Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La comunicazione preventiva di fermo è preceduta dagli atti di accertamento e riscossione della pretesa impositiva, avverso i quali il contribuente avrebbe potuto compiere l'attività difensiva o versare le somme dovute.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50 DPR n. 602/1973

    Il preavviso di fermo e il fermo amministrativo non sono inseriti nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto non è applicabile l'art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973.

  • Rigettato
    Omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento

    Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_4, come provato dalle ricevute di avvenuta consegna. La notifica a mezzo PEC è equiparabile alla notifica tradizionale e la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è superabile solo con prova di impossibilità di prenderne cognizione senza colpa. La mancata indicazione di un indirizzo PEC del mittente dai pubblici elenchi non inficia la validità della notifica.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato è intellegibile, indicando la somma da pagare, la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice, e permettendo di collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo e gli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    È stata notificata una precedente intimazione di pagamento in data 28/08/2024, contenente gli atti presupposti, che non risulta essere stata opposta. Tale intimazione, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione cristallizza l'obbligazione. Pertanto, alla data di notifica dell'atto impugnato (04/02/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica dell'atto interruttivo.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento

    Il Comune di Agrigento ha depositato idonea documentazione relativa alla regolare notifica dell'avviso di accertamento n.866 (TARI 2015) a mezzo posta raccomandata ordinaria con relativi avvisi di ricevimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 231
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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