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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 312 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
CONDOMINIO DEI MILLE 1 (p. iva n. 91025660126), in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio dell'avv. MARCORA GIAN ANTONIO, con domicilio eletto in Busto Arsizio al vicolo Clerici 6-via
Montebello 5, presso il difensore avv. MARCORA GIAN ANTONIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
AL RL (p. iva n. 02072080126), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ZIBETTI ROBERTO e dell'avv. PARISE NICO con domicilio eletto in Gallarate alla Piazza Risorgimento
n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IN dei Mille 1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1845/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 30.11.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla LM s.r.l. la somma di 51239,64 €, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso relative agli interessi di sconto e agli interessi di anticipazione bancaria previsti nei contratti stipulati tra le parti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione edilizia di facciate ed efficientamento energetico.
Deduceva, in particolare: il difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo liquido il credito azionato e non essendovi prova scritta a sostegno dello stesso;
l'erroneità nella misura degli interessi richiesti e concessi in sede monitoria, trattandosi di un IN e quindi di un consumatore e pertanto non essendo dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002; erronea individuazione del soggetto debitore essendo molte fatture intestate ai singoli condomini e non al IN;
l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo o comunque, accertata la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, compensare eventuali crediti reciproci tra le parti.
Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo o
- 1 - comunque la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 51239,64 oltre agli interessi di mora ex articolo 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo o comunque gli interessi di legge dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
La causa, dopo la pronunzia sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la contestuale sottoposizione alle parti ex articolo 101 c.p.c. della questione sollevata d'ufficio della nullità della clausola dei contratti oggetto di lite per vessatorietà della clausola redatta in modo non chiaro e comprensibile concedendo alle stesse termine per memorie sul punto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Parte opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento da parte del IN dei Mille 1 degli interessi di sconto e degli interessi di anticipazione bancaria previsti dai due contratti di appalto ( uno per gli interventi di riqualificazione edilizia di facciate e uno per gli interventi di efficientamento energetico) stipulati dalla LM s.r.l. con il IN opponente.
Le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa di parte opposta ( articolo 14 di entrambi i contratti) così recitano.
L'articolo 14 del contratto di appalto per gli interventi di riqualificazione edilizia di facciate e balconi prevede che:
“Gli interessi di sconto, così come gli interessi di anticipazione bancaria, restano a carico del Committente il quale consente all'Appaltatore di avvalersi delle proprie banche di riferimento, confermando sin d'ora l'integrale rimborso degli oneri finanziari addebitati, che verranno corrisposti entro la fine lavori”.
L'articolo 14 del contratto di appalto per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 comma
1 decreto legge 19 maggio 2020 n.34 prevede che: “Gli interessi di sconto, così come gli interessi di anticipazione bancaria, questi ultimi nella misura massima del 6%, restano a carico del Committente il quale consente all'Appaltatore di avvalersi delle proprie banche di riferimento, confermando sin d'ora l'integrale rimborso degli oneri finanziari addebitati, che verranno corrisposti entro la fine lavori”.
Prima di sindacare la validità di tali clausole sotto il profilo della loro vessatorietà, vanno effettuate due precisazioni.
La prima attiene alla qualità di consumatore del IN opponente.
Sul punto, infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di IO n.14410/2024 “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica
distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”.
La seconda precisazione attiene alla normativa che regola i contratti oggetto di lite.
Per il Bonus facciate viene in rilievo quanto previsto dai commi da 219 a 224 dell'art. 1 della legge di Bilancio
2020 (legge 160/2019), rinnovata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022 con aliquota ridotta al
60 per cento;
per il superbonus viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.
