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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/10/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 52-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa FR BO Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. MA IS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato da
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1
EP LE e XA GA;
-creditrice ricorrente con l'intervento di
COOPERATIVA LA NA S.C.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roat;
, rappresentata e difesa dagli Avv. EP LE e XA GA;
Controparte_1
-creditori intervenuti nei confronti di
Controparte_2
(c.f. p.iva e n. iscrizione al registro imprese ), con sede in 39011 Lana
[...] P.IVA_1
(BZ), Via Villa n. 19, rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
, c.f., residente in [...]1, CP_3 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
pagina 1 di 14 , c.f. , residente in 39011 Lana (BZ) residente Controparte_4 C.F._2
in Via Villa n. 19/1, rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
-debitori resistenti
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
Controparte_2
e dei soci , ;
[...] CP_3 Controparte_4
• fissata udienza ex artt. 40, 41, 65, 268 e seg. C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 ed i resistenti si sono costituiti con CP_5
memoria d.d. 17.09.2025; nelle more si è costituita COOPERATIVA LA NA SC, rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata;
all'udienza del 18.09.2025 la creditrice ricorrente ha chiesto un breve termine per prendere posizione e la creditrice COOPERATIVA LA NA SC si è associata a tale istanza;
pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 25.09.2025, concedendo termine ai creditori per il deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate;
nelle more è intervenuta
, associandosi alla richiesta di apertura di liquidazione Controparte_1
controllata nei confronti dei resistenti;
alla successiva udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice si è riservato la decisione;
con successivo decreto il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione;
• la ricorrente , che aveva redatto il ricorso in lingua tedesca, all'udienza del Parte_1
18.09.2025 ha rinunciato alla redazione dei provvedimenti giudiziali in lingua tedesca, come confermato nella memoria depositata il 23.09.2025; parimenti, l'intervenuta Controparte_1
che redatto la memoria d.d. 23.09.2025 in lingua tedesca, ha nella stessa memoria
[...]
rinunciato alla redazione bilingue dei provvedimenti giudiziali, sicché la presente sentenza viene redatta in lingua italiana;
pagina 2 di 14 • i resistenti, nella memoria d.d. 17.09.2025 hanno chiesto di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in capo ai resistenti o, in subordine, di disporre un rinvio di mesi due per consentire la conclusione di trattative avviate per la vendita della villa di loro proprietà, nonché di ultimare il raccolto e dare esecuzione ai contratti di vendita delle mele;
in via subordinata, hanno chiesto di disporre l'apertura della liquidazione controllata, autorizzando l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa fino al completamento delle attività di liquidazione o in subordine fino al completamento delle attività di raccolta dei prodotti coltivati;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ha eccepito che la procura rilasciata dal sig. all'Avv. Griffo sarebbe Parte_1 C.F._3
stata rilasciata nella sua qualità di legale rappresentante della Società Agricola LA di
HA LO Società Semplice Agricola e non anche per quanto riguarda la propria posizione personale;
l'eccezione è infondata, in quanto – come peraltro eccepito dai resistenti -
“La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società.” (Cass.
