Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5515
CASS
Sentenza 29 febbraio 2008

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L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

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  • 1PRECETTO: l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero
    Dott.Ssa Carla Talamona · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 marzo 2015

    L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. Con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il summenzionato principio di diritto, secondo cui il precetto che …

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  • 2Opposizione a precetto: come opera il criterio di collegamento sussidiarioAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2015

  • 3Esecuzione iniziata? Spese del precetto in rinnovazione gravano sul creditoreAccesso limitato
    Paolo Marini · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2014

  • 4Esecuzione immobiliare, destinazione traslativa, autodestinazione, divietoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2014

  • 5L’opposizione all’esecuzione e la contestazione dell’importo nell’atto di precetto
    Admin · https://iusletter.com/ · 12 giugno 2012

    In forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una società e di due fideiussori della stessa, il creditore provvede ad iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà di Caio, uno dei due fideiussori. Successivamente, decide di procedere all'esecuzione presso il datore di lavoro di Caio, avendo scoperto che è dipendente con contratto a tempo indeterminato. All'udienza per raccogliere la dichiarazione del terzo, il procuratore di Caio deposita ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c, contestando l'inserimento nell'atto di precetto notificato a Caio dell'importo delle spese vive e di assistenza legale sostenute dal creditore per le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5515
Data del deposito : 29 febbraio 2008

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