- 2 - Entrambe le norme hanno l'obiettivo d'incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici e, al contempo, favorire la ripresa economica nazionale dopo la crisi generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 introducendo agevolazioni per determinate tipologie di lavori edilizi, anche sottoforma, tra le altre, dello “sconto” sul corrispettivo dovuto al fornitore/esecutore (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, che viene anticipato dalle imprese che effettuano gli interventi e da queste ultime recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a sua volta suscettibile di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con tale meccanismo, il quale sfrutta il contratto di cessione del credito a titolo oneroso (art. 1260 e ss c.c.), si realizza una forma di finanziamento/agevolazione finanziaria che consente al cedente di monetizzare subito il credito d'imposta, ancorché in misura inferiore al suo valore nominale, senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali attraverso le quote annuali.
Nel caso di specie, viene in rilievo lo sconto in fattura che si differenzia dalla cessione del credito anche se entrambi si basano sullo stesso principio, ovvero che il valore della detrazione fiscale riconosciuto dalla legge può essere ceduto a terzi.
La differenza principale tra i due strumenti è legata all'anticipo o meno, da parte del committente, della spesa dell'intervento. Mentre con la cessione di credito il committente paga integralmente i lavori per rivolgersi a terzi per cedere il proprio credito e recuperare la relativa somma, con lo sconto in fattura il committente non anticipa l'importo.
Tutto ciò precisato occorre, quindi, analizzare le clausole (che in realtà sono quasi identiche) che hanno fondato la pretesa creditoria di parte opposta e che sono state trascritte in precedenza.
Tali clausole prevedono che “gli interessi di sconto” e gli “interessi di anticipazione bancaria” restano a carico del committente.
Parte opposta ha interpretato tali clausole nel seguente modo.
Ha ritenuto che gli interessi di sconto rappresentassero la differenza tra l'importo del credito ceduto da LM
s.r.l. all'istituto bancario e quanto retrocesso dall'istituto bancario in favore dell'opposta.
Ha posto cioè a carico del IN “il costo” applicato dalla Banca per il servizio consistente nel rendere immediatamente disponibile il credito d'imposta ceduto il quale altrimenti sarebbe stato recuperato in un lasso temporale più ampio.
Ebbene, ciò precisato, va osservato che innanzitutto non è chiaro né facilmente intuibile ( non essendo neanche specificato altrove in contratto ed essendo stata utilizzata una espressione atecnica) che per “interesse di sconto” si debba far riferimento al costo che la banca fa sopportare a colui che cede il credito d'imposta ( in un caso, per il bonus facciate è stato retrocesso l'80% del credito e nell'altro, per il super bonus è stato retrocesso l'87,27% del credito).
Una clausola che pone a carico del consumatore un interesse di sconto senza indicare in maniera chiara a cosa lo stesso si riferisca e senza neanche indicare un importo massimo dello stesso ( non viene indicato un tetto massimo relativo all'importo che può rimanere in capo al consumatore) non appare una clausola né tale da permettere al contraente debole di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa né in linea con quella che è la finalità della normativa ( e cioè riqualificare gli edifici a costo zero o comunque
- 3 - minimo - si pensi alle spese di istruttoria ad esempio- per il committente favorendo gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni).
D'altronde proprio tale ultima finalità non appare in contrasto con il fatto che, se l'appaltatore che non abbia la liquidità necessaria, a causa delle numerose commesse ricevute, ceda il credito di imposta ad un istituto bancario, lo stesso possa e debba sopportare i costi -comunque limitati- previsti dalle banche per anticipare il denaro necessario all'effettuazione dei lavori.
La finalità della normativa non appare quella di porre a carico del committente un onere aggiuntivo ( e cioè accollarsi gli oneri di cessione) e quindi se, nel caso di specie, questa era la volontà dell'appaltatore quest'ultimo avrebbe dovuto chiarire in maniera molto più specifica (e per iscritto) in cosa si consustanziassero gli interessi di sconto.
Stesso discorso deve essere effettuato per gli interessi di anticipazione bancaria.
