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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1812/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
da
con l'avv.to Giancarlo L'Arco e con domicilio eletto presso lo Parte_1
studio dello stesso in Sparanise (CE), come da mandato su foglio separato.
-ATTORE-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
dott. con l'avv.to Anna Bonamigo e domiciliata presso lo studio della CP_2
stessa in Treviso come da procura notarile.
-CONVENUTO-
-contumace- CP_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Nel riportarci all'atto di citazione ed a tutte le richieste ivi formulate per le motivazioni esposte, si conclude per l'accoglimento della domanda cosi come formulata nell'atto di citazione, con vittoria di spese e competenze giudiziali da distrarre al sottoscritto procuratore per fattone anticipazione.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione e eduzione reiette:
NEL MERITO:
in via principale:
dichiarare che l'importo di € 57.760,00 precedentemente oggetto di offerta formale da parte di e ad oggi corrisposto al Sig. è da Controparte_1 Parte_1
ritenersi integralmente satisfattivo della domanda giudiziale de quo e per l'effetto rigettare integralmente, perché infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte in atti, ogni ulteriore domanda nei confronti di Controparte_1
in subordine:
nella denegata ipotesi di accertamento totale o parziale della domanda attorea,
contenere la pretesa risarcitoria nei limiti di quanto verrà rigorosamente accertato e provato in corso di causa, tenuto conto ex art. 1227 c.c. del comportamento del Sig.
che non utilizzava le cinture di sicurezza e della infezione nelle more Parte_1
contratta, comunque entro i limiti del massimale di polizza. In ogni caso, detratto l'importo di euro 57.760,00 già corrisposto al Sig. e detratto altresì Parte_1
quanto eventualmente corrisposto da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
IN VIA ISTRUTTORIA, insiste nella richiesta che venga disposta l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ad eventuali risarcimenti o indennizzi erogati a parte attrice da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in quanto parte attrice ha dichiarato di essere stata all'epoca dei
2 fatti lavorativamente attiva ed il CTU nella sua relazione fa un riferimento ad una prognosi INPS in atti.
Insiste, inoltre, nella richiesta che venga ordinato all'attore l'esibizione della busta paga leggibile del mese di maggio 2021 e delle buste paga da gennaio a dicembre
2021 ai fini dell'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
IN OGNI IPOTESI:
con integrale rifusione di anticipazioni, spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, riferiva che il giorno Parte_1
02.06.2021 alle ore 18.30, in qualità di trasportato, stava viaggiando nell'autovettura
Fiat Tg DK690TM di proprietà e condotta da , con la quale stava CP_3
percorrendo l'autostrada A/21 Torino-Piacenza-Brescia Km 85.6 del Comune di
Tortona, quando la predetta autovettura veniva tamponata dal veicolo Fiat tg
DB805SA di proprietà della ditta C.M. Tubino e condotta da . CP_4
Che a causa del violento urto il deducente subiva lesioni gravi per un danno non patrimoniale che quantificava in €.200.000,00, nonché da perdita reddituale essendo stato licenziato a causa del sinistro che genericamente quantificava in
€.1.000.000,00.
Poiché l'autoveicolo su cui viaggiava l'attore era assicurato con , Controparte_1
citava in causa quest'ultima e la conducente nonchè proprietaria del mezzo, avanti l'intestato per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non per CP_5
€.1.200.000,00 o altra somma da quantificarsi in corso di causa.
Si costituiva in causa che in via preliminare eccepiva: Controparte_1
a) il difetto di rappresentanza con nullità insanabile dell'atto di citazione per indeterminatezza della procura alle liti;
3 b) l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'onere di collaborazione da parte del danneggiato che si era tardivamente presentato per l'espletamento della visita medico-legale stragiudiziale richiesta dalla compagnia assicurativa.
Nel merito, rilevava che al momento del sinistro l'attore non utilizzava le cinture di sicurezza con conseguente concorso nella produzione dei danni ex art.1227 cc.;
che gli invocati danni non erano provati mancando una relazione medico-legale a supporto;
offriva in via conciliativa e definitoria la somma di €.57.760,00 sulla base delle risultanze emerse dalla propria relazione di parte.