16251/2018); come chiarito da tale pronuncia, infatti, “Nell'interpretazione della procura va dato altresì rilievo allo scopo difensivo che muove al giudizio (Cass. n. 3362/2009) ed inoltre occorre applicare il principio secondo cui essa va intesa nel senso in cui possa avere effetti secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ.”; pertanto, nell'interpretazione della procura allegata alla memoria dei resistenti d.d. 17.09.2025, prevale il principio di pagina 3 di 14 conservazione dell'atto, sicché il riferimento alla qualità del sig. di legale rappresentante CP_3
della società resistente non osta a ritenere che la procura rilasciata all'Avv. Griffo debba intendersi come rilasciata dal sig. anche con riferimento alla propria posizione CP_3
individuale;
• sotto il profilo della legittimazione attiva dei creditori, va osservato che i resistenti – dopo aver contestato la legittimazione attiva della ricorrente nelle memorie d.d. Parte_1
17.09.2025 - all'udienza d.d. 25.09.2025 hanno dichiarato espressamente di non contestare la legittimazione attiva della creditrice intervenuta anche Controparte_6
considerando solamente i crediti fatti valere da quest'ultima, ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 C.C.I.I., (debiti scaduti superiori a € 50.000,00=), in quanto la stessa espone in questa sede crediti nei confronti della società resistente per Controparte_6
oltre € 1.280.000,00 (cfr. doc.ti 11-19 allegati al ricorso di ), nei confronti del Parte_1
socio per oltre € 728.000,00 € (cfr. doc.ti 20-22 allegati al ricorso di CP_3
) e nei confronti di per oltre € 355.000 (cfr. Parte_1 Controparte_4
doc.ti 21-22 allegati al ricorso di ); con valutazione meramente incidentale Parte_1
tipica del giudizio che si svolge in questa sede (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) emerge dalla documentazione dimessa la legittimazione attiva dei ricorrenti e Controparte_1
, fra cui figurano contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico (doc.ti 6, Parte_1
9,11, 15), nonché la loro intervenuta risoluzione (doc.ti 13, 17); ad ulteriore conferma, si rileva che in questa sede sono state sollevate, nei confronti di , eccezioni a risultano Parte_1
oltremodo generiche (cfr. pag. 2 della memoria depositata il 17.09.2025): i resistenti fanno infatti riferimento ad un'asserita concessione abusiva del credito, di cui tuttavia non vengono allegati e provati gli elementi costitutivi (si indica genericamente che la condotta della banca sarebbe del tutto contraria rispetto all'obbligo di valutazione del merito creditizio); ancora, i resistenti eccepiscono una mancanza di interlocuzione da parte di , che avrebbe Parte_1
notificato plurimi decreti ingiuntivi senza previa interlocuzione alcuna: quest'ultimo profilo è stato smentito per tabulas dalla ricorrente, mediante il deposito della corrispondenza sub doc.
pagina 4 di 14 25-29 (cfr. memoria depositata il 23.09.2025); da ultimo, con riguardo alla legittimazione attiva di , emerge agli atti che nel procedimento civile sub RG 51-1/2025 è stata emessa Parte_1
un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (doc. 20 della ricorrente), con la quale è stato ingiunto, fra l'altro, a di pagare alla ricorrente € 373.595,77, oltre interessi e CP_3 Parte_1
spese, sul presupposto che “allo stato, ferma ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della definizione del thema decidendum ac probandum, l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (…)”; tale ordinanza, in parte motiva, indica fra l'altro che “le contestazioni in ordine alla validità delle fideiussioni” (rilasciate, e da CP_3
altro soggetto in favore di LA S.r.l.), risulterebbero “formulate in termini alquanto generici”, nonché che “ al signor non paia potersi riconoscere la qualità di CP_3
consumatore; lo stesso risulta invero socio di maggioranza della debitrice garantita LA
S.r.l. (…)”;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e risulta invece riferibile nei loro confronti lo stato di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) CCII, essendo la società resistente un'imprenditrice agricola (come indicato dagli stessi resistenti cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 4); inoltre, i resistenti hanno eccepito che lo statuto sociale annovererebbe una clausola di limitazione della responsabilità in capo alla Sig.ra
(cfr. ibidem, pag. 5-6); tuttavia, all'udienza del 25.09.2025 i resistenti Controparte_4
hanno precisato che, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, non si oppongono all'apertura della liquidazione controllata anche nei confronti della Sig.ra CP_4
chiedendo tuttavia che la posizione debitoria di questi non tenga conto dei debiti sociali, ma solamente dei debiti propri;
tale ultima richiesta non può essere vagliata in questa sede, trattandosi di attività inerente alla formazione dello stato passivo, rimessa alla successiva attività degli organi della procedura ai sensi dell'art. 273 CCII;
pagina 5 di 14 • da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di insolvenza, ossia in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025); in primo luogo, si noti che i resistenti propongono di soddisfare i creditori, in primis ipotecari, vendendo la propria abitazione sita in Lana, Via Villa n. 19 e chiedono a tal fine un rinvio (cfr. memoria d.d.