Tali interessi, nell'interpretazione di parte opposta, sono “gli emolumenti derivanti dalla circostanza in base alla quale LM ben avrebbe potuto utilizzare i propri capitali aliunde. Di contro ha anticipato “soldi” per conto del
IN (il quale avrebbe ben potuto corrispondere direttamente il dovuto all'appaltatore, senza sostenere tale voce di spesa)” (pagina 10 e pagina 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Ebbene tale interpretazione, da un lato, non trova alcun riscontro contrattuale (nei contratti non viene assolutamente specificato che tali interessi avessero la finalità indicata da parte opposta) e dall'altro è in contrasto sia con il tenore letterale dell'espressione indicata in contratto che con la finalità della normativa.
Ed infatti gli interessi di anticipazione bancaria, se si vuole interpretare alla lettera tale espressione, fanno riferimento agli interessi che eventualmente la parte opposta avrebbe dovuto pagare se avesse stipulato un contratto di anticipazione bancaria e quindi un contratto ulteriore rispetto a quello di cessione di credito d'imposta con la banca.
Il tenore letterale dell'espressione utilizzata conduce ad una interpretazione volta a porre a carico del committente gli interessi che la banca avrebbe posto a carico dell'appaltatore in caso lo stesso avesse avuto necessità di stipulare un contratto di anticipazione bancaria.
D'altronde, come sopra già specificato, l'interpretazione fornita dalla parte opposta ( e cioè che questi interessi non sarebbero stati posti a carico di parte opponente se la stessa avesse corrisposto l'importo dovuto per i lavori effettuati) è in palese contrasto con quella che è la finalità dei bonus fiscali come sopra già esplicitata.
Ancora una volta viene in rilievo una clausola quindi non chiara e poco trasparente e che si presta ad interpretazioni anche “contra” la parte debole.
Accertata quindi la natura poco chiara delle clausole poste a sostegno della pretesa creditoria va osservato quale sanzione occorre adottare per tale tipo di clausole.
Sul punto viene in rilievo quanto affermato dalla IO n.23655/2021 i cui passi di rilievo per il caso di specie vengono trascritti per maggiore chiarezza.
- 4 - In particolare, afferma la Suprema Corte che “
2.4.1. La Direttiva 5/4/1993 n. 13 - 1993/13/CEE, Direttiva del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, all'art. 3, par. 1, prevede che
una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
Il successivo art. 4 impone di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, tenendo conto della
natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato.
L'art. 4, par. 2, precisa tuttavia che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un
lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché - beninteso - tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
L'art. 5 esige che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e prevede che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
L'art. 6, par. 1, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso
possa sussistere senza le clausole abusive.
2.4.2. Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del consumatore sub artt. 1469 bis c.c. e ss., e poi con la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e ss. recante il Codice del
consumo.
L'art. 33, riprendendo l'art. 3 della Direttiva, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L'art. 34 si aggancia all'art. 4 della Direttiva e, fra l'altro, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
L'art. 35 propone disposizioni conformi all'art. 5 della Direttiva laddove dispone che le clausole proposte al
consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore.
L'art. 36, infine, applica la sanzione di nullità alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34, salva la validità per il contratto per il resto.
- 5 -
2.4.3. Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli art. 33 e art. 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, e per quanto riguarda
l'ordinamento Europeo degli artt. 3, 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia
Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11;
14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa
C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di
informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.
Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul
piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico;
più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati
in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
In particolare, nella citata sentenza 20/9/2017, in causa C186/16 si legge "L'art. 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere
formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa
dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una
tale clausola sui suoi obblighi finanziari."
- 6 - Tali principi sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020,
C.125/18, ove è stato osservato che "l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'art. 4,
paragrafo 2, e dall'art. 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali
e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente... Nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e
grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie".
2.4.5. L'affermazione in diritto pronunciata dalla Corte milanese è quindi viziata per contrasto con il diritto
Europeo e il diritto nazionale che lo puntualmente recepito.
A tal riguardo occorre esprimere il seguente principio di diritto: "In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o
abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile".
