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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4910/2023 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero 4910 dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Giorgino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via F.
Cavallotti n. 116, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Jessica Petrosillo (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3
della stessa sito in Taranto alla Via Nettuno n. 46, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da note di precisazione delle conclusioni e verbale di udienza del
05.02.2025 e con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 , deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 20.05.2013, che dalla loro unione nascevano due figli, nato a Taranto in [...] Controparte_1 Per_1
09.05.2006 e nato a [...] in data [...]. Riferiva parte ricorrente che i coniugi si erano già Per_2
separati consensualmente nel 2014, come da decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data
23.04.2014 nel fascicolo recante numero R.G. 1531/2014, in atti depositato, annotato sull'estratto riassunto atto di matrimonio.
La ricorrente riferiva che la convivenza tra i coniugi successivamente era ripresa poiché la stessa era ancora innamorata del marito ed in attesa del secondo figlio concepito poco prima della intervenuta separazione.
Rassicurata dallo stesso Sig. il quale ricominciava a riempirla di attenzioni ed a manifestarle CP_1
sentimenti d'amore, pertanto decideva di riaccoglierlo in casa, al fine di ricomporre il nucleo familiare e dare stabilità e serenità ai figli.
La crisi familiare però si ripresentava nel maggio 2023 quando la a seguito di continue e ripetute Pt_1 discussioni, timorosa delle reazioni aggressive verbali del coniuge, si vedeva nuovamente costretta ad allontanarlo dalla casa coniugale. Su tali premesse domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento dei figli, da porsi in capo al resistente nella misura di euro 400,00 mensili per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie e all'assegno unico. domandava inoltre Parte_1 disporsi in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00 mensili, in quanto disoccupata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito. Il resistente non contestava la circostanza della riconciliazione con la moglie, avvenuta successivamente alla separazione avvenuta nel 2014.
Si associava alla domanda di affido condiviso dei figli minori con contestuale regolamentazione del diritto di visita del padre e domandava altresì la previsione di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a suo carico, nella misura di euro 500,00 mensili, in ragione di euro 250,00 per ciascuno.
Chiedeva nulla prevedersi in favore della moglie in quanto dotata di capacità lavorativa. Parte_1 All'udienza di comparizione del 06.02.2024 il Giudice Delegato, ascoltate le parti, rinviava la causa ad altra udienza per eventuale trasformazione della separazione in consensuale. All'udienza del 05.03.2024 il Giudice, preso atto del mancato accordo delle parti, a seguito di riserva, con ordinanza del 04.04.2024 rilevato che parte ricorrente deduceva di essersi separata consensualmente dalla controparte come da decreto di omologazione emesso in data 23.04.2014 , invitava parte ricorrente a depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Successivamente all'udienza di prima comparizione del 04.06.2024 il Giudice Relatore si riservava e con
Ordinanza del 19.09.2024, fissava udienza di rimessione al Collegio per la decisione con tale motivazione:
“rilevato che all'udienza di comparizione del 04.06.2024 (come già evidenziato dalla ricorrente e non contestato dal resistente - cfr ord. del 04.04.2024) le parti hanno dedotto di essersi riconciliate ma tale circostanza non risulta essere stata comunicata all'ufficiale di stato civile né accertata giudizialmente sicchè deve ritenersi tamquam non esset;
ritenuta la causa matura per la decisione;
”, Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
********************
Preliminarmente va rilevato che dal certificato di matrimonio depositato in atti risulta che le parti si sono già separate consensualmente, come da decreto di omologa n. 4606/2014 - R.G. 1531/2014 emesso dal
Tribunale di Taranto in data 23.04.2014.
A norma dell'art. 157 c.c., i coniugi, di comune accordo, possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza la presenza del Giudice, attraverso un'espressa dichiarazione, oppure, un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che siano concretizzate in un comportamento inequivoco (Cass. 11636/2020).
Nei rispettivi scritti parte ricorrente ha dedotto di essersi riconciliata con il convenuto , ma evidentemente i coniugi non hanno ritenuto di comunicare tale circostanza all'ufficiale di stato civile, sicchè risultano ancora in stato di separazione.
Sebbene detta annotazione abbia funzione solo dichiarativa , deve considerarsi che la stessa riguarda lo Stato civile delle persone ed assume una rilevanza di natura pubblicistica. Si pensi alla possibilità di accedere ad erogazioni pubbliche sulla scorta di redditi distinti dei coniugi separati;
alle situazioni riguardanti i figli minori ad esempio nelle relazioni con la scuola, nel rilascio dei documenti di identità, alla disciplina del regime patrimoniale tra i coniugi ecc.ecc..
