Sentenza 9 settembre 1978
Massime • 5
L'elezione di domicilio, fatta dalla parte in Sede di stipulazione del contratto (nella specie, locazione), deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volonta contraria, e, come tale, non ostativa a che l'atto unilaterale recettizio, inerente al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta), venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1335 cod civ.*
L'indirizzo del destinatario di una dichiarazione unilaterale recettizia, previsto dall'art 1335 cod civ al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi giunga deve considerarsi quel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (luogo di esplicazione dell'attivita lavorativa), o per normale frequenza (luogo di esplicazione dell'attivita lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti, in concreto, nella sua sfera di dominio e controllo, si da apparire idoneo a consentire la ricezione di quell'atto e la cognizione del relativo contenuto, senza inutile aggravio di oneri per il dichiarante. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la applicabilita di detta presunzione, con riguardo alla disdetta di un contratto di locazione, che era stata recapitata al destinatario nella Sede di una societa della quale egli risultava amministratore, secondo le indicazioni emergenti da una lettera in precedenza da lui stesso inviata con riferimento al contratto).*
Le modalita della disdetta del contratto di locazione, che siano indicate nel contratto medesimo (nella specie, cartolina o biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno), non possono integrare una Forma convenzionale ad substantiam, e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti (nella specie, plico postale chiuso), ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1335 cod civ.*
La disdetta, che il locatore comunica al conduttore per la cessazione del rapporto di locazione, costituisce atto unilaterale recettizio, il quale, ai sensi dell'art 1335 cod civ, deve presumersi conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilita di averne notizia. ( V 1428/63).*
La presunzione di conoscenza della dichiarazione unilaterale recettizia, che sia giunta all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato senza colpa nell'impossibilita di averne notizia (art 1335 cod civ),comporta, con riguardo al caso di dichiarazione spedita in plico chiuso, che spetta al destinatario medesimo di fornire la dimostrazione dell'assunto secondo cui tale plico gli sia stato consegnato vuoto.*
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1978, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 9 settembre 1978 |
Testo completo
La disdetta, che il locatore comunica al conduttore per la cessazione del rapporto di locazione, costituisce atto unilaterale recettizio, il quale, ai sensi dell'art 1335 cod civ, deve presumersi conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilita di averne notizia. ( V 1428/63).*