2.4.6. Ovviamente l'eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto, secondo il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Tale principio è puntualmente e specificamente attuato in subiecta materia dall'art. 36 Codice del consumo, conforme all'art. 6 della Direttiva 1993/13/CEE, secondo il quale le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.”
Ebbene alla luce di quanto esposto dalla IO (che può sintetizzarsi nella seguente massima “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”) le clausole che fondano la pretesa creditoria, redatte, per le ragioni sopra indicate, in maniera non chiara e comprensibile devono essere ritenute vessatorie e pertanto nulle determinando a carico del IN consumatore un significativo squilibrio sotto il profilo dell'adeguatezza del corrispettivo dei servizi.
- 7 - Se l'appaltatore avesse voluto porre a carico del committente consumatore i costi applicati dalla banca in sede di cessione del credito di imposta e se avesse voluto ottenere una remunerazione ricevendo una percentuale di interessi ( nel caso in cui non avesse disposto della liquidità necessaria per effettuare i lavori) avrebbe dovuto esplicitare in contratto in maniera molto più chiara le singole voci poste a base della pretesa creditoria, non potendosi altrimenti porre a carico del consumatore degli oneri in aperto contrasto con la finalità della normativa relativa ai bonus fiscali e in aperto contrasto con il tenore letterale delle espressioni utilizzate (“ interessi di anticipazione bancaria”).
Alla luce di tali motivazioni dovendosi ritenere nulle le clausole che hanno fondato la pretesa creditoria di parte opposta, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.1845/2023 va revocato.
Tale motivazione assorbe le deduzioni relative alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta in quanto poste a fondamento di una domanda esplicitamente formulata solo per paralizzare la pretesa di parte opposta e ad ottenere la eventuale compensazione dei rispettivi crediti (pagina 10 dell'atto di citazione).
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dal rilievo d'ufficio della questione della nullità delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1845/2023 proposta da IN dei Mille 1 nei confronti di LM s.r.l. così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1845/2023 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 30.11.2023;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 30/10/2024
Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 312 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
CONDOMINIO DEI MILLE 1 (p. iva n. 91025660126), in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio dell'avv. MARCORA GIAN ANTONIO, con domicilio eletto in Busto Arsizio al vicolo Clerici 6-via
Montebello 5, presso il difensore avv. MARCORA GIAN ANTONIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
AL RL (p. iva n. 02072080126), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ZIBETTI ROBERTO e dell'avv. PARISE NICO con domicilio eletto in Gallarate alla Piazza Risorgimento
n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IN dei Mille 1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1845/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 30.11.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla LM s.r.l. la somma di 51239,64 €, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso relative agli interessi di sconto e agli interessi di anticipazione bancaria previsti nei contratti stipulati tra le parti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione edilizia di facciate ed efficientamento energetico.
Deduceva, in particolare: il difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo liquido il credito azionato e non essendovi prova scritta a sostegno dello stesso;
l'erroneità nella misura degli interessi richiesti e concessi in sede monitoria, trattandosi di un IN e quindi di un consumatore e pertanto non essendo dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002; erronea individuazione del soggetto debitore essendo molte fatture intestate ai singoli condomini e non al IN;
l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo o comunque, accertata la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, compensare eventuali crediti reciproci tra le parti.
Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo o
- 1 - comunque la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 51239,64 oltre agli interessi di mora ex articolo 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo o comunque gli interessi di legge dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
La causa, dopo la pronunzia sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la contestuale sottoposizione alle parti ex articolo 101 c.p.c. della questione sollevata d'ufficio della nullità della clausola dei contratti oggetto di lite per vessatorietà della clausola redatta in modo non chiaro e comprensibile concedendo alle stesse termine per memorie sul punto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Parte opposta ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il pagamento da parte del IN dei Mille 1 degli interessi di sconto e degli interessi di anticipazione bancaria previsti dai due contratti di appalto ( uno per gli interventi di riqualificazione edilizia di facciate e uno per gli interventi di efficientamento energetico) stipulati dalla LM s.r.l. con il IN opponente.