Contestava le spese mediche perché non documentate e l'assoluta genericità della domanda riferita al danno patrimoniale, infine, chiedeva ex art.210 cpc. la documentazione relativa ad eventuali risarcimenti o indennizzi erogati da Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari l'8.5.2025, previa concessione anticipata dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Per quanto attiene alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, le stesse sono destituite di fondamento e vanno respinte per le ragioni già espresse con ordinanza del 28.09.2023 di quest'Ufficio con cui, peraltro, i convenuti, in solido tra loro, sono stati condannati a pagare all'attore ex art.186 bis cpc. la somma di
€.57.760,00.
2.Dinamica del sinistro.
Sulla dinamica del sinistro nulla quaestio poiché l'attore era soggetto trasportato.
La convenuta a cui incombeva il relativo onere, non ha poi fornito prova certa che nel frangente viaggiasse privo della cinture di sicurezza, infatti, la teste Parte_1
che in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato che lei e il Testimone_1
fidanzato non ne avevano fatto uso, sentita in qualità di teste, non ricordava tale momento essendo stati gli occupanti dell'autovettura sotto “shock”, ad ogni buon
4 conto, il Ctu richiesto sul punto ha precisato: “La lesione riportata è compatibile con
l'essersi verificata stante il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza previste dalla
normativa vigente”.
Ne consegue che l'eccezione ex art.1227 cc sollevata da va Controparte_1
respinta, escludendo qualsiasi apporto causale del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
3.Quantum risarcitorio
3.1 Danno non patrimoniale
Relativamente al quantum, la disposta C.t.u. ha acclarato che , a Parte_1
seguito del sinistro occorsogli in data 02.06.2021 ha riportato: “una frattura biossea
esposta della gamba sinistra”.
È stata computata un'inabilità temporanea biologica di gg. 30 al 100%, gg. 30 al
75%, gg. 90 al 50% ed ulteriori gg.90 al 25%, con un danno biologico permanente del 17%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (22 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.83.634,00 (€.13.800,00 per danno biologico temporaneo;
€.69.834,00 per danno biologico permanente al 17%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al marzo 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate...indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno, dalle risultanze acquisite è emerso che il prima del sinistro faceva Jogging, giocava a Pt_1
calcetto due volte alla settimana a livello amatoriale e praticava il “parkour”, ora non
5 fa più alcuna attività sportiva causa le lesioni permanenti riportate e il Ctu ha precisato che il medesimo potrà riprendere l'abituale attività lavorativa tuttavia le attività che prevedono uno stazionamento in piedi per tempi prolungati e/o la movimentazione manuale di carichi, comporteranno per lui un maggior affaticamento.
Considerata l'attività lavorativa in precedenza svolta dall'attore presso una
Cooperativa del settore logistica, trasporto e spedizioni;
la limitazione nelle attività
ludico/sportive, si ritiene che il danno non patrimoniale come sopra quantificato possa essere aumentato nella misura del 15% con un importo complessivo di
€.96.179,10.
3.2 Danno patrimoniale
Sotto il profilo patrimoniale, l'attore ha depositato una busta paga del mese di maggio 2021, che riporta un reddito netto mensile di €.1.235,00 inoltre, ha dimesso la lettera di licenziamento della F.A.I Società Cooperativa (cfr. doc. allegato all'atto di citazione) da cui emerge la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comparto.
Tuttavia poiché il Ctu ha accertato un'assoluta inabilità lavorativa per 174 gg,
documentata da certificazione INPS, come rilevato dallo stesso perito;
considerato che
è ragionevole ritenere che proprio sulla base di tale documentazione l'attore abbia già conseguito il relativo indennizzo da tale Ente;
valutato, altresì, che il non ha prodotto documentazione attestante il suo attuale stato di Pt_1
disoccupazione e che ciò sia dipeso dalle lesioni riportate nel sinistro, in assenza di adeguata produzione documentale che certamente il danneggiato poteva e doveva produrre, la domanda risarcitoria per danno patrimoniale da lucro cessante,
comprensiva di “perdita dei redditi futuri” anche pensionistici, come genericamente dedotta dall'attore, va integralmente respinta.
