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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1587/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1587 dell'anno 2021 vertente tra
(p.iva ), (p.iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Controparte_1
(p.iva ), rappresentate e difese dall'avv. Domenico D'Ippolito. P.IVA_3
CP_2
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Barbagallo. Controparte_3 C.F._1
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021, in tema di simulazione e revocatoria ordinaria”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.10.2024 dalla CP_ difesa di e il 4.11.2024 dalla difesa della e della Controparte_3 Parte_1 Parte_2
Controparte_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 30.3.2021, le società e Parte_1 Parte_2
Controparte_ hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Controparte_3 avverso la sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , premettendo di essere creditore della della somma di euro Controparte_3 Parte_1
600.000,00, oltre interessi, così come accertato con lodo arbitrale dell'11-17 novembre 2016, aveva convenuto in Controparte_ giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, le società e al fine di Controparte_5 ottenere la declaratoria di simulazione o, in alternativa o subordine, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c.:
1) Del contratto di compravendita per notar (rep. n. 9200, racc. n. 7220), del 27.12.2016, con cui Persona_1 la aveva venduto alla la proprietà degli immobili siti in NI (BR) alla Parte_1 Parte_2
Contrada Urselli, località Selva, identificati in catasto al foglio 86, particelle 55, 56, 62, 63, 64, 143, 428, 429, 432,
435, 438, 441, 443, 445, 465, 470, 471 e 476;
2) del contratto di compravendita per notar (rep. n. 9202, racc. n. 7221) del 27.12.2016, con cui Persona_1
Controparte_ la aveva venduto alla il diritto di superficie per la durata di 99 anni degli Parte_2 immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, identificati in catasto al foglio 86, particelle 55, 56 e
64; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva sostenuto, in primo luogo, che gli effetti dei due contratti non fossero stati voluti dalle parti, mirando esclusivamente a ledere le sue (dell'attore, si intende) ragioni creditorie, anche in considerazione dei collegamenti tra le compagini sociali, posto che: a) la era Parte_2 amministrata da , figlio dell'amministratore e socio ( ) della Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
Controparte_
b) la prima era composta dagli stessi soci della seconda;
c) anche la era amministrata da
[...]
, ed aveva quali soci quest'ultimo nonché (soci, entrambi, anche della Urselli s.r.l. Controparte_7 CP_8
e della Riconciliazione Re s.r.l.).
In alternativa o in via subordinata, aveva sostenuto che sussistessero comunque tutti i Controparte_3 presupposti per la revocatoria, ex art. 2901 c.c., con riferimento ad entrambi i suddetti atti di compravendita del
27.12.2016 (l'esistenza del detto credito;
il pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione;
la consapevolezza, sia da parte del debitore, che da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in conseguenza dei detti atti di disposizione).
Si erano costituite le società convenute contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone, pertanto, il rigetto.
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.2040/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: “…- in accoglimento della domanda revocatoria proposta da parte attrice, dichiara la inefficacia, nei confronti di :
1. dell'atto di vendita per Controparte_3 notar (rep n. 2900, racc. 7220) del 27/12/2016 tra Urselli s.r.l. e Riconciliazione RE s.r.l., trascritto il 29/12/2016 ai nn. Persona_1
21734/17204 ed avente ad oggetto gli immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, catastalmente identificati come in premessa indicato;
2. -dell'atto di vendita per notar (rep n. 2902, racc. 7221) del 27/12/2016 tra e Persona_1 Parte_2 Contropart
trascritto il 29/12/2016 ai nn. 21735/17205 ed avente ad oggetto gli immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, catastalmente identificati come in premessa indicato;
- ordina al conservatore dei RR. II. competente per territorio di trascrivere tale sentenza nei modi e nei termini di legge con esonero da ogni responsabilità; - rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa Contropart tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna le convenute ed al Parte_1 Parte_2 pagamento del residuo mezzo in favore dell'attore, , che liquida in euro 900,00 per esborsi, euro 10.100,00 per Controparte_3 compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Corrado Barbagallo per dichiarato anticipo.”.
