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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lavinia Pini e dall'Avv. Nicola Tamburini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/2/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore, (6/4/2023), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa. Persona_1
In particolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
1 “1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) ha già lasciato, unitamente al figlio minore la casa familiare sita in Vecchiano Parte_1
via Amedeo ove continuerà a vivere , intestatario del contratto di locazione;
Parte_2
3) Il figlio minore starà con il padre il martedì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena in periodo scolastico e in periodo non scolastico dalle ore 11 sino alle ore 19, orario entro il quale il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Durante gli altri giorni della settimana il padre incontrerà e terrà con sé il minore, altre due volte, in base ai propri turni di lavoro che vengono comunicati settimanalmente. Sarà quindi onere del comunicare tempestivamente, non Parte_2
appena avuti gli orari di lavoro, alla madre i giorni, oltre al martedì, in cui starà con il figlio. Vista la tenera età del bambino i genitori concordano, di non prevedere allo stato, il pernottamento di
presso l'abitazione paterna. La disciplina su indicata sarà valida ed efficace fino al Per_1
compimento dei 3 anni del minore, ovvero fino al 06.04.26, a decorrere da tale data potrà Per_1 pernottare presso l'abitazione paterna, sempre in base ai turni di lavoro del genitore. I genitori trascorreranno con il minore, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale, Natale, Ultimo dell'Anno
e Primo dell'Anno. Per le altre festività i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre. Nel periodo invernale, periodo nel quale il padre può usufruire delle ferie, quest'ultimo trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi e non comprensivi del pernottamento sino al compimento del terzo anno di età del bambino, dopo tale data sarà previsto il pernottamento. Nel periodo estivo la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno. Durante il periodo estivo il padre incontrerà e terrà con sé il bambino secondo la frequentazione ordinaria.
4) si impegna ed obbliga a corrispondere a : Parte_2 Parte_1
a) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario (Iban
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00= rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre la somma di euro
272,00= quale 50% della rata mensile del nido non coperto dal bonus “nidi gratis”
b) il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie come individuate nel Protocollo del
CFN e precisamente
1 le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute, anche non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
2 2 spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, (a titolo esemplificativo trasporto, gite, libri scolastici, tasse di iscrizione e frequenza scuole pubbliche, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione;
3 spese per viaggi d'istruzione ed eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie per il figlio senza obbligo di preventiva concertazione, quelle formative extrascolastiche, spese per attività sportive, comprese le relative attrezzature, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
4. Acquisto di telefono cellulare, ricariche, computer, Ipad, scooter, auto e relative spese di tasse automobilistiche e assicurazione dei mezzi intestati al figlio, con obbligo di preventiva concertazione. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso e/o ai rispettivi numeri di cellulare, tramite messaggio o
Whatsapp, che i comparenti dichiarano di conoscere;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tale fine i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: e e si Email_1 Email_2 impegnano a comunicare l'un l'altra eventuali variazioni dei rispettivi indirizzi. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento.
Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
5) si impegna ed obbliga a sostenere il costo dell'assicurazione auto intestato a Parte_2
assicurazione polizza auto n. PRP434210339 auto tg. DF815ZW e Controparte_1
l'abbonamento telefonico Tim intestato alla predetta (3668655894) per il complessivo costo mensile di euro 71,00.
6) L'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito è percepito nella misura del 100% da
, così come ogni ulteriore ed eventuale bonus per i figli che sarà erogato dallo Parte_1
Stato e/o dalla Regione Toscana.
7) Il figlio minore è posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
2. All'esito dell'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
3 4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età del figlio e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con Per_1
domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- prende atto che ha già lasciato, unitamente al figlio minore la casa Parte_1
familiare, sita in Vecchiano, via Amedeo, ove continuerà a vivere , Parte_2
intestatario del contratto di locazione;
- dispone che:
▪ il figlio minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena in periodo scolastico e in periodo non scolastico dalle ore 11 sino alle ore 19, orario entro il quale il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
durante gli altri giorni della settimana il padre incontrerà e terrà con sé il minore, altre due volte, in base ai propri turni di lavoro che vengono comunicati settimanalmente. Sarà onere del padre comunicare Parte_2 tempestivamente, non appena avuti gli orari di lavoro, alla madre i Parte_1 giorni, oltre al martedì, in cui starà con il figlio. Vista la tenera età del bambino i genitori concordano, di non prevedere allo stato, il pernottamento di presso l'abitazione paterna;
Per_1
▪ la disciplina su indicata sarà valida ed efficace fino al compimento dei 3 anni del minore, ovvero fino al 6/4/2026, a decorrere da tale data potrà pernottare presso l'abitazione paterna, Per_1 sempre in base ai turni di lavoro del genitore;
▪ i genitori trascorreranno con il minore, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale, Natale, ultimo dell'anno e primo dell'anno;
▪ per le altre festività i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre.