Incombe allora sulle parti, in una situazione quale quella dalle stesse prospettata ed al fine di rendere possibile l 'accertamento della cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione in essere, fornire una prova effettiva e circostanziata dell'avvenuta riconciliazione, delle circostanze e dei tempi in cui la stessa si è verificata.
La ripresa della convivenza coniugale e della coabitazione, la reciproca contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e dei figli nonché della comunione spirituale e materiale di cui all'art. 143 c.c. ed il risorgere dei doveri nascenti dal matrimonio , devono essere oggetto di prova specifica e circostanziata.
Tanto è necessario al fine di consentire un accertamento giudiziale incidentale di tale precondizione della successiva separazione che si chiede di pronunciare e consentire all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla conseguente annotazione ( dell'avvenuta riconciliazione nella data acclarata e della successiva nuova separazione).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha articolato nessuna richiesta di prova su tale punto , limitandosi ad evidenziare che il resistente non ha sollevato alcuna contestazione a riguardo e a produrre dei certificati di residenza comune alla data del 25.09.2023, che nulla provano in merito alla effettiva convivenza , potendo gli stessi non corrispondere alla realtà effettiva.
In particolare , anche considerando la “ non contestazione” del resistente in merito alla intervenuta riconciliazione , resterebbe del tutto incerto , in considerazione della genericità delle allegazioni della ricorrente, quando la stessa è effettivamente intervenuta ed a collocarla esattamente nel tempo, così da circoscrivere il periodo in cui le parti siano tornate ad essere una coppia unita e la famiglia ricomposta.
Va peraltro considerato che la ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito e di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, sicchè l'esatta collocazione temporale della avvenuta riconciliazione appare fondamentale anche in relazione alla prova dei fatti posti a fondamento di tali richieste in relazione al quando gli stessi si sarebbero verificati, oltre che alla ricostruzione della situazione reddituale e lavorativa delle parti.
Per tali ragioni ritiene il Collegio che la domanda di separazione deve dichiararsi inammissibile.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di separazione proposta dalle parti;
- spese compensate.
Così deciso il 20.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto. Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero 4910 dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Giorgino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via F.
Cavallotti n. 116, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Jessica Petrosillo (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3
della stessa sito in Taranto alla Via Nettuno n. 46, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da note di precisazione delle conclusioni e verbale di udienza del
05.02.2025 e con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 , deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 20.05.2013, che dalla loro unione nascevano due figli, nato a Taranto in [...] Controparte_1 Per_1
09.05.2006 e nato a [...] in data [...]. Riferiva parte ricorrente che i coniugi si erano già Per_2
separati consensualmente nel 2014, come da decreto di Omologa emesso da questo Tribunale in data
23.04.2014 nel fascicolo recante numero R.G. 1531/2014, in atti depositato, annotato sull'estratto riassunto atto di matrimonio.
La ricorrente riferiva che la convivenza tra i coniugi successivamente era ripresa poiché la stessa era ancora innamorata del marito ed in attesa del secondo figlio concepito poco prima della intervenuta separazione.
Rassicurata dallo stesso Sig. il quale ricominciava a riempirla di attenzioni ed a manifestarle CP_1
sentimenti d'amore, pertanto decideva di riaccoglierlo in casa, al fine di ricomporre il nucleo familiare e dare stabilità e serenità ai figli.
La crisi familiare però si ripresentava nel maggio 2023 quando la a seguito di continue e ripetute Pt_1 discussioni, timorosa delle reazioni aggressive verbali del coniuge, si vedeva nuovamente costretta ad allontanarlo dalla casa coniugale. Su tali premesse domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento dei figli, da porsi in capo al resistente nella misura di euro 400,00 mensili per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie e all'assegno unico. domandava inoltre Parte_1 disporsi in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00 mensili, in quanto disoccupata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione e chiedeva il rigetto della richiesta di addebito. Il resistente non contestava la circostanza della riconciliazione con la moglie, avvenuta successivamente alla separazione avvenuta nel 2014.
Si associava alla domanda di affido condiviso dei figli minori con contestuale regolamentazione del diritto di visita del padre e domandava altresì la previsione di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a suo carico, nella misura di euro 500,00 mensili, in ragione di euro 250,00 per ciascuno.