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'invocata simulazione (assoluta) dei detti atti, ha accolto l'azione revocatoria esercitata dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo, in sintesi, sussistenti: 1) l'esistenza del credito vantato dal nei CP_3 confronti della (e l'anteriorità di tale credito rispetto agli atti di disposizione); 2) il pregiudizio che l'atto Parte_1 dispositivo in esame aveva arrecato alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore;
3) la conoscenza, da parte della del pregiudizio che l'atto in esame Parte_1 era in grado di arrecare alle ragioni del proprio creditore (c.d. scientia damni); 4) la consapevolezza, in capo all'acquirente dell'immobile, della dannosità del negozio per il creditore (c.d. consilium fraudis).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO. Controparte_ La la e la hanno censurato la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_2
n. 2040/2021 sulla base dei due seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con il primo motivo le società appellanti hanno sostenuto che, a fronte della prova sia della titolarità di altri immobili in capo alla e sia del loro valore più che sufficiente a garantire il credito preteso dall'attore, e Parte_1 considerata la mancanza di prova contraria, il primo giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'eventus damni e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla controparte ai sensi dell'art. 2901 c..c. anche Controparte_ con riferimento all'atto di vendita tra la e la Parte_2
In particolare, ad avviso delle appellanti, il Tribunale di Napoli:
a) Non avrebbe adeguatamente considerato che dalla perizia giurata di stima prodotta risultava che il valore dei cespiti immobiliari residui della andasse da un minimo di € 978.418,63 ad un massimo di € Parte_1
1.446.296,00, mentre il credito vantato dall'attore alla data del 27/12/2016 sarebbe stato pari ad € 675.544,11
(sorte + interessi), dunque ben inferiore al valore del patrimonio residuo;
pagina 3 di 9 - avrebbe erroneamente ritenuto che il valore del residuo patrimonio non fosse provato dal momento che le unità immobiliari non erano state edificate e non vi fosse prova della edificabilità del terreno;
al contrario, ad avviso delle appellanti, la destinazione edificatoria sarebbe risultata dal certificato di destinazione urbanistica allegato alla perizia giurata prodotta, e il valore sarebbe stato attribuito proprio in relazione alla potenzialità edificatoria, essendo così inconferente la circostanza della mancata edificazione delle unità immobiliari;
- avrebbe erroneamente ritenuto dubbia l'edificabilità del terreno alla luce della sentenza del Tar Puglia del
21.11.2019 (con cui era stato rigettato il ricorso avverso il parere negativo opposto dal Controparte_9 all'edificabilità dei lotti ancora di proprietà della;
ciò, in primo luogo, perché la detta sentenza si era Parte_1 limitata a dichiarare che la lottizzazione nella quale ricadevano i lotti di ragione di esse appellanti avesse perso efficacia per il decorso del termine decennale e, in secondo luogo, perché il Tar aveva accertato che la lottizzazione scadeva il 17/2/2019, con la conseguenza che, dovendo l'eventus damni essere cristallizzato alla data dell'atto dismissivo, alla data di quest'ultimo (27/12/2016) i terreni residui della società debitrice erano ancora concretamente edificabili (il che avrebbe comportato che la perizia di stima fosse ineccepibile e che fosse irrilevante la sentenza del Tar).
2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. - MOTIVAZIONE
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il secondo motivo le società appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito di cui al 3° comma dell'art. 2901 c.c., sostenendo: a) che non vi fosse stato, nel caso di specie, un pagamento in senso tecnico ed essendo mancata la prova che l'atto dispositivo costituisse l'unico mezzo per poter procedere al pagamento del pregresso debito nei confronti dei soci e, anzi, risultando il contrario stante la consistenza del residuo patrimonio;
b) che l'operazione avesse configurato “l'aggiramento della regola della postergazione dei crediti dei soci di cui all'art 2467 c.c.”.
