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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5355/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il tre luglio 1963, C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Maddalena, is. 150, n. 128, presso lo studio dell'Avv. Francesco Restuccia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponente –
E
con sede in Roccalumera, via Umberto I, n. 516, Controparte_1
P.IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Roccalumera, via Umberto I, n. 141, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Sturiale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1345/2017, emesso dal Tribunale di Messina in data 21
luglio 2017.
L'opponente, in particolare, esponeva che, con ricorso per decreto ingiuntivo, la società chiedeva il pagamento nei suoi confronti della somma di euro Controparte_1
47.438,27, per la fornitura e posa in opera di materiali in alluminio e ferro occorsi per la realizzazione di un chiosco sul lungomare di Nizza di Sicilia, il cui costo complessivo era di euro 77.438,27, di cui il aveva corrisposto soltanto la Pt_1
somma di euro 30.000,00.
Il , dopo aver articolato i motivi di opposizione, chiedeva di accertare Pt_1
l'inesistenza del credito per mancanza di prova e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta alla emissione e consegna del certificato/attestazione di conformità e/o di installazione obbligatoria degli infissi;
la condanna della società opposta ad installare il vetro mancante e ad eliminare gli ulteriori vizi lamentati nell'atto introduttivo;
la condanna dell'opposta al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ed al rimborso delle somme indicate in citazione. Con comparsa conclusionale depositata il 24 ottobre 2023 e con quella del 4
marzo 2025, il domandava, altresì, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. Pt_1
96, co. 3, c.p.c.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, poiché inammissibili ed infondate.
All'udienza del 21 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 13001/2006; Cass. 15702/2004; Cass.
7188/2003).
Da ciò deriva che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata,
la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (Cass.
2573/2002).
Restano pertanto irrilevanti, ai fini di un accertamento siffatto, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. 419/2006 e 7224/87).
Devono essere accolti il secondo, terzo e quarto motivo di opposizione, che possono essere vagliati congiuntamente per connessione, con i quali il Pt_1
contesta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposto, che ha solo allegato genericamente – e non anche provato – l'esistenza del credito.
In proposito, occorre premettere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si verifichi lo spostamento della competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (Cass. 6091/2020).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (ex multis, Cass.
12765/2007, 2421/2006 e 24815/2005).
Inoltre, se l'opponente solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova delle eccezioni e, in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, essa sarà soggetta all'usuale canone della prova ex art. 2697 c.c.
Tanto chiarito, occorre precisare che, nel presente giudizio, parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di aver eseguito dei lavori di fornitura e posa in opera di materiali in ferro e in alluminio per la realizzazione di un chiosco sul lungomare di
Nizza di Sicilia, per un costo complessivo di euro 77.438,27.
L'opposto ha evidenziato, altresì, che l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha pagato soltanto la somma di euro 30.000,00 per i lavori eseguiti,
rimanendo un saldo pari ad euro 47.438,27, di cui la società opposta ritiene di essere creditrice, giusta fattura n. 49 del primo luglio 2016.
L'opponente ha contestato, però, la debenza della somma richiesta contemplata nel provvedimento monitorio impugnato, disconoscendo l'esecuzione di alcuni lavori e contestando tutti gli importi indicati nella fattura n. 49/2016.
Inoltre, l'opponente ha eccepito che i lavori effettuati dalla società opposta non sono stati eseguiti a regola d'arte. Nel corso del presente procedimento, tuttavia, la società opposta, sulla quale gravava -come detto- l'onere probatorio, non ha adeguatamente comprovato l'esistenza della propria pretesa.
Infatti, la società opposta ha cercato di dimostrare l'esistenza del proprio diritto di credito solamente sulla scorta della citata fattura, chiedendo l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio per stimare il valore delle prestazioni d'opera eseguite ed articolando la prova per testi nella memoria difensiva ex art. 183, co. 6, ultimo termine.
Sul punto, costante giurisprudenza ha stabilito che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture,
essendo documenti unilateralmente formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul
quantum del credito vantato in giudizio (Cass. 9685/2000).
Più di recente la Cassazione ha ribadito che “la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale
giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che
dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass.
19944/2023). Ne consegue, quindi, che la fattura, di per sé, non basta per provare l'avvenuta esecuzione delle opere per le quali si richiede il pagamento e, quindi, l'esistenza del vantato credito.
Peraltro, l'onere della prova incombente sulla società opposta non può essere supplito mediante l'invocata c.t.u., che non può essere, appunto, disposta qualora la parte tenda con essa -come nel caso in esame- a colmare la deficienza delle proprie allegazioni, anche documentali, o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 3130/2011 e 8989/2011).
La funzione peculiare della consulenza tecnica è, infatti, quella di integrare l'attività del giudice, sia come organo di istruzione sia come organo di decisione. Essa
non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. 8395/2000).
Nel caso di specie, quindi, a fronte della semplice produzione della fattura e delle specifiche contestazioni di parte opponente, la richiesta consulenza non può essere disposta perchè avrebbe una funzione meramente esplorativa.
Altri mezzi istruttori sarebbero stati conducenti od utili ma, per come già
disposto con precedente ordinanza del 15 marzo 2023, la richiesta di prova testimoniale
è stata dichiarata, fra l'altro, inammissibile, perché parte opposta ha formulato tardivamente il mezzo di prova, nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. In assenza, dunque, di elementi probatori che dimostrino l'esistenza del diritto di credito della società opposta, l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Devono essere, invece, rigettate le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, in quanto sfornite di prova.
Invero, a fronte della contestazione della esecuzione dei lavori da parte della società opposta, devono ritenersi genericamente formulate le domande di consegna della certificazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 e di risarcimento del danno per l'imperfetta esecuzione dei lavori espletati dalla società opposta, non essendo stata specificamente individuata -anzi essendo stata contestata mediante la presente opposizione- la tipologia dei lavori eseguiti dalla società opposta cui si riferiscono tali domande.
Il rigetto di tali domande riconvenzionali determina l'assorbimento delle altre.
Deve essere rigettata anche la domanda di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non sussistono, nella specie, sufficienti elementi per affermare che l'iniziativa giudiziaria della società opposta fosse connotata da malafede o colpa grave, né l'opponente ha, comunque, dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare per un quarto le spese del giudizio. Quelle residue seguono la soccombenza assolutamente prevalente dell'opposta sulla questione più pregnante e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. 1345/2017, emesso dal Tribunale di Parte_1
Messina in data 21 luglio 2017.
Rigetta le domande riconvenzionali ed ogni altra domanda.
Compensa per un quarto le spese del presente giudizio.
Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle residue spese processuali in favore di che liquida in euro 4.200,00 per compensi ed euro 259,00 per spese Parte_1
vive, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del
15%.
Messina, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.