Le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa di parte opposta ( articolo 14 di entrambi i contratti) così recitano.
L'articolo 14 del contratto di appalto per gli interventi di riqualificazione edilizia di facciate e balconi prevede che:
“Gli interessi di sconto, così come gli interessi di anticipazione bancaria, restano a carico del Committente il quale consente all'Appaltatore di avvalersi delle proprie banche di riferimento, confermando sin d'ora l'integrale rimborso degli oneri finanziari addebitati, che verranno corrisposti entro la fine lavori”.
L'articolo 14 del contratto di appalto per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 comma
1 decreto legge 19 maggio 2020 n.34 prevede che: “Gli interessi di sconto, così come gli interessi di anticipazione bancaria, questi ultimi nella misura massima del 6%, restano a carico del Committente il quale consente all'Appaltatore di avvalersi delle proprie banche di riferimento, confermando sin d'ora l'integrale rimborso degli oneri finanziari addebitati, che verranno corrisposti entro la fine lavori”.
Prima di sindacare la validità di tali clausole sotto il profilo della loro vessatorietà, vanno effettuate due precisazioni.
La prima attiene alla qualità di consumatore del IN opponente.
Sul punto, infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di IO n.14410/2024 “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica
distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”.
La seconda precisazione attiene alla normativa che regola i contratti oggetto di lite.
Per il Bonus facciate viene in rilievo quanto previsto dai commi da 219 a 224 dell'art. 1 della legge di Bilancio
2020 (legge 160/2019), rinnovata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022 con aliquota ridotta al
60 per cento;
per il superbonus viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.
- 2 - Entrambe le norme hanno l'obiettivo d'incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici e, al contempo, favorire la ripresa economica nazionale dopo la crisi generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 introducendo agevolazioni per determinate tipologie di lavori edilizi, anche sottoforma, tra le altre, dello “sconto” sul corrispettivo dovuto al fornitore/esecutore (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, che viene anticipato dalle imprese che effettuano gli interventi e da queste ultime recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a sua volta suscettibile di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con tale meccanismo, il quale sfrutta il contratto di cessione del credito a titolo oneroso (art. 1260 e ss c.c.), si realizza una forma di finanziamento/agevolazione finanziaria che consente al cedente di monetizzare subito il credito d'imposta, ancorché in misura inferiore al suo valore nominale, senza attendere il recupero delle detrazioni fiscali attraverso le quote annuali.
Nel caso di specie, viene in rilievo lo sconto in fattura che si differenzia dalla cessione del credito anche se entrambi si basano sullo stesso principio, ovvero che il valore della detrazione fiscale riconosciuto dalla legge può essere ceduto a terzi.
La differenza principale tra i due strumenti è legata all'anticipo o meno, da parte del committente, della spesa dell'intervento. Mentre con la cessione di credito il committente paga integralmente i lavori per rivolgersi a terzi per cedere il proprio credito e recuperare la relativa somma, con lo sconto in fattura il committente non anticipa l'importo.
Tutto ciò precisato occorre, quindi, analizzare le clausole (che in realtà sono quasi identiche) che hanno fondato la pretesa creditoria di parte opposta e che sono state trascritte in precedenza.
Tali clausole prevedono che “gli interessi di sconto” e gli “interessi di anticipazione bancaria” restano a carico del committente.
Parte opposta ha interpretato tali clausole nel seguente modo.
Ha ritenuto che gli interessi di sconto rappresentassero la differenza tra l'importo del credito ceduto da LM
s.r.l. all'istituto bancario e quanto retrocesso dall'istituto bancario in favore dell'opposta.
Ha posto cioè a carico del IN “il costo” applicato dalla Banca per il servizio consistente nel rendere immediatamente disponibile il credito d'imposta ceduto il quale altrimenti sarebbe stato recuperato in un lasso temporale più ampio.