Secondo le società appellanti, in particolare, il Tribunale non avrebbe erroneamente considerato: Che la società era debitrice nei confronti dei soci , di complessivi € 937.154,00; che Pt_1 CP_7 CP_8 Per_2 Parte_3 tale debito era ampiamente scaduto, come dimostrato sia dall'estratto del verbale assembleare del 16/7/2016 e sia dalle missive di messa in mora;
che il debito suddetto era “di gran lunga anteriore rispetto alla formazione del titolo del credito” posto a base della domanda;
che la società debitrice non aveva disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento di tale debito, come si evinceva agevolmente dai bilanci relativi agli anni dal 2006 al 2016, onde l'atto dispositivo costituiva l'unico rimedio per estinguere il debito;
che tale ultima circostanza non era stata peraltro contestata dall'attore; che la cessione, in favore della neo costituita del credito Parte_2 vantato dai soci nei confronti di e da questa accettata non era stata impugnata dall'attore; che la Parte_1 postergazione era nella specie insussistente posto che il credito dei soci era derivato da somme date a mutuo alla pagina 4 di 9 società proprio per l'acquisto del terreno dall'attore, come d'altronde accertato dal Tribunale in sede di disamina della domanda simulatoria.
Ragion per cui, ad avviso delle appellanti, essendo indubbia l'esistenza del debito scaduto, altrettanto indubbio sarebbe stata la circostanza che la cessione del terreno di cui all'atto impugnato avesse costituito l'adempimento del suddetto debito.
E, alla luce di quanto dedotto, le società appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda revocatoria, con ordine al Conservatore di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale. Vinte le spese legali del doppio grado con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 22.6.2021, , contestando Controparte_3
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi.”.
In data 17.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza del 22.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 11.10.2024, (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 5.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.10.2024 dalla difesa di e il 4.11.2024 dalla Controparte_3 difesa della Urselli s.r.l., della Riconciliazione Re s.r.l. e della , la causa è stata trattenuta in Controparte_1 decisione con ordinanza del 5.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da , infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile Controparte_3 individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
pagina 5 di 9 Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto dalle società Urselli s.r.l., Controparte_ Riconciliazione Re s.r.l. e la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo, essendo corretta la decisione del Tribunale di Napoli di ritenere sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. rappresentato dal c.d. eventus damni, sia pure con motivazione da integrare, sul punto, in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Innanzitutto va detto, infatti, che è condivisibile la valutazione, sul punto, del tribunale circa la mancanza di prova di edificabilità del residuo terreno (dell'estensione di 15.000 mq.) invocato dalle parti convenute e, comunque, circa la riduzione quantitativa del patrimonio della debitrice (la a seguito dell'atto Parte_1 dispositivo in questione, con cui era stato venduto un suolo di particolare valore, essendo il relativo prezzo stato quantificato (nello stesso atto del 27.12.2016; cfr. tale atto, ridepositato dall'appellato, telematicamente, in allegato n.2 alla comparsa di risposta del 22.6.2021) nel rilevante importo di euro 937.154,00 (il che ne avrebbe pagina 6 di 9 ragionevolmente comportato la sufficienza ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore, pari ad euro 600.000,00 oltre interessi).
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre, infatti, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/02/2024, n. 5113; Sez. VI - 3, Ord., 17/05/2022,
n. 15866; Sez. VI - 3, Ord., 24/06/2021, n. 18193).
A ciò va aggiunto che, come correttamente evidenziato dall'appellato:
a) L'intero terreno, comprensivo di quello alienato dalla e di quello Controparte_10 ancora di proprietà della prima (di circa 15.000 mq), era stato acquistato dalla per €.900.000,00 (cfr. l'atto Pt_1 di acquisito del 25.5.2006 ridepositato in questa sede dall'appellato in allegato alla comparsa di risposta del
22.6.2021; cfr. allegato n.9), con la conseguenza della assoluta irragionevolezza del valore della porzione residua di 15.000 mq, indicato dalle appellanti da un minimo di euro € 978.418,63 ad un massimo di €
1.446.296,00;
b) valore assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste comunque la circostanza che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (n. 113/2023 Rg. Es./Trib. Brindisi) conseguente al pignoramento effettuato, medio tempore, da parte del del terreno di cui la era rimasta proprietaria, il tecnico CP_3 Pt_1 incaricato dal G.E. ha stimato il valore di mercato di tale terreno in euro 198.452,40 e, per la vendita giudiziaria, in €. 168.684,54, il che lo rende del tutto insufficiente al soddisfacimento del detto credito (di euro 600.000,00, oltre accessori).
