Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2025, proposto da Centro Analisi Chimico Cliniche Biochimica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Padula, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania Salerno n. 1260 del 16.05.2022, emessa nel ricorso incardinato con il numero di R.G. 567/2022, notificata il 18.05.2022 stante la mancata esecuzione della pronuncia nonché il mancato rimborso degli importi versati a titolo di contributo unificato;
e per l'applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a.;
e per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa SI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3/02/2025 e depositato il 4/02/ 2025 il Centro Analisi Chimico Cliniche Biochimica S.r.l. proponeva ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso “ nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, sub A) e B) dell’epigrafe ”.
In particolare, la sentenza n. 1260 del 16.05.2022 così statuiva: “( … ) il Tribunale, previo accoglimento del ricorso ed annullamento, nei sensi seguenti, dei provvedimenti gravati, deve porre in risalto la necessità che il procedimento, attivato dalla società ricorrente mercé l’istanza di cui sopra, sia riattivato e portato a termine, nel rispetto delle reciproche competenze dei due enti interessati, deputati il primo (ASL Salerno) alla verifica circa il possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici previsti dalla D.G.R.C 3958/01 e succ. mod. ed integraz., e il secondo (Regione Campania) alla valutazione circa il fabbisogno provinciale di assistenza sanitaria, del tipo richiesto, sul territorio dell’ASL interessata Così determinato lo spettro delle competenze ascrivibili, in subiecta materia, rispettivamente alla Regione e all’Azienda Sanitaria Locale, osserva il Collegio come il riferimento, contenuto in entrambe le gravate note, di reciproco “rimbalzo” di competenze, alla D. G. R. C. n. 354/2021, si presenti come decisamente fuorviante, giacché il richiamo a detta deliberazione (nella misura in cui, con la stessa, è stato approvato il documento “Il fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie – Assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera – Anni 2020 – 2022”, ed i relativi allegati, vale a dire il parametro, cui ancorare la verifica del fabbisogno), giammai può costituire l’usbergo, dietro al quale le PP. AA. Resistenti (segnatamente, la Regione Campania) possono schermarsi, onde sostanzialmente abdicare all’esercizio delle proprie, rispettive, competenze, in ordine all’espressione degli imprescindibili pareri, preliminari alla definizione dell’istanza della ricorrente, di cui si tratta. In tali sensi, in definitiva, il ricorso va accolto, ed i provvedimenti gravati, consequenzialmente
annullati, con assorbimento delle residue censure (in particolare, restando estranea, alla presente pronuncia, ogni valutazione, circa l’esito definitivo dell’istanza de qua, rientrando evidentemente, la stessa, nella discrezionalità delle PP. AA. referenti, secondo la ripartizione di compiti, che s’è sopra delineata). Le spese di lite, per la peculiarità della specie, meritano, peraltro, d’essere eccezionalmente compensate, tra le parti, fermo restando, ovviamente, il rimborso del contributo unificato versato, in favore della società ricorrente ed a carico delle Amministrazioni resistenti ( … )” .
1.2. Col presente gravame il centro ricorrente, ha esposto di aver notificato alle amministrazioni resistenti la sentenza n. 1260/2022 in data 18/05/2022, passata poi in cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione.
Ha specificato che, nonostante il tenore letterale della sentenza, fino al momento della proposizione del ricorso, non è stata data esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale n. 1260/2022, né si è provveduto alla restituzione del contributo unificato corrisposto dal ricorrente.
La struttura ricorrente ha depositato, poi, in allegato al ricorso, il certificato di mancata proposizione di appello.
Ha domandato al Collegio di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe nonché di condannare le amministrazioni al pagamento di una penalità di mora attraverso la fissazione, ex art. 114 comma 4 lett. E) c.p.a. di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nella completa esecuzione della sentenza.
Infine ha chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione del contributo unificato, concludendo per la condanna alle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituita la Regione Campania con atto depositato il 1/08/2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con successiva memoria, depositata in data 01/08/2025, la Regione Campania ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso rappresentando di aver dato esecuzione alla sentenza n. 1260/2022 e depositando, a riprova di ciò nota, prot. 354022 del 21.07.2025 di trasmissione del verbale n. 114 del 9 luglio 2025, con cui la Commissione regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001 ha reso parere favorevole sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di attività specialistiche mediche in regime ambulatoriale limitato, come da parere di prima istanza, alle sole visite.
4. Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.
5. Con memoria depositata il 29/10/2025 la parte ricorrente ha confermato la parziale esecuzione della sentenza n. 1260/2022, rappresentando, tuttavia, che le amministrazioni intimate non hanno ancora provveduto a corrispondere l’importo del contributo unificato versato dal ricorrente nel giudizio R.G. 567/2022.
6. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionata sentenza è stata notificata alle resistenti a mezzo PEC in data 18/05/2022;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ai sensi dell’art. 115, comma 2 del codice del processo amministrativo, per i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza costituisce un rimedio concorrente con le varie forme di azione esecutiva disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile, per cui si applica anche all'azione di ottemperanza la condizione dell'azione prevista dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, il quale fissa il termine dilatorio di centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, per la proposizione dell'azione esecutiva dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, tra i quali sono ricompresi gli enti territoriali (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 07/11/2024, n. 456);
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe risultano, allo stato, aver ricevuto solo in parte esatta esecuzione, come allegato e provato dalla resistente Regione Campania e confermato nel punto d) della memoria del 29/10/2025, prodotta dal centro ricorrente, in cui dichiara che l’adempimento, oltre ad essere avvenuto ben oltre la proposizione del presente giudizio, è parziale.
8. Orbene, il riconoscimento del bene della vita sopraggiunto in corso di giudizio (o in grado di appello) in favore della parte ricorrente vittoriosa in primo grado (anche se conseguito per il tramite di un giudicato, ovvero di una sopravvenienza normativa), comporta la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5 del c.p.a (Consiglio di Stato sez. IV, 02/02/2024, n.1104).
Il Collegio, preso quindi atto dell’esecuzione parziale della sentenza n. 1260/2022, avvenuta nelle more del giudizio di ottemperanza, deve dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere avendo ricevuto il ricorrente il bene della vita riconosciuto nella sentenza di cui è stata invocata l’ottemperanza.
9. La sentenza n. 1260/2022 rimane, invece, non ottemperata nella parte in cui dispone, a carico delle Amministrazioni resistenti, l’obbligo del rimborso del contributo unificato versato in favore del centro ricorrente.
9.1 Per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi alle amministrazioni intimate, in solido tra loro, di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, delle somme dovute a titolo di contributo unificato versato nel giudizio R.G. 567/2022 considerato che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è stata esplicitamente posta a carico delle parti soccombenti.
9.2 Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
9.3. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
10. Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme richieste, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente avente ad oggetto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, debba essere respinta, essendo tale misura non funzionale e utile, in considerazione della nomina di un Commissario ad acta , atteso che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria, " il mantenere l'astreinte, nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest'ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte " (T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 08/01/2025, n.14 che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 maggio 2019 n. 7).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza),
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei termini indicati in motivazione;
- in parte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto dichiara l'obbligo delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, di corrispondere entro novanta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, il contributo unificato come specificato di cui alla sentenza Tar Salerno, Sez. 3. n. 1260/2022; per l’effetto nomina Commissario ad acta Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a all’esecuzione della sentenza, scaduto il termine di novanta giorni, entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l'Amministrazione non abbia provveduto;
- rigetta la domanda di pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo;
- condanna le Amministrazioni soccombenti al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e al rimborso del contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
SI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NO | UI RU |
IL SEGRETARIO