Ebbene, ciò precisato, va osservato che innanzitutto non è chiaro né facilmente intuibile ( non essendo neanche specificato altrove in contratto ed essendo stata utilizzata una espressione atecnica) che per “interesse di sconto” si debba far riferimento al costo che la banca fa sopportare a colui che cede il credito d'imposta ( in un caso, per il bonus facciate è stato retrocesso l'80% del credito e nell'altro, per il super bonus è stato retrocesso l'87,27% del credito).
Una clausola che pone a carico del consumatore un interesse di sconto senza indicare in maniera chiara a cosa lo stesso si riferisca e senza neanche indicare un importo massimo dello stesso ( non viene indicato un tetto massimo relativo all'importo che può rimanere in capo al consumatore) non appare una clausola né tale da permettere al contraente debole di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa né in linea con quella che è la finalità della normativa ( e cioè riqualificare gli edifici a costo zero o comunque
- 3 - minimo - si pensi alle spese di istruttoria ad esempio- per il committente favorendo gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni).
D'altronde proprio tale ultima finalità non appare in contrasto con il fatto che, se l'appaltatore che non abbia la liquidità necessaria, a causa delle numerose commesse ricevute, ceda il credito di imposta ad un istituto bancario, lo stesso possa e debba sopportare i costi -comunque limitati- previsti dalle banche per anticipare il denaro necessario all'effettuazione dei lavori.
La finalità della normativa non appare quella di porre a carico del committente un onere aggiuntivo ( e cioè accollarsi gli oneri di cessione) e quindi se, nel caso di specie, questa era la volontà dell'appaltatore quest'ultimo avrebbe dovuto chiarire in maniera molto più specifica (e per iscritto) in cosa si consustanziassero gli interessi di sconto.
Stesso discorso deve essere effettuato per gli interessi di anticipazione bancaria.
Tali interessi, nell'interpretazione di parte opposta, sono “gli emolumenti derivanti dalla circostanza in base alla quale LM ben avrebbe potuto utilizzare i propri capitali aliunde. Di contro ha anticipato “soldi” per conto del
IN (il quale avrebbe ben potuto corrispondere direttamente il dovuto all'appaltatore, senza sostenere tale voce di spesa)” (pagina 10 e pagina 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Ebbene tale interpretazione, da un lato, non trova alcun riscontro contrattuale (nei contratti non viene assolutamente specificato che tali interessi avessero la finalità indicata da parte opposta) e dall'altro è in contrasto sia con il tenore letterale dell'espressione indicata in contratto che con la finalità della normativa.
Ed infatti gli interessi di anticipazione bancaria, se si vuole interpretare alla lettera tale espressione, fanno riferimento agli interessi che eventualmente la parte opposta avrebbe dovuto pagare se avesse stipulato un contratto di anticipazione bancaria e quindi un contratto ulteriore rispetto a quello di cessione di credito d'imposta con la banca.
Il tenore letterale dell'espressione utilizzata conduce ad una interpretazione volta a porre a carico del committente gli interessi che la banca avrebbe posto a carico dell'appaltatore in caso lo stesso avesse avuto necessità di stipulare un contratto di anticipazione bancaria.
D'altronde, come sopra già specificato, l'interpretazione fornita dalla parte opposta ( e cioè che questi interessi non sarebbero stati posti a carico di parte opponente se la stessa avesse corrisposto l'importo dovuto per i lavori effettuati) è in palese contrasto con quella che è la finalità dei bonus fiscali come sopra già esplicitata.
Ancora una volta viene in rilievo una clausola quindi non chiara e poco trasparente e che si presta ad interpretazioni anche “contra” la parte debole.
Accertata quindi la natura poco chiara delle clausole poste a sostegno della pretesa creditoria va osservato quale sanzione occorre adottare per tale tipo di clausole.
Sul punto viene in rilievo quanto affermato dalla IO n.23655/2021 i cui passi di rilievo per il caso di specie vengono trascritti per maggiore chiarezza.