17.09.2025, pag. 3); tale operazione esprime chiaramente l'incapacità dei resistenti di soddisfare le proprie obbligazioni medianti mezzi normali, atteso che si tratta della vendita dell'abitazione di proprietà dei soci resistenti e , in cui risultano residenti CP_3 Controparte_4
e in cui ha sede la resistente società semplice (cfr. all. 3 memoria resistenti d.d. CP_2
17.09.2025, visura camerale, nonché all. 7 alla stessa memoria dei resistenti, procura, in cui viene indicata la stessa;
cfr. altresì doc. 23 della ricorrente, estratto tavolare); l'immobile risulta gravato da numerose ipoteche (cfr. doc. 23 della ricorrente, estratto tavolare della p.ed. 2216 in
PT 3450/II CC 683 Lana, da cui risultano sei ipoteche, di cui tre prenotate, per un importo massimo totale di oltre € 2.900.000,00); inoltre, il 17.07.2025 è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di UL SR (doc. 24), società che la ricorrente ha dimostrato Parte_1
essere collegata quantomeno alla posizione del socio (cfr. doc. 24, CP_3
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in cui si legge che lo stesso ha rilasciato fideiussione in favore di
LA S.r.l., oltre al fatto che lo stesso ne è socio di maggioranza); si noti, ancora, che i crediti che paiono emergere agli atti in questa sede – ferma ogni ulteriore considerazione sulla loro fondatezza da svolgersi in sede di stato passivo - sono d'importo rilevante:
o per : i crediti nei confronti della società resistente Controparte_1
paiono ammontare a oltre € 1.280.000,00 (cfr. doc.ti 11-19 allegati al ricorso di
), per contratto di mutuo ipotecario d.d. 19.12.2013 risolto il 09.09.2024, Parte_1
nonché per ulteriore contratto di mutuo ipotecario d.d. 05.12.2014; quelli nei confronti del socio paiono ammontare a oltre € 355.000,00 € in CP_3
forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica pagina 6 di 14 essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di nonché Parte_1
ricorso pag. 3) e quelli nei confronti di paiono Controparte_4
ammontare a oltre € 355.000 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di , nonché ricorso pag. 3); Parte_1
o è stato depositato un atto di protesto cambiario in forza di cambiale del Consorzio
Agrario del Friuli-Venezia Giulia per € 13.700,00 (doc. 19 allegato al ricorso di
); Parte_1
o gli ulteriori crediti vantati dalla ricorrente parrebbero derivare da un Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (doc. 10 allegato al ricorso di , nonché doc. 4 Parte_1
contratto di cessione dei crediti) e sembrano ammontare a circa € 280.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (tali crediti deriverebbero dai contratti originariamente sottoscritti con l'intervenuta sub doc. 6 -9 Controparte_1
allegati al ricorso di ); inoltre, è stata emessa un'ordinanza ex art. 186 Parte_1
ter c.p.c. (doc. 20 della ricorrente), con la quale è stato ingiunto, fra l'altro, a
[...]
di pagare a € 373.595,77, oltre interessi e spese;
CP_3 Parte_1
o Cooperativa La Trentina s.c.a. si è costituita in data 10.09.2025 allegando un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per importo superiore a € 150.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (doc. 5 memoria di costituzione); i resistenti hanno proposto opposizione, ma l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria è stata rigettata in data 05.01.2025, in cui si dà atto che “con comunicazione di posta elettronica dd. 2/7/2024 (doc. 12 del monitorio) il signor CP_3
proponeva “per il pagamento delle lavorazioni ... il seguente piano di rientro:
20/08/2024 - € 51.000,-- 20/09/2024 - € 51.000,-- 20/10/2024 – 51.953,46”, parendo così riconoscere pienamente il credito azionato in monitorio pari appunto a
153.953,46 (€ 51.000 + € 51.000 + € 51.953,46 - art. 1988 c.c.)“ (doc. 6);
pagina 7 di 14 • per quanto riguarda l'attività d'impresa agricola, con riferimento alla quale i ricorrenti chiedono la prosecuzione, allegando contratti di vendita del raccolto (cfr. doc.ti 4-5) e allegando un pericolo di pregiudizio nei confronti dei creditori in caso di interruzione dell'attività (cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 7), si osserva che:
o in linea generale, la prosecuzione di attività d'impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso;
al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità
d'impresa sia possibile: da un lato, l'art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all'art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e
l'affitto di azienda (…)”; dall'altro, l'art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione “salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”;
o nel caso di specie, alla luce della natura agricola dell'attività svolta dalla società resistente, che – secondo quanto allegato dai resistenti - parrebbe avere ad oggetto la coltivazione di frutta (mele), risulta opportuno autorizzare in questa sede i resistenti alla prosecuzione della predetta attività; infatti, è notorio che in genere l'interruzione dell'attività d'impresa agricola possa risultare pregiudizievole, anche qualora la stessa dovesse essere ripresa in un secondo momento;
