Articolo 15 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
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13 gennaio 1985
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1985, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , emanato ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985