Tale relazione di stima (del 21.4.2024), prodotta dall'appellato in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 30.10.2024 (per l'udienza c.d. cartolare del 5.11.2024), è pienamente utilizzabile, in questa sede, ai fini della decisione, non incontrando il divieto dei nova in appello, trattandosi di documento formato dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005,
n. 8203).
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pagina 7 di 9 Non è fondato neanche il secondo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice di ritenere non operante, nel caso di specie, l'esenzione prevista dall'art. 2901, co.3, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
Carattere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste, invero, la circostanza che quanto stabilito nell'atto del 27.12.2016 in questione per il pagamento, da parte dell'acquirente (la alla Parte_2 venditrice (la del prezzo pattuito (euro 937.154,00), ossia che “…il prezzo della vendita è stato pagato Parte_1 mediante compensazione legale ex art. 1241 c.c., del debito iscritto a bilancio della società “ sotto la Parte_1 voce “debiti esigibili entro l'esercizio successivo” (cfr. tale atto, ridepositato dall'appellato, si ribadisce, telematicamente, in allegato n.2 alla comparsa di risposta del 22.6.2021), ha rappresentato una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
In particolare, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, la datio in solutum, attuata come nel caso di specie con una vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/05/2024, n. 13227; Sez. III, Ord 11/01/2024, n. 1243; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 08/04/2022, n.
11486; Sez. III, Ord., 05/03/2019, n. 6310; Sez. VI - 1, Ord., 14/11/2017, n. 26927).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti a quest'ultimo vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 (e previo aumento del 30%, ai sensi dell'art. 6 di pagina 8 di 9 tale decreto ministeriale) in base al valore (determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale, dall'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta) della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1587/2021 R.G.A.C., così provvede: Controparte_
1. Rigetta l'appello proposto dalla dalla e dalla avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021. Controparte_
2. Dichiara tenute e condanna la la e la al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e in favore di , dei compensi Controparte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1587 dell'anno 2021 vertente tra
(p.iva ), (p.iva ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Controparte_1
(p.iva ), rappresentate e difese dall'avv. Domenico D'Ippolito. P.IVA_3
CP_2
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Barbagallo. Controparte_3 C.F._1
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021, in tema di simulazione e revocatoria ordinaria”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.10.2024 dalla CP_ difesa di e il 4.11.2024 dalla difesa della e della Controparte_3 Parte_1 Parte_2
Controparte_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 30.3.2021, le società e Parte_1 Parte_2
Controparte_ hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Controparte_3 avverso la sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , premettendo di essere creditore della della somma di euro Controparte_3 Parte_1
600.000,00, oltre interessi, così come accertato con lodo arbitrale dell'11-17 novembre 2016, aveva convenuto in Controparte_ giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, le società e al fine di Controparte_5 ottenere la declaratoria di simulazione o, in alternativa o subordine, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c.:
1) Del contratto di compravendita per notar (rep. n. 9200, racc. n. 7220), del 27.12.2016, con cui Persona_1 la aveva venduto alla la proprietà degli immobili siti in NI (BR) alla Parte_1 Parte_2
Contrada Urselli, località Selva, identificati in catasto al foglio 86, particelle 55, 56, 62, 63, 64, 143, 428, 429, 432,
435, 438, 441, 443, 445, 465, 470, 471 e 476;
2) del contratto di compravendita per notar (rep. n. 9202, racc. n. 7221) del 27.12.2016, con cui Persona_1
Controparte_ la aveva venduto alla il diritto di superficie per la durata di 99 anni degli Parte_2 immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, identificati in catasto al foglio 86, particelle 55, 56 e
64; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva sostenuto, in primo luogo, che gli effetti dei due contratti non fossero stati voluti dalle parti, mirando esclusivamente a ledere le sue (dell'attore, si intende) ragioni creditorie, anche in considerazione dei collegamenti tra le compagini sociali, posto che: a) la era Parte_2 amministrata da , figlio dell'amministratore e socio ( ) della Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
Controparte_
b) la prima era composta dagli stessi soci della seconda;
c) anche la era amministrata da
[...]