per quanto sino ad ora noto, non pare infatti del tutto infondato il pericolo, allegato dai resistenti, che interrompendo le attività di raccolta delle mele e delle propedeutiche operazioni (prime fra tutte quelle finalizzate alla conservazione del raccolto in caso di maltempo, cfr. memoria d.d. 17.9.2025 pag.6-
7), si cagioni un danno non più recuperabile, anche alla luce dei contratti di vendita del raccolto dimessi (cfr. doc.ti 4-5); al riguardo, i creditori ricorrenti non si sono opposti ed anzi si sono espressi favorevolmente rispetto a tale possibilità di continuazione provvisoria dell'attività d'impresa (cfr. memoria di depositata il Parte_1
pagina 8 di 14 23.09.2025, pag. 4, par. 4.2, nonché intervento ad adiuvandum di Controparte_6
.d. 23.09.2025, pag. 3, in cui si rinvia alla stessa memoria di;
invece,
[...] Parte_1
l'intervenuta Cooperativa La Trentina s.c.a. – che si è rimessa alla decisione del
Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata – nulla ha dedotto sul punto); pertanto, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) si autorizzano i resistenti a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola, utilizzando i beni dell'azienda agricola, fermo restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore;
o tuttavia, la documentazione dimessa attinente a tale impresa agricola risulta del tutto carente e dovrà essere quanto prima integrata, nonché periodicamente aggiornata, di modo che sia comprensibile l'andamento dell'impresa; lo svolgimento della predetta attività agricola viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta;
come analogamente previsto dall'art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un'effettiva collaborazione da parte dei resistenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la documentazione utile ai fini di un'effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad aggiornarla periodicamente;
a tal fine, i resistenti sono chiamati a consegnare al
Liquidatore:
▪ entro sette giorni preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese successivo all'apertura della liquidazione;
▪ con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il
20/10/2025 una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; pagina 9 di 14 ▪ a redigere mensilmente (con prima consegna entro il 30.10.2025) una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che maturano a carico della procedura;
• in assenza di sufficienti informazioni sul punto, la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, verrà determinata dal Giudice Delegato, come previsto dalla stessa disposizione citata;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
• ritenuto che, invece, il rinvio di mesi due richiesto dai resistenti in via subordinata non possa essere concesso, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa ed in quanto ogni operazione negoziale sui beni dei resistenti compiuta nella fase successiva alla presentazione della domanda di liquidazione potrebbe cagionare un danno al ceto creditorio, che potrebbe richiedere l'esercizio di successive azioni giudiziarie da parte della procedura;
ciò vale a maggior ragione con riferimento all' ipotizzata vendita dell'immobile, che secondo quanto allegato dai resistenti dovrebbe avere un rilevante valore (cfr. doc.ti 1 e 2);
• ritenuto che nulla debba essere disposto sulle spese in questa sede;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
pagina 10 di 14 l'apertura della liquidazione controllata di
SOCIETÀ AGRICOLA UL DI NH ES SOCIETÀ SEMPLICE
AGRICOLA (c.f. p.iva e n. iscrizione al registro imprese ), con sede in 39011 Lana P.IVA_1
(BZ), Via Villa n. 19;
, c.f., residente in [...]1,; CP_3 C.F._1
, c.f. , residente in 39011 Lana (BZ) residente Controparte_4 C.F._2
in Via Villa n. 19/1; nomina
Giudice delegato per la procedura il Dott. MA IS;
nomina
Liquidatore della procedura l'Avv. Bruno Mellarini;
ordina ai debitori il deposito:
• entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
• con riferimento all'attività agricola:
o entro sette giorni: di un preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese successivo all'apertura della liquidazione;
o con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il
20/10/2025 di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
o di una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che pagina 11 di 14 maturano a carico della procedura;
la documentazione di cui al presente punto andrà consegnata mensilmente, con prima consegna entro il 30.10.2025 e successive consegne al giorno 30 di ogni mese;
autorizza il Liquidatore Avv. Bruno Mellarini con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
autorizza
i resistenti a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola svolta dalla
[...]
