Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 05/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2025, proposto dal Comune di Falvaterra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Risi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l’annullamento
- della determinazione della Regione Lazio n. G05765 del 6 dicembre 2024, avente ad oggetto la revoca del contributo concesso al Comune di Falvaterra in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone Rieti e Viterbo;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria della Regione Lazio e del Ministero nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Comune ricorrente ha impugnato, ritenendolo un provvedimento di autotutela, il provvedimento, con cui la Regione Lazio ha disposto la revoca del contributo economico già concesso a seguito del verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il suo territorio nei primi mesi dell’anno 2014 e poi erogato;
- la revoca è stata determinata dall’inadempimento, da parte del Comune di Falvaterra, dell’obbligo di corretta rendicontazione in relazione alla violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari per un intervento;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione della lex specialis , nella parte in cui quest’ultima non ha previsto la mancata osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari quale condizione per la revoca del contributo; ii) violazione del termine stabilito dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 per l’esercizio del diritto di revoca; iii) mancata esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico a suffragio della revoca, sempre in violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990;
- la Regione Lazio si è costituita in resistenza al ricorso e con articolata memoria, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche sollevato il difetto di giurisdizione, in quanto la controversia atterrebbe alla fase successiva all’erogazione del contributo e in tale fase verrebbe in rilievo il diritto soggettivo del Comune alla sua conservazione;
- il ricorrente, in vista dell’udienza, si è associato all’eccezione proposta dalla Regione, pur controdeducendo ugualmente nel merito per l’eventualità del mancato accoglimento della stessa;
- si è, infine, costituito il MEF, chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
- all’udienza pubblica del 23 aprile 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la controversia oggi all’esame attiene effettivamente alla fase della ripetizione del contributo già erogato dalla Regione Lazio, sul presupposto dell’inadempimento del Comune beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione con riguardo al corretto assolvimento degli obblighi di rendicontazione;
- in tal senso depone l’interpretazione dell’atto impugnato, condotta in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui spetta al Giudice amministrativo il potere officioso di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio, senza essere vincolato, al riguardo, né dell'intitolazione dell'atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa, bensì tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale ( ex multis cfr. Cons. St., V, n. 7320/2021; id., n. 6606/2021; id., n. 3387/2018; id. n. 5921/2019; id., IV, n. 4942/2012; T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022);
- a tale stregua, emerge che nel citato provvedimento la determinazione avversata, ad onta del nomen juris di “revoca”, si è basata non già sulla rivalutazione dell’interesse pubblico all’erogazione della sovvenzione, né tanto meno sulla necessità di eliminare per eliminare un vizio di legittimità dell’atto, ma unicamente sull’inadempimento da parte del Comune ricorrente delle norme che regolano le modalità per rendicontare l’impiego dei fondi ricevuti (con specifico riguardo alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- non a caso il provvedimento impugnato non richiama né evoca in nessuno dei sui passi né l’istituto dell’autotutela né le norme che lo disciplinano;
- nel caso oggi all’esame viene quindi in rilievo una fattispecie di revoca del contributo già corrisposto dalla Regione, giustificata unicamente dall’inadempimento da parte del Comune ad uno degli obblighi stabiliti in fase di erogazione (segnatamente quello in materia di rendicontazione);
Considerato, a tale stregua, che:
- la problematica relativa alla giurisdizione sulle controversie afferenti alla revoca di un contributo pubblico è stata reiteratamente affrontata in giurisprudenza, laddove si è chiarito che, non ricorrendo alcuna fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto tra cognizione del Giudice ordinario e quella del Giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103, comma 1 della Cost., fondato sulla causa petendi , in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, e il giudice ordinario dei diritti soggettivi;
- in questa prospettiva, secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale, colui che abbia richiesto un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo alla relativa concessione nella fase antecedente all’assegnazione del beneficio, ed è dunque rimessa al Giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’atto con cui l’Amministrazione accerta, in capo all’operatore economico, la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti prestabiliti per l’ammissione al contributo, ovvero il provvedimento con cui l’atto di iniziale ammissione viene successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima accertato, o revocato, per la riscontrata insussistenza dell’interesse pubblico; per converso, in seguito all’avvenuta ammissione al contributo, il beneficiario è invece titolare di un diritto soggettivo all’erogazione; di conseguenza le controversie riguardanti gli atti di diniego dell’attribuzione finale del beneficio, basati non già sull’illegittimità del provvedimento iniziale di ammissione, bensì sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione dell’intervento, e/o - come nella fattispecie all’esame - di rendicontazione delle attività poste in essere, assunti con la partecipazione al bando, sono demandate alla cognizione del Giudice ordinario (cfr. in tal senso ex multis , Cons. St., Ad. Plen. n. 6/2014; Cons. St., V, n. 891/2025; id., n. 4716/2022);
- sulla stessa posizione si è attestata la Corte di Cassazione a Sezioni unite, secondo cui: i) “ in tema di finanziamenti pubblici le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, laddove esse riguardino l'annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità o la revoca dello stesso per contrasto con l'interesse pubblico, in relazione alle quali la posizione giuridica del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo, in quanto spetta alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il contributo sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico e previo apprezzamento discrezionale dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione. Al contrario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che non involgono aspetti di ponderazione o comparazione tra interessi pubblici o di riconsiderazione dell'interesse del privato rispetto ai primi, come allorché la controversia abbia a oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla Pa per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero. In sintesi, dunque, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo viene fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata: il primo, in caso di lesione di un diritto soggettivo; il secondo, in caso di lesione di un interesse legittimo ” (cfr. ex multis , Cass. Civ., SS.UU., n. 25213/2020; e in senso analogo, id., nn.16457/2020; 3057/2016); ii) “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione ” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 23747/2020 e in senso analogo id., nn. 1946/2024; 9634/2023; 31730/2023; 9816/2023;16457/2020);
Ritenuto, alla luce di ciò, che la concordante giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e del Consiglio di Stato depongono nel senso che, quando – come nel caso oggi in rilievo - la controversia attiene alla fase della ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni e agli impegni statuiti in sede di erogazione, la relativa controversia va devoluta alla cognizione del Giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione; e ciò in quanto la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, situazioni che riguardano il diritto soggettivo perfetto del privato senza esercizio di poteri discrezionali in ordine ad an , quid e quomodo dell’erogazione da parte dell’Amministrazione erogatrice del contributo; in tali casi, quindi, la controversia sulla legittimità della revoca del finanziamento determinata dall'inadempimento del beneficiario rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario;
Ritenuto, quindi, che: i) il ricorso proposto è inammissibile, in quanto la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo e va deferita alla cognizione del Giudice ordinario; ii) il carattere assorbente di tale profilo, che va ineludibilmente valutato dal Collegio prima di ogni altro (cfr. in tal senso Cons. St., Ad. Plen., nn. 4/2011, 10/2011 e 9/2014, richiamate e confermate dal par. 5.3 dell’Ad. Plen. n. 5/2015), elide in radice la possibilità di conoscere del merito della controversia, che potrà essere eventualmente riproposta dinanzi al plesso giurisdizionale munito di giurisdizione;
Rilevato che: i) ai sensi dell’art. 11, comma 1 del cod. proc. amm., il Collegio indica pertanto quale giudice deputato alla cognizione della controversia il Giudice ordinario; ii) la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta nel presente giudizio potrà essere garantita dalla sua riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del cod. proc. amm..
Ritenuto, poi, in considerazione dell’esito del presente giudizio, di prescindere dall’esame della richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia;
Ritenuto, infine, che sussistono giuste ragioni, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite fra tutte parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di IN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO