione della stessa Parte_4 [...]
alle ragioni creditorie azionate, con la conseguenza di non poter sollevare CP_12
eccezione alcuna alla nell'azione di rivalsa da quest'ul- Parte_4
tima eventualmente successivamente promossa, anche per le spese legali liquidate nel procedimento monitorio. La Corte, infine, non rinveniva alcuna possibilità di applicazione degli artt. 88 e 92, comma 1 ultima parte, c.p.c. in danno della da Controparte_2
che, oltretutto, comunicava l'adesione alle ragioni di credito azionate con il decreto in-
giuntivo prima che la promuovesse l'opposizione. Parte_4
6. La contumacia del appellati esonera la Corte dal dover decidere sulle spese di lite del grado.
7. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass.
14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) –, della
Pagina 7 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P. Q. M.
Part definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Di. Parte_2
avverso la sentenza sentenza n. 3063/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 14.11.19, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla dispone per le spese di lite del grado c) Dichiara la sussistenza, per parte appellante, dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 16 2.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
Pagina 8 di 8