, utilizzando i beni dell'azienda agricola, fermo Parte_2
restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore e che, ai sensi dell'art. 211 co. 7, il Tribunale potrà ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; dispone
pagina 12 di 14 che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitori termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; dispone che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa; ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
pagina 13 di 14 in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 30/09/2025
Il Giudice est. La Presidente
MA IS FR BO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa FR BO Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. MA IS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato da
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1
EP LE e XA GA;
-creditrice ricorrente con l'intervento di
COOPERATIVA LA NA S.C.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roat;
, rappresentata e difesa dagli Avv. EP LE e XA GA;
Controparte_1
-creditori intervenuti nei confronti di
Controparte_2
(c.f. p.iva e n. iscrizione al registro imprese ), con sede in 39011 Lana
[...] P.IVA_1
(BZ), Via Villa n. 19, rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
, c.f., residente in [...]1, CP_3 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
pagina 1 di 14 , c.f. , residente in 39011 Lana (BZ) residente Controparte_4 C.F._2
in Via Villa n. 19/1, rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;
-debitori resistenti
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
Controparte_2
e dei soci , ;
[...] CP_3 Controparte_4
• fissata udienza ex artt. 40, 41, 65, 268 e seg. C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 ed i resistenti si sono costituiti con CP_5
memoria d.d. 17.09.2025; nelle more si è costituita COOPERATIVA LA NA SC, rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata;
all'udienza del 18.09.2025 la creditrice ricorrente ha chiesto un breve termine per prendere posizione e la creditrice COOPERATIVA LA NA SC si è associata a tale istanza;
pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 25.09.2025, concedendo termine ai creditori per il deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate;
nelle more è intervenuta
, associandosi alla richiesta di apertura di liquidazione Controparte_1
controllata nei confronti dei resistenti;
alla successiva udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice si è riservato la decisione;
con successivo decreto il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione;
• la ricorrente , che aveva redatto il ricorso in lingua tedesca, all'udienza del Parte_1
18.09.2025 ha rinunciato alla redazione dei provvedimenti giudiziali in lingua tedesca, come confermato nella memoria depositata il 23.09.2025; parimenti, l'intervenuta Controparte_1
che redatto la memoria d.d. 23.09.2025 in lingua tedesca, ha nella stessa memoria
[...]
rinunciato alla redazione bilingue dei provvedimenti giudiziali, sicché la presente sentenza viene redatta in lingua italiana;
pagina 2 di 14 • i resistenti, nella memoria d.d. 17.09.2025 hanno chiesto di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in capo ai resistenti o, in subordine, di disporre un rinvio di mesi due per consentire la conclusione di trattative avviate per la vendita della villa di loro proprietà, nonché di ultimare il raccolto e dare esecuzione ai contratti di vendita delle mele;
in via subordinata, hanno chiesto di disporre l'apertura della liquidazione controllata, autorizzando l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa fino al completamento delle attività di liquidazione o in subordine fino al completamento delle attività di raccolta dei prodotti coltivati;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ha eccepito che la procura rilasciata dal sig. all'Avv. Griffo sarebbe Parte_1 C.F._3
stata rilasciata nella sua qualità di legale rappresentante della Società Agricola LA di
HA LO Società Semplice Agricola e non anche per quanto riguarda la propria posizione personale;
l'eccezione è infondata, in quanto – come peraltro eccepito dai resistenti -
“La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società.” (Cass.
16251/2018); come chiarito da tale pronuncia, infatti, “Nell'interpretazione della procura va dato altresì rilievo allo scopo difensivo che muove al giudizio (Cass. n. 3362/2009) ed inoltre occorre applicare il principio secondo cui essa va intesa nel senso in cui possa avere effetti secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ.”; pertanto, nell'interpretazione della procura allegata alla memoria dei resistenti d.d. 17.09.2025, prevale il principio di pagina 3 di 14 conservazione dell'atto, sicché il riferimento alla qualità del sig. di legale rappresentante CP_3