- 4 - In particolare, afferma la Suprema Corte che “
2.4.1. La Direttiva 5/4/1993 n. 13 - 1993/13/CEE, Direttiva del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, all'art. 3, par. 1, prevede che
una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
Il successivo art. 4 impone di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, tenendo conto della
natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato.
L'art. 4, par. 2, precisa tuttavia che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un
lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché - beninteso - tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
L'art. 5 esige che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e prevede che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
L'art. 6, par. 1, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso
possa sussistere senza le clausole abusive.
2.4.2. Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del consumatore sub artt. 1469 bis c.c. e ss., e poi con la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e ss. recante il Codice del
consumo.
L'art. 33, riprendendo l'art. 3 della Direttiva, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L'art. 34 si aggancia all'art. 4 della Direttiva e, fra l'altro, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
L'art. 35 propone disposizioni conformi all'art. 5 della Direttiva laddove dispone che le clausole proposte al
consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore.
L'art. 36, infine, applica la sanzione di nullità alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34, salva la validità per il contratto per il resto.
- 5 -
2.4.3. Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli art. 33 e art. 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, e per quanto riguarda
l'ordinamento Europeo degli artt. 3, 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia
Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11;
14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa
C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di
informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.
Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul
piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico;
più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati
in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
In particolare, nella citata sentenza 20/9/2017, in causa C186/16 si legge "L'art. 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere
formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa
dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una
tale clausola sui suoi obblighi finanziari."
- 6 - Tali principi sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020,
C.125/18, ove è stato osservato che "l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'art. 4,
paragrafo 2, e dall'art. 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali
e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente... Nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e
grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie".
2.4.5. L'affermazione in diritto pronunciata dalla Corte milanese è quindi viziata per contrasto con il diritto
Europeo e il diritto nazionale che lo puntualmente recepito.
A tal riguardo occorre esprimere il seguente principio di diritto: "In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o
abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile".
2.4.6. Ovviamente l'eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto, secondo il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Tale principio è puntualmente e specificamente attuato in subiecta materia dall'art. 36 Codice del consumo, conforme all'art. 6 della Direttiva 1993/13/CEE, secondo il quale le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.”
Ebbene alla luce di quanto esposto dalla IO (che può sintetizzarsi nella seguente massima “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”) le clausole che fondano la pretesa creditoria, redatte, per le ragioni sopra indicate, in maniera non chiara e comprensibile devono essere ritenute vessatorie e pertanto nulle determinando a carico del IN consumatore un significativo squilibrio sotto il profilo dell'adeguatezza del corrispettivo dei servizi.
- 7 - Se l'appaltatore avesse voluto porre a carico del committente consumatore i costi applicati dalla banca in sede di cessione del credito di imposta e se avesse voluto ottenere una remunerazione ricevendo una percentuale di interessi ( nel caso in cui non avesse disposto della liquidità necessaria per effettuare i lavori) avrebbe dovuto esplicitare in contratto in maniera molto più chiara le singole voci poste a base della pretesa creditoria, non potendosi altrimenti porre a carico del consumatore degli oneri in aperto contrasto con la finalità della normativa relativa ai bonus fiscali e in aperto contrasto con il tenore letterale delle espressioni utilizzate (“ interessi di anticipazione bancaria”).
Alla luce di tali motivazioni dovendosi ritenere nulle le clausole che hanno fondato la pretesa creditoria di parte opposta, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.1845/2023 va revocato.
Tale motivazione assorbe le deduzioni relative alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'opposta in quanto poste a fondamento di una domanda esplicitamente formulata solo per paralizzare la pretesa di parte opposta e ad ottenere la eventuale compensazione dei rispettivi crediti (pagina 10 dell'atto di citazione).
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dal rilievo d'ufficio della questione della nullità delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1845/2023 proposta da IN dei Mille 1 nei confronti di LM s.r.l. così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1845/2023 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 30.11.2023;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 30/10/2024
Il Giudice
Carlo Barile
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