, ed aveva quali soci quest'ultimo nonché (soci, entrambi, anche della Urselli s.r.l. Controparte_7 CP_8
e della Riconciliazione Re s.r.l.).
In alternativa o in via subordinata, aveva sostenuto che sussistessero comunque tutti i Controparte_3 presupposti per la revocatoria, ex art. 2901 c.c., con riferimento ad entrambi i suddetti atti di compravendita del
27.12.2016 (l'esistenza del detto credito;
il pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione;
la consapevolezza, sia da parte del debitore, che da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in conseguenza dei detti atti di disposizione).
Si erano costituite le società convenute contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone, pertanto, il rigetto.
pagina 2 di 9 Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.2040/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: “…- in accoglimento della domanda revocatoria proposta da parte attrice, dichiara la inefficacia, nei confronti di :
1. dell'atto di vendita per Controparte_3 notar (rep n. 2900, racc. 7220) del 27/12/2016 tra Urselli s.r.l. e Riconciliazione RE s.r.l., trascritto il 29/12/2016 ai nn. Persona_1
21734/17204 ed avente ad oggetto gli immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, catastalmente identificati come in premessa indicato;
2. -dell'atto di vendita per notar (rep n. 2902, racc. 7221) del 27/12/2016 tra e Persona_1 Parte_2 Contropart
trascritto il 29/12/2016 ai nn. 21735/17205 ed avente ad oggetto gli immobili siti in NI (BR) alla Contrada Urselli, località Selva, catastalmente identificati come in premessa indicato;
- ordina al conservatore dei RR. II. competente per territorio di trascrivere tale sentenza nei modi e nei termini di legge con esonero da ogni responsabilità; - rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa Contropart tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna le convenute ed al Parte_1 Parte_2 pagamento del residuo mezzo in favore dell'attore, , che liquida in euro 900,00 per esborsi, euro 10.100,00 per Controparte_3 compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Corrado Barbagallo per dichiarato anticipo.”.
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'invocata simulazione (assoluta) dei detti atti, ha accolto l'azione revocatoria esercitata dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo, in sintesi, sussistenti: 1) l'esistenza del credito vantato dal nei CP_3 confronti della (e l'anteriorità di tale credito rispetto agli atti di disposizione); 2) il pregiudizio che l'atto Parte_1 dispositivo in esame aveva arrecato alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore;
3) la conoscenza, da parte della del pregiudizio che l'atto in esame Parte_1 era in grado di arrecare alle ragioni del proprio creditore (c.d. scientia damni); 4) la consapevolezza, in capo all'acquirente dell'immobile, della dannosità del negozio per il creditore (c.d. consilium fraudis).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO. Controparte_ La la e la hanno censurato la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_2
n. 2040/2021 sulla base dei due seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con il primo motivo le società appellanti hanno sostenuto che, a fronte della prova sia della titolarità di altri immobili in capo alla e sia del loro valore più che sufficiente a garantire il credito preteso dall'attore, e Parte_1 considerata la mancanza di prova contraria, il primo giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'eventus damni e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla controparte ai sensi dell'art. 2901 c..c. anche Controparte_ con riferimento all'atto di vendita tra la e la Parte_2
In particolare, ad avviso delle appellanti, il Tribunale di Napoli:
a) Non avrebbe adeguatamente considerato che dalla perizia giurata di stima prodotta risultava che il valore dei cespiti immobiliari residui della andasse da un minimo di € 978.418,63 ad un massimo di € Parte_1
1.446.296,00, mentre il credito vantato dall'attore alla data del 27/12/2016 sarebbe stato pari ad € 675.544,11
(sorte + interessi), dunque ben inferiore al valore del patrimonio residuo;
pagina 3 di 9 - avrebbe erroneamente ritenuto che il valore del residuo patrimonio non fosse provato dal momento che le unità immobiliari non erano state edificate e non vi fosse prova della edificabilità del terreno;
al contrario, ad avviso delle appellanti, la destinazione edificatoria sarebbe risultata dal certificato di destinazione urbanistica allegato alla perizia giurata prodotta, e il valore sarebbe stato attribuito proprio in relazione alla potenzialità edificatoria, essendo così inconferente la circostanza della mancata edificazione delle unità immobiliari;
- avrebbe erroneamente ritenuto dubbia l'edificabilità del terreno alla luce della sentenza del Tar Puglia del
21.11.2019 (con cui era stato rigettato il ricorso avverso il parere negativo opposto dal Controparte_9 all'edificabilità dei lotti ancora di proprietà della;
ciò, in primo luogo, perché la detta sentenza si era Parte_1 limitata a dichiarare che la lottizzazione nella quale ricadevano i lotti di ragione di esse appellanti avesse perso efficacia per il decorso del termine decennale e, in secondo luogo, perché il Tar aveva accertato che la lottizzazione scadeva il 17/2/2019, con la conseguenza che, dovendo l'eventus damni essere cristallizzato alla data dell'atto dismissivo, alla data di quest'ultimo (27/12/2016) i terreni residui della società debitrice erano ancora concretamente edificabili (il che avrebbe comportato che la perizia di stima fosse ineccepibile e che fosse irrilevante la sentenza del Tar).