della società resistente non osta a ritenere che la procura rilasciata all'Avv. Griffo debba intendersi come rilasciata dal sig. anche con riferimento alla propria posizione CP_3
individuale;
• sotto il profilo della legittimazione attiva dei creditori, va osservato che i resistenti – dopo aver contestato la legittimazione attiva della ricorrente nelle memorie d.d. Parte_1
17.09.2025 - all'udienza d.d. 25.09.2025 hanno dichiarato espressamente di non contestare la legittimazione attiva della creditrice intervenuta anche Controparte_6
considerando solamente i crediti fatti valere da quest'ultima, ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 C.C.I.I., (debiti scaduti superiori a € 50.000,00=), in quanto la stessa espone in questa sede crediti nei confronti della società resistente per Controparte_6
oltre € 1.280.000,00 (cfr. doc.ti 11-19 allegati al ricorso di ), nei confronti del Parte_1
socio per oltre € 728.000,00 € (cfr. doc.ti 20-22 allegati al ricorso di CP_3
) e nei confronti di per oltre € 355.000 (cfr. Parte_1 Controparte_4
doc.ti 21-22 allegati al ricorso di ); con valutazione meramente incidentale Parte_1
tipica del giudizio che si svolge in questa sede (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) emerge dalla documentazione dimessa la legittimazione attiva dei ricorrenti e Controparte_1
, fra cui figurano contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico (doc.ti 6, Parte_1
9,11, 15), nonché la loro intervenuta risoluzione (doc.ti 13, 17); ad ulteriore conferma, si rileva che in questa sede sono state sollevate, nei confronti di , eccezioni a risultano Parte_1
oltremodo generiche (cfr. pag. 2 della memoria depositata il 17.09.2025): i resistenti fanno infatti riferimento ad un'asserita concessione abusiva del credito, di cui tuttavia non vengono allegati e provati gli elementi costitutivi (si indica genericamente che la condotta della banca sarebbe del tutto contraria rispetto all'obbligo di valutazione del merito creditizio); ancora, i resistenti eccepiscono una mancanza di interlocuzione da parte di , che avrebbe Parte_1
notificato plurimi decreti ingiuntivi senza previa interlocuzione alcuna: quest'ultimo profilo è stato smentito per tabulas dalla ricorrente, mediante il deposito della corrispondenza sub doc.
pagina 4 di 14 25-29 (cfr. memoria depositata il 23.09.2025); da ultimo, con riguardo alla legittimazione attiva di , emerge agli atti che nel procedimento civile sub RG 51-1/2025 è stata emessa Parte_1
un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (doc. 20 della ricorrente), con la quale è stato ingiunto, fra l'altro, a di pagare alla ricorrente € 373.595,77, oltre interessi e CP_3 Parte_1
spese, sul presupposto che “allo stato, ferma ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della definizione del thema decidendum ac probandum, l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (…)”; tale ordinanza, in parte motiva, indica fra l'altro che “le contestazioni in ordine alla validità delle fideiussioni” (rilasciate, e da CP_3
altro soggetto in favore di LA S.r.l.), risulterebbero “formulate in termini alquanto generici”, nonché che “ al signor non paia potersi riconoscere la qualità di CP_3
consumatore; lo stesso risulta invero socio di maggioranza della debitrice garantita LA
S.r.l. (…)”;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e risulta invece riferibile nei loro confronti lo stato di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) CCII, essendo la società resistente un'imprenditrice agricola (come indicato dagli stessi resistenti cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 4); inoltre, i resistenti hanno eccepito che lo statuto sociale annovererebbe una clausola di limitazione della responsabilità in capo alla Sig.ra
(cfr. ibidem, pag. 5-6); tuttavia, all'udienza del 25.09.2025 i resistenti Controparte_4
hanno precisato che, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, non si oppongono all'apertura della liquidazione controllata anche nei confronti della Sig.ra CP_4
chiedendo tuttavia che la posizione debitoria di questi non tenga conto dei debiti sociali, ma solamente dei debiti propri;
tale ultima richiesta non può essere vagliata in questa sede, trattandosi di attività inerente alla formazione dello stato passivo, rimessa alla successiva attività degli organi della procedura ai sensi dell'art. 273 CCII;
pagina 5 di 14 • da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di insolvenza, ossia in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025); in primo luogo, si noti che i resistenti propongono di soddisfare i creditori, in primis ipotecari, vendendo la propria abitazione sita in Lana, Via Villa n. 19 e chiedono a tal fine un rinvio (cfr. memoria d.d.
