Sentenza 17 settembre 2007
Massime • 1
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (Nella specie, la S.C ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto infondato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, sul rilievo che, agli effetti dell'opposizione, ex art. 637 cod.proc.civ., l'opponente, che aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, deducendo l'erronea quantificazione del suo credito, avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'atto, ovvero la sua modifica e non la condanna del debitore esecutato al pagamento della maggior somma dovuta per la dedotta illegittimità dell'ordinanza di assegnazione. Per la S.C., le conclusioni dell'opponente, ancorché non conformi allo schema tipico del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nella loro formulazione letterale, erano chiaramente indirizzate, giacché si insisteva per la pretesa alla maggiore somma, ad ottenere la modifica del provvedimento di assegnazione, come confermato dal tenore complessivo dell'atto, ove si citava il provvedimento di assegnazione contro cui si ricorreva, nonché l'indicazione, nell'epigrafe dell'atto, che si trattava di opposizione agli atti esecutivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2007, n. 19331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19331 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI Gina, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SANPAOLO IMI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 30041/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/11/04 R.G.N. 44772/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/07/07 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma rigettava la opposizione agli atti esecutivi proposta da IM UC relativamente al pignoramento eseguito, presso il terzo San Paolo Imi s.p.a., in danno dell'I.N.P.S.. L'opponente aveva dedotto che il procedimento esecutivo in questione si era concluso con provvedimento di assegnazione in suo favore, ma che, pur in assenza di contestazioni da parte dell'esecutato, il Giudice dell'esecuzione aveva ridotto i diritti di procuratore di cui all'atto di precetto da Euro 659,08 ad Euro 600,00 e non aveva nel contempo aderito alla istanza di assegnazione avanzata da essa esecutante relativamente agli accessori di legge sul credito previdenziale, ex art. 429 cod. proc. civ., successivi alla presentazione del ricorso giudiziale;
assumendo perciò la illegittimità della intervenuta riduzione della nota spese contenuta nel precetto (poiché le voci richieste trovavano puntuale riscontro nella tariffa professionale), nonché la spettanza di I.V.A. e C.P.A. anche sui diritti di procuratore di cui al precetto e "degli ulteriori accessori di legge conformemente al tenore letterale del titolo esecutivo", l'opponente chiedeva "condannare l'I.N.P.S. al pagamento della somma di Euro 659,08 per diritti di precetto, cui va detratto l'importo già liquidato dal G.E., ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, comunque maggiore a quanto liquidato in sede esecutiva. Condannare in ogni caso l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'odierno opponente, degli ulteriori accessori di legge da maggiorarsi alla sorte secondo i criteri determinati dal titolo esecutivo".
Nella contumacia dell'I.N.P.S., il Tribunale, affermava che il ricorso era infondato, sul rilievo che l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., essendo impugnativa di un atto del processo esecutivo,
comporta un controllo di legittimità sullo stesso e tende perciò alla sua revoca, ovvero alla sua modifica, di talché - avendo impugnato l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato per la sua dedotta illegittimità, a causa della lamentata decurtazione degli importi del precetto e del mancato riconoscimento degli accessori - l'opponente avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'atto, ovvero la sua modifica nel senso auspicato, mentre aveva chiesto, nel ricorso introduttivo, e confermato nelle udienze successive, solo la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di somme, richiesta che era del tutto estranea al modello di azione esercitata ed incompatibile con la assegnazione del credito effettuata in sede esecutiva, che è immodificabile in difetto di impugnativa delle parti. Avverso detta sentenza la IM propone ricorso con un unico motivo. Sia l'I.N.P.S, sia il terzo Sanpaolo Imi s.p.a. sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., e difetto di motivazione, perché la richiesta di condanna dell'I.N.P.S., che il Giudice dell'opposizione aveva ritenuto totalmente avulsa dal procedimento incardinato, in realtà non poteva che trovare fondamento nella implicita richiesta di revoca o di modifica dell'ordinanza di assegnazione, giacché la atecnica richiesta di "condanna" doveva intendersi quale mera conseguenza dell'accoglimento del ricorso di opposizione;
infatti, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto delle domande sottoposte alla sua cognizione, il Giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito, il Giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;
ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa (Cass. n. 5510 dell'8 aprile 2003). Nella specie, a fronte del provvedimento di assegnazione, emesso dal giudice dell'esecuzione in misura inferiore al richiesto, la attuale ricorrente propose ritualmente opposizione avverso detto atto, ma invece di chiedere la modifica del provvedimento medesimo, per includervi la maggior somma, chiese direttamente la condanna del debitore esecutato I.N.P.S. al pagamento della differenza. Tuttavia, dette conclusioni, ancorché nella loro formulazione letterale non fossero conformi allo schema tipico del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che concerne solo l'istanza di revoca o di modifica dell'atto esecutivo, erano chiaramente indirizzate, giacché si insisteva per la pretesa alla maggior somma, ad ottenere la modifica del provvedimento di assegnazione. Lo confermava il tenore complessivo del ricorso, in cui si citava il provvedimento di assegnazione contro cui si ricorreva, nonché la indicazione, nell'epigrafe dell'atto, che si trattava di opposizione agli atti esecutivi. Va quindi riconfermato il principio più volte enunciato, per cui il Giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (tra le tante Cass. n. 259 dell'8 gennaio 2005). Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nel Tribunale di Roma, quale Giudice di opposizione all'esecuzione, il quale provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007