Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 856 R.G. Cont. anno 2024
INTRODOTTA DA
( C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pagnotta ed Emilio
Cordasco giusta procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Lioni (AV) presso lo studio del secondo difensore
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
( C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Isaia Rosato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in
Paternopoli presso il suo studio
-resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore necessario-
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
-1 di 5-
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
Tribunale di Benevento n. 1795/2022, mediante revoca dell'assegno divorzile di euro 250,00 mensili posto dalla detta sentenza a carico del ricorrente e a favore della resistente o, in subordine, riduzione del relativo importo.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda formulata la sussistenza di giustificati motivi per la revoca o almeno per la riduzione dell'assegno divorzile in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, egli aveva avuto una figlia, nata il [...] dalla relazione con altra donna,
e tenuto altresì conto del depauperamento delle proprie sostanze economiche per finanziamenti contratti dopo la sentenza di divorzio e per le conseguenze pregiudizievoli per lui e positive per la resistente delle procedure esecutive intraprese dalla stessa nei suoi confronti, per il mancato pagamento dell'assegno divorzile, con conseguente necessità da parte sua di ricorrere a prestiti da amici;
ha poi rappresentato la conclusione, con la nuova compagna, di un mutuo trentennale. Infine ha dedotto la necessità di revocare l'assegno in quanto la resistente protraeva volontariamente il proprio stato di disoccupazione nonostante la giovane età, l'assenza di impedimenti di tipo sanitario e le qualifiche professionali -possesso di diploma di laurea di I livello in graphic design- che le avrebbero consentito di reperire una occupazione e che comunque la stessa poteva contare sull'aiuto dei propri genitori, con i quali conviveva.
La resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo che ella aveva dovuto agire in via esecutiva nei confronti del resistente per l'adempimento
-2 di 5- dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile e che solo successivamente aveva ottenuto l'ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente e di vivere esclusivamente con l'assegno divorzile, non avendo trovato, nonostante le attivate ricerche, un'attività lavorativa.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 29 aprile 2024.
All'udienza del 12 luglio 2024 il Giudice ha formulato proposta di riduzione dell'assegno di divorzile in euro 200,00 mensili, non accettata alla citata udienza da nessuna delle due parti.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ed assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024.
Giova preliminarmente ricordare che, come chiarito dalla Suprema
Corte, ai sensi dell' art. 9 L. 898 del 1970 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all' affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell' assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l' equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l' importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11177/19; Cass. n. 787/17; Cass. n. 14143/14; Cass. n.
10133/07).
-3 di 5- Nel caso di specie non costituiscono circostanze sopravvenute la permanenza dello stato di disoccupazione della resistente né la circostanza che la stessa, vivendo con i genitori, è economicamente supportata anche dagli stessi;
neppure può essere ritenuta circostanza sopravvenuta la ricezione da parte della ricorrente, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, della somma mensile di € 420,00, comprensiva dell'assegno divorzile, rinvenendo quest'ultima la sua fonte nell'inadempimento dell'obbligo pregresso del ricorrente di corresponsione dell'assegno divorzile giudizialmente disposto.
Nessuna prova è stata fornita, nel corso del giudizio, in ordine a finanziamenti contratti successivamente alla pronuncia del divorzio, con amici o parenti, né del mutuo trentennale contratto con la nuova compagna, che peraltro, sotto altro profilo, costituisce indice della capacità reddituale del ricorrente.
Costituisce invece circostanza sopravvenuta la nascita di una figlia dalla relazione con la nuova compagna, in data 7 settembre
2022, tenuto conto dell'obbligo del ricorrente, insieme alla compagna, di provvedere al relativo mantenimento, alla luce di quanto disposto dall'art. 147 c.c.. La stessa non giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento ma la sua riduzione nella somma di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
Tenuto conto del contegno processuale delle parti e della reciproca soccombenza, che si verifica anche nel caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ( sul punto cfr.
Cass. 3438/2016), le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
-4 di 5- -riduce l'assegno divorzile alla somma di € 200,00 mensili a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo
2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott. Ennio Ricci
-5 di 5-