17.09.2025, pag. 3); tale operazione esprime chiaramente l'incapacità dei resistenti di soddisfare le proprie obbligazioni medianti mezzi normali, atteso che si tratta della vendita dell'abitazione di proprietà dei soci resistenti e , in cui risultano residenti CP_3 Controparte_4
e in cui ha sede la resistente società semplice (cfr. all. 3 memoria resistenti d.d. CP_2
17.09.2025, visura camerale, nonché all. 7 alla stessa memoria dei resistenti, procura, in cui viene indicata la stessa;
cfr. altresì doc. 23 della ricorrente, estratto tavolare); l'immobile risulta gravato da numerose ipoteche (cfr. doc. 23 della ricorrente, estratto tavolare della p.ed. 2216 in
PT 3450/II CC 683 Lana, da cui risultano sei ipoteche, di cui tre prenotate, per un importo massimo totale di oltre € 2.900.000,00); inoltre, il 17.07.2025 è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di UL SR (doc. 24), società che la ricorrente ha dimostrato Parte_1
essere collegata quantomeno alla posizione del socio (cfr. doc. 24, CP_3
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in cui si legge che lo stesso ha rilasciato fideiussione in favore di
LA S.r.l., oltre al fatto che lo stesso ne è socio di maggioranza); si noti, ancora, che i crediti che paiono emergere agli atti in questa sede – ferma ogni ulteriore considerazione sulla loro fondatezza da svolgersi in sede di stato passivo - sono d'importo rilevante:
o per : i crediti nei confronti della società resistente Controparte_1
paiono ammontare a oltre € 1.280.000,00 (cfr. doc.ti 11-19 allegati al ricorso di
), per contratto di mutuo ipotecario d.d. 19.12.2013 risolto il 09.09.2024, Parte_1
nonché per ulteriore contratto di mutuo ipotecario d.d. 05.12.2014; quelli nei confronti del socio paiono ammontare a oltre € 355.000,00 € in CP_3
forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica pagina 6 di 14 essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di nonché Parte_1
ricorso pag. 3) e quelli nei confronti di paiono Controparte_4
ammontare a oltre € 355.000 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di , nonché ricorso pag. 3); Parte_1
o è stato depositato un atto di protesto cambiario in forza di cambiale del Consorzio
Agrario del Friuli-Venezia Giulia per € 13.700,00 (doc. 19 allegato al ricorso di
); Parte_1
o gli ulteriori crediti vantati dalla ricorrente parrebbero derivare da un Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (doc. 10 allegato al ricorso di , nonché doc. 4 Parte_1
contratto di cessione dei crediti) e sembrano ammontare a circa € 280.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (tali crediti deriverebbero dai contratti originariamente sottoscritti con l'intervenuta sub doc. 6 -9 Controparte_1
allegati al ricorso di ); inoltre, è stata emessa un'ordinanza ex art. 186 Parte_1
ter c.p.c. (doc. 20 della ricorrente), con la quale è stato ingiunto, fra l'altro, a
[...]
di pagare a € 373.595,77, oltre interessi e spese;
CP_3 Parte_1
o Cooperativa La Trentina s.c.a. si è costituita in data 10.09.2025 allegando un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per importo superiore a € 150.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (doc. 5 memoria di costituzione); i resistenti hanno proposto opposizione, ma l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria è stata rigettata in data 05.01.2025, in cui si dà atto che “con comunicazione di posta elettronica dd. 2/7/2024 (doc. 12 del monitorio) il signor CP_3
proponeva “per il pagamento delle lavorazioni ... il seguente piano di rientro:
20/08/2024 - € 51.000,-- 20/09/2024 - € 51.000,-- 20/10/2024 – 51.953,46”, parendo così riconoscere pienamente il credito azionato in monitorio pari appunto a
153.953,46 (€ 51.000 + € 51.000 + € 51.953,46 - art. 1988 c.c.)“ (doc. 6);
pagina 7 di 14 • per quanto riguarda l'attività d'impresa agricola, con riferimento alla quale i ricorrenti chiedono la prosecuzione, allegando contratti di vendita del raccolto (cfr. doc.ti 4-5) e allegando un pericolo di pregiudizio nei confronti dei creditori in caso di interruzione dell'attività (cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 7), si osserva che:
o in linea generale, la prosecuzione di attività d'impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso;
al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità
d'impresa sia possibile: da un lato, l'art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all'art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e
l'affitto di azienda (…)”; dall'altro, l'art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione “salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”;
o nel caso di specie, alla luce della natura agricola dell'attività svolta dalla società resistente, che – secondo quanto allegato dai resistenti - parrebbe avere ad oggetto la coltivazione di frutta (mele), risulta opportuno autorizzare in questa sede i resistenti alla prosecuzione della predetta attività; infatti, è notorio che in genere l'interruzione dell'attività d'impresa agricola possa risultare pregiudizievole, anche qualora la stessa dovesse essere ripresa in un secondo momento;