Chiedeva nulla prevedersi in favore della moglie in quanto dotata di capacità lavorativa. Parte_1 All'udienza di comparizione del 06.02.2024 il Giudice Delegato, ascoltate le parti, rinviava la causa ad altra udienza per eventuale trasformazione della separazione in consensuale. All'udienza del 05.03.2024 il Giudice, preso atto del mancato accordo delle parti, a seguito di riserva, con ordinanza del 04.04.2024 rilevato che parte ricorrente deduceva di essersi separata consensualmente dalla controparte come da decreto di omologazione emesso in data 23.04.2014 , invitava parte ricorrente a depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Successivamente all'udienza di prima comparizione del 04.06.2024 il Giudice Relatore si riservava e con
Ordinanza del 19.09.2024, fissava udienza di rimessione al Collegio per la decisione con tale motivazione:
“rilevato che all'udienza di comparizione del 04.06.2024 (come già evidenziato dalla ricorrente e non contestato dal resistente - cfr ord. del 04.04.2024) le parti hanno dedotto di essersi riconciliate ma tale circostanza non risulta essere stata comunicata all'ufficiale di stato civile né accertata giudizialmente sicchè deve ritenersi tamquam non esset;
ritenuta la causa matura per la decisione;
”, Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
********************
Preliminarmente va rilevato che dal certificato di matrimonio depositato in atti risulta che le parti si sono già separate consensualmente, come da decreto di omologa n. 4606/2014 - R.G. 1531/2014 emesso dal
Tribunale di Taranto in data 23.04.2014.
A norma dell'art. 157 c.c., i coniugi, di comune accordo, possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza la presenza del Giudice, attraverso un'espressa dichiarazione, oppure, un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che siano concretizzate in un comportamento inequivoco (Cass. 11636/2020).
Nei rispettivi scritti parte ricorrente ha dedotto di essersi riconciliata con il convenuto , ma evidentemente i coniugi non hanno ritenuto di comunicare tale circostanza all'ufficiale di stato civile, sicchè risultano ancora in stato di separazione.
Sebbene detta annotazione abbia funzione solo dichiarativa , deve considerarsi che la stessa riguarda lo Stato civile delle persone ed assume una rilevanza di natura pubblicistica. Si pensi alla possibilità di accedere ad erogazioni pubbliche sulla scorta di redditi distinti dei coniugi separati;
alle situazioni riguardanti i figli minori ad esempio nelle relazioni con la scuola, nel rilascio dei documenti di identità, alla disciplina del regime patrimoniale tra i coniugi ecc.ecc..
Incombe allora sulle parti, in una situazione quale quella dalle stesse prospettata ed al fine di rendere possibile l 'accertamento della cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione in essere, fornire una prova effettiva e circostanziata dell'avvenuta riconciliazione, delle circostanze e dei tempi in cui la stessa si è verificata.
La ripresa della convivenza coniugale e della coabitazione, la reciproca contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e dei figli nonché della comunione spirituale e materiale di cui all'art. 143 c.c. ed il risorgere dei doveri nascenti dal matrimonio , devono essere oggetto di prova specifica e circostanziata.
Tanto è necessario al fine di consentire un accertamento giudiziale incidentale di tale precondizione della successiva separazione che si chiede di pronunciare e consentire all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla conseguente annotazione ( dell'avvenuta riconciliazione nella data acclarata e della successiva nuova separazione).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha articolato nessuna richiesta di prova su tale punto , limitandosi ad evidenziare che il resistente non ha sollevato alcuna contestazione a riguardo e a produrre dei certificati di residenza comune alla data del 25.09.2023, che nulla provano in merito alla effettiva convivenza , potendo gli stessi non corrispondere alla realtà effettiva.
In particolare , anche considerando la “ non contestazione” del resistente in merito alla intervenuta riconciliazione , resterebbe del tutto incerto , in considerazione della genericità delle allegazioni della ricorrente, quando la stessa è effettivamente intervenuta ed a collocarla esattamente nel tempo, così da circoscrivere il periodo in cui le parti siano tornate ad essere una coppia unita e la famiglia ricomposta.
Va peraltro considerato che la ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito e di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, sicchè l'esatta collocazione temporale della avvenuta riconciliazione appare fondamentale anche in relazione alla prova dei fatti posti a fondamento di tali richieste in relazione al quando gli stessi si sarebbero verificati, oltre che alla ricostruzione della situazione reddituale e lavorativa delle parti.
Per tali ragioni ritiene il Collegio che la domanda di separazione deve dichiararsi inammissibile.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di separazione proposta dalle parti;
- spese compensate.
Così deciso il 20.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto. Il Giudice est. Il Presidente