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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IMP.DIR.E IND
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IVA-ALTRO - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1142/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1228/2025 depositato il 05/05/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500000297000 e le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973; 3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4- difetto di motivazione;
5-prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che la comunicazione preventiva di fermo è preceduta dagli atti di accertamento e riscossione della pretesa impositiva, avverso i quali il contribuente avrebbe potuto compiere l'attività difensiva, ovvero versare le somme dovute.
Parimenti deve essere disattesa la censura afferente la violazione dell'art.50 DPR n.602/1973.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Con ulteriore motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle che del preavviso costituivano atti presupposti.
La censura non è fondata, in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo PEC. Infatti, deve darsi atto della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, in quanto notificate all'indirizzo PEC: Email_4 (cfr. ricevuta avvenuta consegna).
Sul punto il Collegio osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Dunque, merita di essere condiviso il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
è assolta dal notificante mediante la produzione della ricevuta di consegna, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita difformità, all'interno della busta notificatagli all'indirizzo PEC, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Pertanto, devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura afferenti le cartelle di pagamento sottostanti il preavviso impugnato, dovendosi ritenere cristallizzata la pretesa impositiva per omessa tempestiva impugnazione.
Altresì, devono essere respinti i motivi afferenti l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Agrigento .
Infatti, riguardo all'avviso di accertamento n.866 (TARI 2015); il Comune di Agrigento ha depositato idonea documentazione afferente la regolare notifica a mezzo del servizio postale con posta raccomandata ordinaria
( cfr. avvisi di ricevimento).
Destituita di fondamento è pure la censura di carenza di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
Dall'atto in esame, è possibile collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove sono espressamente indicate le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, in quanto atti presupposti dell'atto impugnato.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva.
Infatti, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.29120249009280838000 in data
28/08/2024, contenente gli atti presupposti di cui al preavviso impugnato, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (04/02/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (28/08/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EP TO OR LE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IMP.DIR.E IND
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 IVA-ALTRO - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500000297000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1142/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1228/2025 depositato il 05/05/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500000297000 e le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973; 3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4- difetto di motivazione;
5-prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che la comunicazione preventiva di fermo è preceduta dagli atti di accertamento e riscossione della pretesa impositiva, avverso i quali il contribuente avrebbe potuto compiere l'attività difensiva, ovvero versare le somme dovute.
Parimenti deve essere disattesa la censura afferente la violazione dell'art.50 DPR n.602/1973.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Con ulteriore motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle che del preavviso costituivano atti presupposti.
La censura non è fondata, in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo PEC. Infatti, deve darsi atto della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, in quanto notificate all'indirizzo PEC: Email_4 (cfr. ricevuta avvenuta consegna).
Sul punto il Collegio osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Dunque, merita di essere condiviso il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
è assolta dal notificante mediante la produzione della ricevuta di consegna, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita difformità, all'interno della busta notificatagli all'indirizzo PEC, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Pertanto, devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura afferenti le cartelle di pagamento sottostanti il preavviso impugnato, dovendosi ritenere cristallizzata la pretesa impositiva per omessa tempestiva impugnazione.
Altresì, devono essere respinti i motivi afferenti l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Agrigento .
Infatti, riguardo all'avviso di accertamento n.866 (TARI 2015); il Comune di Agrigento ha depositato idonea documentazione afferente la regolare notifica a mezzo del servizio postale con posta raccomandata ordinaria
( cfr. avvisi di ricevimento).
Destituita di fondamento è pure la censura di carenza di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
Dall'atto in esame, è possibile collegare la pretesa fiscale con l'iscrizione a ruolo che legittima l'amministrazione finanziaria alla riscossione, essendovi il riferimento chiaro ed inequivocabile, laddove sono espressamente indicate le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, in quanto atti presupposti dell'atto impugnato.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva.
Infatti, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.29120249009280838000 in data
28/08/2024, contenente gli atti presupposti di cui al preavviso impugnato, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (04/02/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (28/08/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EP TO OR LE