2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. - MOTIVAZIONE
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
Con il secondo motivo le società appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito di cui al 3° comma dell'art. 2901 c.c., sostenendo: a) che non vi fosse stato, nel caso di specie, un pagamento in senso tecnico ed essendo mancata la prova che l'atto dispositivo costituisse l'unico mezzo per poter procedere al pagamento del pregresso debito nei confronti dei soci e, anzi, risultando il contrario stante la consistenza del residuo patrimonio;
b) che l'operazione avesse configurato “l'aggiramento della regola della postergazione dei crediti dei soci di cui all'art 2467 c.c.”.
Secondo le società appellanti, in particolare, il Tribunale non avrebbe erroneamente considerato: Che la società era debitrice nei confronti dei soci , di complessivi € 937.154,00; che Pt_1 CP_7 CP_8 Per_2 Parte_3 tale debito era ampiamente scaduto, come dimostrato sia dall'estratto del verbale assembleare del 16/7/2016 e sia dalle missive di messa in mora;
che il debito suddetto era “di gran lunga anteriore rispetto alla formazione del titolo del credito” posto a base della domanda;
che la società debitrice non aveva disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento di tale debito, come si evinceva agevolmente dai bilanci relativi agli anni dal 2006 al 2016, onde l'atto dispositivo costituiva l'unico rimedio per estinguere il debito;
che tale ultima circostanza non era stata peraltro contestata dall'attore; che la cessione, in favore della neo costituita del credito Parte_2 vantato dai soci nei confronti di e da questa accettata non era stata impugnata dall'attore; che la Parte_1 postergazione era nella specie insussistente posto che il credito dei soci era derivato da somme date a mutuo alla pagina 4 di 9 società proprio per l'acquisto del terreno dall'attore, come d'altronde accertato dal Tribunale in sede di disamina della domanda simulatoria.
Ragion per cui, ad avviso delle appellanti, essendo indubbia l'esistenza del debito scaduto, altrettanto indubbio sarebbe stata la circostanza che la cessione del terreno di cui all'atto impugnato avesse costituito l'adempimento del suddetto debito.
E, alla luce di quanto dedotto, le società appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda revocatoria, con ordine al Conservatore di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale. Vinte le spese legali del doppio grado con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 22.6.2021, , contestando Controparte_3
l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi.”.
In data 17.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza del 22.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 11.10.2024, (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 5.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.10.2024 dalla difesa di e il 4.11.2024 dalla Controparte_3 difesa della Urselli s.r.l., della Riconciliazione Re s.r.l. e della , la causa è stata trattenuta in Controparte_1 decisione con ordinanza del 5.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da , infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile Controparte_3 individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
pagina 5 di 9 Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto dalle società Urselli s.r.l., Controparte_ Riconciliazione Re s.r.l. e la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo, essendo corretta la decisione del Tribunale di Napoli di ritenere sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. rappresentato dal c.d. eventus damni, sia pure con motivazione da integrare, sul punto, in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Innanzitutto va detto, infatti, che è condivisibile la valutazione, sul punto, del tribunale circa la mancanza di prova di edificabilità del residuo terreno (dell'estensione di 15.000 mq.) invocato dalle parti convenute e, comunque, circa la riduzione quantitativa del patrimonio della debitrice (la a seguito dell'atto Parte_1 dispositivo in questione, con cui era stato venduto un suolo di particolare valore, essendo il relativo prezzo stato quantificato (nello stesso atto del 27.12.2016; cfr. tale atto, ridepositato dall'appellato, telematicamente, in allegato n.2 alla comparsa di risposta del 22.6.2021) nel rilevante importo di euro 937.154,00 (il che ne avrebbe pagina 6 di 9 ragionevolmente comportato la sufficienza ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore, pari ad euro 600.000,00 oltre interessi).
