Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 544/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, Via Partanna Modello,41/q, presso lo studio dell'Avv. CUCINA ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. ALBEGGIANI MARINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4/2/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 15/04/1983 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2. Il sig. si trasferirà presso altra abitazione entro e non oltre il CP_1 mese successivo al ricevimento dell'omologa della separazione.
Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali dei coniugi si precisa che il sig. percepisce la pensione sociale per un Controparte_1 ammontare di € 735,00 mensili;
la signora svolge dei lavoretti Pt_1 saltuari. Ciascun coniuge, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
3. I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni.
4. I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti turistici, e la presente dichiarazione vale quale nulla- osta per le competenti Autorità.
5. Le convenzioni e le condizioni del presente atto avranno immediata efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
6. Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso, neppure aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande oggi formulate o domande ad esse connesse”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 59 P. 2, S. A, Anno 1983) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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