per quanto sino ad ora noto, non pare infatti del tutto infondato il pericolo, allegato dai resistenti, che interrompendo le attività di raccolta delle mele e delle propedeutiche operazioni (prime fra tutte quelle finalizzate alla conservazione del raccolto in caso di maltempo, cfr. memoria d.d. 17.9.2025 pag.6-
7), si cagioni un danno non più recuperabile, anche alla luce dei contratti di vendita del raccolto dimessi (cfr. doc.ti 4-5); al riguardo, i creditori ricorrenti non si sono opposti ed anzi si sono espressi favorevolmente rispetto a tale possibilità di continuazione provvisoria dell'attività d'impresa (cfr. memoria di depositata il Parte_1
pagina 8 di 14 23.09.2025, pag. 4, par. 4.2, nonché intervento ad adiuvandum di Controparte_6
.d. 23.09.2025, pag. 3, in cui si rinvia alla stessa memoria di;
invece,
[...] Parte_1
l'intervenuta Cooperativa La Trentina s.c.a. – che si è rimessa alla decisione del
Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata – nulla ha dedotto sul punto); pertanto, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) si autorizzano i resistenti a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola, utilizzando i beni dell'azienda agricola, fermo restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore;
o tuttavia, la documentazione dimessa attinente a tale impresa agricola risulta del tutto carente e dovrà essere quanto prima integrata, nonché periodicamente aggiornata, di modo che sia comprensibile l'andamento dell'impresa; lo svolgimento della predetta attività agricola viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta;
come analogamente previsto dall'art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un'effettiva collaborazione da parte dei resistenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la documentazione utile ai fini di un'effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad aggiornarla periodicamente;
a tal fine, i resistenti sono chiamati a consegnare al
Liquidatore:
▪ entro sette giorni preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese successivo all'apertura della liquidazione;
▪ con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il
20/10/2025 una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; pagina 9 di 14 ▪ a redigere mensilmente (con prima consegna entro il 30.10.2025) una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che maturano a carico della procedura;
• in assenza di sufficienti informazioni sul punto, la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, verrà determinata dal Giudice Delegato, come previsto dalla stessa disposizione citata;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
• ritenuto che, invece, il rinvio di mesi due richiesto dai resistenti in via subordinata non possa essere concesso, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa ed in quanto ogni operazione negoziale sui beni dei resistenti compiuta nella fase successiva alla presentazione della domanda di liquidazione potrebbe cagionare un danno al ceto creditorio, che potrebbe richiedere l'esercizio di successive azioni giudiziarie da parte della procedura;
ciò vale a maggior ragione con riferimento all' ipotizzata vendita dell'immobile, che secondo quanto allegato dai resistenti dovrebbe avere un rilevante valore (cfr. doc.ti 1 e 2);
• ritenuto che nulla debba essere disposto sulle spese in questa sede;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
pagina 10 di 14 l'apertura della liquidazione controllata di
SOCIETÀ AGRICOLA UL DI NH ES SOCIETÀ SEMPLICE
AGRICOLA (c.f. p.iva e n. iscrizione al registro imprese ), con sede in 39011 Lana P.IVA_1
(BZ), Via Villa n. 19;
, c.f., residente in [...]1,; CP_3 C.F._1
, c.f. , residente in 39011 Lana (BZ) residente Controparte_4 C.F._2
in Via Villa n. 19/1; nomina
Giudice delegato per la procedura il Dott. MA IS;
nomina
Liquidatore della procedura l'Avv. Bruno Mellarini;
ordina ai debitori il deposito:
• entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
• con riferimento all'attività agricola:
o entro sette giorni: di un preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese successivo all'apertura della liquidazione;
o con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il
20/10/2025 di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
o di una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che pagina 11 di 14 maturano a carico della procedura;
la documentazione di cui al presente punto andrà consegnata mensilmente, con prima consegna entro il 30.10.2025 e successive consegne al giorno 30 di ogni mese;
autorizza il Liquidatore Avv. Bruno Mellarini con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
autorizza
i resistenti a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola svolta dalla
[...]
, utilizzando i beni dell'azienda agricola, fermo Parte_2
restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore e che, ai sensi dell'art. 211 co. 7, il Tribunale potrà ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; dispone
pagina 12 di 14 che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitori termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; dispone che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa; ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
pagina 13 di 14 in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 30/09/2025
Il Giudice est. La Presidente
MA IS FR BO
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