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati anche dal giudice di prime cure, il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) dell'azione pauliana ricorre, infatti, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/02/2024, n. 5113; Sez. VI - 3, Ord., 17/05/2022,
n. 15866; Sez. VI - 3, Ord., 24/06/2021, n. 18193).
A ciò va aggiunto che, come correttamente evidenziato dall'appellato:
a) L'intero terreno, comprensivo di quello alienato dalla e di quello Controparte_10 ancora di proprietà della prima (di circa 15.000 mq), era stato acquistato dalla per €.900.000,00 (cfr. l'atto Pt_1 di acquisito del 25.5.2006 ridepositato in questa sede dall'appellato in allegato alla comparsa di risposta del
22.6.2021; cfr. allegato n.9), con la conseguenza della assoluta irragionevolezza del valore della porzione residua di 15.000 mq, indicato dalle appellanti da un minimo di euro € 978.418,63 ad un massimo di €
1.446.296,00;
b) valore assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste comunque la circostanza che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (n. 113/2023 Rg. Es./Trib. Brindisi) conseguente al pignoramento effettuato, medio tempore, da parte del del terreno di cui la era rimasta proprietaria, il tecnico CP_3 Pt_1 incaricato dal G.E. ha stimato il valore di mercato di tale terreno in euro 198.452,40 e, per la vendita giudiziaria, in €. 168.684,54, il che lo rende del tutto insufficiente al soddisfacimento del detto credito (di euro 600.000,00, oltre accessori).
Tale relazione di stima (del 21.4.2024), prodotta dall'appellato in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 30.10.2024 (per l'udienza c.d. cartolare del 5.11.2024), è pienamente utilizzabile, in questa sede, ai fini della decisione, non incontrando il divieto dei nova in appello, trattandosi di documento formato dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005,
n. 8203).
****
pagina 7 di 9 Non è fondato neanche il secondo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice di ritenere non operante, nel caso di specie, l'esenzione prevista dall'art. 2901, co.3, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
Carattere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste, invero, la circostanza che quanto stabilito nell'atto del 27.12.2016 in questione per il pagamento, da parte dell'acquirente (la alla Parte_2 venditrice (la del prezzo pattuito (euro 937.154,00), ossia che “…il prezzo della vendita è stato pagato Parte_1 mediante compensazione legale ex art. 1241 c.c., del debito iscritto a bilancio della società “ sotto la Parte_1 voce “debiti esigibili entro l'esercizio successivo” (cfr. tale atto, ridepositato dall'appellato, si ribadisce, telematicamente, in allegato n.2 alla comparsa di risposta del 22.6.2021), ha rappresentato una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
In particolare, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, la datio in solutum, attuata come nel caso di specie con una vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/05/2024, n. 13227; Sez. III, Ord 11/01/2024, n. 1243; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 08/04/2022, n.
11486; Sez. III, Ord., 05/03/2019, n. 6310; Sez. VI - 1, Ord., 14/11/2017, n. 26927).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti a quest'ultimo vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00 (e previo aumento del 30%, ai sensi dell'art. 6 di pagina 8 di 9 tale decreto ministeriale) in base al valore (determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale, dall'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta) della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1587/2021 R.G.A.C., così provvede: Controparte_
1. Rigetta l'appello proposto dalla dalla e dalla avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2040/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021. Controparte_
2. Dichiara tenute e condanna la la e la al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e in favore di , dei compensi Controparte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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