In quanto danno emergente conseguenza immediata e diretta dell'infortunio, va riconosciuta, invece, la spesa di €.520,01 considerata congrua dal Ctu che attualizzata ammonta ad €.607,89.
Di contro, non può essere liquidata la spesa per la Ctp in sede di Ctu perché il
6 ha omesso di produrre la documentazione comprovante il costo affrontato. Pt_1
Ne consegue che l'importo complessivo liquidabile è pari ad €.96.786,99, tuttavia, poiché i convenuti hanno pagato la somma di €.57.760,00 a cui sono stati condannati ex art.186 bis cpc, che attualizzata ammonta ad €.58.799,68 i medesimo in solido tra loro, vanno condannati a pagare all'attore la somma residua di €.37.987,31
Inoltre, sugli importi indicati in dispositivo, debitamente deflazionati e successivamente rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già
moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno liquidate in considerazione dell'importo riconosciuto e tenuto conto delle questioni trattate.
Le spese della C.t.u., nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare a la somma residua di Parte_1
€.37.987,31.
1a)Sull'importo di €.96.786,99, in quanto debito di valore, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% sulla somma deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, dal 02.06.2021, data dell'evento dannoso, fino al 28.9.2023, data del
7 provvedimento ex art.186 bis cpc.
1b)Sulla somma residua di €.37.987,31 deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, dal 28.09.2023, data del provvedimento ex art.186 bis cpc., fino alla data della presente sentenza, in quanto debito di valore, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3%.
1c)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti, ex art.1282
c.c., gli interessi al tasso legale.
2)Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida nella somma di €.8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv.to
L'Arco Giancarlo anticipatario ex art.93 cpc.
4)Pone le spese di C.t.u., nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti, in via solidale;
Treviso 09.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
8
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1812/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
da
con l'avv.to Giancarlo L'Arco e con domicilio eletto presso lo Parte_1
studio dello stesso in Sparanise (CE), come da mandato su foglio separato.
-ATTORE-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
dott. con l'avv.to Anna Bonamigo e domiciliata presso lo studio della CP_2
stessa in Treviso come da procura notarile.
-CONVENUTO-
-contumace- CP_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Nel riportarci all'atto di citazione ed a tutte le richieste ivi formulate per le motivazioni esposte, si conclude per l'accoglimento della domanda cosi come formulata nell'atto di citazione, con vittoria di spese e competenze giudiziali da distrarre al sottoscritto procuratore per fattone anticipazione.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione e eduzione reiette:
NEL MERITO:
in via principale:
dichiarare che l'importo di € 57.760,00 precedentemente oggetto di offerta formale da parte di e ad oggi corrisposto al Sig. è da Controparte_1 Parte_1
ritenersi integralmente satisfattivo della domanda giudiziale de quo e per l'effetto rigettare integralmente, perché infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte in atti, ogni ulteriore domanda nei confronti di Controparte_1
in subordine:
nella denegata ipotesi di accertamento totale o parziale della domanda attorea,
contenere la pretesa risarcitoria nei limiti di quanto verrà rigorosamente accertato e provato in corso di causa, tenuto conto ex art. 1227 c.c. del comportamento del Sig.
che non utilizzava le cinture di sicurezza e della infezione nelle more Parte_1
contratta, comunque entro i limiti del massimale di polizza. In ogni caso, detratto l'importo di euro 57.760,00 già corrisposto al Sig. e detratto altresì Parte_1
quanto eventualmente corrisposto da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
IN VIA ISTRUTTORIA, insiste nella richiesta che venga disposta l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ad eventuali risarcimenti o indennizzi erogati a parte attrice da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in quanto parte attrice ha dichiarato di essere stata all'epoca dei
2 fatti lavorativamente attiva ed il CTU nella sua relazione fa un riferimento ad una prognosi INPS in atti.
