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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Alberto Rizzo Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4424 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato SOLIGNANI TIZIANO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato CAVALLO FRANCESCA
RESISTENTE
pagina 1 di 10
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 03/12/2007.
[...]
2. Con ricorso depositato in data 12/09/2024, parte ricorrente ha chiesto: di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocazione presso la madre;
di regolamentare il diritto di visita del padre nei termini ivi indicati;
di stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €500,00, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Modena per le spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 10/01/2025, il resistente,
chiedendo, in via preliminare, di adottare i provvedimenti provvisori indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 15,22 e 38 c.p.c., così come ivi specificati e, in via principale, una differente regolamentazione per ciò che concerne, in particolare, il pagina 2 di 10 diritto di visita del padre, il contributo al mantenimento per la figlia, la ripartizione dell'assegno unico.
4. All'udienza del 12/02/2025, presenti entrambe le parti, queste hanno dichiarato di concordare sull'affidamento condiviso, con collocazione della minore presso la madre.
Il Giudice ha proposto alle parti di raggiungere un accordo nei seguenti termini:
affido condiviso della minore;
collocazione presso la madre;
fine settimana alternati col papà; due pomeriggi a settimana nella settimana in cui non sta col padre Per_1
nel week end;
regime standard per Natale, Pasqua e vacanze estive;
assegno per di €. 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico da Per_1
percepirsi integralmente da parte della mamma;
spese del giudizio compensate.
Il Giudice ha rinviato per consentire alle parti di raggiungere una soluzione a conclusioni congiunte all'udienza del 14/05/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte, dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento in via esclusiva e prevalente presso la madre;
b) il diritto di visita del padre viene regolamentato come segue, sempre tenuto conto della volontà della figlia di frequentarlo e delle eSIenze dei genitori:
- Due weekend al mese, a settimane alternate dal sabato mattina (con pernottamento e cena) alla domenica sera (con cena), quando riaccompagnerà la bambina presso l'abitazione della mamma entro le ore 21.00; il pernottamento potrà avvenire solo a pagina 3 di 10 condizione che possa disporre di un letto per conto proprio e non una Per_1
soluzione in comune con altri.
- Due giorni a settimana, da concordare in base ai turni lavorativi del padre, dall'uscita di scuola della minore sino alle ore 21.00, con cena, e riaccompagnarla poi presso l'abitazione della mamma, nella settimana in cui non sta col padre nel Per_1
weekend;
- tre giorni durante le vacanze natalizie, compreso ad anni alterni il giorno di Natale,
con pernottamento, in modo che la bambina trascorra la vigilia con un genitore e
Natale con l'altro ad anni alterni;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua
o Pasquetta;
- 15 giorni anche consecutivi, durante le ferie estive dal 10 Giugno al 10 Settembre
di ogni anno da concordarsi, con comunicazione scritta, entro il 30 Aprile di ogni anno, a far data in ogni caso dall'anno 2025;
- eventuali cambiamenti dovranno essere concordati preventivamente, con comunicazione da effettuarsi anche per iscritto a mezzo mail;
- nei giorni di permanenza col padre la SI.r si impegna a consegnare al SI. Pt_1
idoneo vestiario (ricompreso nel contributo al mantenimento ordinario) CP_1
che utilizzer in tale periodo di tempo;
Per_1
- le parti concordano che le festività extra infrasettimanali calendarizzate verranno tra di loro alternate previo tempestivo accordo tra i medesimi;
qualora per motivi inerenti le eSIenze della figlia (ad esempio malattia o causa di forza maggiore) non sia possibile per il padre o la madre trascorrere i giorni di propria competenza in pagina 4 di 10 base all'organizzazione della minore e le eSIenze dei genitori, si impegnano reciprocamente a far recuperare tali periodi di tempo non goduti;
- le parti concordano che la minore trascorra il giorno del compleanno del padre,
nonché la festa del papà con quest'ultimo; il giorno del compleanno della madre,
nonché la festa della mamma con quest'ultima; il compleanno della minore ad anni alterni con ciascun genitore o eventualmente e preferibilmente con entrambi i genitori;
per l'anno 2025 il compleanno della minore verrà festeggiato con il padre,
qualora la SI.r non sia disponibile a festeggiarlo insieme ad entrambi;
Pt_1
- le modalità di visita su indicate dovranno essere esercitate nel pieno rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, ricreativi, sportivi e formativi della minore, concordando comunque con l'altro genitore ogni modalità nell'esercizio di tale diritto;
- entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi per iscritto il domicilio ed il recapito della minore relativo al luogo di villeggiatura;
inoltre durante il periodo di vacanza ciascun genitore si impegna a far raggiungere telefonicamente la figlia dall'altro genitore;
eventuali viaggi all'estero della minore dovranno essere oggetto di espresso accordo tra i genitori;
- se uno dei due genitori porta, specialmente se a dormire con anche il pernotto, la figlia fuori dal comune di residenza deve comunicarlo all'altro specificando in modo preciso dove si trova la minore e come può essere nel caso raggiunta dall'altro genitore;
c) il SI. si obbliga al pagamento del contributo al mantenimento della CP_1
figlia mediante la corresponsione di una somma mensile complessiva pari ad
€250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici pagina 5 di 10 ISTAT, nonché a concorrere in ragione del 50% a carico del resistente e del 50% a carico della ricorrente delle spese straordinarie, da sostenersi per la cura, crescita,
istruzione ed educazione della figlia minor ed allo scopo si individuano tali Per_1
spese e le modalità di assunzione nelle seguenti come da Protocollo in uso al
Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a))
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Tutte le dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro
15 giorni dalla comunicazione della spesa, che potrà essere fatta via, whatsapp mail,
o fax o lettera raccomandata con contestuale esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano, con riferimento al debito ad oggi maturato per le spese straordinarie a titolo di spese scolastiche, che i singoli bollettini ancora inevasi verranno pagati all'incirca dividendoli metà per uno tra i genitori, salvo conguaglio finale verso il genitore che risulterà aver pagato la somma maggiore, in modo che alla fine ogni genitore sostenga le spese al 50%. Ognuno dei due genitori invierà all'altro la prova dell'avvenuto pagamento del bollettino.
pagina 7 di 10 La SI.r si obbliga a corrispondere al SI il 50% degli eventuali Pt_1 CP_1
bonus corrisposti in favore della figlia minore (ad esempio centro estivo), che saranno percepiti dalla SI.r . Pt_1
d) l'importo relativo all'assegno unico nell'interesse della figlia verrà Per_1
percepito integralmente dalla SI.ra con decorrenza dal mese di Giugno Pt_1
2025, con impegno da parte della stessa a presente nuova DSU e ISEE e comunicare quanto prima la variazione dell'IBAN; nel caso in cui tale assegno venisse ancora versato sul conto corrente intestato al SI. quest'ultimo si impegna a CP_1
versare il relativo importo alla SI.r ; Pt_1
e) i genitori prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia, solo per motivi turistici;
a tal proposito la
SI.r si impegna a consegnare al SI i documenti d'identità della Pt_1 CP_1
minore, da lei detenuti in originale, su richiesta del padre qualora sia necessario;
f) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla loro reperibilità telefonica nei periodi in cui la minore si trova presso di loro e ad effettuare le comunicazioni scolastiche di cui sono venuti a conoscenza e quelle relative al suo stato di salute;
g) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con loro e riconoscono il bene della minore come bene supremo e quale unico obiettivo che dovrà essere perseguito adeguando le proprie azioni unicamente in funzione del benessere della minore;
h) i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni pagina 8 di 10 verbali deleterie per la serenità della figlia o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
i) i genitori, quando avranno presso di sé la figlia, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana;
l) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi per iscritto il domicilio ed il recapito della minore relativo al luogo di villeggiatura;
inoltre disporre che durante il periodo di vacanza ciascun genitore si impegni a far raggiungere telefonicamente i figli dall'altro genitore;
eventuali viaggi all'estero della minore dovranno essere oggetto di espresso accordo tra i genitori salvo quanto stabilito al punto che segue;
m) ciascun genitore si impegna a comunicare senza indugio all'altro i propri cambiamenti di residenza, anche se ancora non risultanti all'anagrafe e quindi anche se solo di fatto e di diritto, nonché i cambiamenti dei propri recapiti telefonici, email e di qualsiasi altro genere;
i cambiamenti di residenza dovranno comunque essere discussi con l'altro genitore. Nel caso in cui uno dei due genitori stabilisse la propria residenza ad oltre 50 km da quella attuale, i trasferimenti per la bambina saranno effettuati uno ciascuno per ogni genitore.
n) le spese del presente procedimento son integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eSIenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
pagina 9 di 10 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data
15/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Alberto Rizzo
pagina 10 di 10