Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Commentari • 5
- 1. PRECETTO: l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'interoDott.Ssa Carla Talamona · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 marzo 2015
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. Con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il summenzionato principio di diritto, secondo cui il precetto che …
Leggi di più… - 2. Opposizione a precetto: come opera il criterio di collegamento sussidiarioAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2015
- 3. Esecuzione iniziata? Spese del precetto in rinnovazione gravano sul creditoreAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2014
- 4. Esecuzione immobiliare, destinazione traslativa, autodestinazione, divietoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2014
- 5. L’opposizione all’esecuzione e la contestazione dell’importo nell’atto di precettoAdmin · https://iusletter.com/ · 12 giugno 2012
In forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una società e di due fideiussori della stessa, il creditore provvede ad iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà di Caio, uno dei due fideiussori. Successivamente, decide di procedere all'esecuzione presso il datore di lavoro di Caio, avendo scoperto che è dipendente con contratto a tempo indeterminato. All'udienza per raccogliere la dichiarazione del terzo, il procuratore di Caio deposita ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c, contestando l'inserimento nell'atto di precetto notificato a Caio dell'importo delle spese vive e di assistenza legale sostenute dal creditore per le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZA Fabio - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso da se medesimo, con studio in 98123 - Messina, Via Pippo Romeo n. 4;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 39/05 del Giudice di pace di MILAZZO, emessa il 29/01/05, depositata il 31/01/05, R.G.483/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/08 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;
udito l'Avvocato BI Fabrizio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nel gennaio del 2003 l'I.N.P.D.A.P. propose opposizione avverso l'esecuzione forzata per espropriazione presso terzi nei suoi confronti iniziata dall'avvocato Mobilia, sulla base di titolo esecutivo rappresentato da una statuizione di una sentenza del Tribunale di Mistretta, relativamente alla somma di Euro 254,29, dovuta quale residuo a seguito di parziale adempimento dell'obbligazione consacrata nel titolo. L'adito Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Distaccata di Milazzo, dopo aver sospeso l'esecuzione forzata, rimetteva le parti avanti al Giudice di Pace di Milazzo, competente sul merito ratione valoris.
Riassunta la causa dal Mobilia, il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza del 31 gennaio 2005, riteneva fondata l'eccezione di inefficacia del precetto dal quale era stata preceduta l'esecuzione in quanto - come aveva dedotto l'opponente - il creditore opposto aveva in esso richiesto le spese giudiziali dovute per le competenze successive alla pronuncia della sentenza costituente il titolo esecutivo in misura eccessiva. Sulla base di tale motivazione il Giudice di Pace ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di precetto "non costituendo lo stesso titolo idoneo per procedere ad esecuzione".
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo il Mobilia.
L'intimato non ha resistito nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso propone un unico motivo, con cui si lamenta "violazione di norme processuali (artt. 112 e 480 c.p.c.) e conseguente nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)", sotto il profilo che la riconosciuta eccessività delle spese precettate avrebbe dovuto comportare soltanto il disconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma non dovuta, ma non la declaratoria di nullità del precetto e la negazione di tutta la pretesa esecutiva, tanto che lo stesso I.N.P.D.A.P. nel far valere il relativo motivo di opposizione aveva chiesto, per il caso di riconosciuta sua fondatezza e, quindi, di accoglimento parziale dell'opposizione, che fosse ridotto l'importo dovuto.
Il ricorso è fondato.
Infatti, come esattamente ha lamentato il ricorrente, il riconoscimento da parte del giudice di merito dell'insussistenza della pretesa esecutiva per una parte dell'ammontare precettato e fatto valere con l'esecuzione forzata, avrebbe dovuto giustificare soltanto una decisione di accertamento della fondatezza dell'opposizione limitatamente alla parte della somma precettata non ritenuta dovuta, in ragione dell'errore di applicazione dello scaglione di valore per il calcolo delle spese giudiziali successive alla sentenza costituente il titolo esecutivo.
La non debenza di parte della somma precettata non avrebbe, invece, potuto giustificare la disposta dichiarazione di "inefficacia" del precetto nella sua interezza, la quale, al di là della formulazione impropriamente adottata ha avuto il valore di accertamento della insussistenza di tutto il credito precettato e fatto valere in via esecutiva.
Ciò è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Una volta ricordato - in ragione del caso di specie - che "ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto" (Cass. n. 15533 del 2000). Più di recente si è confermato che "l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta" (Cass. n. 2938 del 1992, giustamente citata dal ricorrente).
Ed ancora: Cass. n. 2123 del 1998 ha statuito che "l'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta - nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali - ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato". Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio all'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, che deciderà con diverso magistrato e si atterrà al principio secondo cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. L'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito (in termini, cfr. Cass. 11 marzo 1992, n. 2938; 15 settembre 1970, n. 1445). Il Giudice del rinvio, dunque, previo accertamento delle somme precettate non dovute, accoglierà parzialmente l'opposizione all'esecuzione dichiarando inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per esse e la respingerà per la somma dovuta, a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa. Il Giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti avanti al Giudice di Pace di Milazzo, che deciderà in persona di altro magistrato, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008