Insiste, inoltre, nella richiesta che venga ordinato all'attore l'esibizione della busta paga leggibile del mese di maggio 2021 e delle buste paga da gennaio a dicembre
2021 ai fini dell'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
IN OGNI IPOTESI:
con integrale rifusione di anticipazioni, spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, riferiva che il giorno Parte_1
02.06.2021 alle ore 18.30, in qualità di trasportato, stava viaggiando nell'autovettura
Fiat Tg DK690TM di proprietà e condotta da , con la quale stava CP_3
percorrendo l'autostrada A/21 Torino-Piacenza-Brescia Km 85.6 del Comune di
Tortona, quando la predetta autovettura veniva tamponata dal veicolo Fiat tg
DB805SA di proprietà della ditta C.M. Tubino e condotta da . CP_4
Che a causa del violento urto il deducente subiva lesioni gravi per un danno non patrimoniale che quantificava in €.200.000,00, nonché da perdita reddituale essendo stato licenziato a causa del sinistro che genericamente quantificava in
€.1.000.000,00.
Poiché l'autoveicolo su cui viaggiava l'attore era assicurato con , Controparte_1
citava in causa quest'ultima e la conducente nonchè proprietaria del mezzo, avanti l'intestato per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non per CP_5
€.1.200.000,00 o altra somma da quantificarsi in corso di causa.
Si costituiva in causa che in via preliminare eccepiva: Controparte_1
a) il difetto di rappresentanza con nullità insanabile dell'atto di citazione per indeterminatezza della procura alle liti;
3 b) l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'onere di collaborazione da parte del danneggiato che si era tardivamente presentato per l'espletamento della visita medico-legale stragiudiziale richiesta dalla compagnia assicurativa.
Nel merito, rilevava che al momento del sinistro l'attore non utilizzava le cinture di sicurezza con conseguente concorso nella produzione dei danni ex art.1227 cc.;
che gli invocati danni non erano provati mancando una relazione medico-legale a supporto;
offriva in via conciliativa e definitoria la somma di €.57.760,00 sulla base delle risultanze emerse dalla propria relazione di parte.
Contestava le spese mediche perché non documentate e l'assoluta genericità della domanda riferita al danno patrimoniale, infine, chiedeva ex art.210 cpc. la documentazione relativa ad eventuali risarcimenti o indennizzi erogati da Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolari l'8.5.2025, previa concessione anticipata dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Per quanto attiene alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, le stesse sono destituite di fondamento e vanno respinte per le ragioni già espresse con ordinanza del 28.09.2023 di quest'Ufficio con cui, peraltro, i convenuti, in solido tra loro, sono stati condannati a pagare all'attore ex art.186 bis cpc. la somma di
€.57.760,00.
2.Dinamica del sinistro.
Sulla dinamica del sinistro nulla quaestio poiché l'attore era soggetto trasportato.
La convenuta a cui incombeva il relativo onere, non ha poi fornito prova certa che nel frangente viaggiasse privo della cinture di sicurezza, infatti, la teste Parte_1
che in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato che lei e il Testimone_1
fidanzato non ne avevano fatto uso, sentita in qualità di teste, non ricordava tale momento essendo stati gli occupanti dell'autovettura sotto “shock”, ad ogni buon
4 conto, il Ctu richiesto sul punto ha precisato: “La lesione riportata è compatibile con
l'essersi verificata stante il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza previste dalla
normativa vigente”.
Ne consegue che l'eccezione ex art.1227 cc sollevata da va Controparte_1
respinta, escludendo qualsiasi apporto causale del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
3.Quantum risarcitorio
3.1 Danno non patrimoniale
Relativamente al quantum, la disposta C.t.u. ha acclarato che , a Parte_1
seguito del sinistro occorsogli in data 02.06.2021 ha riportato: “una frattura biossea
esposta della gamba sinistra”.