Nel periodo invernale, periodo nel quale il padre può usufruire delle ferie, quest'ultimo trascorrerà
4 con il figlio 15 giorni anche non consecutivi e non comprensivi del pernottamento sino al compimento del terzo anno di età del bambino, dopo tale data sarà previsto il pernottamento;
▪ nel periodo estivo la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno. Durante il periodo estivo il padre incontrerà e terrà con sé il bambino secondo la frequentazione ordinaria;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore di Parte_2 Parte_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) entro il giorno cinque di ogni mese, oltre la somma di euro 272,00, quale 50% della rata mensile del nido non coperto dal bonus
“nidi gratis”.
- pone le spese straordinarie riguardanti il minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come individuate nel Protocollo del CFN e precisamente:
1. le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute, anche non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
2. spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, (a titolo esemplificativo trasporto, gite, libri scolastici, tasse di iscrizione e frequenza scuole pubbliche, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione;
3. spese per viaggi d'istruzione ed eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie per il figlio senza obbligo di preventiva concertazione, quelle formative extrascolastiche, spese per attività sportive, comprese le relative attrezzature, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
4. acquisto di telefono cellulare, ricariche, computer, Ipad, scooter, auto e relative spese di tasse automobilistiche e assicurazione dei mezzi intestati al figlio, con obbligo di preventiva concertazione;
- dispone che il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso e/o ai rispettivi numeri di cellulare, tramite messaggio o Whatsapp, che i comparenti dichiarano di conoscere;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tale fine i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:
e e si impegnano a comunicare Email_1 Email_2
l'un l'altra eventuali variazioni dei rispettivi indirizzi. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore
5 dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
- dispone che:
▪ l'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito è percepito nella misura del 100% da
, così come ogni ulteriore ed eventuale bonus per i figli che sarà erogato Parte_1 dallo Stato e/o dalla Regione Toscana;
▪ il figlio minore è posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
- prende atto che si obbliga a sostenere il costo dell'assicurazione auto Parte_2
intestato a assicurazione polizza auto n. PRP434210339 auto tg. Controparte_1
DF815ZW e l'abbonamento telefonico Tim intestato alla predetta (3668655894) per il complessivo costo mensile di euro 71,00;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lavinia Pini e dall'Avv. Nicola Tamburini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/2/2025, i Sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore, (6/4/2023), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa. Persona_1
In particolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte nei termini che seguono:
1 “1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) ha già lasciato, unitamente al figlio minore la casa familiare sita in Vecchiano Parte_1
via Amedeo ove continuerà a vivere , intestatario del contratto di locazione;
Parte_2
3) Il figlio minore starà con il padre il martedì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena in periodo scolastico e in periodo non scolastico dalle ore 11 sino alle ore 19, orario entro il quale il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Durante gli altri giorni della settimana il padre incontrerà e terrà con sé il minore, altre due volte, in base ai propri turni di lavoro che vengono comunicati settimanalmente. Sarà quindi onere del comunicare tempestivamente, non Parte_2
appena avuti gli orari di lavoro, alla madre i giorni, oltre al martedì, in cui starà con il figlio. Vista la tenera età del bambino i genitori concordano, di non prevedere allo stato, il pernottamento di
presso l'abitazione paterna. La disciplina su indicata sarà valida ed efficace fino al Per_1
compimento dei 3 anni del minore, ovvero fino al 06.04.26, a decorrere da tale data potrà Per_1 pernottare presso l'abitazione paterna, sempre in base ai turni di lavoro del genitore. I genitori trascorreranno con il minore, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale, Natale, Ultimo dell'Anno
e Primo dell'Anno. Per le altre festività i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre. Nel periodo invernale, periodo nel quale il padre può usufruire delle ferie, quest'ultimo trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi e non comprensivi del pernottamento sino al compimento del terzo anno di età del bambino, dopo tale data sarà previsto il pernottamento. Nel periodo estivo la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno. Durante il periodo estivo il padre incontrerà e terrà con sé il bambino secondo la frequentazione ordinaria.
4) si impegna ed obbliga a corrispondere a : Parte_2 Parte_1
a) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario (Iban
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00= rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre la somma di euro
272,00= quale 50% della rata mensile del nido non coperto dal bonus “nidi gratis”
b) il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie come individuate nel Protocollo del
CFN e precisamente
1 le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute, anche non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
2 2 spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, (a titolo esemplificativo trasporto, gite, libri scolastici, tasse di iscrizione e frequenza scuole pubbliche, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione;
3 spese per viaggi d'istruzione ed eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie per il figlio senza obbligo di preventiva concertazione, quelle formative extrascolastiche, spese per attività sportive, comprese le relative attrezzature, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
4. Acquisto di telefono cellulare, ricariche, computer, Ipad, scooter, auto e relative spese di tasse automobilistiche e assicurazione dei mezzi intestati al figlio, con obbligo di preventiva concertazione. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso e/o ai rispettivi numeri di cellulare, tramite messaggio o
Whatsapp, che i comparenti dichiarano di conoscere;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tale fine i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: e e si Email_1 Email_2 impegnano a comunicare l'un l'altra eventuali variazioni dei rispettivi indirizzi. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento.
Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
5) si impegna ed obbliga a sostenere il costo dell'assicurazione auto intestato a Parte_2
assicurazione polizza auto n. PRP434210339 auto tg. DF815ZW e Controparte_1
l'abbonamento telefonico Tim intestato alla predetta (3668655894) per il complessivo costo mensile di euro 71,00.
6) L'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito è percepito nella misura del 100% da
, così come ogni ulteriore ed eventuale bonus per i figli che sarà erogato dallo Parte_1
Stato e/o dalla Regione Toscana.
7) Il figlio minore è posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
2. All'esito dell'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
3 4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età del figlio e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con Per_1
domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- prende atto che ha già lasciato, unitamente al figlio minore la casa Parte_1
familiare, sita in Vecchiano, via Amedeo, ove continuerà a vivere , Parte_2
intestatario del contratto di locazione;
- dispone che:
▪ il figlio minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dalla scuola sino a dopo cena in periodo scolastico e in periodo non scolastico dalle ore 11 sino alle ore 19, orario entro il quale il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
durante gli altri giorni della settimana il padre incontrerà e terrà con sé il minore, altre due volte, in base ai propri turni di lavoro che vengono comunicati settimanalmente. Sarà onere del padre comunicare Parte_2 tempestivamente, non appena avuti gli orari di lavoro, alla madre i Parte_1 giorni, oltre al martedì, in cui starà con il figlio. Vista la tenera età del bambino i genitori concordano, di non prevedere allo stato, il pernottamento di presso l'abitazione paterna;
Per_1
▪ la disciplina su indicata sarà valida ed efficace fino al compimento dei 3 anni del minore, ovvero fino al 6/4/2026, a decorrere da tale data potrà pernottare presso l'abitazione paterna, Per_1 sempre in base ai turni di lavoro del genitore;
▪ i genitori trascorreranno con il minore, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale, Natale, ultimo dell'anno e primo dell'anno;
▪ per le altre festività i genitori si accorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre.
Nel periodo invernale, periodo nel quale il padre può usufruire delle ferie, quest'ultimo trascorrerà
4 con il figlio 15 giorni anche non consecutivi e non comprensivi del pernottamento sino al compimento del terzo anno di età del bambino, dopo tale data sarà previsto il pernottamento;
▪ nel periodo estivo la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto di ogni anno. Durante il periodo estivo il padre incontrerà e terrà con sé il bambino secondo la frequentazione ordinaria;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore di Parte_2 Parte_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) entro il giorno cinque di ogni mese, oltre la somma di euro 272,00, quale 50% della rata mensile del nido non coperto dal bonus
“nidi gratis”.
- pone le spese straordinarie riguardanti il minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come individuate nel Protocollo del CFN e precisamente:
1. le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute, anche non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
2. spese scolastiche sino al completamento del ciclo di studi, (a titolo esemplificativo trasporto, gite, libri scolastici, tasse di iscrizione e frequenza scuole pubbliche, corredo d'inizio anno scolastico), senza obbligo di preventiva concertazione;
3. spese per viaggi d'istruzione ed eventuali ripetizioni che si rendessero necessarie per il figlio senza obbligo di preventiva concertazione, quelle formative extrascolastiche, spese per attività sportive, comprese le relative attrezzature, artistiche, ricreative e di svago, con obbligo di preventiva concertazione;
4. acquisto di telefono cellulare, ricariche, computer, Ipad, scooter, auto e relative spese di tasse automobilistiche e assicurazione dei mezzi intestati al figlio, con obbligo di preventiva concertazione;
- dispone che il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso e/o ai rispettivi numeri di cellulare, tramite messaggio o Whatsapp, che i comparenti dichiarano di conoscere;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tale fine i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:
e e si impegnano a comunicare Email_1 Email_2
l'un l'altra eventuali variazioni dei rispettivi indirizzi. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore
5 dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
- dispone che:
▪ l'assegno unico e/o ogni altra forma di sostegno al reddito è percepito nella misura del 100% da
, così come ogni ulteriore ed eventuale bonus per i figli che sarà erogato Parte_1 dallo Stato e/o dalla Regione Toscana;
▪ il figlio minore è posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
- prende atto che si obbliga a sostenere il costo dell'assicurazione auto Parte_2
intestato a assicurazione polizza auto n. PRP434210339 auto tg. Controparte_1
DF815ZW e l'abbonamento telefonico Tim intestato alla predetta (3668655894) per il complessivo costo mensile di euro 71,00;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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