È stata computata un'inabilità temporanea biologica di gg. 30 al 100%, gg. 30 al
75%, gg. 90 al 50% ed ulteriori gg.90 al 25%, con un danno biologico permanente del 17%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (22 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.83.634,00 (€.13.800,00 per danno biologico temporaneo;
€.69.834,00 per danno biologico permanente al 17%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al marzo 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate...indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno, dalle risultanze acquisite è emerso che il prima del sinistro faceva Jogging, giocava a Pt_1
calcetto due volte alla settimana a livello amatoriale e praticava il “parkour”, ora non
5 fa più alcuna attività sportiva causa le lesioni permanenti riportate e il Ctu ha precisato che il medesimo potrà riprendere l'abituale attività lavorativa tuttavia le attività che prevedono uno stazionamento in piedi per tempi prolungati e/o la movimentazione manuale di carichi, comporteranno per lui un maggior affaticamento.
Considerata l'attività lavorativa in precedenza svolta dall'attore presso una
Cooperativa del settore logistica, trasporto e spedizioni;
la limitazione nelle attività
ludico/sportive, si ritiene che il danno non patrimoniale come sopra quantificato possa essere aumentato nella misura del 15% con un importo complessivo di
€.96.179,10.
3.2 Danno patrimoniale
Sotto il profilo patrimoniale, l'attore ha depositato una busta paga del mese di maggio 2021, che riporta un reddito netto mensile di €.1.235,00 inoltre, ha dimesso la lettera di licenziamento della F.A.I Società Cooperativa (cfr. doc. allegato all'atto di citazione) da cui emerge la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comparto.
Tuttavia poiché il Ctu ha accertato un'assoluta inabilità lavorativa per 174 gg,
documentata da certificazione INPS, come rilevato dallo stesso perito;
considerato che
è ragionevole ritenere che proprio sulla base di tale documentazione l'attore abbia già conseguito il relativo indennizzo da tale Ente;
valutato, altresì, che il non ha prodotto documentazione attestante il suo attuale stato di Pt_1
disoccupazione e che ciò sia dipeso dalle lesioni riportate nel sinistro, in assenza di adeguata produzione documentale che certamente il danneggiato poteva e doveva produrre, la domanda risarcitoria per danno patrimoniale da lucro cessante,
comprensiva di “perdita dei redditi futuri” anche pensionistici, come genericamente dedotta dall'attore, va integralmente respinta.
In quanto danno emergente conseguenza immediata e diretta dell'infortunio, va riconosciuta, invece, la spesa di €.520,01 considerata congrua dal Ctu che attualizzata ammonta ad €.607,89.
Di contro, non può essere liquidata la spesa per la Ctp in sede di Ctu perché il
6 ha omesso di produrre la documentazione comprovante il costo affrontato. Pt_1
Ne consegue che l'importo complessivo liquidabile è pari ad €.96.786,99, tuttavia, poiché i convenuti hanno pagato la somma di €.57.760,00 a cui sono stati condannati ex art.186 bis cpc, che attualizzata ammonta ad €.58.799,68 i medesimo in solido tra loro, vanno condannati a pagare all'attore la somma residua di €.37.987,31
Inoltre, sugli importi indicati in dispositivo, debitamente deflazionati e successivamente rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già
moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno liquidate in considerazione dell'importo riconosciuto e tenuto conto delle questioni trattate.
Le spese della C.t.u., nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare a la somma residua di Parte_1
€.37.987,31.
1a)Sull'importo di €.96.786,99, in quanto debito di valore, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% sulla somma deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, dal 02.06.2021, data dell'evento dannoso, fino al 28.9.2023, data del
7 provvedimento ex art.186 bis cpc.
1b)Sulla somma residua di €.37.987,31 deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, dal 28.09.2023, data del provvedimento ex art.186 bis cpc., fino alla data della presente sentenza, in quanto debito di valore, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3%.
1c)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti, ex art.1282
c.c., gli interessi al tasso legale.
2)Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida nella somma di €.8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv.to
L'Arco Giancarlo anticipatario ex art.93 cpc.
4)Pone le spese di C.t.u., nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti, in via solidale;
Treviso 09.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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